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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2025
All'esito della camera di consiglio lo scrivente collegio in pubblica udienza dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, da intendersi facente parte integrante del verbale di udienza del
19.09.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. Andrea Luce – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De Dominicis Michelangelo – Esperto
5) Dr. Abate Marino – Esperto
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza del 19.09.2025 ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa agraria iscritta al n. 573/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente tra
[...]
Parte_1
, civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero degli Interni in
[...] Parte_2 data 30.10.1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1989, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 134 – codice fiscale – con sede in alla via Bastioni n. 4, P.IVA_1 Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sac. Parte_3
, nato a [...] [...], codice fiscale: residente in
[...] Pt_1 CodiceFiscale_1
EC LA (SA), Piazza Meo Capoluogo 5, elettivamente domiciliato in EC LA
(SA), al Viale della Repubblica 20, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sibilia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente – pagina 1 di 4 e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Piedimonte Alto n. 1 – C.F. , non costituito;
C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: Restituzione di fondo rustico per scadenza contrattuale e grave inadempimento, condanna al pagamento dei canoni di affitto scaduti e futuri, nonché di una somma per ritardo nel rilascio..
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Parte_1
ed “ ha proposto ricorso dinanzi a questo
[...] Parte_1
Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, esponendo di aver concesso in affitto al IG. , con CP_1 contratto stipulato in data 10.04.2019 e registrato il 13.05.2019, un fondo agricolo sito in San Mango
Piemonte (SA) alla loc. Pietre Piatte, identificato al foglio 2, p.lle 55 e 57, per la durata di sei anni, con scadenza improrogabile al 10.11.2024, a fronte di un canone annuo di € 250,00.
Il ricorrente ha dedotto il grave inadempimento del IG. per il mancato pagamento CP_1 dei canoni relativi alle annate agrarie 2022 e 2023, per un importo complessivo di € 500,00. Nonostante una raccomandata A.R. del 27.02.2024 e una PEC del 30.10.2024 con richiesta di saldo delle morosità e diffida al pagamento, il conduttore è rimasto inadempiente.
In data 14.01.2025, si è tenuto presso lo di il tentativo obbligatorio di CP_2 Pt_1 conciliazione ai sensi dell'art. 46 L. 203/82. Tale tentativo ha sortito esito negativo per la mancata comparizione del conduttore IG. . CP_1
Con il ricorso, il locatore ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 750,00 quale morosità relativa alle annate agrarie 2022, 2023 e 2024 (quest'ultima scaduta e non pagata nelle more), nonché al pagamento di eventuali annate agrarie a scadere e delle indennità di occupazione illegittima e/o penale nella misura di € 5,00 al giorno, giusta art. 7 del contratto di locazione. Ha altresì chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 9 del contratto medesimo, e la condanna al rilascio del fondo.
Il IG. , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 18.04.2025, compariva parte ricorrente che dichiarava la persistenza della morosità e si riportava alle conclusioni in ricorso.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 19.09.2025 per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle deduzioni di parte ricorrente, la morosità del conduttore è ampiamente provata e persiste. Il contratto di fitto agrario stabiliva un canone annuo di € 250,00. La ricorrente deduceva il mancato pagina 2 di 4 pagamento dei canoni per le annate agrarie 2022 e 2023 a cui si aggiungono quelle del 2024 e del 2025
(come dichiarato a verbale di udienza del 18.04.25) per un totale complessivo di € 1.000,00.
Parte ricorrente ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte del conduttore;
ha dedotto l'inadempimento dell'affittuario al pagamento dei canoni. Gravava su quest'ultimo, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015 “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”). In altri termini, “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass. 27.9.2016 n. 18991). Tale onere probatorio, tuttavia, non è stata assolto dal resistente, rimasto contumace.
Stabilisce l'art 5 della Legge n 203/82 al comma 2 che “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto
o di subconcessione” ed al successivo comma 4 che “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Peraltro, il contratto stesso prevede una clausola risolutiva espressa all'art. 9, stabilendo la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni
L'inadempimento dell'affittuario è di grave entità, consistendo nel mancato pagamento di più annualità del canone di fitto e quindi la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute è fondata e merita accoglimento.
La sezione ritiene di non riconoscere la domanda di condanna all'indennità di occupazione illegittima o penale di € 5,00 al giorno, prevista dall'art. 7 del contratto, a decorrere dalla data della formale richiesta di risoluzione del contratto fino all'effettivo rilascio del fondo. Tale clausola contrattuale mira a ristorare il locatore per il pregiudizio derivante dalla continuata occupazione del bene a seguito dell'inadempimento; ma il Tribunale ha ovviato sul punto riconoscendo a favore dell'istituto ed a carico del resistente l'obbligo di versare il canone anche per l'anno corrente, conseguendone che l'accoglimento della domanda di pagina 3 di 4 pagamento dell'indennità o della penale determinerebbe una duplicazione di pagamento per la stessa causale.
Sul tutto, decorreranno gli interessi legali dalle singole scadenze dei canoni e, per la penale, dalla data della sua maturazione, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara risolto per grave inadempimento dell'affittuario il contratto di fitto agrario CP_1 stipulato in data 10.04.2019 e registrato il 13.05.2019, avente ad oggetto il fondo agricolo sito in San
Mango Piemonte (SA) alla loc. Pietre Piatte, identificato al foglio 2, p.lle 55 e 57, e per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
ed " della somma di €
[...] Parte_1
1.000,00 a titolo di canoni scaduti relativi alle annate agrarie 2022, 2023, 2024 e 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze per i canoni, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, fino al saldo effettivo.
2. ordina a il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone, animali e cose a CP_1 far data dal 10.11.25, data di scadenza dell'annata agraria 2024/2025
3. condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 500,00 oltre rimborso spese al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Giudice relatore ed estesnore Il Presidente
Dott. Gustavo Danise Dr. Andrea Luce
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio lo scrivente collegio in pubblica udienza dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, da intendersi facente parte integrante del verbale di udienza del
19.09.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. Andrea Luce – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De Dominicis Michelangelo – Esperto
5) Dr. Abate Marino – Esperto
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza del 19.09.2025 ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa agraria iscritta al n. 573/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente tra
[...]
Parte_1
, civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero degli Interni in
[...] Parte_2 data 30.10.1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1989, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 134 – codice fiscale – con sede in alla via Bastioni n. 4, P.IVA_1 Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sac. Parte_3
, nato a [...] [...], codice fiscale: residente in
[...] Pt_1 CodiceFiscale_1
EC LA (SA), Piazza Meo Capoluogo 5, elettivamente domiciliato in EC LA
(SA), al Viale della Repubblica 20, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sibilia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente – pagina 1 di 4 e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Piedimonte Alto n. 1 – C.F. , non costituito;
C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: Restituzione di fondo rustico per scadenza contrattuale e grave inadempimento, condanna al pagamento dei canoni di affitto scaduti e futuri, nonché di una somma per ritardo nel rilascio..
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Parte_1
ed “ ha proposto ricorso dinanzi a questo
[...] Parte_1
Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, esponendo di aver concesso in affitto al IG. , con CP_1 contratto stipulato in data 10.04.2019 e registrato il 13.05.2019, un fondo agricolo sito in San Mango
Piemonte (SA) alla loc. Pietre Piatte, identificato al foglio 2, p.lle 55 e 57, per la durata di sei anni, con scadenza improrogabile al 10.11.2024, a fronte di un canone annuo di € 250,00.
Il ricorrente ha dedotto il grave inadempimento del IG. per il mancato pagamento CP_1 dei canoni relativi alle annate agrarie 2022 e 2023, per un importo complessivo di € 500,00. Nonostante una raccomandata A.R. del 27.02.2024 e una PEC del 30.10.2024 con richiesta di saldo delle morosità e diffida al pagamento, il conduttore è rimasto inadempiente.
In data 14.01.2025, si è tenuto presso lo di il tentativo obbligatorio di CP_2 Pt_1 conciliazione ai sensi dell'art. 46 L. 203/82. Tale tentativo ha sortito esito negativo per la mancata comparizione del conduttore IG. . CP_1
Con il ricorso, il locatore ha chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di € 750,00 quale morosità relativa alle annate agrarie 2022, 2023 e 2024 (quest'ultima scaduta e non pagata nelle more), nonché al pagamento di eventuali annate agrarie a scadere e delle indennità di occupazione illegittima e/o penale nella misura di € 5,00 al giorno, giusta art. 7 del contratto di locazione. Ha altresì chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 9 del contratto medesimo, e la condanna al rilascio del fondo.
Il IG. , sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 18.04.2025, compariva parte ricorrente che dichiarava la persistenza della morosità e si riportava alle conclusioni in ricorso.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna del 19.09.2025 per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall'esame della documentazione prodotta e dalle deduzioni di parte ricorrente, la morosità del conduttore è ampiamente provata e persiste. Il contratto di fitto agrario stabiliva un canone annuo di € 250,00. La ricorrente deduceva il mancato pagina 2 di 4 pagamento dei canoni per le annate agrarie 2022 e 2023 a cui si aggiungono quelle del 2024 e del 2025
(come dichiarato a verbale di udienza del 18.04.25) per un totale complessivo di € 1.000,00.
Parte ricorrente ha provato, come era suo onere, la fonte dell'obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata, atteso il pacifico e pieno godimento dell'immobile da parte del conduttore;
ha dedotto l'inadempimento dell'affittuario al pagamento dei canoni. Gravava su quest'ultimo, in applicazione dei comuni principi sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. un.
30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015 “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.”). In altri termini, “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass. 27.9.2016 n. 18991). Tale onere probatorio, tuttavia, non è stata assolto dal resistente, rimasto contumace.
Stabilisce l'art 5 della Legge n 203/82 al comma 2 che “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto
o di subconcessione” ed al successivo comma 4 che “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Peraltro, il contratto stesso prevede una clausola risolutiva espressa all'art. 9, stabilendo la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni
L'inadempimento dell'affittuario è di grave entità, consistendo nel mancato pagamento di più annualità del canone di fitto e quindi la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e con condanna della resistente al pagamento delle somme dovute è fondata e merita accoglimento.
La sezione ritiene di non riconoscere la domanda di condanna all'indennità di occupazione illegittima o penale di € 5,00 al giorno, prevista dall'art. 7 del contratto, a decorrere dalla data della formale richiesta di risoluzione del contratto fino all'effettivo rilascio del fondo. Tale clausola contrattuale mira a ristorare il locatore per il pregiudizio derivante dalla continuata occupazione del bene a seguito dell'inadempimento; ma il Tribunale ha ovviato sul punto riconoscendo a favore dell'istituto ed a carico del resistente l'obbligo di versare il canone anche per l'anno corrente, conseguendone che l'accoglimento della domanda di pagina 3 di 4 pagamento dell'indennità o della penale determinerebbe una duplicazione di pagamento per la stessa causale.
Sul tutto, decorreranno gli interessi legali dalle singole scadenze dei canoni e, per la penale, dalla data della sua maturazione, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara risolto per grave inadempimento dell'affittuario il contratto di fitto agrario CP_1 stipulato in data 10.04.2019 e registrato il 13.05.2019, avente ad oggetto il fondo agricolo sito in San
Mango Piemonte (SA) alla loc. Pietre Piatte, identificato al foglio 2, p.lle 55 e 57, e per l'effetto condanna il al pagamento in favore dell' CP_1 Parte_1
ed " della somma di €
[...] Parte_1
1.000,00 a titolo di canoni scaduti relativi alle annate agrarie 2022, 2023, 2024 e 2025, oltre interessi legali dalle singole scadenze per i canoni, oltre alla rivalutazione monetaria per le somme dovute, fino al saldo effettivo.
2. ordina a il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone, animali e cose a CP_1 far data dal 10.11.25, data di scadenza dell'annata agraria 2024/2025
3. condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 500,00 oltre rimborso spese al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Giudice relatore ed estesnore Il Presidente
Dott. Gustavo Danise Dr. Andrea Luce
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