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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 135/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento - Prima Sezione Civile, Secondo Collegio - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. Aldo De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Iole Furno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, alla via Pacifico n. 110
RICORRENTE
E
, c.f. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
domiciliato in Paupisi (Bn) alla c.d San Pietro
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Benevento n. 10672 del 21.12.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra (n. a Benevento il 24.12.1983) e Parte_1 CP_1
(n. a Benevento il 24.3.1983) in Ponte (Bn) il 14.6.2009;
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2009);
3. provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo;
4. spese al definitivo;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti.
- Pagina 2 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Benevento - Prima Sezione Civile, Secondo Collegio - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. Aldo De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 135 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Iole Furno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, alla via Pacifico n. 110
RICORRENTE
E
, c.f. , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
domiciliato in Paupisi (Bn) alla c.d San Pietro
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Benevento n. 10672 del 21.12.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra (n. a Benevento il 24.12.1983) e Parte_1 CP_1
(n. a Benevento il 24.3.1983) in Ponte (Bn) il 14.6.2009;
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
2009);
3. provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo;
4. spese al definitivo;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti.
- Pagina 2 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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