TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 191/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza figurata del 16 dicembre 2025, a seguito dello scambio delle autorizzate note scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
191/2019 r.g., vertente
TRA
in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Raffaele Curcio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via G.
Amiranda n. 30;
- APPELLANTE -
CONTRO
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione di Controparte_1 primo grado, dall'avv. Antonio Sasso, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Marigliano
(NA), alla via Isonzo n. 36, parco Rea;
- APPELLATA -
NONCHE'
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 1
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18/04/2019, dall'avv.
NG EN, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (NA) alla via L.
Aristo n. 47;
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace di Marigliano n. 779/18 in materia di danni da cose in custodia
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1.1 La ha tempestivamente appellato la sentenza n. 779/2018, pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di Marigliano, resa pubblica in data 15.06.2018, con la quale – in accoglimento della domanda spiegata da - il predetto ente è stato condannato al risarcimento dei danni Controparte_1 materiali riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice, LA Y targato AF796PN, mentre si trovava fermo in sosta in un garage sito in Miuli alla Via Masseria Iossa n. 25 in conseguenza dell'allagamento del detto garage avvenuto in data 1.9.2014 a seguito dell'abbondante pioggia e del non corretto deflusso delle acque piovane.
1.2 A fondamento del gravame, l'odierna appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione processuale passiva dell'Ente; ha eccepito l'esclusiva responsabilità del e la Parte_2 sua conseguente carenza di responsabilità, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la prevedibilità del presunto evento dannoso. Ha, dunque, concluso per la riforma integrale della sentenza di primo grado, per l'accertamento della carenza della sua legittimazione passiva con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. In via subordinata, ha chiesto la condanna del
, ritenuto unico responsabile dell'evento, vinte in ogni caso le spese del Parte_2 doppio grado di giudizio con attribuzione.
2. Ha resistito al gravame eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e l'infondatezza degli argomenti difensivi fatti valere dall'appellante, concludendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, per l'affermazione della responsabilità del con vittoria di spese di lite con attribuzione. Parte_2
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 2
3. Con comparsa depositata telematicamente in data 18.04.2019 si è costituito in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 339 c.p.c., nonché Parte_2
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nonché ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha contestato la fondatezza del gravame proposto chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.02.2021, poi rimandata, per esigenze di ruolo al
20.10.2022. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno
2022), e dopo un rinvio d'ufficio al 08.06.2023, è stata rinviata per esigenze di ruolo in prosieguo precisazione conclusioni al 31.10.2024 e poi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, svoltasi in modalità cartolare, e all'esito della quale sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339
c.p.c.
1.2 In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D. Lgs.
2.2.2006 n.40, secondo il quale "le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia", ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che " le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr.
Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01, 17674/06, 16868/17).
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 3
In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del
Giudice di pace pronunziate secondo equità <l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto>>. (Cass. 3005/2014).
In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100 <rientra[no] tra quelli cc.dd.
"ad equità necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto
l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3>>
(Cass. n. 20299/2018).
1.3. Nella specie, tuttavia, quella in esame non va intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., atteso che se è vero che il Giudice di prime cure ha limitato la condanna risarcitoria all'importo di euro 450,00, il valore della controversia era superiore all'importo di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata.
Infatti, nell'atto di citazione in primo grado, aveva invocato la condanna dei Controparte_1 convenuti al pagamento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà nei limiti di euro 5.000,00.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova inoltre osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n.
27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 4
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla statuizione del giudice di pace.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati.
3. Tuttavia, l'appello, nel merito, non è fondato dovendosi nella sostanza confermare la sentenza impugnata sia pure con una motivazione integrata rispetto a quella resa dal Giudice di prime cure.
3.1 L'appellante ha, in primis, censurato la pronuncia di primo grado per aver erroneamente riconosciuto in capo allo stesso la legittimazione processuale passiva.
Al riguardo in punto di diritto occorre preliminarmente distinguere tra la legittimazione attiva e passiva e la titolarità attiva e passiva del credito azionato: la legittimazione è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità attiva e passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità attiva e passiva attiene al merito della controversia.
La distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione e quello di carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, è stato efficacemente spiegato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova. Con tale sentenza le Sezioni Unite, sradicando il precedente orientamento, pur condividendo la differenza ontologica tra legittimatio ad causam e titolarità del diritto sostanziale e la riconducibilità di quest'ultima a questione di merito, hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che la propone, di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa non soggiacendo ad alcun termine decadenziale e ben potendo, pertanto, esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto.
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 5
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione dunque alla fondatezza della domanda, alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non giustifica che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale quest'ultimo neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. 2 comma.
Ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo. La titolarità della posizione soggettiva può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno
(Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del 2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837 del 2007).
La rilevabilità d'ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di "ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio" e mirando a prevenire una sentenza "inutiliter data"- come si legge in Cass., Sez.
Un., n. 1912 del 2012 - e spettando al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l'azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico dedotto in lite.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che: a) non si pongono problemi probatori
"perché si ragiona sulla base della domanda" e della prospettazione in essa contenuta;
b) la questione non é soggetta a preclusioni "in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio".
Facendo applicazione del principio da ultimo richiamato, deve ritenersi che, nella specie, certamente sussiste la legittimazione passiva della rappresentato negli atti processuali di Parte_1 primo grado come soggetto tenuto alla gestione delle acque e dei tombini.
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 6
Peraltro l'eccezione sollevata in primo grado dalla e reiterata come motivo di gravame, non Pt_1 attiene in realtà alla legitimatio ad causam delle parti, che - come detto - secondo i più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità - va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del 2012 e
Cass. n. 23568 del 2011), ma va correttamente riqualificata di difetto di titolarità passiva (potendo l'eccezione di difetto di legittimazione riqualificarsi d'ufficio in tal senso) ed è da ritenersi infondata.
Il punto controverso attiene, infatti, all'individuazione del soggetto giuridico cui spettasse la custodia – e dunque la manutenzione – dei tombini e dei canali di deflusso delle acque nei luoghi di causa ai fini dell'imputazione della responsabilità risarcitoria contestata.
3.2 La domanda de quo va correttamente ricondotta nell'ambito della disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui agli artt. 2051 e ss., c.c. il cui regime probatorio è differenziato rispetto a quello della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
La responsabilità da cose in custodia si configura, come sancito dalla Suprema Corte, quale responsabilità aggravata, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e si fonda su una presunzione, con la conseguenza che l'onere della prova dell'esenzione dalla responsabilità è a carico del custode il quale può liberarsi solo dando la prova del caso fortuito. In altri termini, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode ha l'onere di fornire la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del cd. caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità (Cassazione civ., sez. II, n. 456/2021).
Relativamente ai danni derivanti da precipitazioni atmosferiche, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del caso fortuito invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche ( Cass., 17 dicembre 2014, n. 26545).
La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito che le precipitazioni atmosferiche integrano il caso fortuito ai
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 7
sensi dell'art. 2051 c.c. allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, caratteri che debbono essere accertati sulla base di dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa oggetto di custodia, la quale deve essere considerata nello stato in cui si trova al momento dell'evento atmosferico. Tali eventi, inoltre, devono avere dei “tempi di ritorno” molto elevati. Devono, quindi, essere suscettibili di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni ma in molti decenni e, tale accertamento può essere fatto soltanto con una rilevazione statistica di lungo periodo che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio (Cassazione 1 febbraio 2018, n. 2482; Cassazione, sez. III, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4588). Tale prova assai rigorosa trova la propria ragion d'essere negli ormai noti dissesti idrogeologici che colpiscono sempre più di frequente il nostro territorio e sono tutt'altro che imprevedibili.
Nel caso in esame, la si è limitata ad escludere la propria responsabilità allegando la Parte_1 circostanza di non essere tenuta alle gestione e manutenzione della rete fognaria, in quanto tali oneri incombono esclusivamente in capo all'ente comunale, proprietario dei luoghi e, pertanto, unico legittimato passivo per l'evento sinistruoso oggetto di causa. Ha, inoltre, precisato, senza fornire al riguardo prova alcuna, che sono escluse dalla sua competenza la gestione di tutte le infrastrutture idrauliche destinate alla raccolta, al convogliamento ed allo smaltimento delle acque meteoriche.
Ebbene, nel corso del primo grado di giudizio, all'esito della espletata prova testimoniale, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è risultato provato il verificarsi del fatto storico dell'allagamento ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni subiti dall'autovettura; mentre alcuna prova è stata fornita in ordine alla sussistenza del caso fortuito.
Ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico cui spetta, nel caso di specie, la custodia e, dunque, la manutenzione occorre prendere in considerazione la normativa vigente in materia nonché la convenzione o gli accordi intercorsi tra il e la Parte_2 Parte_1
Per effetto del combinato disposto delle norme contenute nella legge 5 gennaio 1994 n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regione Campania, 25 maggio 1997 n. 14
(Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali della regione Campania relativi alla gestione del servizio idrico integrato, tra cui il cd. ATO 3, denominato (art. 2 n. 1 lett. c) Controparte_2 legge n. 14/97), affidato alla gestione della In base alla norma di cui all'art. 141, comma Parte_1
2 decreto legislativo n. 152/2006, cd. T.U. in materia di ambiente, il servizio idrico integrato è
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 8
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'art. 74 del predetto testo unico, rubricato definizioni, poi, alla lettera d) definisce la rete fognaria come un sistema di condotta per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane e, queste ultime alla lettera i) del medesimo articolo, vengono qualificate quali acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate provenienti da agglomerato.
Alla luce delle surrichiamate norme si evince che al gestore responsabile del servizio idrico integrato compete l'obbligo di manutenzione, tra l'altro, anche dei servizi di fognatura relativi allo smaltimento delle acque meteoriche e quanto innanzi non risulta smentito da alcuna produzione documentale da parte della stessa che, come detto si è limitata a dichiarare la sua non Parte_1 responsabilità; né tantomeno alcuna limitazione di responsabilità della in ordine alla gestione e Pt_1 manutenzione delle infrastrutture volte allo smaltimento delle acque meteoriche si rinviene nell'accordo depositato dal in primo grado. Parte_2
La sentenza resa dal giudice di prime cure pertanto va confermata con conseguente conferma della responsabilità della Parte_1
Su tutto ciò che non è stato oggetto di appello sia principale che incidentale, compreso il quantum risarcitorio, si è formato giudicato interno con conseguente impossibilità di qualsivoglia valutazione di merito da parte di questo Tribunale.
4. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, l'appello non può che essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
5.1 La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica la condanna della stessa a rifondere quelle sostenute da e dal per la difesa Controparte_1 Parte_2 nel presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri minimi (in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, della natura documentale della causa e dell'attività in concreto svolta) previsti per lo scaglione di valore fino ad euro 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda) dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019
e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 9
coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Va inoltre disposta la distrazione in favore dei difensori degli appellati, e Controparte_1
, dichiaratisi antistatari. Parte_2
5.2 Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 779/18 del Giudice di Pace di Marigliano;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore di le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si Controparte_1 liquidano in Euro 332,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Sasso, dichiaratosi antistatario;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
a rifondere in favore del difensore del , Avv. NG EN, dichiaratosi Parte_2 antistatario le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 332,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Nola, 16.12.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 191/2019 R.G. - Sentenza - Pag. 10