TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2543/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO
PIETRO che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. MARTINO SILVIA, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del proprio Comune di residenza;
allegato che nel 2014 prestava la propria attività lavorativa, quale OTD, alle dipendenze dell'azienda agricola Pascale
Nicola di Benestare per 102 giornate, conseguendo la relativa iscrizione annuale;
dedotto che, a seguito di alcune richieste da parte dell' di restituzione di presunti CP_1
indebiti per prestazioni agricole, formulava istanza di accesso agli atti in esito alla quale veniva a conoscenza di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno predetto;
lamentato di non aver mai ricevuto in comunicazione alcun provvedimento di disconoscimento e di non poter consultare in nessuna sede un eventuale elenco di variazione;
dedotta l'illegittimità della cancellazione per violazione dell'art. 21 nonies l 241/90, intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70 nonché per violazione del proprio diritto di difesa;
concludeva chiedendo “Voglia il
Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare la nullità,
l'inesistenza e, comunque, la illegittimità dei provvedimenti di modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli del di per il 2014 assunti dall' CP_2 CP_3 [...]
in danno di parte ricorrente, riconoscendo la definitività Controparte_4
degli elenchi in questione;
per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente CP_1
e legale rappresentante a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Il tutto, tenendo conto della decisione che sarà assunta dal
Giudice delle Leggi, vista la piena condivisione del proble-ma di legittimità posto, manifestata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria”, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' , rispetto al quale deve dunque essere CP_1
revocata la dichiarazione di contumacia, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 D.Lgs.n.7/70 e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto. Il giudice che precedeva lo scrivente nella trattazione del fascicolo procedeva all'escussione del teste indicato dalla parte ricorrente all'udienza del 10.6.2022.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente, la domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli avanzata dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr.
Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Sul punto si evidenzia che, essendo la decadenza rilavabile d'ufficio e avendo natura di ordine pubblico, la documentazione prodotta tardivamente dall' deve essere CP_1
senz'altro acquisita ex art. 421 c.p.c., in quanto decisiva ai fini della definizione del giudizio.
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie oggetto di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato personalmente al ricorrente ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi.
In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1
le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le CP_1
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all' ai sensi Controparte_4 CP_1
dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_4
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene, non si ritiene che il sistema, in questi termini delineato, presenti profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, come in effetti anche ribadito da ultimo dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 45/2021.
Con tale sentenza, difatti, la Corte ha evidenziato che risultano compatibili con le previsioni della Costituzione tanto la previsione del termine di decadenza, quanto la notifica telematica degli elenchi di variazione, ma che al più è il giudice di merito a dover valutare gli eventuali profili di illegittimità delle specifiche tecniche che regolano le modalità di notifica telematica adottate dall' , con la circolare n. CP_1
82/12.
Orbene, non si ritiene che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Al riguardo, valgono considerazioni di carattere generale: la pubblicazione telematica avviene presso il sito istituzionale dell (facilmente accessibile e consultabile CP_1
tramite il semplice collegamento alla rete internet); l'accesso ad internet è ormai uno strumento ad elevatissima diffusione;
le modalità di pubblicazione definite dall' , CP_1
con la circolare 82/12 sono cristallizzate da diversi anni e la loro portata è senz'altro ben chiara alla generalità dei braccianti agricoli;
da ultimo, si consideri che appare alquanto improbabile che i braccianti agricoli, nella stretta comunità in cui si trovano ad operare, non abbiano notizia, anche da parte degli stessi datori di lavoro, se non del disconoscimento del rapporto, almeno del fatto che l'azienda agricola di cui sono stati dipendenti è stata sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell' , CP_1
circostanza che rende ancor più pregnante il dovere di attivarsi periodicamente per verificare che non sia intervenuto un disconoscimento delle giornate lavorative prestate.
Per tutte le ragioni esposte si ritiene che, nel caso di specie, legittimamente l' CP_1
abbia provveduto a notificare la cancellazione al lavoratore mediante la pubblicazione telematica degli elenchi: tale pubblicazione è avvenuta a mezzo del primo elenco nominativo trimestrale del Comune di pubblicato sul sito CP_3 CP_1
dal 15.6.19 al 15.7.19. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni a decorrere dalla data di ultima di visualizzazione degli elenchi, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro centoventi giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 29.10.2020. Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2014. La definitività del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per cui è causa.
Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento alle spese di lite, si intende aderire all'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. proprio con riferimento a un giudizio introdotto al fine di ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Si evidenzia che nel presente giudizio la parte ricorrente ha agito al solo fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di disconoscimento, mentre non vi è alcuna domanda con riferimento a eventuali prestazioni previdenziali o assistenziali.
In ogni caso si ritiene che, in ragione della natura delle parti e dell'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate al momento dell'introduzione del giudizio, sussistano gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2543/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio dell'Avv. ACCARDO
PIETRO che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. MARTINO SILVIA, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di lavorare da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del proprio Comune di residenza;
allegato che nel 2014 prestava la propria attività lavorativa, quale OTD, alle dipendenze dell'azienda agricola Pascale
Nicola di Benestare per 102 giornate, conseguendo la relativa iscrizione annuale;
dedotto che, a seguito di alcune richieste da parte dell' di restituzione di presunti CP_1
indebiti per prestazioni agricole, formulava istanza di accesso agli atti in esito alla quale veniva a conoscenza di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno predetto;
lamentato di non aver mai ricevuto in comunicazione alcun provvedimento di disconoscimento e di non poter consultare in nessuna sede un eventuale elenco di variazione;
dedotta l'illegittimità della cancellazione per violazione dell'art. 21 nonies l 241/90, intervenuta decadenza ex art. 22 l. 83/70 nonché per violazione del proprio diritto di difesa;
concludeva chiedendo “Voglia il
Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare la nullità,
l'inesistenza e, comunque, la illegittimità dei provvedimenti di modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli del di per il 2014 assunti dall' CP_2 CP_3 [...]
in danno di parte ricorrente, riconoscendo la definitività Controparte_4
degli elenchi in questione;
per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente CP_1
e legale rappresentante a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Il tutto, tenendo conto della decisione che sarà assunta dal
Giudice delle Leggi, vista la piena condivisione del proble-ma di legittimità posto, manifestata dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria”, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente in giudizio l' , rispetto al quale deve dunque essere CP_1
revocata la dichiarazione di contumacia, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 D.Lgs.n.7/70 e chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e diritto. Il giudice che precedeva lo scrivente nella trattazione del fascicolo procedeva all'escussione del teste indicato dalla parte ricorrente all'udienza del 10.6.2022.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente, la domanda volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli avanzata dalla ricorrente va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr.
Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Sul punto si evidenzia che, essendo la decadenza rilavabile d'ufficio e avendo natura di ordine pubblico, la documentazione prodotta tardivamente dall' deve essere CP_1
senz'altro acquisita ex art. 421 c.p.c., in quanto decisiva ai fini della definizione del giudizio.
Con riferimento alla disciplina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1
procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n.
533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113
Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass.
Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie oggetto di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato personalmente al ricorrente ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi.
In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1
le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le CP_1
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l.
11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all' ai sensi Controparte_4 CP_1
dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_4
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari
e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla
l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione
(L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813/2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene, non si ritiene che il sistema, in questi termini delineato, presenti profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, come in effetti anche ribadito da ultimo dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 45/2021.
Con tale sentenza, difatti, la Corte ha evidenziato che risultano compatibili con le previsioni della Costituzione tanto la previsione del termine di decadenza, quanto la notifica telematica degli elenchi di variazione, ma che al più è il giudice di merito a dover valutare gli eventuali profili di illegittimità delle specifiche tecniche che regolano le modalità di notifica telematica adottate dall' , con la circolare n. CP_1
82/12.
Orbene, non si ritiene che sia ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Al riguardo, valgono considerazioni di carattere generale: la pubblicazione telematica avviene presso il sito istituzionale dell (facilmente accessibile e consultabile CP_1
tramite il semplice collegamento alla rete internet); l'accesso ad internet è ormai uno strumento ad elevatissima diffusione;
le modalità di pubblicazione definite dall' , CP_1
con la circolare 82/12 sono cristallizzate da diversi anni e la loro portata è senz'altro ben chiara alla generalità dei braccianti agricoli;
da ultimo, si consideri che appare alquanto improbabile che i braccianti agricoli, nella stretta comunità in cui si trovano ad operare, non abbiano notizia, anche da parte degli stessi datori di lavoro, se non del disconoscimento del rapporto, almeno del fatto che l'azienda agricola di cui sono stati dipendenti è stata sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell' , CP_1
circostanza che rende ancor più pregnante il dovere di attivarsi periodicamente per verificare che non sia intervenuto un disconoscimento delle giornate lavorative prestate.
Per tutte le ragioni esposte si ritiene che, nel caso di specie, legittimamente l' CP_1
abbia provveduto a notificare la cancellazione al lavoratore mediante la pubblicazione telematica degli elenchi: tale pubblicazione è avvenuta a mezzo del primo elenco nominativo trimestrale del Comune di pubblicato sul sito CP_3 CP_1
dal 15.6.19 al 15.7.19. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni a decorrere dalla data di ultima di visualizzazione degli elenchi, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro centoventi giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 29.10.2020. Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, la declaratoria di inammissibilità della domanda di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2014. La definitività del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, per mancata proposizione, nei termini, del ricorso giudiziario, preclude ogni possibilità di valutare, in sede giurisdizionale, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per cui è causa.
Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento alle spese di lite, si intende aderire all'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 16676/2020, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
- espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. proprio con riferimento a un giudizio introdotto al fine di ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Si evidenzia che nel presente giudizio la parte ricorrente ha agito al solo fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni oggetto di disconoscimento, mentre non vi è alcuna domanda con riferimento a eventuali prestazioni previdenziali o assistenziali.
In ogni caso si ritiene che, in ragione della natura delle parti e dell'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate al momento dell'introduzione del giudizio, sussistano gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi