Sentenza 2 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2004, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Ferdinando - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NN US, elettivamente domiciliato in ROMA - VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato, ALFREDO MIRABELLI CENTURIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati US CARRATELLI, AMEDEO MORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, i rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3494/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/09/00 - R.G.N. 2041/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/11/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
Udito l'Avvocato MORETTI;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica rigettava l'opposizione proposta dal sig. PE Di DO, quale amministratore unico e legale rappresentante della ditta Il Ragno s.a.s., avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 654/1998 emessa dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce, con la quale veniva ingiunto al ricorrente, in solido con la società il Ragno, il pagamento della somma di L. 113.200 per non aver consegnato ai dipendenti RO AR e ZZ SE la copia del Mod. 1/m per gli anni 1993 - 1994 - 1995.
Il Tribunale rilevava che dalla istruttoria svolta era risultato che tra le parti non vi era una associazione in partecipazione, bensì un rapporto di lavoro subordinato essendo emerso che i sigg. RO e ZZ prendevano direttive dalla società con scadenza stagionale, percepivano una retribuzione mensile, effettuavano un preciso orario di lavoro e godevano di ferie annuali.
Per la cassazione della sentenza impugnata il sig. Di DO propone ricorso ex art. 23, ultimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, formulandolo in due motivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Provinciale di Lecce resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale fondato la propria decisione sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori dell'INPS poste alla base della ingiunzione emessa dalla direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, trascurando il fatto che nel giudizio i dichiaranti, oltre ad un altro teste, avevano sottolineato gli aspetti caratteristici di un rapporto di tipo associativo.
Deduce che la subordinazione deve essere intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del lavoratore, assoggettamento che postula non già semplici direttive programmatiche ma la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, caratteristiche assenti nel rapporto in esame.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 2549, 2552, 2553, 2094, 1321, 322 e 1362 c.p.c, nonché 2697 c.c. e 115 c.p.c, oltre insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto fondamentale della controversia, avendo trascurato completamente il contratto esistente tra le parti, i bilanci ed i libri sociali dai quali emergeva che i soci RO e ZZ, avendo percepito nel periodo dal 1993 al 1997 degli acconti dalla società, nel 1998 avevano restituito alla stessa le somme percepite in esubero rispetto agli utili;
erano state inoltre trascurate le risultanze delle prove testimoniali che avevano evidenziato l'assoluta autonomia dei sig. RO e ZZ nello svolgimento delle loro mansioni o meglio nella gestione dell'attività commerciale della società cui erano associati in partecipazione.
I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.
Va anzitutto rilevato come il giudice del merito ha operato una chiara inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 C.C.. Nelle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione, sebbene l'opponente sia formalmente l'attore, in realtà egli riveste posizione sostanziale di convenuto rispetto alle richieste formulate dall'amministrazione con l'ingiunzione opposta. Spetta pertanto a quest'ultima fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento delle sue pretese.
Nel caso in esame tuttavia il giudice del merito afferma che dalla istruzione probatoria non era emersa la prova che avrebbe dovuto confermare l'assunto dell'opponente, ossia che tra i sigg. RO e ZZ e la società ricorrente vi era un'associazione in partecipazione con apporto da parte degli associati di prestazioni lavorative e che la stessa non nascondeva un rapporto di lavoro subordinato. Era invece l'amministrazione ricorrente che avrebbe dovuto dare la prova che le incombeva che tra le parti sopra indicate vi era un rapporto di lavoro subordinato: e sul punto non vi è stata una adeguata motivazione da parte del giudice del merito. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento che caratterizza il lavoro subordinato è l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre elementi quali l'osservanza di un orario di lavoro o la cadenza e la misura fissa del compenso assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr, tra le tante, Cass. 4 febbraio 2002 n. 1420, 15 giugno 1999 n. 5960). In particolare, per quanto riguarda il potere direttivo è stato specificato che deve essere esercitato mediante direttive che incidono sulle modalità concrete di esecuzione della prestazione e non limitarsi a generiche direttive di massima o programmatiche. Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che il punto sia stato sufficientemente approfondito. Il giudice del merito si limita a riferire genericamente che i signori RO e ZZ ricevevano direttive con scadenze stagionali, direttive che ben potevano essere compatibili col generico potere dell'associatile di impartire istruzioni ai cointeressati all'impresa. Anche riguardo gli elementi sussidiali sui quali il Tribunale basa le sue conclusioni, il valore decisivo che attribuisce ad essi il giudice del merito è del tutto ingiustificato. Non è tanto rilevante che i sigg. RO e ZZ rispettassero un orario di lavoro o prendessero un periodo di ferie, quanto che tale orario fosse loro imposto dalla società o non dipendesse piuttosto dalle necessità obiettive dell'attività commerciale svolta in relazioni alle quali essi avevano adeguato i loro orati lavorativi, e che il periodo feriale venisse deciso dall'ipotetico datore di lavoro e non fosse piuttosto frutto di una determinazione degli interessati di concedersi una pausa lavorativa, eventualmente programmandola in relazione alle necessità aziendali;
tali accertamenti non emergono dalla sentenza impugnata che neanche sul punto ha svolto alcun approfondimento. Neppure, di per sè, è decisivo che i signori RO e ZZ percepissero un compenso fisso mensile, tanto più che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la teste ZZ ha dichiarato che si trattava di acconti sugli utili da conguagliare: se è vero in proposito che tale conguaglio, a cui la sentenza impugnata nemmeno accenna, è avvenuto soltanto nel 1998, dopo l'ispezione che ha dato origine alle richieste del Ministero, come sottolineato dall'amministrazione, sarebbe stato, a questo punto, importante verificare se dalla documentazione prodotta dall'opponente risultavano i rendiconti annuali relativi ai risultati di gestione. La sentenza impugnata la cui motivazione è del tutto insufficiente, va dunque cassata e la causa viene rinviata per nuovo esame al Tribunale di Brindisi che provvedere anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Brindisi in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004