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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4283/2024 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Francesca Ria e Giorgio Giannaccari, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 17.09.1987;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 29.12.1989 e in data 01.05.1999;
− di essere stati destinatari della sentenza definitiva di separazione n. 1963/2015 resa dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 17.04.2015 R.G. n. 8108/2014;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza cartolare di prima comparizione del 4.11.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al
Presidente; ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) Il sig. non verserà più l'assegno di mantenimento in favore della figlia poiché indipendente Parte_1 Per_1 economicamente.
2) Il sig. continuerà a versare direttamente al figlio mensilmente la somma di € 300,00, sino a Parte_1 Per_2 che lo stesso non sarà indipendente economicamente.
3) Entrambi i genitori si impegnano a contribuire nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio . Per_2
4) I coniugi si danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni questione patrimoniale e che non hanno altro da chiedere e a pretendere l'uno dall'altro.
5) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica inerente al TFR maturato da entrambi.
6) Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lecce.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 17.09.1987 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 401 parte II Serie A anno 1987, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.12.24
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore