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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2024, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Francesca Varesano giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DELLE SOVRAINDEBITATE
visto il ricorso depositato in data 5.6.2024 con cui e , rappre- Parte_1 Parte_2 sentate e difese dall'avv. GIANCLEMENTE BENENTI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. CARMEN DI BENEDETTO, hanno chiesto l'apertura della procedura di li- quidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;
ritenuto che
, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che
sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che sussistono altresì i presupposti per accedere alla c.d. procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto il sovraindebitamento delle ricorrenti ha origine comune;
1 rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpreta- zione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione con- trollata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misu- ra pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parame- tro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza
ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare di risulta composto dalla ricorrente (che percepisce una re- Parte_1 tribuzione mensile netta pari a circa 1.600,00 mensili e che la stessa esposto spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.107,75), dal marito disoccupato e dalla figlia minorenne.
Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00, che ad ogni modo le spese docu- mentate risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo richiesto e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.280,00 pari ai
4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricor- rente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquida- zione, quello mensile di € 1.300,00.
Per quanto attiene invece a il relativo nucleo familiare risulta composto dalla Parte_2 ricorrente (che percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa 1.650,00 mensili e che la stessa ha esposto spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.741,83), dalla sorella
(che percepisce una retribuzione mensile netta pari a euro 1.500,00 circa) e dalla madre (che non percepisce alcun reddito). Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII, il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo richiesto e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.280,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, alla luce dei redditi percepiti dalla sorella convivente, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensi- le di € 1.100,00.
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa a , Parte_1
(C.F. ) e a (C.F. ), rappresenta- C.F._1 Parte_2 C.F._2 te e difese dall'avv. GIANCLEMENTE BENENTI;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carmen
2 Di Benedetto;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restitu- zione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201
CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ri- corrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non pos- sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento di Pt_1
e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale
[...] importo sarà assoggettato alla liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento di Pt_2
e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale
[...] importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. riserva a separato decreto la determinazione della quota di impignorabilità dei crediti aventi natura alimentare e di mantenimento dei ricorrenti, nonché di eventuali stipendi, salari, pensioni e di ciò che i ricorrenti guadagnino con la propria attività, previa relazione del liqui- datore che individui tale quota in relazione e quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento loro e della loro famiglia;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche rela- zioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvede- re alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita se- zione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ogget- to della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 13/06/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Francesca Varesano giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DELLE SOVRAINDEBITATE
visto il ricorso depositato in data 5.6.2024 con cui e , rappre- Parte_1 Parte_2 sentate e difese dall'avv. GIANCLEMENTE BENENTI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. CARMEN DI BENEDETTO, hanno chiesto l'apertura della procedura di li- quidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;
ritenuto che
, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che
sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che sussistono altresì i presupposti per accedere alla c.d. procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto il sovraindebitamento delle ricorrenti ha origine comune;
1 rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpreta- zione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione con- trollata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misu- ra pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parame- tro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza
ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare di risulta composto dalla ricorrente (che percepisce una re- Parte_1 tribuzione mensile netta pari a circa 1.600,00 mensili e che la stessa esposto spese mensili di sostentamento per complessivi € 2.107,75), dal marito disoccupato e dalla figlia minorenne.
Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00, che ad ogni modo le spese docu- mentate risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo richiesto e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.280,00 pari ai
4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricor- rente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquida- zione, quello mensile di € 1.300,00.
Per quanto attiene invece a il relativo nucleo familiare risulta composto dalla Parte_2 ricorrente (che percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa 1.650,00 mensili e che la stessa ha esposto spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.741,83), dalla sorella
(che percepisce una retribuzione mensile netta pari a euro 1.500,00 circa) e dalla madre (che non percepisce alcun reddito). Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII, il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.635,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo richiesto e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.280,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, alla luce dei redditi percepiti dalla sorella convivente, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensi- le di € 1.100,00.
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa a , Parte_1
(C.F. ) e a (C.F. ), rappresenta- C.F._1 Parte_2 C.F._2 te e difese dall'avv. GIANCLEMENTE BENENTI;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carmen
2 Di Benedetto;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni delle debitrici e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restitu- zione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201
CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ri- corrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non pos- sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento di Pt_1
e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale
[...] importo sarà assoggettato alla liquidazione;
10. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento di Pt_2
e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale
[...] importo sarà assoggettato alla liquidazione;
11. riserva a separato decreto la determinazione della quota di impignorabilità dei crediti aventi natura alimentare e di mantenimento dei ricorrenti, nonché di eventuali stipendi, salari, pensioni e di ciò che i ricorrenti guadagnino con la propria attività, previa relazione del liqui- datore che individui tale quota in relazione e quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento loro e della loro famiglia;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche rela- zioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvede- re alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita se- zione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ogget- to della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 13/06/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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