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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1789/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 08.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(P. VA ) in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliato in anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Pt_1
Giorgio Di Micco (c.f. che lo rappresenta e difende per procura C.F._1
in atti -APPELLANTE-
E
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Victor
Gennaro Matrone (c.f. ) che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti -APPELLATO-
Oggetto: appello del nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Velletri, n° 310/2020, pubblicata in data 10.02.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6875/2017 promosso da nei confronti di - oggetto: pagamento somme a Parte_1 Controparte_1
titolo di contribuzione ai sensi dell'art. 3 L. 56/1987-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28.09 2017, il conviene in Parte_1 giudizio il per: “1) accertare e dichiarare che il , in Controparte_1 Controparte_1
r.g. n. 1 persona del Suo Sindaco p.t., è obbligato, giusto quanto previsto dall'art. 3 della Legge
N. 56 del 28 febbraio 1987, a pagare la quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto interamente dal per fornire i locali necessari al Parte_1 funzionamento della sezione del centro per l'impiego, sito in , Via Pontina Pt_1
Vecchia, 12, relativamente al periodo che va dal secondo semestre 2009 al secondo semestre 2015; 2) applicare quale criterio per la determinazione dell'onere finanziario dovuto dalla parte convenuta quello dedotto dalla densità di popolazione dei Comuni che usufruiscono del servizio stabilita dai censimenti decennali editi istat anno 2001 e anno 2011; 3) e, per l'effetto, condannare il , in persona del suo Controparte_1
rappresentante legale pro tempore p.t., a pagare, a titolo di restituzione, in favore del
, in persona del Suo Sindaco p.t., la somma di Euro 434.130,00 o Parte_1 quell'altra minore o superiore che sarà ritenuta secondo giustizia ed equità; 4) condannare la parte convenuta al pagamento della superiore somma rivalutata alla data del soddisfo, nonché integrata di tutti gli interessi dalla data dei pagamenti effettuati dal Comune di al soddisfo;
5) con vittoria di spese, spese generali Pt_1
forfettarie al 15% e onorari come da tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014,oltre IVA e
CPA come per legge”.
A sostegno della propria domanda, il allega. Parte_1
- In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 comma 1° L. 56/1987, di aver fornito, alla Provincia di Roma, dal 1978, i locali necessari al funzionamento della sede circoscrizionale del;
a far data dall'anno 2000 ad Parte_2 oggi, l'ambito territoriale del ridetto è stato limitato ai Parte_2
Comuni di Ardea, e . Pt_1 Pt_3 CP_1
- Il costo per l'affitto dei locali messi a disposizione dal Comune di alla Pt_1
Provincia di Roma e destinati a , è quello di cui al contratto Parte_2
del 14.11.1991, rep. 14.11.1991, stipulato tra il Comune di e Pt_1 Parte_4
, lire 17.537.500 mensili, pari a euro 9.057,36, e alla deliberazione G.M.
[...]
N. 477 del 06.06.1996, per l'ampliamento dell'ufficio di massima occupazione circondariale, canone mensile da corrispondere a , lire Parte_4
2.160.000, pari a euro 1.11,54; i contratti di affitto sono stati rinnovati ogni sei anni e il costo di locazione è stato aggiornato, come da contratto.
- I costi di locazione dei locali suddetti, anticipati dal di devono Pt_1 Pt_1
essere ripartiti, secondo il citato art. 3, tra i comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali;
dal secondo semestre 2009 al r.g. n. 2 31.12.2015, di aver sostenuto esborsi per gli affitti dei locali in oggetto ( per il semestre 01.07.2009/31.12.2009, euro 144.930,16; per l'anno 2010, euro
289.860,32; per l'anno 2011, euro 294.736,56; per l'anno 2012, euro
294.736,56; per l'anno 2013, euro 294.736,56; per l'anno 2014 euro 294.736,56; per l'anno 2015, euro 98.245/52 per un totale di euro 1.711.982,10).
- Di aver convocato più di una conferenza dei servizi tra i comuni che usufruiscono del servizio dell'Ufficio per l'Impiego e che in occasione dell'ultima conferenza dei servizi (in data 16.05.2013) è stato confermato il criterio di ripartizione degli oneri locatizi che tiene conto del numero di abitanti di ogni comune, come accertato dai censimenti decennali Istat.
- In applicazione della formula (totale spese/totale residenti * residenti popolazione ), la quota di spettanza del di per i canoni in CP_1 Pt_1 CP_1
oggetto è pari ad euro 434.130,00 (secondo semestre 2009, euro 37.222,00; anno
2010, euro 74.445,00; anno 2011, euro 75.697,00; anno 2012, euro 74.030,00; anno 2013, euro 74.030,00; anno 2014, euro 74.030,00; primo semestre 2015, euro 24.676,00).
Il 09.01.2018, si costituisce il comune di . In via pregiudiziale eccepisce la CP_1
inammissibilità della domanda per esistenza del giudicato esterno. Nel merito, chiede respingersi la domanda perché infondata e comunque non provata, con condanna del ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. Parte_1
Ai fini del giudicato, richiama le sentenze del Tribunale di Velletri, la n. 600/03, che respinge la stessa domanda, per annualità precedenti, in difetto di un preventivo accordo di programma e dichiara la irripetibilità delle somme;
la n. 1944/2014 che, riconoscendo l'efficacia di giudicato esterno della citata sentenza, per oneri finanziari sostenuti dal
1997 al primo semestre 2009, dichiara la domanda di ripetizione inammissibile.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…) a) dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 3 legge
56/1987 per violazione del ne bis in idem;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dell'Ente convenuto che si liquidano in € 21.387,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) condanna il al pagamento in favore del convenuto Parte_1 della somma equitativamente determinata in € 5000,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.>>.
Di seguito, le ragioni della decisione:
r.g. n. 3 Il chiede la condanna del al pagamento della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 434.130,00, quale quota di partecipazione agli oneri finanziari sostenuti da esso attore per prendere in locazione da tale Benito l'immobile da adibire Parte_4
a Centro per l' (v. contratto di locazione del 14.11.1991 e deliberazione G.M. n. Pt_2
477 del 6.6.1996 per l'ampliamento dell'ufficio dell'occupazione in atti) per l'obbligo di contribuzione da parte dei Comuni “serviti” dal di cui all'art. 3 Parte_2
legge 56/1987, che prevede l'obbligo dei Comuni di fornire i locali necessari per il funzionamento dei Centri per l'Impiego nonché il diritto dei medesimi Enti di ricevere dai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni.
Il eccepisce la inammissibilità della domanda per violazione del ne Controparte_1
bis in idem;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto la domanda concludendo per il suo rigetto e per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
L'eccezione pregiudiziale è fondata.
“Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 600/2003 passata in giudicato (v. sentenza con attestazione di passaggio in giudicato in atti) ha infatti respinto la domanda proposta dal nei confronti del ai sensi dell'art. 3 Parte_1 Controparte_1
legge 56/87, evidenziando la mancanza di un preventivo accordo di programma tra tutte le Amministrazioni comunali interessate. Pertanto, avendo la domanda per cui oggi è causa lo stesso fondamento normativo di quella definita dalla ridetta sentenza irrevocabile non può che dichiararsi l'inammissibilità della stessa perché già coperta da giudicato.”
Spese di lite seguono il principio generale della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio).
Sussistono infine gli estremi di un abuso dello strumento processuale da parte del
che, nonostante una pronuncia di rigetto della domanda, proposta Parte_1 ai sensi dell'art. 3 legge 56/1987, emessa dal Tribunale di Velletri con decisione ormai passata in giudicato, ha comunque compiuto il superficiale tentativo, attraverso la instaurazione di un ulteriore processo civile, di conseguire una pronuncia da un diverso
Giudice, verosimilmente confidando nella autonomia interpretativa e valutativa del singolo Magistrato.
r.g. n. 4 Pertanto, si ritiene di dover applicare alla fattispecie il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata”); tenuto conto della condotta processuale dell'attore si ritiene equo liquidare in favore del convenuto la somma di € 5.000,00 >>.
Con l'atto di appello, il rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) A) riformare l'impugnata sentenza in punto di ammissibilità della domanda, ritenendola, per i motivi sopra esposti, non coperta dal giudicato della sentenza N.
600/03: e per l'effetto accogliere le conclusioni di seguito precisate: 1) accertare e dichiarare che il , in persona del Suo Sindaco p.t., è obbligato, giusto Controparte_1 quanto previsto dall'art. 3 della Legge N. 56 del 28 febbraio 1987, a pagare la quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto interamente dal per Parte_1 fornire i locali necessari al funzionamento della sezione del centro per l'impiego, sito in
, Via Pontina Vecchia, 12, relativamente al periodo che va dal secondo Pt_1
semestre 2009 al secondo semestre 2015; 2) applicare quale criterio per la determinazione dell'onere finanziario dovuto dalla parte convenuta quello dedotto dalla densità di popolazione dei Comuni che usufruiscono del servizio stabilita dai censimenti decennali editi istat anno 2001 e anno 2011; 3) e, per l'effetto, condannare il , in persona del suo rappresentante legale pro tempore p.t., a Controparte_1
pagare, a titolo di restituzione, in favore del , in persona del Suo Parte_1
Sindaco p.t., la somma di Euro 434.130,00 o quell'altra minore o superiore che sarà ritenuta secondo giustizia ed equità; 4) condannare la parte convenuta al pagamento della superiore somma rivalutata alla data del soddisfo, nonché integrata di tutti gli interessi dalla data dei pagamenti effettuati dal Comune di al soddisfo;
B) Pt_1 riformare l'impugnata sentenza in punto di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma III cpc;
C) con vittoria di spese, spese generali forfettarie al 15% e onorari come da tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014,oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.”
Si insiste nell'ammissione della CTU contabile affinché determini: 1) la somma complessiva erogata dal Comune di a titolo di canoni locatizi negli anni dal Pt_1
secondo semestre 2009 al 31 dicembre 2015 sulla scorta dei contratti di locazione e dei mandati di pagamento in atti;
2) la quota di spettanza del , in ragione Parte_1 CP_1
del numero dei residenti risultanti dai censimenti generali nel periodo di erogazione dei canoni locatizi o, in alternativa, dei residenti in ragione dei rilevamenti ISTAT>>.
r.g. n. 5 L'appellato si è costituito con comparsa del 15.07.2020 chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
< in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello, ex artt. 342
e 348 bis c.p.c, quindi come tali le domande formulate dal;
Parte_1
- nel merito, rigettare l'appello, perché infondato in punto di fatto e di diritto, confermandosi così integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 310/20 del 10.02.2020;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- in via ulteriormente gradata e subordinata, ove ammessi quelli formulati ex adverso, ammettersi i mezzi di prova diretti e contrari, così come articolati con le memorie istruttorie depositate in I grado>>.
Il propone due motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Sull'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 3 legge 56/1987 per violazione del ne bis in idem. Violazione e/o errata interpretazione dell'a. 2909 del cc – Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 3 legge 56/87 – mancata e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie”. L'appellante sostiene di aver fornito i locali al e Controparte_1 che quest'ultimo debba corrispondere la quota di partecipazione. A tal fine, allega che la sentenza n. 600 del 2003 ha respinto la domanda del Parte_1
per la restituzione della quota di partecipazione del
[...] Controparte_1
per gli anni antecedenti al 1996 e per mancata prova dell'avvenuta convocazione della conferenza dei servizi tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 legge 56/1987 dunque vi è tra i giudizi identità di soggetti, ma diversità di causa petendi e petitum; quelli oggetto di causa sono eventi cronologicamente successivi alla sentenza n. 600/2003 (quote di partecipazione per gli oneri finanziari sostenuti dal dal Parte_1
secondo semestre 2009 al 31.12.2015) e hanno come presupposto una nuova e successiva conferenza dei servizi del 16.05.2013 a cui il è Controparte_1
stato invitato a partecipare mentre il giudizio, concluso con la sentenza n.
600/2003, aveva ad oggetto la richiesta delle quote per gli anni antecedenti al
1996 e la domanda del era stata rigettata in quanto non era Parte_1
risultava provata la convocazione del alla conferenza dei Controparte_1
servizi del 1994.
r.g. n. 6 2) Rubricato: “Sulla condanna ex art. 96 cpc comma III al pagamento di €
5.000,00 in favore del convenuto. Violazione dell'art. 96 comma III cpc – erronea valutazione dei fatti processuali -”. Vi si censura la decisione nella parte in cui condanna il ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., Parte_1 motivando con l'intervenuto giudicato.
L'appello è infondato.
Il giudicato si determina su una statuizione costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto.
Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. n. 27013 del 14/09/2022).
La sentenza n.600 del 2003 respinge la domanda di restituzione proposta dal Parte_1
riguardo alla quota di partecipazione, del , ai costi di
[...] Controparte_1
locazione del medesimo immobile oggetto anche del presente giudizio, motivando con la mancata prova, da parte del della convocazione della conferenza Parte_1
tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, come previsto dall'articolo 27, comma terzo L. 142/90, per gli anni che precedono il 1996 e in ciò accertando la necessità di un accordo tra i comuni sulla ripartizione del canone di locazione dell'immobile di asserito comune interesse.
Oggi si controverte della restituzione della quota di partecipazione alla medesima spesa
(stesso immobile e stesso contratto di locazione), seppure con riferimento a canoni relativi a un periodo successivo rispetto a quelli oggetto della sentenza n. 600del 2003, quelli corrisposti dal di tra il secondo semestre dell'anno 2009 e il Pt_1 Pt_1
secondo semestre dell'anno 2015.
La pretesa creditoria del si fonda sempre sulla previsione dell'art. 3 Parte_1
della L. 56/87 e riguarda il riparto degli oneri relativi al medesimo contratto di locazione del medesimo immobile, al medesimo fine, materia in cui è accertata, con efficacia di cosa giudicata tra le parti, la necessità di un preventivo accordo tra i comuni, sequenza fatto-diritto-effetto su cui è intervenuto il giudicato.
r.g. n. 7 Il citato art. 3, infatti, norma sull'organizzazione del mercato del lavoro, rubricata:”
Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali
e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate”, prevede:”
1. I comuni ove hanno sede la circoscrizione, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni”.
L'accordo preventivo rispetto alla locazione non è intervenuto, come accertato dalla sentenza 600/2003.
Il fatto che nel presente giudizio ci si riferisca a somme riferite a periodi diversi e successivi, non rileva in concreto atteso che l'accordo non è provato essere intervenuto neppure in epoca successiva alla pronuncia passata in giudicato e con riferimento alla maturazione dei canoni oggetto della domanda di ripetizione oggetto del presente giudizio e controversa.
Non rileva, a tal fine, la intervenuta convocazione della conferenza dei servizi per il
16.05.2013, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, alla quale, pacificamente e come emerge dal verbale della conferenza in atti, il non è intervenuto, Controparte_1
con conseguente non configurabilità di alcun accordo.
Ciò detto difettano i presupposti per il riparto di spesa invocato.
Motivo di appello sub 2).
Non ha pregio. Il ripropone in questa sede la domanda nonostante Parte_1
il giudicato e in difetto di dell'accordo richiesto dalla richiamata disciplina, rispetto alla mancanza del quale, non supplisce la mera convocazione di una conferenza di servizi alla quale hanno preso parte esclusivamente i comuni interessati a condividere la spesa.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 260.001,00 a euro 520.000,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
r.g. n. 8 n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto dal nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le Parte_1 Controparte_1
parti, dal Tribunale Ordinario di Velletri, n° 310/2020, pubblicata in data 10.02.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6875/2017 promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna il a rifondere, al , le spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida, in euro 14.239,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 26.02.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9