Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 398
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atto prodromico

    L'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata. Non potendo più impugnare l'atto successivo (cartella) lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, l'eccezione è inammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza

    L'intimazione di pagamento, atto prodromico, non essendo stata impugnata, è divenuta definitiva, precludendo ogni eccezione relativa a vizi precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'intimazione di pagamento è stata notificata nei termini, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID, e ha interrotto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 398
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 398
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo