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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
154/2024 r.g.
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
19/7/2024 ed iscritta a ruolo in data 23/7/2024 al n. 154/2024 r.g..; promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 Parte_2 (C.F. C.F. 2 ) entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Cristina UZ del Foro di Trento
) ed elettivamente domiciliati presso il di lei (c.f. C.F. 3
studio in Storo (TN) Via Garibaldi n. 170, per delega in atti;
appellanti
CONTRO
CO (c.f.: C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Schivalocchi del Foro di Brescia (c.f.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Vestone (BS), via F. Glisenti n. 49, per delega in atti;
, appellata
E و. (C.F. C.F._6 CP_2
Controparte_3 , (C.F. C.F. 7
Controparte_4 , (C.F. C.F._8
Controparte_5 (C.F. C.F. 9
Controparte_6 , (C.F. C.F. 10
Persona_1tutti in qualità di eredi di (C.F. و
), e tutti rappresentati e difesi dall'avv. PaolaC.F. 11
Schivalocchi del Foro di Brescia (c.f.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Vestone (BS), via F. Glisenti
n. 49, per delega in atti;
appellati
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, in accoglimento dell'appello, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, e nel merito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza non definitiva n. 533/2021 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 04.08.2021 e pubblicata in data 13.08.2021 e della sentenza definitiva n. 652/2024 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 12.06.2024 e pubblicata in data 20.06.2024 nel giudizio sub RG 4100/2018 Tribunale di
Trento, così disporre:
per Parte_1
in via pregiudiziale sulla domanda di riduzione:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della lesione della quota di riserva da parte di _1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO: Sulla domanda di rendiconto e restituzione alla massa attiva della somma di
€ 300.0000,00 (o € 249.324,92):
- in via principale: respingere, per le ragioni esposte in atti, le domande proposte da CP_1 che vi hanno aderito) perché
[...] (e dagli eredi di Persona_1
inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché per intervenuta prescrizione.
- in via subordinata:
per i motivi di cui in atti, riconoscere che Parte 1 ha già restituito alla sig.ra Parte_3 la somma di € 120.000,00
Risulta prescritto il rendiconto per tutte le operazioni avvenute in data per complessivi € antecedente al 04.06.2017 effettuate da Parte_1
87.574,62 e per l'effetto ricalcolare la somma eventualmente dovuta alla in € 19.480,30 (secondo i calcoli di cui ai relativi massa da Parte_1
motivi di appello pagg. da 31 a 34 atto di appello)
Sulla domanda di accertamento delle donazioni indirette delle quote societarie da Parte_3 in favore di Parte_1
- in via principale:
respingere, per le ragioni esposte in atti, la domanda proposta da CP_1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito) perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che le cessioni di quote effettuate da Parte_3 nei confronti di Parte_1 configurano un negozio misto con donazione e per l'effetto, imputare alla porzione del sig. Parte_1 "ovvero, in difetto di capienza, alla quota disponibile,
l'eventuale differenza di denaro tra quanto pagato ed il valore effettivo determinato dal TU (con riferimento al momento di stipula degli atti); - in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda volta a valutare il valore delle quote al tempo dell'aperta successione:
in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo della TU dott.ssa Persona_2 per i motivi di cui alle note di trattazione scritta dd. 05.05.2022 e di cui in narrativa al fine di:
- assegnare congruo termine alle parti per proporre le deduzioni ed osservazioni rispetto ai dati già utilizzati nella bozza ma chiariti ed allegati solo con l'elaborato finale;
rispondere compiutamente alle osservazioni di parte convenuta, prendendo a riferimento - quale grado di utilizzo lordo per gli esercizi alberghieri per categorie ed ambiti - i dati delle strutture della
Valle del Chiese, in luogo di quelli utilizzati dalla TU e relativi alle zone fuori ambito dell'intera Provincia Autonoma di Trento, in quanto del tutto aspecifici e dunque contrari al criterio che la TU dichiara di voler impiegare;
nel merito: dedurre, dal valore delle quote ed a favore di Parte 1 le spese straordinarie, i miglioramenti, gli incrementi, tutti apportati alla società ai sensi dell'art. 748 c.c.
Sulla domanda di scioglimento della comunione:
In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo del TU per valutare il valore dell'immobile identificato catastalmente in C.C. di con l'atto Per_3 p. ed. 306 venduto da Parte_3 a Persona_1 di compravendita stipulato dd. 19.06.2009 con atto a rogito del Notaio [...]
,atteso che CO e gli eredi Persona_4 Persona_1
hanno dato atto della natura simulata di tale trasferimento, dissimulante una liberalità diretta;
Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove valuta il valore delle quote da attribuire a ciascun erede oltre la domanda avversaria e per l'effetto accertare che le quote pari al 36% corrispondono al valore complessivo di € 93.745,41 per Parte_1 ed € 27.394,97 per T_, con conseguente rideterminazione dei lotti e attribuzione a ciascun erede del valore di 1/3 delle quote, corrispondente a complessivi € 40.380,12, (di cui
€ 31.248,47 valore quote Parte_1 e € 9.131,65 valore quote T_ ).
In via principale:
- previa collazione delle donazioni dirette ed indirette ricevute da Per_1
[...] e, in particolare, della donazione avente ad oggetto l'immobile identificato catastalmente in C.C. di Per_3 p. ed. 306 (oggetto del simulato atto di vendita dd. 19.06.2009), disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, e la divisione materiale di tutti i beni retrolasciati da
Parte_3 tenendosi in debito conto tutte le somme anticipate dal sig.
,
Parte_1 e meglio esposte in atti, quali le spese relative al funerale della madre e quelle sostenute per il pagamento per IMIS 2017, cremazione, assistenza domiciliare, etc., pari a complessivi € 5.454,48, o la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, condannando i sigg.ri
CO e eredi a rifondere pro quota al sig.Persona_1
Parte_1 tali somme.
per Parte_2
in via pregiudiziale sulla domanda di riduzione:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancato assolvimento delle condizioni previste dall'art. 564 c.c. per l'esercizio di tale azione da parte di CO (e dagli eredi di Per_1
[...] che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della lesione della quota di riserva da parte di CP_1 [...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
nel merito:
Sulla domanda di rendiconto e restituzione alla massa attiva della somma di
€ 300.0000,00 (o € 41.300,00):
- in via principale:
respingere, per le ragioni esposte in atti, le domande proposte da _1
[...] (e dagli eredi di che vi hanno aderito) perché Persona_1
inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché per intervenuta prescrizione.
Sulla domanda di accertamento delle donazioni indirette delle quote societarie da in favore di Parte_3 Parte_2 :
- in via principale: respingere, per le ragioni esposte in atti, la domanda proposta da CP_1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito) perché
inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che le cessioni di quote effettuate da Parte_2 configurano unParte_3 nei confronti di negozio misto con donazione e per l'effetto, imputare alla quota disponibile,
l'eventuale differenza di denaro tra quanto pagato ed il valore effettivo eventualmente determinato dalla TU (con riferimento al momento di stipula degli atti);
- in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea volta a valutare il valore delle quote al tempo dell'aperta successione:
in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo della CTU dott.ssa Persona_2 per i motivi di cui alle note di trattazione scritta dd. 05.05.2022 e di cui in narrativa al fine di: assegnare congruo termine alle parti per proporre le deduzioni ed osservazioni rispetto ai dati già utilizzati nella bozza ma chiariti ed allegati solo con l'elaborato finale;
- rispondere compiutamente alle osservazioni di parte convenuta, prendendo a riferimento quale grado di utilizzo lordo per gli esercizi alberghieri per
-
categorie ed ambiti - i dati delle strutture della Valle del Chiese, in luogo di quelli utilizzati dalla TU e relativi alle zone fuori ambito dell'intera
Provincia Autonoma di Trento, in quanto del tutto aspecifici e dunque contrari al criterio che la TU dichiara di voler impiegare;
lenel merito: dedurre, dal valore delle quote ed a favore di Parte_2 spese straordinarie, i miglioramenti, gli incrementi, tutti apportati alla società
ai sensi dell'art. 748 c.c.
in ogni caso:
- rigettare le domande avanzate con la comparsa di costituzione e risposta dd. 03.01.2025 depositata nell'interesse dei sigg.ri Controparte_5 CP_3
,
Controparte_6 quali CP_2 Controparte_4
[...]
,
Persona_1 in quanto la costituzione (pag. 13) e le conclusioni eredi di
,
(pag. 56) sono richieste in nome della sig.ra CO e non dei soggetti che asseritamente si costituiscono, di talché alcuna eccezione e/o domanda risulta validamente svolta nell'interesse degli eredi Per_1
[...]
- con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
- con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge del subprocedimento cautelare in corso di causa sub RG
154/2024/1.
In via istruttoria: omissis
APPELLATI Si insiste per il rigetto dell'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
[...] per tutte le motivazioni in atti riportate e si insiste nelle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 03.01.2025, in particolare nel merito:
- per Parte_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1 e Pt_2
[...], per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente pronuncia.
- per Parte_2
dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1 e Pt_2
[...], per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente pronuncia.
In via istruttoria omissis
Con vittoria di spese e competenze, anche di TU e CTP, per il doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento Parte_1
Parte_2 per la divisione ereditaria della
[...] Persona_1 e deceduta il 4/6/2017 senza lasciare testamento, ed madre Parte_3
esponendo che lei e i suoi fratelli ER e Parte_1 erano gli eredi.
Espose che al momento del decesso Parte_3 era titolare di conto corrente con saldo di € 9.151,28, sul quale avevano delega ad operare anche
,il figlio Parte_1 e il nipote T_ e del diritto di usufrutto sul 25% della società Hotel castel Lodron s.n.c., per la quale aveva anche rilasciato garanzia fideiussoria per € 184.000,00; espose inoltre che i convenuti avevano negli anni eseguito vari prelievi ingenti e non giustificati dai conti e libretti della de cuius per complessivi € 226.324,92 Parte_1 e per €
41.300,00 T_%; che le firme delle altre contabili bancarie non erano riferibili alla de cuius;
che con atto del 25/6/1998 la de cuius aveva ceduto il 10% del capitale sociale di Hotel castel Lodron s.n.c. al figlio Parte_1 per il prezzo di £ 80.000.000, e che il 16/12/1999 aveva ceduto la nuda proprietà del 20% al figlio Parte_1 per il corrispettivo di € £ 100.800.000, e la quota و
del 5% al nipote T_, per il prezzo di £ 24.000.000, ed ancora, con atto del
29/4/2004, aveva ceduto l'1% al nipote T_ al prezzo di € 15.000,00; che tali vendite erano simulate perché non era stato versato alcun prezzo e comunque il prezzo dichiarato non corrispondeva al valore reale delle quote;
che negli anni dal 1999 al 2017 non era stato versato alla de cuius alcun utile in quanto i relativi importi erano stati indebitamente trattenuti dai convenuti.
Chiese che i convenuti fossero condannati al rendimento del conto, alla restituzione delle somme e degli utili non percepiti, nonché l'accertamento del carattere di donazioni indirette delle vendite delle quote sociali, e di essere reintegrata nella legittima.
Parte_1 e Parte_2 si costituirono contestando le domande,
eccependo di non essere tenuti al rendiconto e di aver sempre operato su indicazioni della de cuius, non in grado di gestire i risparmi;
dedussero di aver consegnato sempre le somme prelevate alla de cuius, la quale il
31/12/2015 aveva rilasciato una quietanza, riconoscendo che loro avevano eseguito prelievi per € 35.000,00, e che tali somme le erano state consegnate;
eccepirono la prescrizione;
dedussero di aver pagato il corrispettivo delle cessioni di quote e che, non disponendo di somme, avevano concluso un mutuo, con accordo verbale, formalizzato nel 2003, con cui avevano pagato ratealmente il corrispettivo;
eccepirono che gli eventuali utili dell'usufrutto avrebbero dovuto essere richiesti alla società; aggiunsero che Parte_1
[...] aveva provveduto a pagare le spese funerarie ed eccepirono l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancata accettazione con beneficio di inventario. Contumace Persona_1 svolta TU, il tribunale pronunciò sentenza parziale n. 533/2021, del 13/8/2021, in cui dichiarò che gli atti di vendita delle quote sociali di Hotel Castel Lodron s.n.c. costituivano in realtà donazioni e che tali donazioni erano nulle per difetto di forma;
accertò inoltre che la massa ereditaria vantava un credito per gli utili della società per €
56.586,35 nonché un credito verso di € 56.586,35 e un Parte_1
credito verso Persona_1 di € 41.300,00.
Rimessa la causa in istruttoria, costituitisi gli eredi di Persona_1 espletata nuovamente TU, il tribunale pronunciò sentenza definitiva n.
652/2024 del 20/6/2024 in cui dispose lo scioglimento della comunione ereditaria provvedendo all'assegnazioni dei singoli lotti a ciascuno degli eredi.
Con citazione notificata il 19/7/2024 hanno interposto appello [...] Parte_2 a seguito della notificazione della sentenza Parte_1 e
,
definitiva in data 21/6/2024, avendo formulato espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.
Con riguardo alla sentenza non definitiva n. 533/2021, gli appellanti hanno svolto i seguenti motivi di appello:
A.1) SULLA CESSIONE DELLE QUOTE DELL'HOTEL CASTEL
LODRON S.N.C.
A.
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dd. 26.06.1998 e 16.12.1999 da Parte_3 a Parte_1 sono simulati e costituivano donazioni nulle per difetto di forma, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, omettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti e sul riconoscimento di autenticità effettuato nel corso del giudizio da parte dell'attrice circa la quietanza di pagamento delle quote di cui al doc. 2 prodotto dai convenuti, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite.
A1.2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dd. 16.12.1999 e 29.04.2004 da Parte_3 a sono simulati e costituivano donazioni nulle per difetto di Parte_2
forma, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, omettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite;
A.2) SUL RENDICONTO
A.2.1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che la massa ereditaria vanta un credito verso Parte_1 di € 169.055,00 oltre di € 41.300,00 oltre interessi legali.interessi legali e verso Parte_2
A.2.1.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 c.c. e seguenti.
A.2.1.2) In subordine: Carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, ommettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti nonché sulle richieste istruttorie testimoniali dei sigg.ri Parte_1
T_, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite
A.2.1.3) In ulteriore subordine: erroneità dei calcoli effettuati dal Tribunale
in ordine alle somme asseritamente dovute da alla massa Parte_1
ereditaria. In particolare gli appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal tribunale per non aver scomputato dalle somme dovute da Parte_1 l'intero importo effettivamente bonificato alla madre Parte_3 di €
120.000,00.
Quanto alla sentenza definitiva n. 652/2024 gli appellanti hanno poi svolto i seguenti motivi di appello:
B.1) sull'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda di riduzione b.1.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione;
B.2) sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_2
B.2.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione. Violazione dell'art. 564 c.c. - Omessa motivazione.
B.3) SUL VALORE DELLE QUOTE DELL'HOTEL CASTEL LODRON
S.N.C.
B.3.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha fatto propri gli esiti acquisiti nella ctu dd. 19.04.2022
Carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione aderendo alla TU dott.ssa Per 2 del 19.04.2024, omettendo di analizzare e di pronunciarsi compitamente sulle osservazioni e richieste istruttorie dei convenuti.
B.4) SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE DELL'ASSE EREDITARIO
b.4.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale non ha valutato quale facente parte dell'asse ereditario il valore dell'immobile p.ed. 306 c.c.
Per_3 donato a Violazione art. 737 e seguenti c.c. Persona_1 -
Omessa motivazione.
B.5) SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI
ULTRAPETIZIONE. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Sulla base di tali motivi, diffusamente esposti, gli appellanti hanno chiesto la riforma delle sentenze e concluso come in epigrafe, insistendo anche per l'ammissione di prove orali non ammesse in primo grado e per il richiamo del TU. Controparte_1 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Persona_1 deceduto nelle more Si sono altresì costituiti gli eredi di del giudizio, ovvero Controparte_5 Controparte_3 CP_6
Controparte_4 parimenti resistendo
[...] CP_2
all'appello e chiedendone il rigetto. Hanno concluso come in epigrafe.
Nel corso del giudizio gli appellati hanno proposto domanda di sequestro giudiziario o sequestro conservativo;
instaurato il contraddittorio, la domanda cautelare in corso di causa è stata respinta.
L'appello perviene quindi in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello possa essere senz'altro deciso senza necessità di attività istruttoria.
I motivi sub lettera A si riferiscono la sentenza non definitiva n. 533/2021.
A.1
I motivi di appello avverso la sentenza non definitiva sub A1, riguardano i negozi di cessione delle quote da Parte_3 a Parte_1
[...] (A.1.1) e a Parte_2 (A.1.2).
L'appellante assume l'erroneità della sentenza laddove la quietanza rilasciata negli atti di cessione è stata ritenuta dalla cedente Parte_3
trattandosi di legittimaria e quindi terza inopponibile a Controparte_1
rispetto al negozio.
Sia nell'atto di cessione quote del 25/6/1998 (in favore di Parte_1 per il 10% del capitale sociale, per il prezzo di £ 80.000.000), che nell'atto del 16/12/1999 (in favore di Parte_1 per il 20% del capitale Parte_2 per il 5%, per il prezzo complessivo di £ sociale, in favore di
124.800.000, di cui £ 100.000.000 riferiti all'acquisto di Parte_1
وche, ancora, nell'atto e £ 24.800.000 riferiti all'acquisto di Parte_2
Parte_2 avente ad di cessione quote del 29/4/2004 (in favore di oggetto l'1% del capitale sociale, per il prezzo di € 15.000,00), la parte cedente riconosceva di aver già ricevuto il prezzo da quella cessionaria, alla quale rilasciava ampia e liberatoria quietanza di saldo.
L'appellante sostiene che tali quietanze sarebbero opponibili a CP_1
, in quanto la stessa non è legittimaria pretermessa, bensì erede;
non
[...]
sarebbe pertanto pertinente il richiamo, operato dal tribunale, alla pronunzia di CASS. n. 11737 del 2013.
Tale censura non è fondata.
Vero è che nella fattispecie Controparte_1 riveste la qualifica di erede di che non aveva disposto con testamento, e aveva lasciato una Parte_3
somma in giacenza sul conto corrente ancora aperto presso la [...]
CP_7 ma la stessa attrice aveva anche lamentato di aver subito la lesione della propria quota di riserva per effetto delle cessioni di quote sociali, affermando che tali cessioni celavano donazioni indirette, in assenza di pagamento del corrispettivo. Sul punto la S.C. ha insegnato che in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria;
ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
(cfr. CASS. 29821/2023; CASS. 16535/2020; CASS. 12317/2019).
In tal senso, la posizione di CO che di fatto (adoperando l'espressione "celano delle donazioni indirette della quota originaria") ha prospettato la simulazione degli atti di vendita, dissimulanti donazioni, è del tutto assimilabile a quella del legittimario che agisce in riduzione, per cui la stessa si sottrae alle restrizioni probatorie riguardanti le parti, in materia di simulazione, che può pertanto essere da lei provata anche a mezzo di presunzioni e per testi (cfr. CASS. 15510/2018; CASS. 8215/2013); dall'insegnamento dianzi riportato discende altresì l'implicazione che, all'erede che deduce la natura di donazione di un negozio concluso dal de cuius, avente la forma di vendita, non sia opponibile la quietanza ivi espressa, stante la sua veste di terzo rispetto all'atto impugnato, per cui a detta quietanza non ha, nei suoi confronti, valore di confessione stragiudiziale.
È poi del tutto irrilevante che all'atto di cessione quote del 25/6/1998 fosse stato presente e testimone atteso che la mera presenza alla Persona_1
stipula del negozio non gli conferiva certo la veste di parte;
parimenti, ai fini dell'accertamento delle effettiva natura della cessione, è del tutto irrilevante il riferimento all'autorizzazione del tribunale e al parere del giudice tutelare per la stipula della vendita, trattandosi di adempimenti necessari per la conclusione del negozio secondo la forma prescelta, ma che non interferiscono con la natura solo simulata della vendita.
Non potendo quindi avvalersi dell'efficacia della quietanza nei confronti di gravava sui cessionari Parte_1 e Parte_2 la provaCO di avere effettivamente eseguito il pagamento del corrispettivo degli acquisti delle quote di Parte_3
Per lo stesso motivo suesposto, non può essere riconosciuto valore di
CO (e agli eredi di confessione stragiudiziale opponibile a Parte_1 sub 2 inalla quietanza prodotta da Persona_1
prime cure, in cui Parte_3 dichiarava di ricevere da Parte_1 il complessivo importo di € 120.000,00, rilasciandone quietanza, in relazione agli atti di cessione di quote del 25/6/1998 e del 16/12/1999, con maggiorazione del 3% annuo. Il versamento dell'importo risulta dagli estratti conto;
ma, una volta esclusa l'opponibilità di tale quietanza come confessione stragiudiziale a CO non è possibile porre i و
versamenti in oggetto in collegamento con le cessioni di quote: mette conto evidenziare che negli atti di cessione Parte_3 dichiarava di aver già
ottenuto il pagamento, rilasciandone già allora quietanza, e se fosse stato vero l'accordo per un pagamento successivo e rateizzato (con maggiorazione per interessi, da cui la qualificazione di parte appellante dell'accordo come
"mutuo orale") non vi sarebbe stata alcuna ragione per non esplicitarlo negli atti stessi;
inoltre i versamenti sono intervenuti ben cinque anni dopo la cessione del 25/6/1998 e oltre quattro dopo quella del 16/12/1999, vale a dire dopo molto tempo dalla stipula dei negozi. Piuttosto, come osservato dal tribunale, la domiciliazione della Parte_3 nell'hotel gestito da Parte_1 le
,
diverse deleghe rilasciate nel tempo a lui e al figlio T_ ad operare sui suoi conti e l'omissione di qualsiasi iniziativa volta a conseguire il pagamento degli utili sociali della Parte_4
a lei spettanti in quanto usufruttuaria (dovendosi
[...]
evidenziare che il figlio Parte_1 e il nipote T_ erano gli unici soci della società sua debitrice), compongono il quadro di un rapporto parentale stretto e privilegiato della Parte 3 con tali congiunti (i quali deducono del resto che lei riceveva cure e assistenza solo da loro, mentre non aveva da anni rapporti con la figlia _1 ), che ben si accorda con la natura gratuita e liberale degli atti di cessione, come ritenuta in prime cure, anche quale concreta manifestazione di affettuosa gratitudine per le attenzioni dedicatele, oltre con l'intento delle parti tutte di precostituire una prova del pagamento effettivo delle cessioni di quote, anni dopo gli atti, allo scopo di evitare prevedibili contestazioni da parte dei coeredi all'indomani dell'apertura della successione, così salvaguardando gli effetti dei negozi in favore dei congiunti prediletti.
Per le osservazioni svolte, anche l'atto di cessione di quote sociali del Parte_2 si qualifica come donazione, stante29/4/2004 in favore di Controparte_1l'inopponibilità a della quietanza ivi contenuta e mancando qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento del prezzo. L'argomentazione dell'appellante, che per confutare il ragionamento del tribunale sulla mancata prova di pagamenti osserva che gli estratti conto prodotti in primo grado sono tutti di periodi successivi al 1999, ovvero dal 2000 in poi, successivi quindi all'atto di cessione di quote del 16/12/1999, non coglie nel segno, atteso che sono gli stessi appellanti ad allegare che il pagamento del corrispettivo delle cessioni sarebbe avvenuto con i versamenti di rate per totali € 120.000,00 nel corso del 2003, ed è pertanto ammesso che alcun pagamento sia intervenuto da parte di antecedentemente o contestualmente agli atti diParte_2
cessione, ad onta della quietanza ivi espressa dalla Parte_3 Parte_3Tutti e tre gli atti di cessione quote sociali da parte di costituiscono pertanto donazioni dissimulate, nulle per difetto di forma, in quanto i negozi non erano stati stipulati nella forma dell'atto pubblico, come prescritto dall'art. 782 c.c.. I beni che ne hanno formato oggetto, ovvero la partecipazione sociale di Parte_3 debbono pertanto ritenersi come mai fuoriusciti dal patrimonio della disponente, cadendo, conseguentemente,
in successione. Stante la nullità delle cessioni, resta superata la questione, che ne presuppone invece la validità, della loro possibile qualificazione come negozi misti con donazione, posta da parte appellante con riguardo al valore delle partecipazioni sociali cedute come stimato dal TU (ritenuto peraltro eccessivo dalla stessa parte appellante), per un importo maggiore rispetto ai corrispettivi.
Resta altresì superata la necessità di esaminare la domanda di riduzione proposta da CO sul presupposto che gli atti di disposizione in oggetto, integranti donazioni, avessero leso la quota di riserva a lei spettante.
Parte_1 e Parte_2 contestano laNel motivo A.2.1
sentenza laddove ciascuno di loro è stato riconosciuto debitore nei confronti Parte_1 è statodella massa ereditaria. Specificamente, riconosciuto debitore della massa ereditaria di Parte_3 per l'importo di € 169.055,00, oltre interessi, e Parte_2 per l'importo di € 41.300,00,
oltre interessi, nell'ambito del rendimento del conto relativamente alle procure ad operare sui conti e i depositi di Parte_3
Nella sentenza sono state considerate le risultanze dei seguenti rapporti bancari intestati a Parte_3 esaminati dal TU:
c/c presso CRA Valsabbia n.
,P.IVA_1 con delega ad operare di Parte_1
[...]
deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 10014292, con delega ad operare di Parte_1 deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201314 con delega ad operare di Parte_1 deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201315 con delega ad operare di Parte_1
n. 01/036/810 con delega ad operare di c/c presso Controparte_7
Parte_1 e Parte_2 deposito a risparmio presso Controparte_7 n. 04/036/107 cointestato con
Parte_1
Gli appellanti negano di aver operato in tali rapporti in virtù di contratto di mandato, asserendo di aver operato in virtù di procure ad operare di volta in volta rilasciate/revocate da parte della de cuius, per cui non erano tenuti a fornire alcuna giustificazione in ordine alle operazioni eseguite.
Tale motivo di appello non è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, si era in presenza di una procura generica e valida sino a revoca, per il compimento di operazioni descritte nel documento contrattuale (versamenti, prelievi, incasso titoli etc.), e il conferimento del potere rappresentativo così espresso dalla titolare
Parte 3 sottintendeva necessariamente il rapporto gestorio sottostante, tra rappresentata e rappresentante, correttamente inquadrato in prime cure come rapporto di mandato, svolgendo i delegati atti giuridici, nell'ambito del rapporto con la banca, per conto della delegante (tra l'altro anche nella procura per le operazioni sul conto 810 è menzionato l'art. 1724 c.c., riferito al mandato).
Sebbene proposto per ultimo, nei motivi di appello riferiti al rendiconto, va esaminato poi il motivo avente ad oggetto la prescrizione, di cui al punto
A.2.1.4).
In prime cure l'eccezione di prescrizione del diritto al rendiconto è stata disattesa avendo il tribunale affermato che si applica alla fattispecie il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura della successione, intendendo che da tale momento poteva essere esercitato il diritto, vertendosi in fattispecie di successione ereditaria con riguardo ad un mandato di carattere unitario, estintosi con la morte della mandante.
Gli appellanti sostengono invece che la prescrizione del diritto di rendiconto avrebbe iniziato a decorrere sin dal compimento di ciascuna operazione, coerentemente con l'impostazione secondo cui la de cuius aveva di volta in volta rilasciato la procura a compiere operazioni per suo conto.
Ritiene la Corte di doversi discostare da entrambe le impostazioni.
Data l'unitarietà del mandato sottostante al rilascio delle procure bancarie, non appare corretto far decorrere il termine di prescrizione dal compimento di ciascuna operazione;
inoltre, trattandosi di diritto sorto in capo alla de cuius, era dalla stessa esercitabile, trasferendosi poi in capo ai successori.
Ciò stante, il termine iniziale di prescrizione del diritto al rendiconto spettante alla mandante deve essere individuato nella data di chiusura di ciascun rapporto bancario cui ineriva la procura rilasciata dalla de cuius Parte_3 era infatti a partire da date momento che la stessa avrebbe potuto chiedere ai suoi delegati di rendere conto di tutte le operazioni svolte nel singolo rapporto bancario in cui aveva rilasciato delega.
Orbene, per ciascuno dei rapporti che vengono in rilievo si individuano le date dell'estinzione: deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 10014292: estinto il 15/10/2007;
c/c presso CRA Valsabbia n. 10002785: estinto il 15/10/2007; deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201314: estinto il 5/6/2012;
deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201315: estinto il 10/4/2013;
deposito a risparmio presso Controparte_7 c/c 04/36/107, estinto il
13/12/2013;
c/c presso Controparte_7 n. 01/036/810, ancora in essere al momento del decesso. Posto che Controparte_1 chiese per la prima volta il rendiconto con lettera del 5/4/2018, seguita nello stesso mese dall'invito in mediazione, non constando precedenti atti di messa in mora, la prescrizione del diritto al rendiconto si è compiuta relativamente al rapporto di c/c presso CRA
Valsabbia n. 10002785 e per il deposito a risparmio nominativo presso CRA
Valsabbia n. 10014292, stante l'avvenuto decorso di 10 anni dalla data di chiusura senza che fossero intervenuti atti interruttivi.
Ne consegue che, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non si può tener conto delle operazioni eseguite sui predetti conti da parte di Parte_1
[...] in virtù della delega in ciascuno conferitagli.
Va quindi esaminato il merito del rapporto di rendiconto.
Nel motivo di appello sub A.2.1.2), in subordine rispetto all'accoglimento del motivo sub A.2.1.1, gli appellanti hanno sostenuto che alcun rendiconto sia dovuto, in quanto ogni operazione sui conti era stata eseguita solo su richiesta di Parte_3 impossibilitata a muoversi per infermità fisica, e che la stessa aveva sempre ricevuto il rendiconto delle operazioni, provvedendo, in particolare, personalmente alla chiusura dei rapporti n. 100002785 e n. 100014292 sin dall'ottobre del 2007, del n.
16201314 sin dal 5/6/2012, del n. 16201315 il 10/4/2013 e del n. 0436/107
il 13/12/2013, senza nulla recriminare e contestare nei confronti di Parte_1
che su detti conti aveva operato, dovendosi intendere, tale condotta,
[...]
quale ratifica di ogni operazione;
quanto all'ultimo conto, ancora acceso al momento del decesso di Parte_3 n. 01/036/810, gli appellanti, entrambi delegati, si richiamano alle quietanze depositate e sostengono che comunque la Parte_3 era a conoscenza di tutte le operazioni ed era stata l'unica beneficiaria delle somme da loro prelevate.
In merito al rendiconto del mandatario, di cui all'art. 1713 c.c., la
Corte rileva preliminarmente come non rilevi che la titolare dei conti avesse ricevuto mensilmente dalla banca l'estratto conto relativo alle operazioni, e che i conti fossero stati estinti senza contestazione, ciò riguardando esclusivamente il rapporto tra la titolare stessa e la banca, non quello gestorio tra la delegante e i delegati;
neppure è sufficiente, nell'ambito di tale rapporto, che i delegati avessero consegnato alla Parte 3 le contabili delle operazioni, atteso che il rendiconto richiede l'indicazione specifica della destinazione delle somme prelevate e, in generale, delle operazioni compiute, non essendo sufficiente una mera relazione contabile, come ritenuto in prime cure.
In punto di diritto, quanto alle modalità di approvazione del rendiconto, secondo insegnamento della S.C. (cfr. CASS. 20042/2019; CASS.
1011/1976)) il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio.
Orbene, nella fattispecie, ritiene la Corte che le emergenze in atti depongano inequivocabilmente nel senso della tacita approvazione dell'operato di Parte_1 sui rapporti bancari in titolarità di Parte_3 in cui lo era in vita, sopra stesso era delegato ad operare, estinti quando la Parte_3 elencati.
dopo la chiusura dei contiEd invero, dal momento che Parte_3
n.100002785 e n. 100014292, avvenuta nel mese di ottobre del 2007, del n.
16201314, avvenuta il 5/6/2012 e del n. 16201315, avvenuta il 10/4/2013,
rilasciò analoga procura ad operare sul conto presso Controparte_7 n.
01//036/810 in data 4/12/2013, tale rilascio appare estremamente significativo della piena fiducia riposta nelle azioni del figlio Parte_1 e gli va ascritto il valore di una piena ratifica dell'operato dallo stesso fatto negli altri rapporti precedentemente chiusi, per i quali il suo diritto al rendiconto non si era ancora prescritto (vale a dire per i rapporti bancari presso CRA
Valsabbia c/c 16201314 e c/c 16201315); non si vede infatti come [...]
Parte 3 avrebbe potuto conferire delega ad operare su di un altro conto al figlio Parte_1 se per quelli chiusi, sui quali lo stesso aveva già operato,
,
avesse avuto contestazioni da muovergli o dubbi sulla correttezza del suo operato.
Quanto al deposito a risparmio presso Controparte_7 c/c 04/036/107,
estinto il 13/12/2013, e quindi alcuni giorni dopo il rilascio della delega ad sul conto n. 01/036/810, ancora apertooperare conferita a Parte_1
al momento del decesso della Parte_3 mette conto evidenziare, come da dettaglio riportato nell'allegato 14 alla relazione di TU, che nel mese di dicembre 2013 su detto conto 04/036/107 Parte_1 non aveva eseguito alcuna operazione, di tal ché resta evidente che la madre, nel rinnovargli la delega ad operare sull'ultimo conto, 01/036/810, aveva dato per corretto l'operato sino a quel momento svolto su quello, allora ancora acceso, n. 04/36/107, ratificandolo tacitamente.
Per quanto concerne, poi, il conto ancora aperto al decesso della Parte_3 n.
gli appellanti hanno contestato la 01/036/810 presso Controparte_7
decisione di prime cure nella parte in cui non si è tenuto conto delle quietanze a firma Parte_3 prodotte sub 1), ad esso riferite.
Va premesso che in prime cure, all'esito della produzione in originale di dette quietanze (e di quella relativa al versamento rateale di complessivi €
120.000,00 da parte di
,parte attrice, che in un primo Parte_1
momento aveva contestato la provenienza dei documenti da Parte_3
disconoscendone le sottoscrizioni, all'udienza del 25/7/2019 aveva poi espressamente rinunciato a tale disconoscimento per tutte le produzioni sub
1) e 2) di parte convenuta.
Non si pone pertanto alcuna questione circa la provenienza delle firme da da ritenersi accertata.Parte_3
Ciò posto, la Corte opina diversamente dal tribunale quanto alla valenza di tali documenti. riconosceva in primo luogo che sino alla data del 31/12/2015 Parte_3
avevano fatto per lei prelievi per complessivi €Parte_2 Parte_1 e
35.000,00, a lei personalmente consegnati;
nelle altre quietanze [...]
Parte 3 riconosceva di aver ottenuto la consegna in contanti di somme, per complessivi € 11.500,00 corrispondenti agli importi che risultano prelevati nelle distinte allegate, ovvero: € 3.500,00 (senza data), unitamente a distinta di prelievo di data 5/1/2016; € 2.000,00 del 17/2/2016, con relativa distinta di prelievo;
€ 2.000,00 dell'8/4/2016, con relativa distinta di prelevamento;
€ 2.000,00 con relativa distinta di prelievo del 19/8/2016; € 2.000,00 dell'11/10/2016, con relativa distinta di prelievo;
firma sulla distinta di prelevamento di € 2.500,00 in data 22/12/2016.
Per tali prelevamenti, che il TU ha accertato essere stati effettuati da [...] Pt_2 deve ritenersi reso il conto, stante l'avvenuta consegna del denaro contante prelevato nelle mani della de cuius, intestataria.
Tra la sommatoria dei prelevamenti di Parte_1 pari a complessivi pari a complessivi € 27.300,00, al€ 13.700,00 e di quelli di Parte_2
netto dei 14.000,00 quietanzati (il TU aveva infatti indicato complessivi €
41.300,00 prelevati da T_ ), per il totale di € 41.000,00, e l'importo di €
35.000,00 quietanzato dalla Parte_3 vi è una differenza di € 6.000,00;
considerato che per i mesi di novembre e dicembre 2015 non è stato possibile esaminare gli estratti conto, perché mancanti, tale differenza va imputata per metà a carico di ciascuno dei delegati, in assenza di quietanze e/o giustificazioni sulla destinazione delle somme.
Nel paragrafo A.2.1.3) gli appellanti lamentano comunque l'erroneità dei calcoli eseguiti in prime cure in ordine alle somme da ciascuno di loro dovute alla de cuius all'esito del rendimento del conto, per non essersi tenuto conto dell'importo di € 120.000,00 da lui versato in rate sul conto presso
CRA Valsabbia n. 10002785. La doglianza è superata per le ragioni già esposte: in primo luogo, quanto al rendimento sul predetto conto, si è compiuta la prescrizione del relativo diritto e nulla può essere chiesto a in ogni caso, Parte_1
come da argomentazione sopra esposta, l'operato dello stesso su quel conto
Parte_3 era da considerarsi da lei ratificato.nel 2007 da
Considerato che in primo grado Parte_1 non ha avanzato pretese restitutorie nei confronti dell'eredità relativamente ai suddetti € 120.000,00,
di tale importo non va tenuto conto come controcredito ai fini di una compensazione con la minor somma di € 3.000,00 a suo debito, come sopra calcolata.
I motivi di appello esposti sul B.2) investono la sentenza definitiva, n.
154/2024.
Nel motivo B.1.1) gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata in prime cure, di improcedibilità o inammissibilità della domanda di riduzione, per mancata indicazione, da parte di CO
della quota di riserva lesa.
La questione è assorbita e superata, atteso che la domanda di riduzione non
è stata neppure esaminata, a seguito dell'accertamento della nullità delle donazioni dissimulate delle quote della società Hotel Castel Lodron s.n.c., per difetto di forma;
non vi sono pertanto donazioni da ridurre.
Parte_2 si duole del rigettoNel motivo sub B.2.1)
dell'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva, e tanto con riferimento alla questione relativa all'accertamento del credito di [...]
Parte 3 avente ad oggetto gli utili non corrisposti della Hotel Castel Lodron
s.n.c., per la partecipazione di cui era usufruttuaria.
Il motivo di appello è infondato, in quanto nella sentenza definitiva il tribunale non ha pronunciato condanna né della società (non parte in causa), né di Parte_2 al pagamento di somme in favore di CO a
titolo di utili non corrisposti, limitandosi ad accertare il credito maturato non ha quindi dalla de cuius nei confronti della società; Parte_2
ragione di dolersi della pronuncia. Parte_2 non sia chiamato all'eredità né erede, con Né rileva che riguardo all'inammissibilità della domanda di riduzione da parte di CP_1
[...] (e degli eredi di Persona_ 'per mancato assolvimento delle 1
condizioni di cui all'art. 564 c.c. (accettazione con beneficio di inventario): decisivo è che nella fattispecie la domanda di riduzione non sia stata esaminata e che la sentenza non l'abbia pronunciata, per cui tale aspetto resta superato. D'altro canto è legittimato sul lato passivo nelle Parte_2
CO in quanto beneficiario di donazioni nulle e in domande di quanto debitore dell'eredità in relazione al rendimento del conto di [...] Parte_3 su cui aveva delega ad operare, da cui la congruenza della sua evocazione in giudizio.
Nel motivo sub B.3.1) gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza per aver recepito le valutazioni del TU delle quote sociali cedute, senza dar conto delle loro osservazioni e richieste istruttorie.
Osserva la Corte che è innanzitutto superata la questione del valore delle quote donate posta, nel giudizio di primo grado, con riguardo alla ritenuta necessità di accertare la congruità del corrispettivo concordato, al fine della eventuale qualificazione degli atti come negozi misti con donazione, e che tale questione non ha rilevanza, dal momento che le donazioni sono state ritenute nulle e le partecipazioni sociali di cui [...] Parte_3 era titolare sono rimaste nel suo patrimonio.
Quanto, poi, alla determinazione del valore delle quote sociali effettuata dal TU dopo la sentenza non definitiva, la Corte ritiene che tale questione non riverberi alcuna conseguenza sulla decisione finale: le partecipazioni sociali di sono cadute in successione, e sonoParte_3
state assegnate in parti uguali agli eredi legittimi, concorrendo alla formazione di lotti perfettamente omogenei;
l'eguaglianza delle quote toglie qualsiasi rilevanza al loro valore effettivo, non incidendo sulla formazione dei lotti a vantaggio o a svantaggio di alcuno degli eredi e quindi nemmeno di Parte_1 ; nell'ambito di questo giudizio, finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, ove anche ridefinito il valore delle partecipazioni sociali di Parte_3 secondo le indicazioni del consulente di parte piuttosto che secondo le conclusioni del TU, l'appellante non otterrebbe quindi un bene della vita (petitum) più ampio di quello che gli è stato riconosciuto con la sentenza definitiva in cui è stata sciolta la comunione ereditaria, da cui la sua carenza di interesse rispetto alla doglianza esposta.
Nel motivo sub B.4.1) gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stato considerato come facente parte dell'asse ereditario l'immobile p.ed. 306 CC Per_3 donato a Per_1
[...]
Tale motivo è infondato.
Nella loro comparsa di costituzione in primo grado gli appellanti avevano fatto riferimento all'atto di compravendita del 19/6/2009, in cui acquirente è
Persona_1 L'istanza di CO formulata in data 9/1/2020,
di far valutare dal TU il valore dell'immobile oggetto di quel negozio, era stata rigettata dal giudice istruttore, che aveva correttamente rilevato come la questione della simulazione di tale compravendita non fosse stata introdotta in causa entro i termini di preclusione. Tale motivazione, e la conseguente mancata inclusione, nell'asse, dell'immobile p.ed. 306 CC Per_3 risulta corretta, atteso che ciò presupponeva la tempestiva proposizione della domanda di simulazione della compravendita e il connesso accertamento della natura di donazione del negozio, che effettivamente né l'attrice né i convenuti avevano chiesto. Vero infatti è che l'obbligo di collazione sorge automaticamente, e che i beni donati, come insegna la S.C., debbono essere conferiti indipendentemente dalla espressa domanda dei condividenti;
ma, nella fattispecie, il bene formava oggetto di compravendita, non di donazione, e la domanda di accertamento della simulazione non era stata proposta.
Nell'ultimo motivo di appello, sub B.5) gli appellanti si dolgono del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale: hanno rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato le CO
conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., in cui non figura quanto scritto nelle conclusioni dell'atto di citazione (per le ragioni dichiarate in premessa, in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di Parte_3 in favore del figlio
[...]
Parte_1 e del nipote Parte_2 delle quote societarie detenute ...), risultando così ultra petita la sentenza di prime cure che ha dichiarato le quote facenti parte del relictum.
Il motivo non è fondato.
Indipendentemente dai termini letterali adoperati nelle conclusioni di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., riprodotte al momento della precisazione delle conclusioni, era indubbia, dal tenore complessivo della prima memoria e dalle stesse conclusioni ivi formulate, la volontà dell'attrice di prendere in considerazione, ai fini della ricostituzione dell'asse, le quote cedute, considerandole alle stregua di donazioni da collazionare ed eventualmente ridurre;
l'accertamento della natura donativa delle cessioni e il rilievo d'ufficio della loro nullità per carenza di forma ad substantiam, corrispondono quindi alla domanda, avente ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario di Parte_3 da dividere tra i tre figli. Parte_1 e Parte_2Per tutto quanto detto, l'appello di merita di essere in parte accolto, con riduzione ad € 3.000,00 per ciascuno dei debiti nei confronti della massa ereditaria, fermo il resto.
Visto l'esito complessivo della causa, che vede parte attrice quasi totalmente soccombente sulla questione dei rendiconti e nel sub procedimento cautelare per sequestro giudiziario e conservativo in questo grado, e vittoriosa sulla questione delle cessioni delle partecipazioni e degli utili societari, risulta equa la compensazione delle spese in misura della metà, ponendosi la restante metà a carico di Parte_1 e Parte_2 in misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] avverso le sentenze del tribunale di Trento n.Parte_1 e Parte_2
533/2021 e n. 652/2024
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza n.
533/2021, punti 3 e 4 del dispositivo
Accerta che la massa ereditaria di Parte_3 vanta un credito verso di € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura Parte_1
Parte_2 di € 3.000,00della successione al saldo e un credito verso oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
conferma nel resto la sentenza n. 533/2021;
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza n.
652/2024, divide i beni nei seguenti lotti:
LOTTO 1 da attribuire a CO
a) 1/3 delle quote della società Parte_4
pari al 12% del capitale sociale già
[...]
oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a
Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2 Parte_1 i € 3.000,00,b) 1/3 del credito nei confronti di oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
c) 1/3 credito nei confronti di Parte_2 di € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad Parte_4 interessi legali con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) € 1.315,6 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
CP_7
LOTTO 2 da attribuire agli eredi di Persona_1
a) 1/3 delle quote della società Hotel Castel Lodron di IN RL e
UZ ER & C. s.n.c. -pari al 12% del capitale sociale già oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2
b) 1/3 del credito nei confronti di Parte_1 i€ 3.000,00,
oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
c) 1/3 del credito nei confronti di Parte_2 i € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad interessi legali Parte_4
con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) € 1.315,6 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
CP_7
LOTTO 3 da attribuire a Parte_1
a) 1/3 delle quote della società Parte_4
pari al 12% del capitale sociale già
[...]
oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a
Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2
b) Imputazione di 1/3 del debito di € 3.000,00 nei confronti della massa ereditaria;
c) 1/3 del credito nei confronti di Parte_2 i € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad Parte_4 interessi legali con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) 6.520,09 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
Controparte_7
Compensa per 1/2 le spese del giudizio tra Controparte_1 ed eredi di Per_1
[...] CP_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
) da un lato, e Parte 1 e T_
[...] Controparte_6
,
dall'altro,
[...] e
Parte_1 Parte_2 in solido a rifondere la restante condanna
'frazione che si liquida, metà delle spese stesse in favore di CO
quanto al primo grado, in € 14.310,00 ed € 284,43 per esborsi quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge e, quanto al presente grado, in € 8.589,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in favore degli eredi di Persona_1 frazione che si liquida, per "
il primo grado, in € 9.687,00, quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in €
8.589,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
pone gli oneri di TU come liquidati in atti, per metà a carico di CP_1
e per metà a carico di
[...] e degli eredi di
[...] Persona_1
gli oneri di TU come liquidati in atti. Parte_1 e Parte_2
,
Trento, 10 7 2025 Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
19/7/2024 ed iscritta a ruolo in data 23/7/2024 al n. 154/2024 r.g..; promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1 Parte_2 (C.F. C.F. 2 ) entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Cristina UZ del Foro di Trento
) ed elettivamente domiciliati presso il di lei (c.f. C.F. 3
studio in Storo (TN) Via Garibaldi n. 170, per delega in atti;
appellanti
CONTRO
CO (c.f.: C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Schivalocchi del Foro di Brescia (c.f.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Vestone (BS), via F. Glisenti n. 49, per delega in atti;
, appellata
E و. (C.F. C.F._6 CP_2
Controparte_3 , (C.F. C.F. 7
Controparte_4 , (C.F. C.F._8
Controparte_5 (C.F. C.F. 9
Controparte_6 , (C.F. C.F. 10
Persona_1tutti in qualità di eredi di (C.F. و
), e tutti rappresentati e difesi dall'avv. PaolaC.F. 11
Schivalocchi del Foro di Brescia (c.f.: C.F._5 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Vestone (BS), via F. Glisenti
n. 49, per delega in atti;
appellati
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, in accoglimento dell'appello, in via preliminare ritenere ammissibile l'appello essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, e nel merito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza non definitiva n. 533/2021 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 04.08.2021 e pubblicata in data 13.08.2021 e della sentenza definitiva n. 652/2024 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 12.06.2024 e pubblicata in data 20.06.2024 nel giudizio sub RG 4100/2018 Tribunale di
Trento, così disporre:
per Parte_1
in via pregiudiziale sulla domanda di riduzione:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della lesione della quota di riserva da parte di _1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO: Sulla domanda di rendiconto e restituzione alla massa attiva della somma di
€ 300.0000,00 (o € 249.324,92):
- in via principale: respingere, per le ragioni esposte in atti, le domande proposte da CP_1 che vi hanno aderito) perché
[...] (e dagli eredi di Persona_1
inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché per intervenuta prescrizione.
- in via subordinata:
per i motivi di cui in atti, riconoscere che Parte 1 ha già restituito alla sig.ra Parte_3 la somma di € 120.000,00
Risulta prescritto il rendiconto per tutte le operazioni avvenute in data per complessivi € antecedente al 04.06.2017 effettuate da Parte_1
87.574,62 e per l'effetto ricalcolare la somma eventualmente dovuta alla in € 19.480,30 (secondo i calcoli di cui ai relativi massa da Parte_1
motivi di appello pagg. da 31 a 34 atto di appello)
Sulla domanda di accertamento delle donazioni indirette delle quote societarie da Parte_3 in favore di Parte_1
- in via principale:
respingere, per le ragioni esposte in atti, la domanda proposta da CP_1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito) perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che le cessioni di quote effettuate da Parte_3 nei confronti di Parte_1 configurano un negozio misto con donazione e per l'effetto, imputare alla porzione del sig. Parte_1 "ovvero, in difetto di capienza, alla quota disponibile,
l'eventuale differenza di denaro tra quanto pagato ed il valore effettivo determinato dal TU (con riferimento al momento di stipula degli atti); - in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda volta a valutare il valore delle quote al tempo dell'aperta successione:
in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo della TU dott.ssa Persona_2 per i motivi di cui alle note di trattazione scritta dd. 05.05.2022 e di cui in narrativa al fine di:
- assegnare congruo termine alle parti per proporre le deduzioni ed osservazioni rispetto ai dati già utilizzati nella bozza ma chiariti ed allegati solo con l'elaborato finale;
rispondere compiutamente alle osservazioni di parte convenuta, prendendo a riferimento - quale grado di utilizzo lordo per gli esercizi alberghieri per categorie ed ambiti - i dati delle strutture della
Valle del Chiese, in luogo di quelli utilizzati dalla TU e relativi alle zone fuori ambito dell'intera Provincia Autonoma di Trento, in quanto del tutto aspecifici e dunque contrari al criterio che la TU dichiara di voler impiegare;
nel merito: dedurre, dal valore delle quote ed a favore di Parte 1 le spese straordinarie, i miglioramenti, gli incrementi, tutti apportati alla società ai sensi dell'art. 748 c.c.
Sulla domanda di scioglimento della comunione:
In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo del TU per valutare il valore dell'immobile identificato catastalmente in C.C. di con l'atto Per_3 p. ed. 306 venduto da Parte_3 a Persona_1 di compravendita stipulato dd. 19.06.2009 con atto a rogito del Notaio [...]
,atteso che CO e gli eredi Persona_4 Persona_1
hanno dato atto della natura simulata di tale trasferimento, dissimulante una liberalità diretta;
Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove valuta il valore delle quote da attribuire a ciascun erede oltre la domanda avversaria e per l'effetto accertare che le quote pari al 36% corrispondono al valore complessivo di € 93.745,41 per Parte_1 ed € 27.394,97 per T_, con conseguente rideterminazione dei lotti e attribuzione a ciascun erede del valore di 1/3 delle quote, corrispondente a complessivi € 40.380,12, (di cui
€ 31.248,47 valore quote Parte_1 e € 9.131,65 valore quote T_ ).
In via principale:
- previa collazione delle donazioni dirette ed indirette ricevute da Per_1
[...] e, in particolare, della donazione avente ad oggetto l'immobile identificato catastalmente in C.C. di Per_3 p. ed. 306 (oggetto del simulato atto di vendita dd. 19.06.2009), disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, e la divisione materiale di tutti i beni retrolasciati da
Parte_3 tenendosi in debito conto tutte le somme anticipate dal sig.
,
Parte_1 e meglio esposte in atti, quali le spese relative al funerale della madre e quelle sostenute per il pagamento per IMIS 2017, cremazione, assistenza domiciliare, etc., pari a complessivi € 5.454,48, o la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, condannando i sigg.ri
CO e eredi a rifondere pro quota al sig.Persona_1
Parte_1 tali somme.
per Parte_2
in via pregiudiziale sulla domanda di riduzione:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancato assolvimento delle condizioni previste dall'art. 564 c.c. per l'esercizio di tale azione da parte di CO (e dagli eredi di Per_1
[...] che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione della lesione della quota di riserva da parte di CP_1 [...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito), con ogni conseguente statuizione;
nel merito:
Sulla domanda di rendiconto e restituzione alla massa attiva della somma di
€ 300.0000,00 (o € 41.300,00):
- in via principale:
respingere, per le ragioni esposte in atti, le domande proposte da _1
[...] (e dagli eredi di che vi hanno aderito) perché Persona_1
inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché per intervenuta prescrizione.
Sulla domanda di accertamento delle donazioni indirette delle quote societarie da in favore di Parte_3 Parte_2 :
- in via principale: respingere, per le ragioni esposte in atti, la domanda proposta da CP_1
[...] (e dagli eredi di Persona_1 che vi hanno aderito) perché
inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che le cessioni di quote effettuate da Parte_2 configurano unParte_3 nei confronti di negozio misto con donazione e per l'effetto, imputare alla quota disponibile,
l'eventuale differenza di denaro tra quanto pagato ed il valore effettivo eventualmente determinato dalla TU (con riferimento al momento di stipula degli atti);
- in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea volta a valutare il valore delle quote al tempo dell'aperta successione:
in via preliminare: rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo della CTU dott.ssa Persona_2 per i motivi di cui alle note di trattazione scritta dd. 05.05.2022 e di cui in narrativa al fine di: assegnare congruo termine alle parti per proporre le deduzioni ed osservazioni rispetto ai dati già utilizzati nella bozza ma chiariti ed allegati solo con l'elaborato finale;
- rispondere compiutamente alle osservazioni di parte convenuta, prendendo a riferimento quale grado di utilizzo lordo per gli esercizi alberghieri per
-
categorie ed ambiti - i dati delle strutture della Valle del Chiese, in luogo di quelli utilizzati dalla TU e relativi alle zone fuori ambito dell'intera
Provincia Autonoma di Trento, in quanto del tutto aspecifici e dunque contrari al criterio che la TU dichiara di voler impiegare;
lenel merito: dedurre, dal valore delle quote ed a favore di Parte_2 spese straordinarie, i miglioramenti, gli incrementi, tutti apportati alla società
ai sensi dell'art. 748 c.c.
in ogni caso:
- rigettare le domande avanzate con la comparsa di costituzione e risposta dd. 03.01.2025 depositata nell'interesse dei sigg.ri Controparte_5 CP_3
,
Controparte_6 quali CP_2 Controparte_4
[...]
,
Persona_1 in quanto la costituzione (pag. 13) e le conclusioni eredi di
,
(pag. 56) sono richieste in nome della sig.ra CO e non dei soggetti che asseritamente si costituiscono, di talché alcuna eccezione e/o domanda risulta validamente svolta nell'interesse degli eredi Per_1
[...]
- con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
- con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge del subprocedimento cautelare in corso di causa sub RG
154/2024/1.
In via istruttoria: omissis
APPELLATI Si insiste per il rigetto dell'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
[...] per tutte le motivazioni in atti riportate e si insiste nelle richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta di data 03.01.2025, in particolare nel merito:
- per Parte_1
dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1 e Pt_2
[...], per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente pronuncia.
- per Parte_2
dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dai signori Parte_1 e Pt_2
[...], per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente pronuncia.
In via istruttoria omissis
Con vittoria di spese e competenze, anche di TU e CTP, per il doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento Parte_1
Parte_2 per la divisione ereditaria della
[...] Persona_1 e deceduta il 4/6/2017 senza lasciare testamento, ed madre Parte_3
esponendo che lei e i suoi fratelli ER e Parte_1 erano gli eredi.
Espose che al momento del decesso Parte_3 era titolare di conto corrente con saldo di € 9.151,28, sul quale avevano delega ad operare anche
,il figlio Parte_1 e il nipote T_ e del diritto di usufrutto sul 25% della società Hotel castel Lodron s.n.c., per la quale aveva anche rilasciato garanzia fideiussoria per € 184.000,00; espose inoltre che i convenuti avevano negli anni eseguito vari prelievi ingenti e non giustificati dai conti e libretti della de cuius per complessivi € 226.324,92 Parte_1 e per €
41.300,00 T_%; che le firme delle altre contabili bancarie non erano riferibili alla de cuius;
che con atto del 25/6/1998 la de cuius aveva ceduto il 10% del capitale sociale di Hotel castel Lodron s.n.c. al figlio Parte_1 per il prezzo di £ 80.000.000, e che il 16/12/1999 aveva ceduto la nuda proprietà del 20% al figlio Parte_1 per il corrispettivo di € £ 100.800.000, e la quota و
del 5% al nipote T_, per il prezzo di £ 24.000.000, ed ancora, con atto del
29/4/2004, aveva ceduto l'1% al nipote T_ al prezzo di € 15.000,00; che tali vendite erano simulate perché non era stato versato alcun prezzo e comunque il prezzo dichiarato non corrispondeva al valore reale delle quote;
che negli anni dal 1999 al 2017 non era stato versato alla de cuius alcun utile in quanto i relativi importi erano stati indebitamente trattenuti dai convenuti.
Chiese che i convenuti fossero condannati al rendimento del conto, alla restituzione delle somme e degli utili non percepiti, nonché l'accertamento del carattere di donazioni indirette delle vendite delle quote sociali, e di essere reintegrata nella legittima.
Parte_1 e Parte_2 si costituirono contestando le domande,
eccependo di non essere tenuti al rendiconto e di aver sempre operato su indicazioni della de cuius, non in grado di gestire i risparmi;
dedussero di aver consegnato sempre le somme prelevate alla de cuius, la quale il
31/12/2015 aveva rilasciato una quietanza, riconoscendo che loro avevano eseguito prelievi per € 35.000,00, e che tali somme le erano state consegnate;
eccepirono la prescrizione;
dedussero di aver pagato il corrispettivo delle cessioni di quote e che, non disponendo di somme, avevano concluso un mutuo, con accordo verbale, formalizzato nel 2003, con cui avevano pagato ratealmente il corrispettivo;
eccepirono che gli eventuali utili dell'usufrutto avrebbero dovuto essere richiesti alla società; aggiunsero che Parte_1
[...] aveva provveduto a pagare le spese funerarie ed eccepirono l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancata accettazione con beneficio di inventario. Contumace Persona_1 svolta TU, il tribunale pronunciò sentenza parziale n. 533/2021, del 13/8/2021, in cui dichiarò che gli atti di vendita delle quote sociali di Hotel Castel Lodron s.n.c. costituivano in realtà donazioni e che tali donazioni erano nulle per difetto di forma;
accertò inoltre che la massa ereditaria vantava un credito per gli utili della società per €
56.586,35 nonché un credito verso di € 56.586,35 e un Parte_1
credito verso Persona_1 di € 41.300,00.
Rimessa la causa in istruttoria, costituitisi gli eredi di Persona_1 espletata nuovamente TU, il tribunale pronunciò sentenza definitiva n.
652/2024 del 20/6/2024 in cui dispose lo scioglimento della comunione ereditaria provvedendo all'assegnazioni dei singoli lotti a ciascuno degli eredi.
Con citazione notificata il 19/7/2024 hanno interposto appello [...] Parte_2 a seguito della notificazione della sentenza Parte_1 e
,
definitiva in data 21/6/2024, avendo formulato espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.
Con riguardo alla sentenza non definitiva n. 533/2021, gli appellanti hanno svolto i seguenti motivi di appello:
A.1) SULLA CESSIONE DELLE QUOTE DELL'HOTEL CASTEL
LODRON S.N.C.
A.
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dd. 26.06.1998 e 16.12.1999 da Parte_3 a Parte_1 sono simulati e costituivano donazioni nulle per difetto di forma, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, omettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti e sul riconoscimento di autenticità effettuato nel corso del giudizio da parte dell'attrice circa la quietanza di pagamento delle quote di cui al doc. 2 prodotto dai convenuti, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite.
A1.2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dd. 16.12.1999 e 29.04.2004 da Parte_3 a sono simulati e costituivano donazioni nulle per difetto di Parte_2
forma, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, omettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite;
A.2) SUL RENDICONTO
A.2.1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che la massa ereditaria vanta un credito verso Parte_1 di € 169.055,00 oltre di € 41.300,00 oltre interessi legali.interessi legali e verso Parte_2
A.2.1.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 c.c. e seguenti.
A.2.1.2) In subordine: Carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione sulla soggettiva interpretazione dei documenti e fatti acquisiti al fascicolo di causa, ommettendo di analizzare e di pronunciarsi sugli elementi fattuali e documentali prodotti dai convenuti nonché sulle richieste istruttorie testimoniali dei sigg.ri Parte_1
T_, frazionando di fatto l'esame delle risultanze istruttorie acquisite
A.2.1.3) In ulteriore subordine: erroneità dei calcoli effettuati dal Tribunale
in ordine alle somme asseritamente dovute da alla massa Parte_1
ereditaria. In particolare gli appellanti hanno denunciato l'errore commesso dal tribunale per non aver scomputato dalle somme dovute da Parte_1 l'intero importo effettivamente bonificato alla madre Parte_3 di €
120.000,00.
Quanto alla sentenza definitiva n. 652/2024 gli appellanti hanno poi svolto i seguenti motivi di appello:
B.1) sull'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda di riduzione b.1.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione, per carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione;
B.2) sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_2
B.2.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha disatteso l'eccezione. Violazione dell'art. 564 c.c. - Omessa motivazione.
B.3) SUL VALORE DELLE QUOTE DELL'HOTEL CASTEL LODRON
S.N.C.
B.3.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha fatto propri gli esiti acquisiti nella ctu dd. 19.04.2022
Carente, errata, illogica e/o contraddittoria motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c, avendo ritenuto il Giudice di prime cure di impostare la decisione aderendo alla TU dott.ssa Per 2 del 19.04.2024, omettendo di analizzare e di pronunciarsi compitamente sulle osservazioni e richieste istruttorie dei convenuti.
B.4) SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE DELL'ASSE EREDITARIO
b.4.1) erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale non ha valutato quale facente parte dell'asse ereditario il valore dell'immobile p.ed. 306 c.c.
Per_3 donato a Violazione art. 737 e seguenti c.c. Persona_1 -
Omessa motivazione.
B.5) SULLA NULLITÀ DELLA SENTENZA PER VIZIO DI
ULTRAPETIZIONE. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Sulla base di tali motivi, diffusamente esposti, gli appellanti hanno chiesto la riforma delle sentenze e concluso come in epigrafe, insistendo anche per l'ammissione di prove orali non ammesse in primo grado e per il richiamo del TU. Controparte_1 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Persona_1 deceduto nelle more Si sono altresì costituiti gli eredi di del giudizio, ovvero Controparte_5 Controparte_3 CP_6
Controparte_4 parimenti resistendo
[...] CP_2
all'appello e chiedendone il rigetto. Hanno concluso come in epigrafe.
Nel corso del giudizio gli appellati hanno proposto domanda di sequestro giudiziario o sequestro conservativo;
instaurato il contraddittorio, la domanda cautelare in corso di causa è stata respinta.
L'appello perviene quindi in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello possa essere senz'altro deciso senza necessità di attività istruttoria.
I motivi sub lettera A si riferiscono la sentenza non definitiva n. 533/2021.
A.1
I motivi di appello avverso la sentenza non definitiva sub A1, riguardano i negozi di cessione delle quote da Parte_3 a Parte_1
[...] (A.1.1) e a Parte_2 (A.1.2).
L'appellante assume l'erroneità della sentenza laddove la quietanza rilasciata negli atti di cessione è stata ritenuta dalla cedente Parte_3
trattandosi di legittimaria e quindi terza inopponibile a Controparte_1
rispetto al negozio.
Sia nell'atto di cessione quote del 25/6/1998 (in favore di Parte_1 per il 10% del capitale sociale, per il prezzo di £ 80.000.000), che nell'atto del 16/12/1999 (in favore di Parte_1 per il 20% del capitale Parte_2 per il 5%, per il prezzo complessivo di £ sociale, in favore di
124.800.000, di cui £ 100.000.000 riferiti all'acquisto di Parte_1
وche, ancora, nell'atto e £ 24.800.000 riferiti all'acquisto di Parte_2
Parte_2 avente ad di cessione quote del 29/4/2004 (in favore di oggetto l'1% del capitale sociale, per il prezzo di € 15.000,00), la parte cedente riconosceva di aver già ricevuto il prezzo da quella cessionaria, alla quale rilasciava ampia e liberatoria quietanza di saldo.
L'appellante sostiene che tali quietanze sarebbero opponibili a CP_1
, in quanto la stessa non è legittimaria pretermessa, bensì erede;
non
[...]
sarebbe pertanto pertinente il richiamo, operato dal tribunale, alla pronunzia di CASS. n. 11737 del 2013.
Tale censura non è fondata.
Vero è che nella fattispecie Controparte_1 riveste la qualifica di erede di che non aveva disposto con testamento, e aveva lasciato una Parte_3
somma in giacenza sul conto corrente ancora aperto presso la [...]
CP_7 ma la stessa attrice aveva anche lamentato di aver subito la lesione della propria quota di riserva per effetto delle cessioni di quote sociali, affermando che tali cessioni celavano donazioni indirette, in assenza di pagamento del corrispettivo. Sul punto la S.C. ha insegnato che in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria;
ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
(cfr. CASS. 29821/2023; CASS. 16535/2020; CASS. 12317/2019).
In tal senso, la posizione di CO che di fatto (adoperando l'espressione "celano delle donazioni indirette della quota originaria") ha prospettato la simulazione degli atti di vendita, dissimulanti donazioni, è del tutto assimilabile a quella del legittimario che agisce in riduzione, per cui la stessa si sottrae alle restrizioni probatorie riguardanti le parti, in materia di simulazione, che può pertanto essere da lei provata anche a mezzo di presunzioni e per testi (cfr. CASS. 15510/2018; CASS. 8215/2013); dall'insegnamento dianzi riportato discende altresì l'implicazione che, all'erede che deduce la natura di donazione di un negozio concluso dal de cuius, avente la forma di vendita, non sia opponibile la quietanza ivi espressa, stante la sua veste di terzo rispetto all'atto impugnato, per cui a detta quietanza non ha, nei suoi confronti, valore di confessione stragiudiziale.
È poi del tutto irrilevante che all'atto di cessione quote del 25/6/1998 fosse stato presente e testimone atteso che la mera presenza alla Persona_1
stipula del negozio non gli conferiva certo la veste di parte;
parimenti, ai fini dell'accertamento delle effettiva natura della cessione, è del tutto irrilevante il riferimento all'autorizzazione del tribunale e al parere del giudice tutelare per la stipula della vendita, trattandosi di adempimenti necessari per la conclusione del negozio secondo la forma prescelta, ma che non interferiscono con la natura solo simulata della vendita.
Non potendo quindi avvalersi dell'efficacia della quietanza nei confronti di gravava sui cessionari Parte_1 e Parte_2 la provaCO di avere effettivamente eseguito il pagamento del corrispettivo degli acquisti delle quote di Parte_3
Per lo stesso motivo suesposto, non può essere riconosciuto valore di
CO (e agli eredi di confessione stragiudiziale opponibile a Parte_1 sub 2 inalla quietanza prodotta da Persona_1
prime cure, in cui Parte_3 dichiarava di ricevere da Parte_1 il complessivo importo di € 120.000,00, rilasciandone quietanza, in relazione agli atti di cessione di quote del 25/6/1998 e del 16/12/1999, con maggiorazione del 3% annuo. Il versamento dell'importo risulta dagli estratti conto;
ma, una volta esclusa l'opponibilità di tale quietanza come confessione stragiudiziale a CO non è possibile porre i و
versamenti in oggetto in collegamento con le cessioni di quote: mette conto evidenziare che negli atti di cessione Parte_3 dichiarava di aver già
ottenuto il pagamento, rilasciandone già allora quietanza, e se fosse stato vero l'accordo per un pagamento successivo e rateizzato (con maggiorazione per interessi, da cui la qualificazione di parte appellante dell'accordo come
"mutuo orale") non vi sarebbe stata alcuna ragione per non esplicitarlo negli atti stessi;
inoltre i versamenti sono intervenuti ben cinque anni dopo la cessione del 25/6/1998 e oltre quattro dopo quella del 16/12/1999, vale a dire dopo molto tempo dalla stipula dei negozi. Piuttosto, come osservato dal tribunale, la domiciliazione della Parte_3 nell'hotel gestito da Parte_1 le
,
diverse deleghe rilasciate nel tempo a lui e al figlio T_ ad operare sui suoi conti e l'omissione di qualsiasi iniziativa volta a conseguire il pagamento degli utili sociali della Parte_4
a lei spettanti in quanto usufruttuaria (dovendosi
[...]
evidenziare che il figlio Parte_1 e il nipote T_ erano gli unici soci della società sua debitrice), compongono il quadro di un rapporto parentale stretto e privilegiato della Parte 3 con tali congiunti (i quali deducono del resto che lei riceveva cure e assistenza solo da loro, mentre non aveva da anni rapporti con la figlia _1 ), che ben si accorda con la natura gratuita e liberale degli atti di cessione, come ritenuta in prime cure, anche quale concreta manifestazione di affettuosa gratitudine per le attenzioni dedicatele, oltre con l'intento delle parti tutte di precostituire una prova del pagamento effettivo delle cessioni di quote, anni dopo gli atti, allo scopo di evitare prevedibili contestazioni da parte dei coeredi all'indomani dell'apertura della successione, così salvaguardando gli effetti dei negozi in favore dei congiunti prediletti.
Per le osservazioni svolte, anche l'atto di cessione di quote sociali del Parte_2 si qualifica come donazione, stante29/4/2004 in favore di Controparte_1l'inopponibilità a della quietanza ivi contenuta e mancando qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento del prezzo. L'argomentazione dell'appellante, che per confutare il ragionamento del tribunale sulla mancata prova di pagamenti osserva che gli estratti conto prodotti in primo grado sono tutti di periodi successivi al 1999, ovvero dal 2000 in poi, successivi quindi all'atto di cessione di quote del 16/12/1999, non coglie nel segno, atteso che sono gli stessi appellanti ad allegare che il pagamento del corrispettivo delle cessioni sarebbe avvenuto con i versamenti di rate per totali € 120.000,00 nel corso del 2003, ed è pertanto ammesso che alcun pagamento sia intervenuto da parte di antecedentemente o contestualmente agli atti diParte_2
cessione, ad onta della quietanza ivi espressa dalla Parte_3 Parte_3Tutti e tre gli atti di cessione quote sociali da parte di costituiscono pertanto donazioni dissimulate, nulle per difetto di forma, in quanto i negozi non erano stati stipulati nella forma dell'atto pubblico, come prescritto dall'art. 782 c.c.. I beni che ne hanno formato oggetto, ovvero la partecipazione sociale di Parte_3 debbono pertanto ritenersi come mai fuoriusciti dal patrimonio della disponente, cadendo, conseguentemente,
in successione. Stante la nullità delle cessioni, resta superata la questione, che ne presuppone invece la validità, della loro possibile qualificazione come negozi misti con donazione, posta da parte appellante con riguardo al valore delle partecipazioni sociali cedute come stimato dal TU (ritenuto peraltro eccessivo dalla stessa parte appellante), per un importo maggiore rispetto ai corrispettivi.
Resta altresì superata la necessità di esaminare la domanda di riduzione proposta da CO sul presupposto che gli atti di disposizione in oggetto, integranti donazioni, avessero leso la quota di riserva a lei spettante.
Parte_1 e Parte_2 contestano laNel motivo A.2.1
sentenza laddove ciascuno di loro è stato riconosciuto debitore nei confronti Parte_1 è statodella massa ereditaria. Specificamente, riconosciuto debitore della massa ereditaria di Parte_3 per l'importo di € 169.055,00, oltre interessi, e Parte_2 per l'importo di € 41.300,00,
oltre interessi, nell'ambito del rendimento del conto relativamente alle procure ad operare sui conti e i depositi di Parte_3
Nella sentenza sono state considerate le risultanze dei seguenti rapporti bancari intestati a Parte_3 esaminati dal TU:
c/c presso CRA Valsabbia n.
,P.IVA_1 con delega ad operare di Parte_1
[...]
deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 10014292, con delega ad operare di Parte_1 deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201314 con delega ad operare di Parte_1 deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201315 con delega ad operare di Parte_1
n. 01/036/810 con delega ad operare di c/c presso Controparte_7
Parte_1 e Parte_2 deposito a risparmio presso Controparte_7 n. 04/036/107 cointestato con
Parte_1
Gli appellanti negano di aver operato in tali rapporti in virtù di contratto di mandato, asserendo di aver operato in virtù di procure ad operare di volta in volta rilasciate/revocate da parte della de cuius, per cui non erano tenuti a fornire alcuna giustificazione in ordine alle operazioni eseguite.
Tale motivo di appello non è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, si era in presenza di una procura generica e valida sino a revoca, per il compimento di operazioni descritte nel documento contrattuale (versamenti, prelievi, incasso titoli etc.), e il conferimento del potere rappresentativo così espresso dalla titolare
Parte 3 sottintendeva necessariamente il rapporto gestorio sottostante, tra rappresentata e rappresentante, correttamente inquadrato in prime cure come rapporto di mandato, svolgendo i delegati atti giuridici, nell'ambito del rapporto con la banca, per conto della delegante (tra l'altro anche nella procura per le operazioni sul conto 810 è menzionato l'art. 1724 c.c., riferito al mandato).
Sebbene proposto per ultimo, nei motivi di appello riferiti al rendiconto, va esaminato poi il motivo avente ad oggetto la prescrizione, di cui al punto
A.2.1.4).
In prime cure l'eccezione di prescrizione del diritto al rendiconto è stata disattesa avendo il tribunale affermato che si applica alla fattispecie il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura della successione, intendendo che da tale momento poteva essere esercitato il diritto, vertendosi in fattispecie di successione ereditaria con riguardo ad un mandato di carattere unitario, estintosi con la morte della mandante.
Gli appellanti sostengono invece che la prescrizione del diritto di rendiconto avrebbe iniziato a decorrere sin dal compimento di ciascuna operazione, coerentemente con l'impostazione secondo cui la de cuius aveva di volta in volta rilasciato la procura a compiere operazioni per suo conto.
Ritiene la Corte di doversi discostare da entrambe le impostazioni.
Data l'unitarietà del mandato sottostante al rilascio delle procure bancarie, non appare corretto far decorrere il termine di prescrizione dal compimento di ciascuna operazione;
inoltre, trattandosi di diritto sorto in capo alla de cuius, era dalla stessa esercitabile, trasferendosi poi in capo ai successori.
Ciò stante, il termine iniziale di prescrizione del diritto al rendiconto spettante alla mandante deve essere individuato nella data di chiusura di ciascun rapporto bancario cui ineriva la procura rilasciata dalla de cuius Parte_3 era infatti a partire da date momento che la stessa avrebbe potuto chiedere ai suoi delegati di rendere conto di tutte le operazioni svolte nel singolo rapporto bancario in cui aveva rilasciato delega.
Orbene, per ciascuno dei rapporti che vengono in rilievo si individuano le date dell'estinzione: deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 10014292: estinto il 15/10/2007;
c/c presso CRA Valsabbia n. 10002785: estinto il 15/10/2007; deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201314: estinto il 5/6/2012;
deposito a risparmio nominativo presso CRA Valsabbia n. 16201315: estinto il 10/4/2013;
deposito a risparmio presso Controparte_7 c/c 04/36/107, estinto il
13/12/2013;
c/c presso Controparte_7 n. 01/036/810, ancora in essere al momento del decesso. Posto che Controparte_1 chiese per la prima volta il rendiconto con lettera del 5/4/2018, seguita nello stesso mese dall'invito in mediazione, non constando precedenti atti di messa in mora, la prescrizione del diritto al rendiconto si è compiuta relativamente al rapporto di c/c presso CRA
Valsabbia n. 10002785 e per il deposito a risparmio nominativo presso CRA
Valsabbia n. 10014292, stante l'avvenuto decorso di 10 anni dalla data di chiusura senza che fossero intervenuti atti interruttivi.
Ne consegue che, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non si può tener conto delle operazioni eseguite sui predetti conti da parte di Parte_1
[...] in virtù della delega in ciascuno conferitagli.
Va quindi esaminato il merito del rapporto di rendiconto.
Nel motivo di appello sub A.2.1.2), in subordine rispetto all'accoglimento del motivo sub A.2.1.1, gli appellanti hanno sostenuto che alcun rendiconto sia dovuto, in quanto ogni operazione sui conti era stata eseguita solo su richiesta di Parte_3 impossibilitata a muoversi per infermità fisica, e che la stessa aveva sempre ricevuto il rendiconto delle operazioni, provvedendo, in particolare, personalmente alla chiusura dei rapporti n. 100002785 e n. 100014292 sin dall'ottobre del 2007, del n.
16201314 sin dal 5/6/2012, del n. 16201315 il 10/4/2013 e del n. 0436/107
il 13/12/2013, senza nulla recriminare e contestare nei confronti di Parte_1
che su detti conti aveva operato, dovendosi intendere, tale condotta,
[...]
quale ratifica di ogni operazione;
quanto all'ultimo conto, ancora acceso al momento del decesso di Parte_3 n. 01/036/810, gli appellanti, entrambi delegati, si richiamano alle quietanze depositate e sostengono che comunque la Parte_3 era a conoscenza di tutte le operazioni ed era stata l'unica beneficiaria delle somme da loro prelevate.
In merito al rendiconto del mandatario, di cui all'art. 1713 c.c., la
Corte rileva preliminarmente come non rilevi che la titolare dei conti avesse ricevuto mensilmente dalla banca l'estratto conto relativo alle operazioni, e che i conti fossero stati estinti senza contestazione, ciò riguardando esclusivamente il rapporto tra la titolare stessa e la banca, non quello gestorio tra la delegante e i delegati;
neppure è sufficiente, nell'ambito di tale rapporto, che i delegati avessero consegnato alla Parte 3 le contabili delle operazioni, atteso che il rendiconto richiede l'indicazione specifica della destinazione delle somme prelevate e, in generale, delle operazioni compiute, non essendo sufficiente una mera relazione contabile, come ritenuto in prime cure.
In punto di diritto, quanto alle modalità di approvazione del rendiconto, secondo insegnamento della S.C. (cfr. CASS. 20042/2019; CASS.
1011/1976)) il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio.
Orbene, nella fattispecie, ritiene la Corte che le emergenze in atti depongano inequivocabilmente nel senso della tacita approvazione dell'operato di Parte_1 sui rapporti bancari in titolarità di Parte_3 in cui lo era in vita, sopra stesso era delegato ad operare, estinti quando la Parte_3 elencati.
dopo la chiusura dei contiEd invero, dal momento che Parte_3
n.100002785 e n. 100014292, avvenuta nel mese di ottobre del 2007, del n.
16201314, avvenuta il 5/6/2012 e del n. 16201315, avvenuta il 10/4/2013,
rilasciò analoga procura ad operare sul conto presso Controparte_7 n.
01//036/810 in data 4/12/2013, tale rilascio appare estremamente significativo della piena fiducia riposta nelle azioni del figlio Parte_1 e gli va ascritto il valore di una piena ratifica dell'operato dallo stesso fatto negli altri rapporti precedentemente chiusi, per i quali il suo diritto al rendiconto non si era ancora prescritto (vale a dire per i rapporti bancari presso CRA
Valsabbia c/c 16201314 e c/c 16201315); non si vede infatti come [...]
Parte 3 avrebbe potuto conferire delega ad operare su di un altro conto al figlio Parte_1 se per quelli chiusi, sui quali lo stesso aveva già operato,
,
avesse avuto contestazioni da muovergli o dubbi sulla correttezza del suo operato.
Quanto al deposito a risparmio presso Controparte_7 c/c 04/036/107,
estinto il 13/12/2013, e quindi alcuni giorni dopo il rilascio della delega ad sul conto n. 01/036/810, ancora apertooperare conferita a Parte_1
al momento del decesso della Parte_3 mette conto evidenziare, come da dettaglio riportato nell'allegato 14 alla relazione di TU, che nel mese di dicembre 2013 su detto conto 04/036/107 Parte_1 non aveva eseguito alcuna operazione, di tal ché resta evidente che la madre, nel rinnovargli la delega ad operare sull'ultimo conto, 01/036/810, aveva dato per corretto l'operato sino a quel momento svolto su quello, allora ancora acceso, n. 04/36/107, ratificandolo tacitamente.
Per quanto concerne, poi, il conto ancora aperto al decesso della Parte_3 n.
gli appellanti hanno contestato la 01/036/810 presso Controparte_7
decisione di prime cure nella parte in cui non si è tenuto conto delle quietanze a firma Parte_3 prodotte sub 1), ad esso riferite.
Va premesso che in prime cure, all'esito della produzione in originale di dette quietanze (e di quella relativa al versamento rateale di complessivi €
120.000,00 da parte di
,parte attrice, che in un primo Parte_1
momento aveva contestato la provenienza dei documenti da Parte_3
disconoscendone le sottoscrizioni, all'udienza del 25/7/2019 aveva poi espressamente rinunciato a tale disconoscimento per tutte le produzioni sub
1) e 2) di parte convenuta.
Non si pone pertanto alcuna questione circa la provenienza delle firme da da ritenersi accertata.Parte_3
Ciò posto, la Corte opina diversamente dal tribunale quanto alla valenza di tali documenti. riconosceva in primo luogo che sino alla data del 31/12/2015 Parte_3
avevano fatto per lei prelievi per complessivi €Parte_2 Parte_1 e
35.000,00, a lei personalmente consegnati;
nelle altre quietanze [...]
Parte 3 riconosceva di aver ottenuto la consegna in contanti di somme, per complessivi € 11.500,00 corrispondenti agli importi che risultano prelevati nelle distinte allegate, ovvero: € 3.500,00 (senza data), unitamente a distinta di prelievo di data 5/1/2016; € 2.000,00 del 17/2/2016, con relativa distinta di prelievo;
€ 2.000,00 dell'8/4/2016, con relativa distinta di prelevamento;
€ 2.000,00 con relativa distinta di prelievo del 19/8/2016; € 2.000,00 dell'11/10/2016, con relativa distinta di prelievo;
firma sulla distinta di prelevamento di € 2.500,00 in data 22/12/2016.
Per tali prelevamenti, che il TU ha accertato essere stati effettuati da [...] Pt_2 deve ritenersi reso il conto, stante l'avvenuta consegna del denaro contante prelevato nelle mani della de cuius, intestataria.
Tra la sommatoria dei prelevamenti di Parte_1 pari a complessivi pari a complessivi € 27.300,00, al€ 13.700,00 e di quelli di Parte_2
netto dei 14.000,00 quietanzati (il TU aveva infatti indicato complessivi €
41.300,00 prelevati da T_ ), per il totale di € 41.000,00, e l'importo di €
35.000,00 quietanzato dalla Parte_3 vi è una differenza di € 6.000,00;
considerato che per i mesi di novembre e dicembre 2015 non è stato possibile esaminare gli estratti conto, perché mancanti, tale differenza va imputata per metà a carico di ciascuno dei delegati, in assenza di quietanze e/o giustificazioni sulla destinazione delle somme.
Nel paragrafo A.2.1.3) gli appellanti lamentano comunque l'erroneità dei calcoli eseguiti in prime cure in ordine alle somme da ciascuno di loro dovute alla de cuius all'esito del rendimento del conto, per non essersi tenuto conto dell'importo di € 120.000,00 da lui versato in rate sul conto presso
CRA Valsabbia n. 10002785. La doglianza è superata per le ragioni già esposte: in primo luogo, quanto al rendimento sul predetto conto, si è compiuta la prescrizione del relativo diritto e nulla può essere chiesto a in ogni caso, Parte_1
come da argomentazione sopra esposta, l'operato dello stesso su quel conto
Parte_3 era da considerarsi da lei ratificato.nel 2007 da
Considerato che in primo grado Parte_1 non ha avanzato pretese restitutorie nei confronti dell'eredità relativamente ai suddetti € 120.000,00,
di tale importo non va tenuto conto come controcredito ai fini di una compensazione con la minor somma di € 3.000,00 a suo debito, come sopra calcolata.
I motivi di appello esposti sul B.2) investono la sentenza definitiva, n.
154/2024.
Nel motivo B.1.1) gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione, da loro sollevata in prime cure, di improcedibilità o inammissibilità della domanda di riduzione, per mancata indicazione, da parte di CO
della quota di riserva lesa.
La questione è assorbita e superata, atteso che la domanda di riduzione non
è stata neppure esaminata, a seguito dell'accertamento della nullità delle donazioni dissimulate delle quote della società Hotel Castel Lodron s.n.c., per difetto di forma;
non vi sono pertanto donazioni da ridurre.
Parte_2 si duole del rigettoNel motivo sub B.2.1)
dell'eccezione di difetto della sua legittimazione passiva, e tanto con riferimento alla questione relativa all'accertamento del credito di [...]
Parte 3 avente ad oggetto gli utili non corrisposti della Hotel Castel Lodron
s.n.c., per la partecipazione di cui era usufruttuaria.
Il motivo di appello è infondato, in quanto nella sentenza definitiva il tribunale non ha pronunciato condanna né della società (non parte in causa), né di Parte_2 al pagamento di somme in favore di CO a
titolo di utili non corrisposti, limitandosi ad accertare il credito maturato non ha quindi dalla de cuius nei confronti della società; Parte_2
ragione di dolersi della pronuncia. Parte_2 non sia chiamato all'eredità né erede, con Né rileva che riguardo all'inammissibilità della domanda di riduzione da parte di CP_1
[...] (e degli eredi di Persona_ 'per mancato assolvimento delle 1
condizioni di cui all'art. 564 c.c. (accettazione con beneficio di inventario): decisivo è che nella fattispecie la domanda di riduzione non sia stata esaminata e che la sentenza non l'abbia pronunciata, per cui tale aspetto resta superato. D'altro canto è legittimato sul lato passivo nelle Parte_2
CO in quanto beneficiario di donazioni nulle e in domande di quanto debitore dell'eredità in relazione al rendimento del conto di [...] Parte_3 su cui aveva delega ad operare, da cui la congruenza della sua evocazione in giudizio.
Nel motivo sub B.3.1) gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza per aver recepito le valutazioni del TU delle quote sociali cedute, senza dar conto delle loro osservazioni e richieste istruttorie.
Osserva la Corte che è innanzitutto superata la questione del valore delle quote donate posta, nel giudizio di primo grado, con riguardo alla ritenuta necessità di accertare la congruità del corrispettivo concordato, al fine della eventuale qualificazione degli atti come negozi misti con donazione, e che tale questione non ha rilevanza, dal momento che le donazioni sono state ritenute nulle e le partecipazioni sociali di cui [...] Parte_3 era titolare sono rimaste nel suo patrimonio.
Quanto, poi, alla determinazione del valore delle quote sociali effettuata dal TU dopo la sentenza non definitiva, la Corte ritiene che tale questione non riverberi alcuna conseguenza sulla decisione finale: le partecipazioni sociali di sono cadute in successione, e sonoParte_3
state assegnate in parti uguali agli eredi legittimi, concorrendo alla formazione di lotti perfettamente omogenei;
l'eguaglianza delle quote toglie qualsiasi rilevanza al loro valore effettivo, non incidendo sulla formazione dei lotti a vantaggio o a svantaggio di alcuno degli eredi e quindi nemmeno di Parte_1 ; nell'ambito di questo giudizio, finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, ove anche ridefinito il valore delle partecipazioni sociali di Parte_3 secondo le indicazioni del consulente di parte piuttosto che secondo le conclusioni del TU, l'appellante non otterrebbe quindi un bene della vita (petitum) più ampio di quello che gli è stato riconosciuto con la sentenza definitiva in cui è stata sciolta la comunione ereditaria, da cui la sua carenza di interesse rispetto alla doglianza esposta.
Nel motivo sub B.4.1) gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stato considerato come facente parte dell'asse ereditario l'immobile p.ed. 306 CC Per_3 donato a Per_1
[...]
Tale motivo è infondato.
Nella loro comparsa di costituzione in primo grado gli appellanti avevano fatto riferimento all'atto di compravendita del 19/6/2009, in cui acquirente è
Persona_1 L'istanza di CO formulata in data 9/1/2020,
di far valutare dal TU il valore dell'immobile oggetto di quel negozio, era stata rigettata dal giudice istruttore, che aveva correttamente rilevato come la questione della simulazione di tale compravendita non fosse stata introdotta in causa entro i termini di preclusione. Tale motivazione, e la conseguente mancata inclusione, nell'asse, dell'immobile p.ed. 306 CC Per_3 risulta corretta, atteso che ciò presupponeva la tempestiva proposizione della domanda di simulazione della compravendita e il connesso accertamento della natura di donazione del negozio, che effettivamente né l'attrice né i convenuti avevano chiesto. Vero infatti è che l'obbligo di collazione sorge automaticamente, e che i beni donati, come insegna la S.C., debbono essere conferiti indipendentemente dalla espressa domanda dei condividenti;
ma, nella fattispecie, il bene formava oggetto di compravendita, non di donazione, e la domanda di accertamento della simulazione non era stata proposta.
Nell'ultimo motivo di appello, sub B.5) gli appellanti si dolgono del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il tribunale: hanno rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni ha richiamato le CO
conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., in cui non figura quanto scritto nelle conclusioni dell'atto di citazione (per le ragioni dichiarate in premessa, in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni indirette, da parte di Parte_3 in favore del figlio
[...]
Parte_1 e del nipote Parte_2 delle quote societarie detenute ...), risultando così ultra petita la sentenza di prime cure che ha dichiarato le quote facenti parte del relictum.
Il motivo non è fondato.
Indipendentemente dai termini letterali adoperati nelle conclusioni di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., riprodotte al momento della precisazione delle conclusioni, era indubbia, dal tenore complessivo della prima memoria e dalle stesse conclusioni ivi formulate, la volontà dell'attrice di prendere in considerazione, ai fini della ricostituzione dell'asse, le quote cedute, considerandole alle stregua di donazioni da collazionare ed eventualmente ridurre;
l'accertamento della natura donativa delle cessioni e il rilievo d'ufficio della loro nullità per carenza di forma ad substantiam, corrispondono quindi alla domanda, avente ad oggetto la ricostruzione dell'asse ereditario di Parte_3 da dividere tra i tre figli. Parte_1 e Parte_2Per tutto quanto detto, l'appello di merita di essere in parte accolto, con riduzione ad € 3.000,00 per ciascuno dei debiti nei confronti della massa ereditaria, fermo il resto.
Visto l'esito complessivo della causa, che vede parte attrice quasi totalmente soccombente sulla questione dei rendiconti e nel sub procedimento cautelare per sequestro giudiziario e conservativo in questo grado, e vittoriosa sulla questione delle cessioni delle partecipazioni e degli utili societari, risulta equa la compensazione delle spese in misura della metà, ponendosi la restante metà a carico di Parte_1 e Parte_2 in misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] avverso le sentenze del tribunale di Trento n.Parte_1 e Parte_2
533/2021 e n. 652/2024
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza n.
533/2021, punti 3 e 4 del dispositivo
Accerta che la massa ereditaria di Parte_3 vanta un credito verso di € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura Parte_1
Parte_2 di € 3.000,00della successione al saldo e un credito verso oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
conferma nel resto la sentenza n. 533/2021;
In parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza n.
652/2024, divide i beni nei seguenti lotti:
LOTTO 1 da attribuire a CO
a) 1/3 delle quote della società Parte_4
pari al 12% del capitale sociale già
[...]
oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a
Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2 Parte_1 i € 3.000,00,b) 1/3 del credito nei confronti di oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
c) 1/3 credito nei confronti di Parte_2 di € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad Parte_4 interessi legali con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) € 1.315,6 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
CP_7
LOTTO 2 da attribuire agli eredi di Persona_1
a) 1/3 delle quote della società Hotel Castel Lodron di IN RL e
UZ ER & C. s.n.c. -pari al 12% del capitale sociale già oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2
b) 1/3 del credito nei confronti di Parte_1 i€ 3.000,00,
oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
c) 1/3 del credito nei confronti di Parte_2 i € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad interessi legali Parte_4
con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) € 1.315,6 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
CP_7
LOTTO 3 da attribuire a Parte_1
a) 1/3 delle quote della società Parte_4
pari al 12% del capitale sociale già
[...]
oggetto di trasferimento dichiarato nullo per la quota del 10% a
Parte_1 e per la quota del 2% a Parte_2
b) Imputazione di 1/3 del debito di € 3.000,00 nei confronti della massa ereditaria;
c) 1/3 del credito nei confronti di Parte_2 i € 3.000,00 oltre ad interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo;
d) credito nei confronti della società
[...]
per € 18.862,12, oltre ad Parte_4 interessi legali con decorrenza dalla chiusura di ogni esercizio al saldo;
e) 6.520,09 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso [...]
Controparte_7
Compensa per 1/2 le spese del giudizio tra Controparte_1 ed eredi di Per_1
[...] CP_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_3
) da un lato, e Parte 1 e T_
[...] Controparte_6
,
dall'altro,
[...] e
Parte_1 Parte_2 in solido a rifondere la restante condanna
'frazione che si liquida, metà delle spese stesse in favore di CO
quanto al primo grado, in € 14.310,00 ed € 284,43 per esborsi quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge e, quanto al presente grado, in € 8.589,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché in favore degli eredi di Persona_1 frazione che si liquida, per "
il primo grado, in € 9.687,00, quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in €
8.589,50 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
pone gli oneri di TU come liquidati in atti, per metà a carico di CP_1
e per metà a carico di
[...] e degli eredi di
[...] Persona_1
gli oneri di TU come liquidati in atti. Parte_1 e Parte_2
,
Trento, 10 7 2025 Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo