Decreto cautelare 19 maggio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 12/06/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01907/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicosia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di NI, Corte d'Appello di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione Centrale per gli esami di Avvocato – Sessione 2024; Commissione per gli esami di Avvocato presso le Corti di Appello di Bari e NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- della comunicazione n. 3, caricata in data 10 aprile 2025 sulla pagina web riservata al candidato e letta in pari data, con la quale è stato comunicato il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 183 e la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024;
- del verbale n. 8 della II Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato – sessione 2024 – presso la Corte di Appello di Bari, per la parte relativo all’elaborato contenuto nella busta n. 183;
- della nota del 3 dicembre 2024, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio II – ordini professionali e albi – ha fornito indicazioni operative relative all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024 nella parte in cui tra i criteri di massima ritiene ammissibile il ricorso al solo voto numero ai fini della valutazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o esecutivo degli atti impugnati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Corte d'Appello di NI e della Corte d'Appello di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente - previa ampia premessa in ordine al ritenuto “ mutato contesto normativo, storico e fattuale in ragione del quale è stato ritenuto sufficiente l’uso del solo voto numerico al fine di motivare il mancato superamento della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense” (pagg. 2- 5 del ricorso) - impugna la determinazione di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguente all’attribuzione di 15 punti alla prova scritta (atto giudiziario in diritto penale). Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e malgoverno dell’art. 97 [della Costituzione, ndr ]. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.Eccesso di potere e violazione di legge. Parte ricorrente, richiamando alcune decisioni del TAR Milano (1400/2025, 1170/2025) secondo cui le recenti sessioni di esami, in considerazione del ridotto numero di partecipanti e dello svolgimento di una sola prova scritta sarebbero differenti rispetto alle precedenti per le quali la giurisprudenza aveva ritenuto sufficiente il voto numerico, afferma che la sola indicazione del voto numerico rappresenti una chiara violazione dell’onere motivazionale.
2) Violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione e violazione dell’art.46 della legge n. 247/2012. Eccesso di potere e violazione di legge.
3) Violazione e malgoverno dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere, irragionevolezza ed erroneità della valutazione della commissione - asseritamente composta da soli “esperti” di diritto civile - per non avere accertato la adeguatezza dell’elaborato alla luce dei criteri fissati dalla commissione centrale di esame.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con successiva memoria ha controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
3. Con memoria di replica depositata il 7 giugno 2025, il ricorrente ha insistito nelle difese già spiegate e ha contestato la memoria difensiva laddove l’amministrazione ha evidenziato la non idoneità della scelta e qualificazione giuridica offerta dal candidato “ senza nulla proferire in ordine ai criteri fissati dalla Commissione centrale nel documento del 5 dicembre 2024 ”.
4. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60, c.p.a., previo avviso alle parti.
5. Il ricorso è infondato.
6. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio richiama l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che afferma che, in mancanza di espressa disposizione normativa, il voto numerico è sufficiente ad esternare la motivazione e che i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa - o comunque dalla competente commissione istituita presso il Ministero della giustizia - predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511; Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11574; 23 dicembre 2022, n. 11292; Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1722; C.G.A. 5 dicembre 2023, n. 864; 29 settembre 2023, n. 628; TAR Lombardia - Milano, sez. III, 29 aprile 2025, n. 1479; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 20 giugno 2024, n. 2859; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 23 ottobre 2023, n. 15582; T.A.R. Sicilia - NI, Sez. V,1 luglio 2024, n. 2365; sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 197).
6.1 E’ stato, inoltre, costantemente affermato che in applicazione dei richiamati principi, il voto espresso dalla commissione, correlato ai predeterminati criteri di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e costituisce adeguata motivazione della valutazione dell’elaborato (tra le tante: Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5622; Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409; T.A.R. Lazio- Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10902; 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Marche, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 466 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 3 maggio 2023, n. 691 cit.; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 51; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 24 giugno 2024, n. 2027; NI, Sez. V, 31 maggio 2024, n. 2047). Del resto, così come in altre espressioni di giudizio connesse alla valutazione di elaborati, la gradazione del voto numerico tra un valore minimo e un valore massimo con prefissazione della soglia di “sufficienza”, costituisce l’esternazione dell’attività discrezionale di giudizio spettante alla commissione d’esame e rende manifesta, in modo omogeneo e sintetico, la motivazione non solo del giudizio di sufficienza o di insufficienza, ma anche della misura dell’apprezzamento complessivo dell’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato (e ciò a prescindere dal numero dei partecipanti alla selezione o dal numero delle prove scritte da sostenere) dato che la correzione degli elaborati non ha funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione valutativa e selettiva.
6.2 Va, infine, aggiunto che con specifico riferimento agli esami di Avvocato e anche successivamente all’emersione dell’isolato orientamento espresso dal T.A.R. Milano nelle sentenze richiamate dal ricorrente (tutte, sub iudice, in appello), la giurisprudenza maggioritaria ha confermato e ribadito la sufficienza del voto numerico a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (con specifico riferimento al citato orientamento del T.A.R. Milano v. Cons. Stato, sez. III, ordinanze n. 2965/2024, 3302/2024, 4239/2024, 4240/2020 tutte rese sulle ordinanze cautelari adottate dal T.A.R. Milano; v. anche: ord. 16 maggio 2025, n. 1797 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1304/2025, ord. 16 maggio 2025 n. 1791 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1401/2025, ord. 16 maggio 2025, n. 1786 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1400/2025; cfr. anche T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10902 e 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Sicilia - NI, sez. I, 24 aprile 2025, n. 1332; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 11 marzo 2025, n. 505; con specifico riferimento alla sessione di esami 2024 v.: T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 27 maggio 2025, n. 10180; ord. n. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - NI, sez. V, 23 maggio 2025, n. 1650; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sez. I, ord. 130 del 29 maggio 2025; TAR Calabria - Catanzaro, sez. II, ordd. n. 269, 264, 263, 262, 261 e 260 del 29 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, ord. n. 270 del 22 maggio 2025; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, ord. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, ord. n. 226 del 5 giugno 2025; Napoli, sez. VIII, ord. n. 1008 del 9 maggio 2025; T.A.R. Sardegna, sez. II, ord. n. 92 del 9 maggio 2025).
6.3 Il richiamato granitico approdo esegetico, confermato peraltro da tutte le ordinanze cautelari sopra richiamate, non sembra possa essere ragionevolmente essere messo in discussione da meri dati oggettivi, esterni all’attività valutativa (quali il ridotto numero di partecipanti e lo svolgimento di una sola prova scritta) poiché, come anticipato sub 6.2, l’idoneità del voto numerico a manifestare l’apprezzamento complessivo dell’elaborato rimane tale a prescindere dal numero delle prove o dal numero dei candidati anche perché argomentando diversamente si verificherebbe “ il curioso fenomeno della conformazione della portata precettiva di un testo normativo in considerazione di una variabile esterna alla trama normativa vigente, sicché dovrebbe sostenersi che – ove mai il numero degli aspiranti avvocati tornasse a crescere – dovrebbe nuovamente mutare l’interpretazione della legge, nel senso di ritenere legittima l’espressione solo numerica della valutazione delle prove scritte ” (in termini T.A.R. Catanzaro, ord. 260/2025 cit.)
6.4 Non è nemmeno configurabile alcuna violazione dell’art. 46, comma 5° della legge n. 247/2012, che pone in capo alla commissione uno specifico onere motivazionale con riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, in quanto il successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione per un notevole arco temporale, che ricomprende la sessione di esami 2024. Pertanto, al procedimento di abilitazione per cui è causa, la normativa applicabile è senz’altro, ratione temporis, quella di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui “ Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”, di fatto escludendo l’applicazione dell’art. 46 della medesima legge (cfr. in termini: T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, ord. 6 giugno 2025, n. 1242; T.A.R. Sardegna ord. 92/2025 cit.).
6.5 Il primo e secondo motivo di ricorso sono, pertanto, infondati.
7. Nel terzo motivo parte ricorrente sostiene che la commissione, composta da soli esperti di diritto civile, non avrebbe adeguatamente apprezzato la correttezza ed esaustività del proprio elaborato: la censura, in diparte i profili di inammissibilità per genericità, è infondata posto che il Presidente della Commissione è avvocato penalista (v. sul punto la memoria della difesa erariale).
7.1 Con riferimento, inoltre agli ulteriori rilievi contenuti nella memoria di replica è sufficiente osservare che tra i criteri di valutazione della prova scritta rientrano “2 )Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; (…) 4)Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; (…)” cui si riferiscono chiaramente le difese dell’amministrazione in ordine alla erronea qualificazione del fatto e alla complessiva non conformità con i criteri di correttezza giuridica e chiarezza.
7.2 Infine, quanto alla ritenuta insufficienza del tempo dedicato alla correzione di nove elaborati che dimostrerebbe, nella tesi di parte ricorrente, la carenza istruttoria e motivazionale lamentata (pag. 3 della memoria di replica), va osservato che è costante l’orientamento, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui non è sindacabile, in sede di legittimità, la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati. In primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. in termini Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743; C.G.A., 13 febbraio 2020, n. 115; T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2025, n. 1254;T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 149; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 13 settembre 2024, n. 16376; T.A.R. Sicilia - NI, sez. II, 3 luglio 2024, n. 2410 e giurisprudenza ivi richiamata).
8. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.