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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 980/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da liquidazione (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Parte_1 P.IVA_1
Piero Depperu, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 30;
OPPOSTA
OGGETTO: accantonamenti Cassa Edile
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5 luglio
2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo
Tribunale, n. 198/2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
87.020,59, oltre accessori e spese, a titolo di saldo contributi, accantonamenti e interessi dovuti alla per il periodo 1.4.2019 - 10.12.2021. CP_1
2. La ha eccepito che la controparte non aveva scomputato dal predetto Parte_1 importo le somme di € 4.886,00 ed € 4.237,00, già corrisposte ai lavoratori e Per_1
, in relazione al periodo maggio 2019 - maggio 2021. Sicché, l'importo di € Per_2
9.123,00, oggetto di versamento diretto, farebbe venir meno il rapporto delegatorio e il conseguente diritto della ad esigere detto pagamento. CP_1
3. La parte opponente ha altresì lamentato la mancata indicazione da parte della
[...]
del criterio di calcolo degli interessi applicati. Controparte_1
4. La ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. Accertare e dichiararsi non dovuto l'importo di € 9.123,00 che ha versato Parte_1
direttamente ai dipendenti e a titolo di emolumenti, accantonamenti e Per_1 Per_2
contributi per il periodo maggio 2019 - maggio 2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 198/22 emesso in data 5 maggio 2022 nell'ambito della procedura n.
607/2022 di R.g. e per ulteriore effetto,
2. Condannare unicamente al pagamento della minor somma che si accerterà Pt_1 essere dovuta all'esito della presente opposizione;
3. Con compensazione delle spese di lite”.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, siccome sarebbe stato proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
6. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, atteso che il pagamento diretto degli accantonamenti ai lavoratori non avrebbe efficacia liberatoria nei confronti della CP_1
. Inoltre, nel caso di specie l'eventuale pagamento non avrebbe in ogni eventualità
[...]
efficacia di quietanza nei confronti del creditore, posto che la Controparte_1
non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione certa di detti pagamenti.
[...]
7. In via subordinata, parte resistente ha comunque richiesto di condannarsi la controparte al pagamento dell'importo dovuto, nonché alla rifusione delle spese di lite.
8. Dopo aver concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, la controversia veniva istruita mediante prova orale per testi;
la decisione viene poi assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
9. Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta, posto che a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 27.5.2022,
l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato il 5.7.2022, e pertanto nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
10. Nel merito, il ricorso è in parte fondato, così come parzialmente fondata è la pretesa creditoria avanzata da parte convenuta.
2 11. Come da orientamento costante della Suprema Corte, la , la quale è obbligata a CP_1
pagare ai lavoratori le somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur “per facta concludentia”,sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato tali somme, è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia). Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare (Sez. lav., sentenze n. 13300 del
2005 e n. 949 del 2021).
12. Difatti, il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da CP_1
parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 cod. civ. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche CP_1
l'obbligazione del datore nei confronti della (avente ad oggetto il versamento degli CP_1
accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ. (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 7050 del 2011).
13. Per quanto riguarda il caso di specie, deve ritenersi provato l'avvenuto versamento da parte della di € 9.123,00 ai dipendenti e Parte_1 Persona_3 Per_4
a titolo di accantonamenti, per quanto risulta sia dalla documentazione depositata
[...]
(doc. 1 fasc. ricorrente), sia dalla conferma resa dai due lavoratori in sede di istruttoria testimoniale.
14. Quanto poi alla questione della quietanza, ancorché le dichiarazioni dei lavoratori siano state trasmesse tramite email ordinaria alla casella di un funzionario della CP_1 [...]
, si osserva che non è eccepito che l'estensione del dominio non Controparte_1
appartenesse alla , né che il funzionario non facesse parte dei ranghi della CP_1
convenuta.
15. Peraltro, come dichiarato concordemente dai due testi escussi, questi ultimi hanno comunicato alla convenuta l'avvenuto pagamento, recandosi presso gli uffici CP_1
3 di quest'ultima; il sig. ha altresì specificato di aver portato anche la copia del Per_1 bonifico attestante l'intervenuto pagamento.
16. Sicché, sulla base degli elementi raccolti, deve ritenersi dimostrato il pagamento diretto di
€ 9.123,00 ai due lavoratori della con riferimento ad accantonamenti per i Parte_1
quali poi la ha agito in sede monitoria. Somma Controparte_1
che, pertanto, la convenuta non aveva diritto a richiedere.
17. Per il resto, come già rilevato nell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del 27 aprile 2023, la restante parte del credito, per come attestata dalle denunce contributive depositate dalla fin dal giudizio monitorio e non sottoposte ad alcuna obiezione (doc. 3 fasc. CP_1
convenuta), va ritenuta non contestata;
la medesima conclusione è tratta anche con riferimento al calcolo degli interessi, atteso che alcuna censura è avanzata da parte ricorrente successivamente all'analitica produzione da parte della convenuta degli elementi illustrativi del calcolo applicato (docs. 4, 5 e 6 fasc. convenuta).
18. Ne deriva, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la condanna della parte ricorrente al pagamento dell'importo di € 77.897,59, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, per la fase monitoria e del giudizio di opposizione.
20. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura di un terzo, attesa la fondatezza delle ragioni di cui in ricorso con riferimento a parte del credito.
21. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
22. La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, n. 198/2022 del
06/05/2022;
4 − condanna la parte opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 77.897,59, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
monetaria;
− dispone la compensazione delle spese processuali in misura di un terzo e, per l'effetto, condanna alla rifusione a vantaggio della Parte_1 Controparte_1
dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre agli
[...]
accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 30/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da liquidazione (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Parte_1 P.IVA_1
Piero Depperu, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Tullio Cuccaru, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Principessa Jolanda n. 30;
OPPOSTA
OGGETTO: accantonamenti Cassa Edile
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5 luglio
2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo
Tribunale, n. 198/2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
87.020,59, oltre accessori e spese, a titolo di saldo contributi, accantonamenti e interessi dovuti alla per il periodo 1.4.2019 - 10.12.2021. CP_1
2. La ha eccepito che la controparte non aveva scomputato dal predetto Parte_1 importo le somme di € 4.886,00 ed € 4.237,00, già corrisposte ai lavoratori e Per_1
, in relazione al periodo maggio 2019 - maggio 2021. Sicché, l'importo di € Per_2
9.123,00, oggetto di versamento diretto, farebbe venir meno il rapporto delegatorio e il conseguente diritto della ad esigere detto pagamento. CP_1
3. La parte opponente ha altresì lamentato la mancata indicazione da parte della
[...]
del criterio di calcolo degli interessi applicati. Controparte_1
4. La ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. Accertare e dichiararsi non dovuto l'importo di € 9.123,00 che ha versato Parte_1
direttamente ai dipendenti e a titolo di emolumenti, accantonamenti e Per_1 Per_2
contributi per il periodo maggio 2019 - maggio 2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 198/22 emesso in data 5 maggio 2022 nell'ambito della procedura n.
607/2022 di R.g. e per ulteriore effetto,
2. Condannare unicamente al pagamento della minor somma che si accerterà Pt_1 essere dovuta all'esito della presente opposizione;
3. Con compensazione delle spese di lite”.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, siccome sarebbe stato proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
6. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, atteso che il pagamento diretto degli accantonamenti ai lavoratori non avrebbe efficacia liberatoria nei confronti della CP_1
. Inoltre, nel caso di specie l'eventuale pagamento non avrebbe in ogni eventualità
[...]
efficacia di quietanza nei confronti del creditore, posto che la Controparte_1
non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione certa di detti pagamenti.
[...]
7. In via subordinata, parte resistente ha comunque richiesto di condannarsi la controparte al pagamento dell'importo dovuto, nonché alla rifusione delle spese di lite.
8. Dopo aver concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, la controversia veniva istruita mediante prova orale per testi;
la decisione viene poi assunta all'udienza del 30 gennaio 2025, all'esito della discussione orale tra le parti.
9. Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta, posto che a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in data 27.5.2022,
l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato il 5.7.2022, e pertanto nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c.
10. Nel merito, il ricorso è in parte fondato, così come parzialmente fondata è la pretesa creditoria avanzata da parte convenuta.
2 11. Come da orientamento costante della Suprema Corte, la , la quale è obbligata a CP_1
pagare ai lavoratori le somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur “per facta concludentia”,sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato tali somme, è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì anche il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia). Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare (Sez. lav., sentenze n. 13300 del
2005 e n. 949 del 2021).
12. Difatti, il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da CP_1
parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 cod. civ. Da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche CP_1
l'obbligazione del datore nei confronti della (avente ad oggetto il versamento degli CP_1
accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, cod. civ. (Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 7050 del 2011).
13. Per quanto riguarda il caso di specie, deve ritenersi provato l'avvenuto versamento da parte della di € 9.123,00 ai dipendenti e Parte_1 Persona_3 Per_4
a titolo di accantonamenti, per quanto risulta sia dalla documentazione depositata
[...]
(doc. 1 fasc. ricorrente), sia dalla conferma resa dai due lavoratori in sede di istruttoria testimoniale.
14. Quanto poi alla questione della quietanza, ancorché le dichiarazioni dei lavoratori siano state trasmesse tramite email ordinaria alla casella di un funzionario della CP_1 [...]
, si osserva che non è eccepito che l'estensione del dominio non Controparte_1
appartenesse alla , né che il funzionario non facesse parte dei ranghi della CP_1
convenuta.
15. Peraltro, come dichiarato concordemente dai due testi escussi, questi ultimi hanno comunicato alla convenuta l'avvenuto pagamento, recandosi presso gli uffici CP_1
3 di quest'ultima; il sig. ha altresì specificato di aver portato anche la copia del Per_1 bonifico attestante l'intervenuto pagamento.
16. Sicché, sulla base degli elementi raccolti, deve ritenersi dimostrato il pagamento diretto di
€ 9.123,00 ai due lavoratori della con riferimento ad accantonamenti per i Parte_1
quali poi la ha agito in sede monitoria. Somma Controparte_1
che, pertanto, la convenuta non aveva diritto a richiedere.
17. Per il resto, come già rilevato nell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del 27 aprile 2023, la restante parte del credito, per come attestata dalle denunce contributive depositate dalla fin dal giudizio monitorio e non sottoposte ad alcuna obiezione (doc. 3 fasc. CP_1
convenuta), va ritenuta non contestata;
la medesima conclusione è tratta anche con riferimento al calcolo degli interessi, atteso che alcuna censura è avanzata da parte ricorrente successivamente all'analitica produzione da parte della convenuta degli elementi illustrativi del calcolo applicato (docs. 4, 5 e 6 fasc. convenuta).
18. Ne deriva, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la condanna della parte ricorrente al pagamento dell'importo di € 77.897,59, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, per la fase monitoria e del giudizio di opposizione.
20. Appare tuttavia equo disporre una compensazione delle stesse in misura di un terzo, attesa la fondatezza delle ragioni di cui in ricorso con riferimento a parte del credito.
21. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
22. La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
− revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, n. 198/2022 del
06/05/2022;
4 − condanna la parte opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 77.897,59, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
monetaria;
− dispone la compensazione delle spese processuali in misura di un terzo e, per l'effetto, condanna alla rifusione a vantaggio della Parte_1 Controparte_1
dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre agli
[...]
accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 30/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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