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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il G.O.T, dott.ssa Marica Loschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5628/2024 del ruolo generale affari contenziosi, vertente:
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Muffato,
attrice opponente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Caldato,
convenuta opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025 le parti concludevano come da verbale da ritenere qui richiamato integralmente.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE A NORMA DELL'ART. 132 NR. 4 CPC aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1927/23 col quale era stato ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 21.389,45, oltre ad interessi e spese.
L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di
Udine, in virtù della clausola di cui all'art. 19 del contratto del 20.6.2023.
La creditrice opposta ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aderire alla suddetta eccezione. Si osserva anzitutto che il meccanismo disciplinato dall'art. 38 co. 2 CPC è pienamente compatibile con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come oramai riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 14075/1999, nella quale si legge: “Come questa corte ha già affermato, infatti, (v. sentt. 323/1972; 2352/1999) nel caso in cui, in seguito all'eccezione sollevata dall'ingiunto, di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il ricorrente (creditore) aderisca all'eccezione accettando il giudice indicato dalla controparte come competente, l'ordinanza del giudice dell'opposizione, il qual sul presupposto dell'adesione ordina la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 c.p.c., contiene implicitamente la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente implicita pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
nonché la dichiarazione di competenza del giudice indicato su accordo delle parti”).
Quanto alle sorti del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, va dato seguito all'orientamento per cui, “per quanto concerne la revoca è decisivo il rilievo che, quand'anche la si potesse ritenere implicita nel provvedimento emesso dal giudice
a norma dell'art. 38 c.p.c., tanto non sarebbe sufficiente, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” (cfr., ex multis, Cass. 6106/2006).
Ne consegue che l'incompetenza deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza atteso che, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del pagina 2 di 3 decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass. 14594/2012);
Non è invece possibile disporre la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite sinora sostenute, dal momento che, in caso di adesione all'indicazione del giudice competente, si forma sul punto un accordo tra le parti ed
“il primo giudice non può che dare atto dell'accordo, disponendo con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Rimane, perciò, escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese, essendo tale pronuncia legata alla soccombenza di una delle parti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente. Del resto, nell'ipotesi prevista dall'art. 38
c.p.c., u.c., non solo manca una decisione sulla competenza, ma il processo, se tempestivamente riassunto, prosegue innanzi al giudice indicato come competente, il quale viene in tale modo investito anche della questione delle spese” (Cass.
6106/2006).
Si precisa che tali ultime osservazioni sono dirimenti anche a seguito delle modifiche introdotte nel codice di rito dalla L. 69/2009, dal momento che la condanna alle spese di lite presuppone pur sempre che l'ordinanza di incompetenza venga pronunciata ai sensi dell'art. 279 co. 1 CPC e quindi in presenza di controversia sul punto, controversia che invece manca (come chiarito dalla pronuncia sopra richiamata) nel caso di adesione all'eccezione ai sensi dell'art. 38 co. 2 CPC.
***
PQM
il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Treviso, per essere competente il Tribunale di Udine, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, e ne dispone pertanto la revoca;
nulla sulle spese.
Treviso, 24.3.2025
Il giudice dott.ssa Marica Loschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il G.O.T, dott.ssa Marica Loschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5628/2024 del ruolo generale affari contenziosi, vertente:
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Muffato,
attrice opponente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Caldato,
convenuta opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025 le parti concludevano come da verbale da ritenere qui richiamato integralmente.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE A NORMA DELL'ART. 132 NR. 4 CPC aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1927/23 col quale era stato ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
€ 21.389,45, oltre ad interessi e spese.
L'ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di
Udine, in virtù della clausola di cui all'art. 19 del contratto del 20.6.2023.
La creditrice opposta ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aderire alla suddetta eccezione. Si osserva anzitutto che il meccanismo disciplinato dall'art. 38 co. 2 CPC è pienamente compatibile con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come oramai riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 14075/1999, nella quale si legge: “Come questa corte ha già affermato, infatti, (v. sentt. 323/1972; 2352/1999) nel caso in cui, in seguito all'eccezione sollevata dall'ingiunto, di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il ricorrente (creditore) aderisca all'eccezione accettando il giudice indicato dalla controparte come competente, l'ordinanza del giudice dell'opposizione, il qual sul presupposto dell'adesione ordina la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38 c.p.c., contiene implicitamente la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, con conseguente implicita pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo opposto;
nonché la dichiarazione di competenza del giudice indicato su accordo delle parti”).
Quanto alle sorti del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, va dato seguito all'orientamento per cui, “per quanto concerne la revoca è decisivo il rilievo che, quand'anche la si potesse ritenere implicita nel provvedimento emesso dal giudice
a norma dell'art. 38 c.p.c., tanto non sarebbe sufficiente, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione” (cfr., ex multis, Cass. 6106/2006).
Ne consegue che l'incompetenza deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza atteso che, “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del pagina 2 di 3 decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (Cass. 14594/2012);
Non è invece possibile disporre la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite sinora sostenute, dal momento che, in caso di adesione all'indicazione del giudice competente, si forma sul punto un accordo tra le parti ed
“il primo giudice non può che dare atto dell'accordo, disponendo con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Rimane, perciò, escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese, essendo tale pronuncia legata alla soccombenza di una delle parti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente. Del resto, nell'ipotesi prevista dall'art. 38
c.p.c., u.c., non solo manca una decisione sulla competenza, ma il processo, se tempestivamente riassunto, prosegue innanzi al giudice indicato come competente, il quale viene in tale modo investito anche della questione delle spese” (Cass.
6106/2006).
Si precisa che tali ultime osservazioni sono dirimenti anche a seguito delle modifiche introdotte nel codice di rito dalla L. 69/2009, dal momento che la condanna alle spese di lite presuppone pur sempre che l'ordinanza di incompetenza venga pronunciata ai sensi dell'art. 279 co. 1 CPC e quindi in presenza di controversia sul punto, controversia che invece manca (come chiarito dalla pronuncia sopra richiamata) nel caso di adesione all'eccezione ai sensi dell'art. 38 co. 2 CPC.
***
PQM
il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Treviso, per essere competente il Tribunale di Udine, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da giudice incompetente, e ne dispone pertanto la revoca;
nulla sulle spese.
Treviso, 24.3.2025
Il giudice dott.ssa Marica Loschi
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