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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1555/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 16/01/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/07/1973 a LUCERA (FG)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 7 20032 CORMANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv DONZELLI PAOLA presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO,
8 20032 CORMANO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 02/10/1977 a TUNISIA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 13 06123 PERUGIA ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 20.05.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio 14/04/2007 a Perugia con rito civile
(iscritto nein registri del comune di Perugia anno 2007, atto n43, parte I )
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come sentenza del tribunale di Milano n. 13695/2012 pubblicata in data 06.12.2012
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 16/01/2025 Parte_2
ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
[...]
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del 20.05.2025_ il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto della mancata costituzione del convenuto, ne ha dichiarato la contumacia.
Il giudice, quindi, ha provveduto all'esame della parte attrice che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
All'esito il difensore di parte attrice, invitato a discutere in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, rimessa la Collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/05/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 19.03.2010, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 13695/2012 le il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 15/01/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che stante la mancata costituzione del convenuto che non ha quindi svolto difese le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , nella contumacia di parte convenuta
[...] Controparte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_2
a PERUGIA con rito civile il 14/04/2007 , atto Controparte_1 iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di PERUGIA
(anno 2007, atto n43, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PERUGIA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 16/01/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/07/1973 a LUCERA (FG)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 7 20032 CORMANO ITALIA
Rappresentato e difeso dall'Avv DONZELLI PAOLA presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO,
8 20032 CORMANO ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 02/10/1977 a TUNISIA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 13 06123 PERUGIA ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 20.05.2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio 14/04/2007 a Perugia con rito civile
(iscritto nein registri del comune di Perugia anno 2007, atto n43, parte I )
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come sentenza del tribunale di Milano n. 13695/2012 pubblicata in data 06.12.2012
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 16/01/2025 Parte_2
ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
[...]
All'udienza ex art. 473 bis.21 cpc del 20.05.2025_ il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto della mancata costituzione del convenuto, ne ha dichiarato la contumacia.
Il giudice, quindi, ha provveduto all'esame della parte attrice che ha reso ampie dichiarazioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
All'esito il difensore di parte attrice, invitato a discutere in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, rimessa la Collegio, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/05/2025
***
ritenuto
Con riferimento alla giurisdizione ed alla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 19.03.2010, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 13695/2012 le il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 15/01/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che stante la mancata costituzione del convenuto che non ha quindi svolto difese le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , nella contumacia di parte convenuta
[...] Controparte_1 ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_2
a PERUGIA con rito civile il 14/04/2007 , atto Controparte_1 iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di PERUGIA
(anno 2007, atto n43, parte I);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PERUGIA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato