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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5131/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10:05 innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, sono comparsi: per , l'avv. ULLUCCI ALESSIO Parte_1 per l'avv. SALERA Controparte_1
SANDRO, oggi sostituito dall'avv. FABIOLA ROSSI per nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono come in atti.
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:56 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5131/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5131/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ULLUCCI Parte_1 C.F._1
ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via V. Monti n. 30, in virtù di procura alle liti telematicamente allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 20.1.25; attore-opponente contro
c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SALERA SANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 128, in virtù di procura liti telematicamente allegata in atti;
convenuta-opposta nonché contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FIORENTINO RENATO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli pagina 2 di 9 (NA), Piazza G. Bovio n. 22 in virtù di procura liti telematicamente allegata in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a ruolo ritualmente notificato, il TT , Parte_1
convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – la Controparte_3
e l' ha formulato istanza di
[...] Controparte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, segnatamente, della cartella di pagamento n.
05720220030936 45/001 per la somma di € 121.675,33, iscritta a ruolo n. 2022/000720 per il recupero delle agevolazioni di cui al Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 662/1996, per conto di asserendo di non aver mai avuto rapporti diretti Controparte_3
o mediati con fondi pubblici e lamentando altresì l'irregolarità della procedura azionata dall'Ente
Creditore a mezzo ruolo in quanto sprovvisto delle caratteristiche del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Tanto premesso, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'adìto Tribunale: A – preliminarmente ed anche inaudita altera parte, sospendersi l'atto impugnato siccome sfornito di fondamento logico-giuridico, privo di documentazione probante, e così non solo illegittimo ma altresì in sé privo della connotazione della esecutività; B – ancora e nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità del Ruolo n. 2022/000720 delle Entrate coattive anno 2021 della partita 2021001000000027001IV20210285681-144145000000000, con causale recupero agevolazioni
L.662/96, oltre per quanto precede sub A, siccome astrattamente non trattasi di entrata tributaria e/o patrimoniali dello Stato, non solo in quanto nulla nel merito (assenza di qualsivoglia diritto documentale verso l' come sub 5 della premessa) ed altresì in rito trattandosi di somme Parte_1
privatistiche prive tuttavia delle caratteristiche ex art. 474 cpc;
C – ancora ed infine accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'Agente della Riscossione di procedere ad esecuzione forzata mancando sia le condizioni soggettive che oggettive della pretesa. D - Con vittoria di spese ed onorari
pagina 3 di 9 di lite ex DM n. 55/14.”.
L , tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.11.2022, contestando la ricostruzione dell'opponente, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
Adito, contrariis rejectis, così provvedere: in via preliminare di rito:
1. rigettare la richiesta di sospensione del titolo esecutivo;
Nel merito:
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per la fase riguardante la formazione del ruolo e condannare in tal caso il solo Ente CP_4
Creditore al pagamento delle spese legali manlevando e tenendo indenne l' 3. rigettare la CP_4 domanda in quanto l' è del tutto legittimata al recupero della somma;
4. con vittoria di spese, CP_4 diritti ed onorari di giudizio”. costituitasi in giudizio con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.1.2023, ha chiesto la reiezione dell'opposizione avversaria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza o deduzione, così provvedere: - IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'avversa istanza di sospensiva, poiché infondata sia in fatto che in diritto, nonché per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori tutti come per legge.”.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in parola, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., previa concessione alle parti di un termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie, le censure sollevate dall'odierno opponente e, segnatamente, l'insussistenza di
“rapporti diretti o mediati con fondi pubblici” risultano prive di pregio.
Ed invero, dalla copiosa documentazione depositata dal patrocinio dell'odierna opposta
[...]
in allegato alla propria comparsa di Controparte_5
pagina 4 di 9 costituzione e risposta, si evince come l'importo di cui alla cartella esattoriale abbia tratto origine dalla liquidazione della perdita di €. 121.675,33 deliberata il 09.12.2012 dal predetto Istituto di Credito, con riferimento alla garanzia pubblica escussa dalla Banca delle Marche relativa al contratto di mutuo concluso in data 09.11.2009 dall'Ente di credito con l'impresa PROGETTO VETRO S.R.L., e che tale titolo fosse assistito dalla fideiussione omnibus rilasciata dall'odierna parte opponente sino alla concorrenza di euro 337.500,00 e successivamente, fino alla somma di euro 1.951.500,00 (vd. all. comparsa ). Controparte_3
A tale proposito, parte opponente non ha operato alcun disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione omnibus rilasciato in favore della Progetto Vetro S.r.l. in data 29/2/2008 e alle successive modifiche intervenute nelle date del 9/7/2008, 20/4/2009 e 18/6/2010 (v. all. comparsa).
In particolare, priva di fondamento l'eccezione di parte attrice inerente ad un'asserita inesistenza di documentazione attestante il rapporto fideiussorio tra il predetto e la cessionaria del credito,
[...]
CP_6
Contr Ed invero, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata da si evince come l'originario soggetto finanziatore Banca delle Marche, - con il quale la società Progetto
Vetro S.r.l. aveva concluso un contratto di mutuo chirografario n. 0166/477607000 assistito, accettato e controfirmato dai fideiussori, l'odierno opponente, , nonché tale Parte_1 Persona_1 concesso in data 7.02.2011 per originari €. 250.000,00-, avesse operato una cessione dei crediti in favore della cessionaria la CP_6
Risulta ancora per tabulas che l'odierno opponente avesse stipulato una fideiussione con la Banca delle
Marche, garantita da Eurofidi e contro garantita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e che, in data 18.11.2019, la Cerved Credit Management per Purple Spv S.r.l., in virtù di procura del
Contr 25.11.2018 rep. 297185, racc. 30921, in persona della sua procuratrice p.t., avesse richiesto a l'attivazione del Fondo di garanzia per l'impresa beneficiaria Progetto Vetro Srl, assistita dai fideiussori e . Parte_1 Persona_1
Ciò posto, ai fini della decisione che qui occorre, appare opportuno, seppur sinteticamente, individuare la normativa di riferimento applicabile al caso di specie.
pagina 5 di 9 Ed invero, è noto che, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, la
Legge n. 662/1996 ha istituito un Fondo di Garanzia che consente all'istituto di credito erogante il finanziamento, a fronte dell'inadempimento del debitore, di escutere direttamente il Fondo per l'intero importo garantito, consentendo per converso all'ente gestore del Fondo, - che, nell'effettuare il pagamento, acquisisce ai sensi dell'art. 1203 c.c. il diritto a rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme da esso pagate (art. 2 co. 4 D.M. 20 giugno 2005) - di avvalersi, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito, della procedura esattoriale di cui all'art. 67 D.P.R. n. 43/1988, come sostituita dall'art. 17 D. Lgs. n. 46/1999 (v. artt. 2 co. 4 D.M. 20 giugno 2005 cit., art. 9 co. 5 D. Lgs.
123/1998, art. 8 bis D.L. 3/2015, introdotto dall'art. 1 co. 1 L. 33/2015).
In particolare, l'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito in Legge 24 marzo 2015 n. 33
(avente proprio ad oggetto il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”) prevede, al comma 3, che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Tale disposizione non ha carattere innovativo, essendo meramente confermativa del privilegio già previsto dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. n. 123/1998 in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 14915/2019; Cass. civ. n. 2664/2019; Cass. civ.
n. 171101/2019).
Ciò posto, secondo l'insegnamento giurisprudenziale di merito, riportato dall'attore nel proprio atto introduttivo, che reputa illegittima, in ipotesi quale quella di specie, l'iscrizione a ruolo “diretta” da parte dell'agente della riscossione (cfr. ex multis, Trib. Torre Annunziata 7/11/2020; Trib. Cuneo
pagina 6 di 9 Ordinanza Collegiale 6/5/22 cron. 3995/22; Trib. Bari, sent. 21/2/2019; Trib. Potenza, con sent. n. 1082 del 30/9/21; Trib. Bergamo sent. 2/8/22) si fonda essenzialmente sulla natura privatistica del credito in cui - in qualità di ente di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - CP_3
si surroga ex lege a fronte dell'escussione della garanzia da parte della Banca erogatrice il finanziamento.
Nello specifico, è stato affermato che, surrogandosi Controparte_3
in un credito (sia pure privilegiato) che trae origine in un contratto di mutuo chirografario (e
[...]
correlativa fideiussione) stipulato tra parti private, dovrebbe farsi applicazione, in difetto di espressa deroga, alla regola generale di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 46/1999 (Presupposti dell'iscrizione a ruolo), secondo cui: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”, dacché ne deriverebbe che, per potersi avvalere della riscossione c.d. esattoriale ai fini del recupero del credito originariamente vantato dall'istituto di credito mutuante, il gestore del
Fondo dovrebbe previamente ottenere un apposito titolo esecutivo.
In buona sostanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale in commento, la specialità della normativa afferente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese andrebbe ravvisata nell'estensione ad un soggetto giuridico privato (il gestore del Fondo) della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui al D. Lgs. n. 46/1999, non potendo estendersi fino al punto di ritenere implicitamente introdotta un'ipotesi di riscossione coattiva per un credito di natura privatistica.
Orbene, tale ricostruzione non può ritenersi condivisibile alla luce del recente indirizzo ermeneutico consolidatosi nelle more del giudizio che risulta essere maggiormente rispettoso della ratio legis e degli interessi pubblicistici sottesi al privilegio in esame e, come tale, non limitato alla formulazione testuale delle norme (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 1005/2023, ove viene evidenziato che “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale...;/la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei
pagina 7 di 9 crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
/ tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi”).
A tale riguardo, in una recente pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Torino, n. 1119/2022, viene chiaramente affermata la natura pubblicistica del credito vantato da Controparte_3
, poiché “connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dal D. Lgs.
[...]
n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive” e l'infondatezza della tesi secondo cui il garante che ha pagato, nel surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditorie originario, mutuerebbe necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito, atteso che - anche alla luce di quanto evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2664/2019 e nell'ordinanza n. 14915/2019 - il senso della surroga è quello di apportare al solvens “vantaggi” e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, con la conseguenza che il richiamo all'art. 1203 c.c. operato dall'art. 2 co. 4 del D.M. 20 giugno 2005 (norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce ed in sintonia con la normativa primaria che va a completare), non potrebbe mai far “cadere” un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens.
Ne consegue, alla luce delle superiori argomentazioni, l'infondatezza del motivo di opposizione incentrato sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, poiché non preceduta dalla formazione di idoneo titolo esecutivo.
Da ultimo, risulta priva di pregio la doglianza genericamente dedotta dall'attore, relativa all'utilizzabilità della riscossione esattoriale esclusivamente nei confronti dell'impresa finanziata e non già nei confronti dei garanti e, nel caso di specie, del medesimo quale privato consumatore, considerato che la fonte del credito del Fondo di garanzia ed il privilegio che lo assiste trovano il proprio fondamento non già in un rapporto contrattuale di garanzia ma direttamente nella legge, la quale, espressamente, estende il diritto alla restituzione anche nei confronti dei “terzi prestatori di garanzie”
(v. art. 8 bis cit.).
pagina 8 di 9 Conclusivamente, l'opposizione è da ritenersi infondata e va respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le questioni giuridiche affrontate - che devono tenere conto dei mutamenti e contrasti giurisprudenziali che hanno influenzato le sorti della causa - e la naatura squisitamente documentale della causa si reputa integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. - come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 - giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 04/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
pagina 9 di 9