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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6869/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto privato – risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1
Loffredo, come da procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Armenante, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Fabbricatore, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del l. r., con sede per la Controparte_3 carica in S. Egidio del Monte Albino (SA) nella Via Albanese, 39;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22/12/2014 Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1
l'arch. e la unipersonale, esponendo Controparte_2 Controparte_3 che, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Nocera Superiore alla Via
San Pietro n. 15 identificato al NCEU del Comune di Nocera Superiore al foglio 3; part.lla n. 559; sub 4, ebbe a sottoscrivere in data 06.09.2010 il contratto di appalto con la ditta Controparte_1 avente ad oggetto la ristrutturazione del suddetto immobile in ragione
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 degli elaborati progettuali predisposti dall'Arch. Controparte_2 nominato in contratto anche direttore dei lavori. I lavori venivano ultimati alla data del 02.05.2012, coma da dichiarazione di fine lavori, interessando sia gli ambienti interni che quelli esterni, con recupero abitativo del sottotetto esistente e la realizzazione di un ambiente sottotetto lavatoio stenditoio, giusta DIA prot. N. 12304 dell'11.06.2010 e successive varianti in corso d'opera di cui al Permesso a Costruire n. 15 del 06.05.2011 e succ.va SCIA prot. N. 17377 del 15.09.2011. Succedeva che già agli inizi di Giugno 2012, a seguito delle abbondanti piogge occorse in data 22 e 28 maggio 2012,
l'immobile di proprietà dell'attore iniziò a presentare insistenti infiltrazioni d'acqua che ebbero ad interessare quasi tutti ambienti cui è composto il fabbricato, con comparse altresì di muffe che rendevano lo stesso insalubre ed invivibile. I vizi riscontrati in data 02 Giugno 2012 vennero immediatamente contestati alla società realizzatrice con racc.ta del 04.07.2012, ricevuta in data
11.07.2012. Precisava che gli inconvenienti manifestatisi furono la presenza di vistose macchie di umidità con comparsa di efflorescenze in quasi tutti gli ambienti, con distacco degli strati superficiali di pittura;
in difetti di verniciatura sugli elementi in ferro esterni (ringhiere); in ossidazione nei punti di saldatura delle opere di lattoneria (pluviali e canali di gronda) e consequenziali macchie di dilavamento lungo le pareti perimetrali al fabbricato;
la presenza diffusa di efflorescenze e di macchie di dilavamento lungo i frontalini e le pareti perimetrali al fabbricato;
la presenza di collante e di residui di calce che impedivano la piena funzionalità delle scossaline apposte, nella cattiva posa in opera degli imbotti in marmo (architravi finestre, prive della necessaria pendenza e di gocciolatoi); la presenza di umidità sul muro di contenimento lato giardino interno alla proprietà per assenza e/o difetto di impermeabilizzazione della controparete-terrapieno giardino, come descritto nella ctp prodotta in giudizio. Verso la fine del mese di Luglio '12, venne effettuato sopralluogo in contraddittorio con l'impresa esecutrice ed alla presenza dei tecnici di rispettiva fiducia, durante il quale venivano evidenziate ed accertate le gravi condizioni in cui versava l'immobile, senza però raggiungere alcun accordo sul da farsi. Stante il mancato accordo e la persistenza delle infiltrazioni, incidenti sulla stessa salubrità dei locali, veniva espletato un A.T.P. segnato al R.G.N. 293/2013 ed affidato al ctu ing. , il quale individuava la responsabilità Persona_1 dei vizi nella progettazione e direzione dei lavori, affidate entrambe all'arch.
, consistite soprattutto nella violazione della L 10/91, Controparte_2
D. Lgs 192/05, regolanti il contenimento del fabbisogno energetico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 dell'edificio: Infatti, il fabbricato non risultava essere realizzato in modo da evitare fenomeni di condensa e ciò perché i componenti del fabbricato costituenti l'involucro del volume riscaldato non hanno la capacità di coibentazione previste dalla norma, con conseguenti fenomeni di formazione e accumulo di condensa interstiziali, particolarmente a ridosso delle pareti rivestite in pietra ed in corrispondenza degli elementi travi e pilastri, con responsabilità anche dell'impresa esecutrice, secondo la propria esperienza ed in ragione del principio della normale diligenza e professionalità. Inoltre la posa in opera del rivestimento in pietra cilentana era affetto da gravi errori connessi sia alla mancanza di sigillatura/fugatura sia - limitatamente alla parete Est del corpo Est - alla mancanza di un'opera di protezione al disopra del rivestimento in grado di intercettare le acque colanti, anche con responsabilità dell'impresa esecutrice. Inoltre, dalla svolta consulenza, il ctu ing. , individuava in capo all'impresa esecutrice Persona_1 [...]
– ulteriori responsabilità, oltre a quelle Controparte_1 da condividersi con il progettista ed il direttore dei lavori, connesse alla cattiva esecuzione degli strati di malta esterni, nonché quelli sottostanti il rivestimento di pietra cilentana;
svariati giunti lasciati sistematicamente aperti e/o non sigillati che avevano dato origine a copiosi e sistematici fenomeni di infiltrazioni d'acqua; realizzazione alle porte e finestre di giunti imperfetti;
verniciature delle parti in ferro delle ringhiere incomplete;
errore di esecuzione dei ritti che avevano dato origine a fenomeni di dilavamento delle pareti esterne. Infine, il ctu, riguardo ai fenomeni di umidità e condensa che si manifestavano sistematicamente in prossimità di porte e finestre, individuava la responsabilità della soc. che non aveva adeguatamente Controparte_3 sigillato gli infissi, dando così modo a fenomeni di condensa. Il ctu quantificava alla data dell'espletamento dell'incarico (26 Giugno 2013) il danno subito dall'attore in euro 4.106,00 afferente la spesa da questi a sostenere per rimediare agli inconvenienti. Non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali, l'attore chiedeva al giudice di condannare tutti i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità ed in proporzione delle stesse, al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, connessi e conseguenti alla denunciata situazione, all'eliminazione dei gravissimi vizi, alle somme spese “a vuoto” e all'aggravio di spese conseguenti e necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati;
nonché ai danni conseguenti al mancato e completo godimento dell'immobile da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Il tutto contenuto nella somma di euro 52.000,00, con espressa rinuncia alle somme eventualmente in esubero.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della mediazione e nel merito evidenziava che con dichiarazione a firma del sig. Fabbricatore del Pt_1
9.5.2012 prot. 8863 era stata assunta al Comune di Nocera Superiore dichiarazione di fine lavori, con allegato certificato di collaudo finale. A quella data essa convenuta vantava un credito per le eseguite opere nei confronti dell'attore di euro 27.775,00. Con raccomandata del 4-11/7/2012 l'attore aveva denunziato vizi e/o difetti relativi ai lavori edili realizzati e con nota trasmessa a mezzo e-mail del 16-19/07/2012, essa convenuta aveva contestato ogni addebito, eccepito la decadenza da ogni garanzia e richiesto il pagamento del residuo saldo ammontante ad euro 27.775,00 e comunicato la volontà di effettuare sopralluogo per la verifica di quanto lamentato.
Effettuato il sopralluogo in data 23/07/2012, ove erano state riscontrate una serie di problematiche non addebitabili alla esecuzione dei lavori - tanto che l'attore effettuava un parziale pagamento per euro 15.000,00, si era provveduto a comunicare con racc. del 27/7/12 al progettista e direttore dei lavori assente al sopralluogo, quanto avvenuto. Con comunicazione a mezzo e-mail del 21/11/2012, il legale della convenuta invitava il Fabbricatore
a pagare il residuo saldo ammontante ad euro 12.750,00, ma l'attore, Pt_1 con raccomandata del 1/12/2012, anticipata a mezzo e-mail, richiedeva a titolo di danni la somma di euro 17.063,00, di cui euro 12.563,98 per eliminazione dei vizi e dei difetti per i lavori eseguiti ed euro 3.500,00 per ripitturazione ed opere accessorie degli ambienti interessanti dalle infiltrazioni di acqua. Contestata nuovamente con e-mail del 10/12/2012 la decadenza di ogni azione e/o prescrizione del diritto, la infondatezza delle richieste e la genericità delle lamentele, il Fabbricatore ricorreva per Pt_1
ATP, all'esito del quale evidenziava e descriveva i vizi. La convenuta deduceva che le infiltrazioni di acqua era dipesa unicamente dalla volontà del committente, il quale contro il parere della ditta esecutrice non aveva voluto, per un fatto meramente estetico, la fugatura e stilettatura del rivestimento in pietra con malta idrofuga, come indicato in ctp dall'ing. Ferraro. Rilevava che per altri inconvenienti determinati da infiltrazioni meteoriche, il ctu aveva individuato la responsabilità in capo ad altro soggetto estraneo ad essa convenuta , mentre con riferimento alla macchie di muffe Controparte_1
e condensa nel locale stenditoio a piano sottotetto, al muretto del giardino, al dilavamento del muro al secondo piano e alle sigillature delle finestre, il ctu non aveva evidenziato alcuna responsabilità contrattuale in capo ad essa convenuta. Precisava che le opere effettuate da essa convenuta ai locali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 sottotetto avevano riguardato solo la realizzazione di un locale stenditoio, mentre successiva era stata la modifica di destinazione effettuata dall'attore, causa dei lamentati fenomeni di umidità. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Costituitosi in giudizio, l'arch. evidenziava che Controparte_2 precedentemente all'instaurazione del giudizio de quo, l'attore aveva denunciato le proprie doglianze relative ai lavori di ristrutturazione alla sola ditta appaltatrice Project & Building s.a.s. e che anche in sede di A.T.P. non aveva convenuto esso architetto, per cui la relazione di ctu non era ad egli opponibile, non essendo stato parte processuale in quella fare cautelare.
Eccepiva la nullità della citazione per l'assoluta genericità ed incompletezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c. Eccepiva anche l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione. Riguardo all'attribuzione delle responsabilità per la presunta violazione della L. 10/91 in capo al progettista e direttore dei lavori, deduceva che la predetta L. 10/91, come modificata dal
D. Lgs. 102/05 e seguenti modifiche, regolanti il contenimento del fabbisogno energetico dell'edificio, si applica laddove le opere edilizie riguardano la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e con un'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%. Quindi le opere realizzate nel caso di specie non rientravano tra quegli interventi edili per i quali si rende necessaria la Relazione Tecnica ai sensi della L. 10/91, peraltro non commissionata dall'attore committente. Nello specifico allegava che con il primo provvedimento, ossia la D.I.A., era stata eseguita una manutenzione straordinaria ed opere interne, nonché recupero abitativo del sottotetto esistente dell'immobile con adeguamento statico-strutturale alla normativa antisismica, nel rispetto della strumentazione urbanistica e delle normative. Il permesso di costruire, invece, riguardava esclusivamente la realizzazione di un sottotetto stenditoio, di modeste dimensioni, di altezza interna al netto di mt.
2.20 con copertura piana in latero-cemento e pendenza del 5%. Dette opere si definiscono a tutti gli effetti “volume tecnico”, per il quale non è consentita la realizzazione degli impianti di riscaldamento, ma solo quello elettrico ed idrico sanitario per uso locale lavanderia. Con la S.C.I.A. si eseguiva la realizzazione di un locale lavanderia nel sottotetto esistente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 mediante apposita tramezzatura tramite blocchi di laterizio di spessore cm. 8
e dell'installazione di un camino al piano terra in cucina con relativa canna fumaria in acciaio inox coibentato. Pertanto, alla luce di detti provvedimenti, regolarmente autorizzati dal Comune di Nocera Superiore e delle opere edili espletate sull'immobile de quo, esso architetto aveva operato nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente. Precisava che il locale lavanderia, in assenza di un idoneo e valido titolo e in epoca successiva alle dimissioni di esso direttore dei lavori, aveva subìto un illegittimo cambio di destinazione d'uso posto in essere dall'attore. Deduceva, infine, che l'attore committente all'atto della materiale posa in opera delle pietre cosiddette “cilentane” ebbe ad imporre alla società Controparte_4 quale ditta esecutrice dei lavori edili, di non utilizzare la fugatura ma una mera stilettatura con malta idrofuga, per meri fini estetici e che comunque il committente in molteplici occasioni aveva imposto la materiale esecuzione di alcune opere mediante proprie disposizioni, commissionando la posa in opera degli infissi ad altra ditta e ingerendosi nella regolare esecuzione dei lavori afferente la controparete in terrapieno del giardino, opera subentrata in corso di esecuzione, per meri motivi economici. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene Controparte_3 ritualmente citata. Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta in atti, assunta la prova dichiarativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto non soggetta né a mediazione, né a negoziazione assistita, sia perché preceduta da un atp che ha anche sempre finalità conciliative e sia perché consistente in una richiesta di condanna a somma superiore ad euro 50.000,00.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza è infondata, atteso che la domanda risulta sufficientemente motivata in fatto e in diritto, tanto è vero che i convenuti si sono difesi in modo completo.
Risulta incontestato che i rapporti intervenuti tra le parti sono quello di appalto con la ditta e CP_1 Controparte_1 quello di prestazione d'opera intellettuale con l'Arch. , Controparte_2 progettista e direttore dei lavori.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 Riguardo all'inadempimento non esatto da parte dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori, dallo svolto ATP – acquisito agli atti del presente giudizio come disposto con l'ordinanza del 01.03.2018 - risultano accertate alcune delle lamentele evidenziate dall'attore, relativamente a vizi emersi subito dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ultimati in data
2/5/2012. I vizi si manifestarono i primi di giugno, precisamente il 2 di quel mese, a seguito delle piogge cadute nelle giornate del 22 e 28 maggio 2012. I vizi emersi furono prontamente denunciati all'impresa esecutrice con raccomandata del 4/7/2012, ricevuta in data 11 Luglio 2012, e quindi nei termini di decadenza di cui all'art. 1967 c.c. La denuncia dei vizi non riguarda, invece, il rapporto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente con l'arch. , per il quale rileva solo il termine Controparte_2 prescrizionale ordinario previsto per detto rapporto contrattuale.
Circa la responsabilità del convenuto Fabbricatore, determinante è il ruolo di progettista e direttore dei Lavori da esso rivestito su nomina dell'attore, di cui fu rappresentante tecnico durante l'esecuzione dei lavori.
Orbene, il ctu Ing. , dopo aver genericamente evidenziata una Persona_1 responsabilità progettuale del progettista per non essersi attenuto alla normativa cui alla L. 10/91 e D. Lgs 192/05, questione non oggetto del presente giudizio, ha però rilevato che “ I componenti del fabbricato costituenti l'involucro del volume riscaldato non hanno la capacità di coibentazione previste dalla norma, con conseguenti fenomeni di formazione
e accumulo di condensa interstiziali, particolarmente a ridosso delle pareti rivestite in pietra ed in corrispondenza degli elementi travi e pilastri”. Detta carenza è indubbiamente una responsabilità propria del progettista, così come una carenza progettuale il ctu l'ha individuata, con riferimento ai fenomeni infiltrativi, nella “ … mancanza di un'opera di protezione al disopra del rivestimento in grado di intercettare le acque colanti dalla sovrastante parete in primo piano …”. Alla responsabilità progettuale si aggiunge, poi, la responsabilità quale direttore dei lavori e ciò relativamente alla mancata vigilanza delle lavorazioni omesse o eseguite non correttamente da parte della impresa appaltatrice. E' pacifico che il direttore dei lavori, per conto del committente, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il rispetto delle regole proprie dell'arte e della conformità delle opere a quanto stabilito nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 capitolato di appalto. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni tecniche al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cass. n. 15124/2001). Il direttore dei lavori, quindi, deve "apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi" (cfr. Cass. n.
5632/2002); ha "l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera" (cfr. Cass. n. 2529/2003) e "di segnalare all'appaltatore essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera le situazioni anomale
" (cfr. Cass. n. 5632/2002).
Per l'inesatto adempimento della propria prestazione, al Fabbricatore
vanno, dunque, attribuiti i danni complessivamente determinati dal CP_2 ctu in euro 4.106,00 oltre Iva.
Riguardo alla responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_1
, il ctu ha attribuito i fenomeni infiltrativi - e gli altri vizi riscontrati
[...]
- alla cattiva esecuzione degli strati di malta alle pareti esterne dove insistono in special modo le pietre cilentane apposte;
ai giunti aperti (difformità di esecuzione rispetto ai patti contrattuali); alle incomplete verniciature;
al dilavamento per errore di progettazione e di esecuzione dei ritti. Orbene, sia l'impresa che il progettista direttore dei lavori hanno dedotto che l'attore committente all'atto della materiale posa in opera delle pietre cosiddette
“cilentane” ebbe ad imporre la scelta di non utilizzare la fugatura ed eseguire solo una stilettatura con malta idrofuga, per un effetto estetico ritenuto prevalente sul dato tecnico. Incontestato è anche la scelta dell'attore committente di altra ditta per la posa in opera dei serramenti, con ingerenza anche nella regolare esecuzione dei lavori afferenti la controparete in terrapieno del giardino, opera subentrata in corso di esecuzione. Orbene se competeva al solo direttore dei lavori impedire le ingerenze e le scelte tecnicamente errate del committente, a fronte della condiscendenza del direttore dei lavori, non può imputarsi all'impresa le scelte sbagliate imposte dal committente e non bloccate o corrette dal direttore dei lavori. L'impresa era comunque tenuta ad eseguire le istruzioni e le raccomandazioni date da colui che dirigeva i lavori, avendone il ruolo e le maggiori competenze tecniche. Né all'impresa possono essere attribuite le conseguenze pregiudizievoli di errate o carenti scelte progettuali. All'impresa possono attribuirsi le sole conseguenze di lavorazioni semplici non fatte bene e che solo a lavori ultimati hanno mostrato deficienze esecutive.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Ciò posto il ctu ha determinato i danni subiti dall'attore per colpa dell'impresa nella somma complessiva di euro 3.186,00 oltre Iva, composta dalle seguenti voci: 1) euro 300,00 per la spesa sostenuta dall'attore per l'apposizione della pensilina in doppio vetro necessaria per eliminare le infiltrazioni d'acqua proveniente dalla parete del primo piano;
2) euro 605,00 per fugatura e sigillatura pietre cilentane;
3) euro 1.631,00 per spese di stilatura dei giunti di rivestimento pietra cilentana;
4) euro 375,00 per pitturazioni stipiti interni al piano terra;
5) euro 200,00 per verniciature ringhiere;
6) euro 75,00 per eliminazione macchie di umidità dei prospetti dei balconi.
Di dette voci di danno possono essere attribuite a non esatto adempimento dell'impresa, per le argomentazioni sopra svolte, sole quelle di cui ai nn. 1- 4 – 5 per complessivi euro 950,00 oltre Iva.
Riguardo, infine, alla responsabilità della ditta installatrice di porte e finestre il ctu ebbe ad evidenziare che alcuni fenomeni di CP_3 condensa ed infiltrativi erano da attribuirsi all'imperfetta sigillatura degli infissi rispetto alla parete esterna e rispetto alla soglia con pietra lavica, quantificando in euro 920,00 oltre Iva i danni cagionati all'attore dall'inadempimento contrattuale della di cui euro 670,00 per CP_3 sigillatura esterna degli infissi (balcone e finestra) e pitturazione in primo piano ed euro 250,00 per sigillatura imbotti infissi ed eliminazione muffe al piano sottotetto.
A tali importi di danno, quantificati alla data di deposito della ctu
(26/6/2013), vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi nella fattispecie di obbligazione di valore.
Riguardo agli altri danni richiesti dall'attore, va rilevato che trattasi di allegazioni del tutto generiche, prive di riscontro probatorio e peraltro prodotto di valutazioni del tutto incongrue e sproporzionate rispetto allo scarso valore dei danni come quantificati dal ctu.
Riguardo alle spese di giudizio, anche della fase cautelare, ritenuto che in atto di citazione l'attore ha indicato danni fino ad euro 52.000,00 ottenendo con la presente pronuncia un danno peri a complessivi euro 4.106,00 oltre
Iva, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_2 euro 4.106,00 oltre Iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo 2) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore, in solido con , della somma di euro Controparte_2
950,00 oltre Iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo 3) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'attore, in solido con Controparte_3
, della somma di euro 920,00 oltre Iva, con gli Controparte_2 interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass.
S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, anche della fase cautelare.
Così deciso in data 5/12/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6869/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto privato – risarcimento danni
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1
Loffredo, come da procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Armenante, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Fabbricatore, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del l. r., con sede per la Controparte_3 carica in S. Egidio del Monte Albino (SA) nella Via Albanese, 39;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22/12/2014 Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1
l'arch. e la unipersonale, esponendo Controparte_2 Controparte_3 che, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Nocera Superiore alla Via
San Pietro n. 15 identificato al NCEU del Comune di Nocera Superiore al foglio 3; part.lla n. 559; sub 4, ebbe a sottoscrivere in data 06.09.2010 il contratto di appalto con la ditta Controparte_1 avente ad oggetto la ristrutturazione del suddetto immobile in ragione
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 degli elaborati progettuali predisposti dall'Arch. Controparte_2 nominato in contratto anche direttore dei lavori. I lavori venivano ultimati alla data del 02.05.2012, coma da dichiarazione di fine lavori, interessando sia gli ambienti interni che quelli esterni, con recupero abitativo del sottotetto esistente e la realizzazione di un ambiente sottotetto lavatoio stenditoio, giusta DIA prot. N. 12304 dell'11.06.2010 e successive varianti in corso d'opera di cui al Permesso a Costruire n. 15 del 06.05.2011 e succ.va SCIA prot. N. 17377 del 15.09.2011. Succedeva che già agli inizi di Giugno 2012, a seguito delle abbondanti piogge occorse in data 22 e 28 maggio 2012,
l'immobile di proprietà dell'attore iniziò a presentare insistenti infiltrazioni d'acqua che ebbero ad interessare quasi tutti ambienti cui è composto il fabbricato, con comparse altresì di muffe che rendevano lo stesso insalubre ed invivibile. I vizi riscontrati in data 02 Giugno 2012 vennero immediatamente contestati alla società realizzatrice con racc.ta del 04.07.2012, ricevuta in data
11.07.2012. Precisava che gli inconvenienti manifestatisi furono la presenza di vistose macchie di umidità con comparsa di efflorescenze in quasi tutti gli ambienti, con distacco degli strati superficiali di pittura;
in difetti di verniciatura sugli elementi in ferro esterni (ringhiere); in ossidazione nei punti di saldatura delle opere di lattoneria (pluviali e canali di gronda) e consequenziali macchie di dilavamento lungo le pareti perimetrali al fabbricato;
la presenza diffusa di efflorescenze e di macchie di dilavamento lungo i frontalini e le pareti perimetrali al fabbricato;
la presenza di collante e di residui di calce che impedivano la piena funzionalità delle scossaline apposte, nella cattiva posa in opera degli imbotti in marmo (architravi finestre, prive della necessaria pendenza e di gocciolatoi); la presenza di umidità sul muro di contenimento lato giardino interno alla proprietà per assenza e/o difetto di impermeabilizzazione della controparete-terrapieno giardino, come descritto nella ctp prodotta in giudizio. Verso la fine del mese di Luglio '12, venne effettuato sopralluogo in contraddittorio con l'impresa esecutrice ed alla presenza dei tecnici di rispettiva fiducia, durante il quale venivano evidenziate ed accertate le gravi condizioni in cui versava l'immobile, senza però raggiungere alcun accordo sul da farsi. Stante il mancato accordo e la persistenza delle infiltrazioni, incidenti sulla stessa salubrità dei locali, veniva espletato un A.T.P. segnato al R.G.N. 293/2013 ed affidato al ctu ing. , il quale individuava la responsabilità Persona_1 dei vizi nella progettazione e direzione dei lavori, affidate entrambe all'arch.
, consistite soprattutto nella violazione della L 10/91, Controparte_2
D. Lgs 192/05, regolanti il contenimento del fabbisogno energetico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 dell'edificio: Infatti, il fabbricato non risultava essere realizzato in modo da evitare fenomeni di condensa e ciò perché i componenti del fabbricato costituenti l'involucro del volume riscaldato non hanno la capacità di coibentazione previste dalla norma, con conseguenti fenomeni di formazione e accumulo di condensa interstiziali, particolarmente a ridosso delle pareti rivestite in pietra ed in corrispondenza degli elementi travi e pilastri, con responsabilità anche dell'impresa esecutrice, secondo la propria esperienza ed in ragione del principio della normale diligenza e professionalità. Inoltre la posa in opera del rivestimento in pietra cilentana era affetto da gravi errori connessi sia alla mancanza di sigillatura/fugatura sia - limitatamente alla parete Est del corpo Est - alla mancanza di un'opera di protezione al disopra del rivestimento in grado di intercettare le acque colanti, anche con responsabilità dell'impresa esecutrice. Inoltre, dalla svolta consulenza, il ctu ing. , individuava in capo all'impresa esecutrice Persona_1 [...]
– ulteriori responsabilità, oltre a quelle Controparte_1 da condividersi con il progettista ed il direttore dei lavori, connesse alla cattiva esecuzione degli strati di malta esterni, nonché quelli sottostanti il rivestimento di pietra cilentana;
svariati giunti lasciati sistematicamente aperti e/o non sigillati che avevano dato origine a copiosi e sistematici fenomeni di infiltrazioni d'acqua; realizzazione alle porte e finestre di giunti imperfetti;
verniciature delle parti in ferro delle ringhiere incomplete;
errore di esecuzione dei ritti che avevano dato origine a fenomeni di dilavamento delle pareti esterne. Infine, il ctu, riguardo ai fenomeni di umidità e condensa che si manifestavano sistematicamente in prossimità di porte e finestre, individuava la responsabilità della soc. che non aveva adeguatamente Controparte_3 sigillato gli infissi, dando così modo a fenomeni di condensa. Il ctu quantificava alla data dell'espletamento dell'incarico (26 Giugno 2013) il danno subito dall'attore in euro 4.106,00 afferente la spesa da questi a sostenere per rimediare agli inconvenienti. Non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali, l'attore chiedeva al giudice di condannare tutti i convenuti, in ragione delle rispettive responsabilità ed in proporzione delle stesse, al pagamento di tutti i danni, nessuno escluso, connessi e conseguenti alla denunciata situazione, all'eliminazione dei gravissimi vizi, alle somme spese “a vuoto” e all'aggravio di spese conseguenti e necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati;
nonché ai danni conseguenti al mancato e completo godimento dell'immobile da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Il tutto contenuto nella somma di euro 52.000,00, con espressa rinuncia alle somme eventualmente in esubero.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della mediazione e nel merito evidenziava che con dichiarazione a firma del sig. Fabbricatore del Pt_1
9.5.2012 prot. 8863 era stata assunta al Comune di Nocera Superiore dichiarazione di fine lavori, con allegato certificato di collaudo finale. A quella data essa convenuta vantava un credito per le eseguite opere nei confronti dell'attore di euro 27.775,00. Con raccomandata del 4-11/7/2012 l'attore aveva denunziato vizi e/o difetti relativi ai lavori edili realizzati e con nota trasmessa a mezzo e-mail del 16-19/07/2012, essa convenuta aveva contestato ogni addebito, eccepito la decadenza da ogni garanzia e richiesto il pagamento del residuo saldo ammontante ad euro 27.775,00 e comunicato la volontà di effettuare sopralluogo per la verifica di quanto lamentato.
Effettuato il sopralluogo in data 23/07/2012, ove erano state riscontrate una serie di problematiche non addebitabili alla esecuzione dei lavori - tanto che l'attore effettuava un parziale pagamento per euro 15.000,00, si era provveduto a comunicare con racc. del 27/7/12 al progettista e direttore dei lavori assente al sopralluogo, quanto avvenuto. Con comunicazione a mezzo e-mail del 21/11/2012, il legale della convenuta invitava il Fabbricatore
a pagare il residuo saldo ammontante ad euro 12.750,00, ma l'attore, Pt_1 con raccomandata del 1/12/2012, anticipata a mezzo e-mail, richiedeva a titolo di danni la somma di euro 17.063,00, di cui euro 12.563,98 per eliminazione dei vizi e dei difetti per i lavori eseguiti ed euro 3.500,00 per ripitturazione ed opere accessorie degli ambienti interessanti dalle infiltrazioni di acqua. Contestata nuovamente con e-mail del 10/12/2012 la decadenza di ogni azione e/o prescrizione del diritto, la infondatezza delle richieste e la genericità delle lamentele, il Fabbricatore ricorreva per Pt_1
ATP, all'esito del quale evidenziava e descriveva i vizi. La convenuta deduceva che le infiltrazioni di acqua era dipesa unicamente dalla volontà del committente, il quale contro il parere della ditta esecutrice non aveva voluto, per un fatto meramente estetico, la fugatura e stilettatura del rivestimento in pietra con malta idrofuga, come indicato in ctp dall'ing. Ferraro. Rilevava che per altri inconvenienti determinati da infiltrazioni meteoriche, il ctu aveva individuato la responsabilità in capo ad altro soggetto estraneo ad essa convenuta , mentre con riferimento alla macchie di muffe Controparte_1
e condensa nel locale stenditoio a piano sottotetto, al muretto del giardino, al dilavamento del muro al secondo piano e alle sigillature delle finestre, il ctu non aveva evidenziato alcuna responsabilità contrattuale in capo ad essa convenuta. Precisava che le opere effettuate da essa convenuta ai locali
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 sottotetto avevano riguardato solo la realizzazione di un locale stenditoio, mentre successiva era stata la modifica di destinazione effettuata dall'attore, causa dei lamentati fenomeni di umidità. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Costituitosi in giudizio, l'arch. evidenziava che Controparte_2 precedentemente all'instaurazione del giudizio de quo, l'attore aveva denunciato le proprie doglianze relative ai lavori di ristrutturazione alla sola ditta appaltatrice Project & Building s.a.s. e che anche in sede di A.T.P. non aveva convenuto esso architetto, per cui la relazione di ctu non era ad egli opponibile, non essendo stato parte processuale in quella fare cautelare.
Eccepiva la nullità della citazione per l'assoluta genericità ed incompletezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c. Eccepiva anche l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione. Riguardo all'attribuzione delle responsabilità per la presunta violazione della L. 10/91 in capo al progettista e direttore dei lavori, deduceva che la predetta L. 10/91, come modificata dal
D. Lgs. 102/05 e seguenti modifiche, regolanti il contenimento del fabbisogno energetico dell'edificio, si applica laddove le opere edilizie riguardano la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e con un'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%. Quindi le opere realizzate nel caso di specie non rientravano tra quegli interventi edili per i quali si rende necessaria la Relazione Tecnica ai sensi della L. 10/91, peraltro non commissionata dall'attore committente. Nello specifico allegava che con il primo provvedimento, ossia la D.I.A., era stata eseguita una manutenzione straordinaria ed opere interne, nonché recupero abitativo del sottotetto esistente dell'immobile con adeguamento statico-strutturale alla normativa antisismica, nel rispetto della strumentazione urbanistica e delle normative. Il permesso di costruire, invece, riguardava esclusivamente la realizzazione di un sottotetto stenditoio, di modeste dimensioni, di altezza interna al netto di mt.
2.20 con copertura piana in latero-cemento e pendenza del 5%. Dette opere si definiscono a tutti gli effetti “volume tecnico”, per il quale non è consentita la realizzazione degli impianti di riscaldamento, ma solo quello elettrico ed idrico sanitario per uso locale lavanderia. Con la S.C.I.A. si eseguiva la realizzazione di un locale lavanderia nel sottotetto esistente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 mediante apposita tramezzatura tramite blocchi di laterizio di spessore cm. 8
e dell'installazione di un camino al piano terra in cucina con relativa canna fumaria in acciaio inox coibentato. Pertanto, alla luce di detti provvedimenti, regolarmente autorizzati dal Comune di Nocera Superiore e delle opere edili espletate sull'immobile de quo, esso architetto aveva operato nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente. Precisava che il locale lavanderia, in assenza di un idoneo e valido titolo e in epoca successiva alle dimissioni di esso direttore dei lavori, aveva subìto un illegittimo cambio di destinazione d'uso posto in essere dall'attore. Deduceva, infine, che l'attore committente all'atto della materiale posa in opera delle pietre cosiddette “cilentane” ebbe ad imporre alla società Controparte_4 quale ditta esecutrice dei lavori edili, di non utilizzare la fugatura ma una mera stilettatura con malta idrofuga, per meri fini estetici e che comunque il committente in molteplici occasioni aveva imposto la materiale esecuzione di alcune opere mediante proprie disposizioni, commissionando la posa in opera degli infissi ad altra ditta e ingerendosi nella regolare esecuzione dei lavori afferente la controparete in terrapieno del giardino, opera subentrata in corso di esecuzione, per meri motivi economici. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene Controparte_3 ritualmente citata. Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta in atti, assunta la prova dichiarativa, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, in quanto non soggetta né a mediazione, né a negoziazione assistita, sia perché preceduta da un atp che ha anche sempre finalità conciliative e sia perché consistente in una richiesta di condanna a somma superiore ad euro 50.000,00.
Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza è infondata, atteso che la domanda risulta sufficientemente motivata in fatto e in diritto, tanto è vero che i convenuti si sono difesi in modo completo.
Risulta incontestato che i rapporti intervenuti tra le parti sono quello di appalto con la ditta e CP_1 Controparte_1 quello di prestazione d'opera intellettuale con l'Arch. , Controparte_2 progettista e direttore dei lavori.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 Riguardo all'inadempimento non esatto da parte dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori, dallo svolto ATP – acquisito agli atti del presente giudizio come disposto con l'ordinanza del 01.03.2018 - risultano accertate alcune delle lamentele evidenziate dall'attore, relativamente a vizi emersi subito dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ultimati in data
2/5/2012. I vizi si manifestarono i primi di giugno, precisamente il 2 di quel mese, a seguito delle piogge cadute nelle giornate del 22 e 28 maggio 2012. I vizi emersi furono prontamente denunciati all'impresa esecutrice con raccomandata del 4/7/2012, ricevuta in data 11 Luglio 2012, e quindi nei termini di decadenza di cui all'art. 1967 c.c. La denuncia dei vizi non riguarda, invece, il rapporto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente con l'arch. , per il quale rileva solo il termine Controparte_2 prescrizionale ordinario previsto per detto rapporto contrattuale.
Circa la responsabilità del convenuto Fabbricatore, determinante è il ruolo di progettista e direttore dei Lavori da esso rivestito su nomina dell'attore, di cui fu rappresentante tecnico durante l'esecuzione dei lavori.
Orbene, il ctu Ing. , dopo aver genericamente evidenziata una Persona_1 responsabilità progettuale del progettista per non essersi attenuto alla normativa cui alla L. 10/91 e D. Lgs 192/05, questione non oggetto del presente giudizio, ha però rilevato che “ I componenti del fabbricato costituenti l'involucro del volume riscaldato non hanno la capacità di coibentazione previste dalla norma, con conseguenti fenomeni di formazione
e accumulo di condensa interstiziali, particolarmente a ridosso delle pareti rivestite in pietra ed in corrispondenza degli elementi travi e pilastri”. Detta carenza è indubbiamente una responsabilità propria del progettista, così come una carenza progettuale il ctu l'ha individuata, con riferimento ai fenomeni infiltrativi, nella “ … mancanza di un'opera di protezione al disopra del rivestimento in grado di intercettare le acque colanti dalla sovrastante parete in primo piano …”. Alla responsabilità progettuale si aggiunge, poi, la responsabilità quale direttore dei lavori e ciò relativamente alla mancata vigilanza delle lavorazioni omesse o eseguite non correttamente da parte della impresa appaltatrice. E' pacifico che il direttore dei lavori, per conto del committente, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il rispetto delle regole proprie dell'arte e della conformità delle opere a quanto stabilito nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 capitolato di appalto. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni tecniche al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cass. n. 15124/2001). Il direttore dei lavori, quindi, deve "apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi" (cfr. Cass. n.
5632/2002); ha "l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera" (cfr. Cass. n. 2529/2003) e "di segnalare all'appaltatore essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera le situazioni anomale
" (cfr. Cass. n. 5632/2002).
Per l'inesatto adempimento della propria prestazione, al Fabbricatore
vanno, dunque, attribuiti i danni complessivamente determinati dal CP_2 ctu in euro 4.106,00 oltre Iva.
Riguardo alla responsabilità dell'impresa appaltatrice CP_1
, il ctu ha attribuito i fenomeni infiltrativi - e gli altri vizi riscontrati
[...]
- alla cattiva esecuzione degli strati di malta alle pareti esterne dove insistono in special modo le pietre cilentane apposte;
ai giunti aperti (difformità di esecuzione rispetto ai patti contrattuali); alle incomplete verniciature;
al dilavamento per errore di progettazione e di esecuzione dei ritti. Orbene, sia l'impresa che il progettista direttore dei lavori hanno dedotto che l'attore committente all'atto della materiale posa in opera delle pietre cosiddette
“cilentane” ebbe ad imporre la scelta di non utilizzare la fugatura ed eseguire solo una stilettatura con malta idrofuga, per un effetto estetico ritenuto prevalente sul dato tecnico. Incontestato è anche la scelta dell'attore committente di altra ditta per la posa in opera dei serramenti, con ingerenza anche nella regolare esecuzione dei lavori afferenti la controparete in terrapieno del giardino, opera subentrata in corso di esecuzione. Orbene se competeva al solo direttore dei lavori impedire le ingerenze e le scelte tecnicamente errate del committente, a fronte della condiscendenza del direttore dei lavori, non può imputarsi all'impresa le scelte sbagliate imposte dal committente e non bloccate o corrette dal direttore dei lavori. L'impresa era comunque tenuta ad eseguire le istruzioni e le raccomandazioni date da colui che dirigeva i lavori, avendone il ruolo e le maggiori competenze tecniche. Né all'impresa possono essere attribuite le conseguenze pregiudizievoli di errate o carenti scelte progettuali. All'impresa possono attribuirsi le sole conseguenze di lavorazioni semplici non fatte bene e che solo a lavori ultimati hanno mostrato deficienze esecutive.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Ciò posto il ctu ha determinato i danni subiti dall'attore per colpa dell'impresa nella somma complessiva di euro 3.186,00 oltre Iva, composta dalle seguenti voci: 1) euro 300,00 per la spesa sostenuta dall'attore per l'apposizione della pensilina in doppio vetro necessaria per eliminare le infiltrazioni d'acqua proveniente dalla parete del primo piano;
2) euro 605,00 per fugatura e sigillatura pietre cilentane;
3) euro 1.631,00 per spese di stilatura dei giunti di rivestimento pietra cilentana;
4) euro 375,00 per pitturazioni stipiti interni al piano terra;
5) euro 200,00 per verniciature ringhiere;
6) euro 75,00 per eliminazione macchie di umidità dei prospetti dei balconi.
Di dette voci di danno possono essere attribuite a non esatto adempimento dell'impresa, per le argomentazioni sopra svolte, sole quelle di cui ai nn. 1- 4 – 5 per complessivi euro 950,00 oltre Iva.
Riguardo, infine, alla responsabilità della ditta installatrice di porte e finestre il ctu ebbe ad evidenziare che alcuni fenomeni di CP_3 condensa ed infiltrativi erano da attribuirsi all'imperfetta sigillatura degli infissi rispetto alla parete esterna e rispetto alla soglia con pietra lavica, quantificando in euro 920,00 oltre Iva i danni cagionati all'attore dall'inadempimento contrattuale della di cui euro 670,00 per CP_3 sigillatura esterna degli infissi (balcone e finestra) e pitturazione in primo piano ed euro 250,00 per sigillatura imbotti infissi ed eliminazione muffe al piano sottotetto.
A tali importi di danno, quantificati alla data di deposito della ctu
(26/6/2013), vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi nella fattispecie di obbligazione di valore.
Riguardo agli altri danni richiesti dall'attore, va rilevato che trattasi di allegazioni del tutto generiche, prive di riscontro probatorio e peraltro prodotto di valutazioni del tutto incongrue e sproporzionate rispetto allo scarso valore dei danni come quantificati dal ctu.
Riguardo alle spese di giudizio, anche della fase cautelare, ritenuto che in atto di citazione l'attore ha indicato danni fino ad euro 52.000,00 ottenendo con la presente pronuncia un danno peri a complessivi euro 4.106,00 oltre
Iva, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_2 euro 4.106,00 oltre Iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo 2) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore, in solido con , della somma di euro Controparte_2
950,00 oltre Iva, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo 3) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'attore, in solido con Controparte_3
, della somma di euro 920,00 oltre Iva, con gli Controparte_2 interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui Cass.
S.U. 1712/1995 dal 26/3/2013 fino all'effettivo soddisfo
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, anche della fase cautelare.
Così deciso in data 5/12/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10