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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 05/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. N. 180/2021 tra
+ 1 Parte_1
ATTORI contro
e + CP_1
CONVENUTI
Oggi 5 febbraio 2025, alle ore 9,15, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso, per gli attori l'Avv.
Pietro Usai, il quale dà atto di aver depositato nel fascicolo telematico i documenti richiesti dal giudice con l'ordinanza resa in data 19.1.2025, dalle quali non risulta alcuna iscrizione e/o trascrizione nei confronti di altri soggetti, pertanto il contraddittorio risulta regolarmente instaurato;
nessuno compare per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'Avv. Usai discute la causa richiamando gli atti depositati, concludendo in conformità all'atto di citazione, rassegnando le seguenti conclusioni: insiste affinché
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare Parte_1
, nato a [...], il [...], c.f. e , nata a
[...] C.F._1 Controparte_2
Lanusei, il 13.10.1957, c.f. , proprietari per intervenuta usucapione dei C.F._2
seguenti immobili siti in Comune di Lanusei: A) appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni al Foglio 36, particella 397, della superficie complessiva di ha 1.05.97, confinante con proprietà eredi per un lato, proprietà per i restanti tre lati;
B) fabbricato distinto Persona_1 Parte_2
in Catasto Fabbricati al Foglio 36, particella 398, Categoria A3, Classe 5, Consistenza vani 4,5, confinante per tutti i lati con la proprietà dei medesimi e;
Parte_1 Controparte_2
con vittoria di spese e onorari solo in caso di contestazioni dilatorie e infondate”. Esaurita la discussione orale della causa, il Giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,45.
Alle ore 15,45, è comparso l'avv. Pietro Usai.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 180/2021
Segue verbale udienza del 5.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 180 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Lanusei nella via Zanardelli, 52, presso lo studio dell'Avv. Pietro Usai, che li rappresenta e difende giusta delega in atti attore contro
(C.F. ), , , CP_1 C.F._3 Controparte_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_1
convenuti contumaci
OGGETTO: usucapione Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 15.12.2020, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, gli attori hanno domandato all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore della proprietà dei seguenti beni immobili siti in Comune di Lanusei:
- appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni al Foglio 36, particella 397, della superficie complessiva di ha 1.05.97, confinante con proprietà eredi per un lato, proprietà Persona_1 Pt_2
per i restanti tre lati;
fabbricato distinto in Catasto al Foglio 36, particella 398, Categoria A3,
[...]
Classe 5, Consistenza vani 4,5, confinante per tutti i lati con proprietà degli stessi esponenti.
A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto quanto segue:
- il fabbricato di cui sopra risulta intestato agli stessi esponenti, mentre il terreno contraddistinto dalla particella 397, risulta intestato a , , , , , CP_12 CP_13 CP_6 CP_14 CP_15
, ; CP_16 Controparte_9
- nonostante l'intestazione catastale, i ripetuti immobili sono di esclusiva proprietà degli esponenti che li possiedono da oltre 20 anni in modo pacifico, pubblico, esclusivo e ininterrotto;
- hanno interesse ad ottenere una sentenza che dichiari il loro acquisto per usucapione, regolarizzando la situazione di fatto e rendendo in questo modo possibile la trascrizione del relativo titolo di proprietà nei pubblici registri.
Gli attori, infine, concluso che è, pertanto, loro intendimento convenire in giudizio gli intestatari catastali o i loro eredi per dimostrare, in contraddittorio, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1158 c.c..
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sugli immobili né la trascrizione di domande giudiziali non perente contro gli attori o i loro danti causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni in esame.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 17.12.2021, dopo la verifica della rituale notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti, sono stati dichiarati contumaci.
Assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza in presenza del 24.6.2022, parte attrice insisteva nell'ammissione della prova per testi.
Espletato il mezzo istruttorio e precisate le conclusioni, all'odierna udienza del 5.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento, avendo assolto all'onere della prova, sugli stessi incombente (art. 2697 c.c.), di aver esercitato sui beni immobili per i quali è causa il possesso idoneo all'usucapione.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ. 20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, all'esito dell'istruzione probatoria, può senz'altro affermarsi che il possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte degli attori sugli immobili oggetto di domanda, è inequivocabilmente provato dalle testimonianze rese all'udienza del 7.12.2022
e 25.5.2023 da amico di vecchia data degli attori, e da e Testimone_1 Testimone_2 CP_17
compaesani, tutti abituali frequentatori dei luoghi in questione, i quali hanno confermato il
[...]
contenuto dei capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria, ed in particolare il possesso ultraventennale degli immobili in oggetto da parte degli attori a decorrere almeno da oltre vent'anni CP_1 (dagli anni novanta del secolo scorso secondo i testi e , dal 1983 per il teste . Tes_1 Tes_2
E' emerso che sicuramente da oltre vent'anni, gli attori hanno utilizzato in via esclusiva il terreno e il fabbricato oggetto della domanda, sito in agro di Lanusei, recintato in parte da rete metallica e pali in ferro e da siepi naturali e alberi frangivento, curandosi della coltivazione e periodica pulizia del fondo, utilizzando il decespugliatore.
Nell'arco temporale esaminato gli attori si sono sempre curati delle piante di ulivo presenti nel fondo, mediante la potatura e la raccolta delle olive, oltre che della coltivazione dell'orto stagionale e della vigna. In merito alla vigna i testi hanno riferito che è improduttiva, e che il vorrebbe Pt_1
estirparla per mettere a dimora altre piante di ulivo.
I testi e hanno riferito di aver aiutato, nel suindicato, periodo, gli attori nei lavori Tes_1 Tes_2
agricoli, in particolare nella raccolta delle olive e potatura delle piante, mettendo a loro disposizione anche i mezzi meccanici, in merito il teste ha riferito testualmente: “(…) gli presto una Tes_2 motozappa per arare l'orto dove vi coltiva patate e ortaggi vari”.
Nel terreno insiste anche un pozzo da cui attingono l'acqua.
È emerso dalla prova testimoniale che il fabbricato (costituito da due stanze da letto, cucinino, bagno,
e veranda), è utilizzato dai coniugi – sia come ricovero attrezzi agricoli che per Pt_1 CP_2
organizzarvi pranzi conviviali con gli amici, soprattutto nel periodo estivo, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, gli attori hanno effettuato dei lavori di coibentazione del tetto, ai quali ha partecipato anche il teste , posizionato l'impianto Tes_2
fotovoltaico e realizzato un barbecue.
In particolare, i testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni di terreno possedute dagli attori, quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testimoni hanno riferito che il terreno è recintato a tratti con rete metallica e pali in ferro, in altre parti la recinzione è costituita da piante frangivento (cipressi, pini), nella parte alta del terreno ci sono le rocce che corrono lungo il crinale della collina. All'ingresso della proprietà c'è un cancello in ferro dotato di serratura, del quale gli attori detengono in via esclusiva le relative chiavi.
I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili in esame, mentre soltanto i testi e hanno saputo ricordare i nomi dei confinanti, riconoscendoli anche sulla Tes_1 Tes_2
base delle fotografie esibite loro durante la prova.
Per quanto a conoscenza dei testi, nessuno aveva mai contestato il possesso di e Parte_1
e di aver visto soltanto questi ultimi utilizzare i beni immobili nell'arco Controparte_2
temporale esaminato.
Pertanto, non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Conclusivamente, gli attori hanno quindi dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata sul bene uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sul fondo e sul fabbricato oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario dei beni immobili come identificati nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi dell'art. 1158 c.c. Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Parte_1
nato a [...], il [...], C.F. e , nata
[...] C.F._1 Controparte_2
a Lanusei, il 13.10.1957, C.F. proprietari pro indiviso dei seguenti beni C.F._2
immobili siti in Comune di Lanusei:
a) appezzamento di terreno distinto in Catasto Terreni del Comune di Lanusei al Foglio 36, particella
397;
b) fabbricato distinto in Catasto fabbricati del Comune di Lanusei al Foglio 36, particella 398;
II.nulla sulle spese.
Lanusei, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura