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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2223/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12674/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239029783668000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7435/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Comune si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente Ader Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Propone appello il Comune di Napoli, avverso la sentenza indicata in epigrafe. Il ricorrente Resistente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e basata sulla cartella n. 07120220096954056000, riguardante sanzioni catastali, oltre che due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Napoli per IMU dovuta per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il ricorso era stato notificato all'Agenzia delle Entrate-RI e il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici presupposti, per assoluta carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati, per inesistenza della cartella e degli avvisi di accertamento, per intervenuta prescrizione, per inesistenza degli originali della cartella e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione. L'Agenzia delle Entrate-RI si costituiva in giudizio, depositando documentazione e denunziando la lite all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Napoli e al Comune di Napoli che, a loro volta, si sono costituiti depositando documentazione.
2. La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, per quanto qui di interesse, che la costituzione in giudizio dell'interventore Comune di Napoli sia avvenuta - il 10 maggio 2024 depositando documentazione – senza la notifica al ricorrente dell'atto di intervento, cosicché, accogliendo l'eccezione proposta con memoria depositata dal ricorrente medesimo, ha ritenuto non corretta la costituzione e non utilizzabile la documentazione allegata quanto ai due avvisi di accertamento dell'IMU per l'anno 2015 e 2016. Ne conseguiva l'accoglimento del ricorso quanto a tali ultime imposte, con compensazione delle spese.
3. L'appello del Comune di Napoli sostiene che ai sensi dell'art 14 del D.Lgs n. 546/1992 le modalità dell'intervento volontario nel processo tributario non prevedono esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza di notifica del relativo atto a tutte le altre parti, essendo sufficiente la costituzione nelle forme prescritte per la parte resistente (art. 23), in quanto applicabili, e dunque, mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del proprio atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio, citando giurisprudenza a riguardo. Tanto premesso per il Comune l'avviso di intimazione di pagamento impugnato è stato regolarmente preceduto dall'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 prot. n. 703134/194 del 26/10/2020 (All. 01), regolarmente notificato in data 06/11/2020 (All. 02) e dall' avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 prot. n. 703135/257 del 26/10/2020 (All. 03), regolarmente notificato in data 06/11/2020 (All. 04), ai quali seguiva anche sollecito di pagamento da parte dell'Ente in data 13/07/2022. Le notifiche venivano comprovate con documentazione allegata anche quanto alle pec, alle quali non seguiva alcuna impugnazione cosicché nessuna decadenza o prescrizione era intervenuta. Chiede accogliersi l'appello la condanna alle spese in doppio grado del contribuente.
4. Si è costituita ADER che ha ribadito che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata cosicché ogni doglianza del ricorso andava dichiarata inammissibile, in quanto doveva essere dedotta in precedenza avverso gli atti presupposti. Inoltre, la cartella era adeguatamente motivata, dal che doveva escludersi ogni dedotta nullità. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore del difensore.
5. Si è costituto il contribuente a mezzo del difensore e ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto non notificato ad Agenzia Territorio. Inoltre, ha chiesto confermarsi la decisione di primo grado per corretta applicazione dell'art. 14 cit., rappresentando la circostanza che - nonostante l'eccezione fosse stata formulata con memorie illustrative in primo grado - il Comune non fosse comparso all'udienza per replicare.
6. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3 dicembre 2025 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'intimazione di pagamento impugnata aveva quale presupposto una cartella di pagamento e due avvisi di accertamento: la prima relativa alle sanzioni catastali, per le quali la Corte di Giustizia in primo grado ha rigettato il ricorso, in quanto la pretesa tributaria era oggetto della cartella di pagamento ritualmente notificata. Pertanto, la doglianza relativa alla inammissibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso anche ad Agenzia Territorio risulta del tutto infondata. Infatti, si verte in tema di cause scindibili accomunate esclusivamente dalla circostanza che le relative pretese erano confluite in un unico atto di intimazione, ma le censure riguardavano i (diversi) atti presupposti. Riguardo a quelli emessi dalla Agenzia territorio la stessa ha avuto ragione e comunque non vi è stata alcuna impugnazione sul punto da parte del contribuente, cosicchè si verte in tema di cause autonome logicamente per le quali non necessitava la notifica dell'appello ad Agenzia territorio né necessita l'integrazione del contraddittorio. Infatti, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25588 del 27/10/2017 (Rv. 646125 - 01) ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all'Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l'impugnazione aveva ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso). Anche Cass. Sez. 5, n. 24083 del 12/11/2014 (Rv. 633380 - 01) ha affermato il medesimo principio: in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., escludendo la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che aveva rinunciato all'eredità, in un giudizio di appello relativo alle imposte connesse alla eredità rinunciata, non ricorrendo, nella specie, nessuna ipotesi di inscindibilità o interdipendenza di cause, né alcuna possibile contraddittorietà tra giudicati). Nel caso in esame non vi è pericolo di contraddizione fra giudicati e dunque non occorreva la notifica dell'appello anche alla Agenzia Territorio.
2. Quanto all'appello del Comune, deve osservarsi come lo stesso sia fondato, per le ragioni che seguono. A ben vedere Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12253 del 14/04/2022 (Rv. 664463 - 01) ha affermato in motivazione che “il comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92 prevede che «i soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente» ovvero nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili. Tale norma disciplina le modalità dell'intervento volontario nel processo tributario, senza prevedere espressamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza di notifica del relativo atto a tutte le altre parti. Invero, l'atto di intervento volontario nel processo tributario, come in quello ordinario, non deve essere notificato alle altre parti a pena di inammissibilità, potendo l'interventore nel processo tributario limitarsi a costituirsi nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili, e dunque, mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del proprio atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione;
ciò vale anche per il grado di appello, essendo dall'art. 54 del d.lgs. n. 546/92 richiamate "per le parti diverse dall'appellante" le modalità di costituzione di cui all'art. 23 cit., e dovendo essere notificato alle altre parti, ai sensi dell'art.53, soltanto l'appello principale, che è l'impugnazione proposta per prima, per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi (v. ex plurimis, Cass. n. 28287 del 2013). A ben vedere questa Corte condivide tale orientamento, anche perché per il resistente non è previsto alcun onere di notifica e la previsione del comma 5 dell'art. 14 cit. non è corredata da alcun riferimento alla sanzione della inammissibilità. D'altro canto, nel processo tributario telematico l'intervenuto deposito dell'atto di costituzione ha determinato la conoscenza per tutte le parti della costituzione del chiamato in causa, cosicché la ragione della notifica risulta non più necessaria. Il ricorrente, in primo grado, ebbe contezza della intervenuta costituzione da parte del Comune di Napoli, tanto che con memoria eccepì l'omessa notifica dell'atto medesimo. Ne consegue che sul punto la sentenza di primo grado va riformata.
3. Quanto ai motivi del ricorso originari, va evidenziato come siano stati oggetto di rinuncia, in quanto sugli stessi la Corte di primo grado non ha deciso, ritenendo le eccezioni assorbite nella decisione assunta: spettava all'appellato riproporle, il che non è avvenuto. Infatti, va richiamato quanto affermato da Cass. Sez. 5, n. 14534 del 06/06/2018 (Rv. 649002 - 01): nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (cfr. anche N. 7702 del 2013 Rv. 626218 – 01). Ad ogni buon conto, in ordine alla documentazione depositata dal Comune di Napoli, regolarmente costituito quindi in primo grado, dalla stessa emerge la corretta notifica dei due avvisi di accertamento avvenuti per Imu in relazione all'anno 2015 [195-414-20201106-132132] e all'anno 2016
[194-433-20201106-130022] in data 6.11.2020. È noto che per i tributi locali i termini, sia per l'accertamento che per la riscossione, sono stati unificati per tutti i tributi locali dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e così sono stati fissati: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o alla scadenza del termine per la dichiarazione omessa, per la rettifica o l'accertamento, a seconda dei casi, a pena di decadenza (Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.); la decadenza per la riscossione si verifica se l'atto non viene notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il diritto di credito sorto (e non travolto da decadenze derivanti dalla violazione del termine per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione) si prescrive nel termine decorrente dalla notifica della cartella. Or bene, deve rilevarsi come la decadenza impone che un diritto, ma molto più spesso un potere, sia esercitato entro un determinato termine, indipendentemente da ogni considerazione circa le situazioni soggettive. Richiede una previsione normativa specifica, mentre per la prescrizione vale la regola generale del codice civile: ed invero la decadenza costituisce sempre un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale del libero esercizio dei propri diritti. Deve ritenersi soggetto a prescrizione solo il diritto di credito già definitivamente sorto e non ancora attuato per l'inadempimento del debitore (sia esso il privato contribuente, sia essa l'amministrazione finanziaria). In sostanza, la decorrenza della decadenza, per quanto riguarda le ipotesi più significative, relative ai diritti/poteri dell'Amministrazione finanziaria, coincide con il momento nel quale il ruolo diventa esecutivo. Ma una volta esercitato il potere, la decadenza resta definitivamente esclusa. È a quel punto che, evitata la decadenza, il diritto rimane soggetto alle regole sulla prescrizione (art. 2967 c.c.). Dunque, non decorrono contestualmente il termine di decadenza e quello di prescrizione, ma solo una volta sorto il credito e accertato l'inadempimento del debitore, dunque esercitato il potere di accertamento, liquidazione, iscrizione a ruolo, decorre il termine di prescrizione. Tanto premesso, nel caso in esame il tema preliminare è relativo alla natura degli avvisi di accertamento prodromico rispetto all'atto ora impugnato che, come emerge dalla motivazione, riguardano l'omesso pagamento per l'annualità 2015 e 2016, come si evince dalla tabella alla fine degli atti impositivi. Pertanto, non si cade nel caso in cui ― Cass. Sez. 5 n. 22900 del 21/10/2020 (Rv. 659637 - 01) ― il contribuente, negli anni successivi a quelli in cui ha presentato una "denuncia unica dei locali e delle aree tassabili" infedele, abbia omesso di presentare una ulteriore denuncia corretta, restando inerte: sicché, avendo in tali ipotesi termine sino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006. Nel caso in esame, invece, non essendo comprovato ― anzi risultando il contrario ― che incombesse sul contribuente la denuncia, o perché mai presentata o perché incompleta, ne consegue che l'avviso di accertamento riguardava l'omesso pagamento e quindi il termine di decadenza del quinto anno successivo alla data di versamento decorre dal 31.12.2015 e dal 31.12.2016 e va a scadere il 31.12.2020 e il 31.12.2021. Pertanto, le notifiche a mezzo pec intervenute in data 6.11.2020 sono tempestive.
3.Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto il contribuente va condannato al pagamento delle spese e competenze che si liquidano complessivamente in favore Agenzia delle Entrate RI in euro 390,00 per il primo grado ed euro 650,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario, ed in euro 310,00 per il primo grado ed euro 470,00 per il secondo grado, oltre CU, in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, che si liquidano complessivamente in favore Agenzia delle Entrate RI in euro 390,00 per il primo grado ed euro 650,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario, ed in euro 310,00 per il primo grado ed euro 470,00 per il secondo grado, oltre CU, in favore del Comune di Napoli.
Così deciso in data 3.12.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2223/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Comune di Napoli - Via Diocleziano, 330 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12674/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120239029783668000 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7435/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il Comune si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente Ader Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Propone appello il Comune di Napoli, avverso la sentenza indicata in epigrafe. Il ricorrente Resistente_1 aveva impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e basata sulla cartella n. 07120220096954056000, riguardante sanzioni catastali, oltre che due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Napoli per IMU dovuta per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il ricorso era stato notificato all'Agenzia delle Entrate-RI e il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici presupposti, per assoluta carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati, per inesistenza della cartella e degli avvisi di accertamento, per intervenuta prescrizione, per inesistenza degli originali della cartella e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione. L'Agenzia delle Entrate-RI si costituiva in giudizio, depositando documentazione e denunziando la lite all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Napoli e al Comune di Napoli che, a loro volta, si sono costituiti depositando documentazione.
2. La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, per quanto qui di interesse, che la costituzione in giudizio dell'interventore Comune di Napoli sia avvenuta - il 10 maggio 2024 depositando documentazione – senza la notifica al ricorrente dell'atto di intervento, cosicché, accogliendo l'eccezione proposta con memoria depositata dal ricorrente medesimo, ha ritenuto non corretta la costituzione e non utilizzabile la documentazione allegata quanto ai due avvisi di accertamento dell'IMU per l'anno 2015 e 2016. Ne conseguiva l'accoglimento del ricorso quanto a tali ultime imposte, con compensazione delle spese.
3. L'appello del Comune di Napoli sostiene che ai sensi dell'art 14 del D.Lgs n. 546/1992 le modalità dell'intervento volontario nel processo tributario non prevedono esplicitamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza di notifica del relativo atto a tutte le altre parti, essendo sufficiente la costituzione nelle forme prescritte per la parte resistente (art. 23), in quanto applicabili, e dunque, mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del proprio atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio, citando giurisprudenza a riguardo. Tanto premesso per il Comune l'avviso di intimazione di pagamento impugnato è stato regolarmente preceduto dall'avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 prot. n. 703134/194 del 26/10/2020 (All. 01), regolarmente notificato in data 06/11/2020 (All. 02) e dall' avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 prot. n. 703135/257 del 26/10/2020 (All. 03), regolarmente notificato in data 06/11/2020 (All. 04), ai quali seguiva anche sollecito di pagamento da parte dell'Ente in data 13/07/2022. Le notifiche venivano comprovate con documentazione allegata anche quanto alle pec, alle quali non seguiva alcuna impugnazione cosicché nessuna decadenza o prescrizione era intervenuta. Chiede accogliersi l'appello la condanna alle spese in doppio grado del contribuente.
4. Si è costituita ADER che ha ribadito che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata cosicché ogni doglianza del ricorso andava dichiarata inammissibile, in quanto doveva essere dedotta in precedenza avverso gli atti presupposti. Inoltre, la cartella era adeguatamente motivata, dal che doveva escludersi ogni dedotta nullità. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore del difensore.
5. Si è costituto il contribuente a mezzo del difensore e ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto non notificato ad Agenzia Territorio. Inoltre, ha chiesto confermarsi la decisione di primo grado per corretta applicazione dell'art. 14 cit., rappresentando la circostanza che - nonostante l'eccezione fosse stata formulata con memorie illustrative in primo grado - il Comune non fosse comparso all'udienza per replicare.
6. La Corte di Giustizia ha deciso, all'esito della udienza del 3 dicembre 2025 tenuta come da verbale, come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'intimazione di pagamento impugnata aveva quale presupposto una cartella di pagamento e due avvisi di accertamento: la prima relativa alle sanzioni catastali, per le quali la Corte di Giustizia in primo grado ha rigettato il ricorso, in quanto la pretesa tributaria era oggetto della cartella di pagamento ritualmente notificata. Pertanto, la doglianza relativa alla inammissibilità dell'appello per omessa notifica dello stesso anche ad Agenzia Territorio risulta del tutto infondata. Infatti, si verte in tema di cause scindibili accomunate esclusivamente dalla circostanza che le relative pretese erano confluite in un unico atto di intimazione, ma le censure riguardavano i (diversi) atti presupposti. Riguardo a quelli emessi dalla Agenzia territorio la stessa ha avuto ragione e comunque non vi è stata alcuna impugnazione sul punto da parte del contribuente, cosicchè si verte in tema di cause autonome logicamente per le quali non necessitava la notifica dell'appello ad Agenzia territorio né necessita l'integrazione del contraddittorio. Infatti, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25588 del 27/10/2017 (Rv. 646125 - 01) ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto nel giudizio di primo grado insieme all'Amministrazione finanziaria, tenuto conto che l'impugnazione aveva ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria e che il termine per impugnare era già decorso). Anche Cass. Sez. 5, n. 24083 del 12/11/2014 (Rv. 633380 - 01) ha affermato il medesimo principio: in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., escludendo la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte che aveva rinunciato all'eredità, in un giudizio di appello relativo alle imposte connesse alla eredità rinunciata, non ricorrendo, nella specie, nessuna ipotesi di inscindibilità o interdipendenza di cause, né alcuna possibile contraddittorietà tra giudicati). Nel caso in esame non vi è pericolo di contraddizione fra giudicati e dunque non occorreva la notifica dell'appello anche alla Agenzia Territorio.
2. Quanto all'appello del Comune, deve osservarsi come lo stesso sia fondato, per le ragioni che seguono. A ben vedere Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12253 del 14/04/2022 (Rv. 664463 - 01) ha affermato in motivazione che “il comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92 prevede che «i soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente» ovvero nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili. Tale norma disciplina le modalità dell'intervento volontario nel processo tributario, senza prevedere espressamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza di notifica del relativo atto a tutte le altre parti. Invero, l'atto di intervento volontario nel processo tributario, come in quello ordinario, non deve essere notificato alle altre parti a pena di inammissibilità, potendo l'interventore nel processo tributario limitarsi a costituirsi nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili, e dunque, mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del proprio atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione;
ciò vale anche per il grado di appello, essendo dall'art. 54 del d.lgs. n. 546/92 richiamate "per le parti diverse dall'appellante" le modalità di costituzione di cui all'art. 23 cit., e dovendo essere notificato alle altre parti, ai sensi dell'art.53, soltanto l'appello principale, che è l'impugnazione proposta per prima, per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi (v. ex plurimis, Cass. n. 28287 del 2013). A ben vedere questa Corte condivide tale orientamento, anche perché per il resistente non è previsto alcun onere di notifica e la previsione del comma 5 dell'art. 14 cit. non è corredata da alcun riferimento alla sanzione della inammissibilità. D'altro canto, nel processo tributario telematico l'intervenuto deposito dell'atto di costituzione ha determinato la conoscenza per tutte le parti della costituzione del chiamato in causa, cosicché la ragione della notifica risulta non più necessaria. Il ricorrente, in primo grado, ebbe contezza della intervenuta costituzione da parte del Comune di Napoli, tanto che con memoria eccepì l'omessa notifica dell'atto medesimo. Ne consegue che sul punto la sentenza di primo grado va riformata.
3. Quanto ai motivi del ricorso originari, va evidenziato come siano stati oggetto di rinuncia, in quanto sugli stessi la Corte di primo grado non ha deciso, ritenendo le eccezioni assorbite nella decisione assunta: spettava all'appellato riproporle, il che non è avvenuto. Infatti, va richiamato quanto affermato da Cass. Sez. 5, n. 14534 del 06/06/2018 (Rv. 649002 - 01): nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (cfr. anche N. 7702 del 2013 Rv. 626218 – 01). Ad ogni buon conto, in ordine alla documentazione depositata dal Comune di Napoli, regolarmente costituito quindi in primo grado, dalla stessa emerge la corretta notifica dei due avvisi di accertamento avvenuti per Imu in relazione all'anno 2015 [195-414-20201106-132132] e all'anno 2016
[194-433-20201106-130022] in data 6.11.2020. È noto che per i tributi locali i termini, sia per l'accertamento che per la riscossione, sono stati unificati per tutti i tributi locali dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e così sono stati fissati: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o alla scadenza del termine per la dichiarazione omessa, per la rettifica o l'accertamento, a seconda dei casi, a pena di decadenza (Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.); la decadenza per la riscossione si verifica se l'atto non viene notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il diritto di credito sorto (e non travolto da decadenze derivanti dalla violazione del termine per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione) si prescrive nel termine decorrente dalla notifica della cartella. Or bene, deve rilevarsi come la decadenza impone che un diritto, ma molto più spesso un potere, sia esercitato entro un determinato termine, indipendentemente da ogni considerazione circa le situazioni soggettive. Richiede una previsione normativa specifica, mentre per la prescrizione vale la regola generale del codice civile: ed invero la decadenza costituisce sempre un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale del libero esercizio dei propri diritti. Deve ritenersi soggetto a prescrizione solo il diritto di credito già definitivamente sorto e non ancora attuato per l'inadempimento del debitore (sia esso il privato contribuente, sia essa l'amministrazione finanziaria). In sostanza, la decorrenza della decadenza, per quanto riguarda le ipotesi più significative, relative ai diritti/poteri dell'Amministrazione finanziaria, coincide con il momento nel quale il ruolo diventa esecutivo. Ma una volta esercitato il potere, la decadenza resta definitivamente esclusa. È a quel punto che, evitata la decadenza, il diritto rimane soggetto alle regole sulla prescrizione (art. 2967 c.c.). Dunque, non decorrono contestualmente il termine di decadenza e quello di prescrizione, ma solo una volta sorto il credito e accertato l'inadempimento del debitore, dunque esercitato il potere di accertamento, liquidazione, iscrizione a ruolo, decorre il termine di prescrizione. Tanto premesso, nel caso in esame il tema preliminare è relativo alla natura degli avvisi di accertamento prodromico rispetto all'atto ora impugnato che, come emerge dalla motivazione, riguardano l'omesso pagamento per l'annualità 2015 e 2016, come si evince dalla tabella alla fine degli atti impositivi. Pertanto, non si cade nel caso in cui ― Cass. Sez. 5 n. 22900 del 21/10/2020 (Rv. 659637 - 01) ― il contribuente, negli anni successivi a quelli in cui ha presentato una "denuncia unica dei locali e delle aree tassabili" infedele, abbia omesso di presentare una ulteriore denuncia corretta, restando inerte: sicché, avendo in tali ipotesi termine sino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006. Nel caso in esame, invece, non essendo comprovato ― anzi risultando il contrario ― che incombesse sul contribuente la denuncia, o perché mai presentata o perché incompleta, ne consegue che l'avviso di accertamento riguardava l'omesso pagamento e quindi il termine di decadenza del quinto anno successivo alla data di versamento decorre dal 31.12.2015 e dal 31.12.2016 e va a scadere il 31.12.2020 e il 31.12.2021. Pertanto, le notifiche a mezzo pec intervenute in data 6.11.2020 sono tempestive.
3.Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto il contribuente va condannato al pagamento delle spese e competenze che si liquidano complessivamente in favore Agenzia delle Entrate RI in euro 390,00 per il primo grado ed euro 650,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario, ed in euro 310,00 per il primo grado ed euro 470,00 per il secondo grado, oltre CU, in favore del Comune di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, che si liquidano complessivamente in favore Agenzia delle Entrate RI in euro 390,00 per il primo grado ed euro 650,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario, ed in euro 310,00 per il primo grado ed euro 470,00 per il secondo grado, oltre CU, in favore del Comune di Napoli.
Così deciso in data 3.12.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna