TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___1375/2021_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalla parte attrice (che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi per riportate e trascritte);
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario Dott. NA de VI, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375 / 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione e decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierluigi Vicedomini, procura conferita con separato atto, domicilio eletto in Salerno alla Via De Granita n. 14, presso lo studio del difensore
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 persona del Curatore Fallimentare, rapp.to e difeso dall'avv. Marina Pierro, elettivamente domiciliato presso il difensore in Avellino Via F.lli Bisogno n. 41
CONVENUTO- OPPOSTO
Conclusioni
Per l'attore - opponente: come da atto di citazione in opposizione e da atti difensivi, accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze.
Per il convenuto - opposto: come da comparsa di costituzione con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza di , il Tribunale di Avellino Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di euro 8.596,12 oltre Parte_1 interessi, spese e competenze di procedura. A sostegno della domanda affermava di aver effettuato forniture di merci per le quali aveva emesso le seguenti fatture:
1) N. 36 del 12.05.2017 per euro 540,06;
2) N. 53 del 24.05.2017 per euro 770,01;
3) N. 77 del 12.06.2017 per euro 569,95;
4) N. 103 del 05.07.2017 per euro 593,00;
5) N. 1117 del 25.07.2017 per euro 308,98;
6) N. 44 del 30.09.2014 per euro 647,31;
7) N. 56 del 30.06.2015 per euro 2.290,17; 8) N. 77 del 31.07.2015 per euro 760,78;
9) N. 92 del 31.08.2015 per euro 360,03;
10) N. 98 del 04.06.2016 per euro 639,98;
11) N. 121 del 21.06.2016 per euro 583,88;
12) N. 153 del 07.07.2016 per euro 531,97.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2021, proponeva opposizione Parte_1
con citazione notificata il 30.03.2021. Eccepiva l'intervenuto pagamento ed in
[...] particolare:
1) Le fatture n.36 del 12.5.2017 per euro 540,06, n.53 del 24.5.2017 per euro 770,01, n.77 del
12.6.2017 per euro 569,95 (per la somma globale di euro 1880,02), erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero
0222481111 ed un assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410, entrambi tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
l'importo dei due titoli comprendeva il pagamento anche di altre forniture.
1) Le fatture n.103 del 5.7.2017 per euro 593,00, n.1117 del 25.7.2017 per euro 308,98, n.44 del 30.9.2014 per euro 647,31, n.56 del 30.6.2017 per euro 2290,17, n.77 del 31.7.2015 per euro 760,78, (per la somma globale di euro 2657,81) erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro 1200,00 del 26.6.2017 numero 0213619273, un assegno per euro 800,00 del 23.8.2016 numero 0213619274, un assegno per euro 726,00 del 30.9.2016 numero 0213619275, tutti tratti dal c/c 1343733 filiale di Altavilla CP_2
Irpina. L'importo dei titoli comprendeva il pagamento anche di altre forniture.
1) Le fatture n.92 del 31.8.2015 per euro 360,03, n.98 del 4.6.2016 per euro 639,98, n.121 del
21.6.2016 per euro 583,88, n.153 del 7.7.2016 per euro 531,97, (per la somma globale di euro 4058,29) erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro
1000,00 del 20.11.2015 numero 0196228816, un assegno per euro 1000,00 del 15.2.2016 numero 0196228818, un assegno per euro 1000,00 del 18.4.2016 numero 0196228819, un assegno per euro 1200,00 del 15.2.2017 numero 0213619272, tutti tratti dal c/c 1343733
filiale di Altavilla Irpina. L'importo dei titoli comprendeva il pagamento anche di altre CP_2 forniture.
Chiedeva perciò revocarsi l'ingiunzione opposta, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata il 28.07.2021; instava per il rigetto CP_1 dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
In corso di giudizio, con ordinanza del 09.12.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, non può farsi a meno di osservare che la stessa in citazione, Parte_1 non solleva alcuna obiezione avverso le prospettazioni avversarie relative alla effettuazione delle forniture attestate da fatture riportate in decreto ingiuntivo, limitandosi ad eccepire l'avvenuto pagamento del prezzo.
La controversia risulta istruita soltanto con la produzione di documenti e con la prova orale assunta all'udienza del 13 febbraio 2023.
Si è proceduto all'escussione di testi, tuttavia, le dichiarazioni di questi ultimi sono eccessivamente stringate e concise per potere dalle stesse trarre convincenti argomenti di prova.
Non resta dunque che rifarsi alla documentazione prodotta.
Unitamente alla memoria prodotta ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c.,
[...] ha prodotto i seguenti assegni: Pt_1
A) assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero 0222481111;
B) assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410;
entrambi tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
C) assegno per euro 1200,00 del 26.6.2017 numero 0213619273;
D) assegno per euro 800,00 del 23.8.2016 numero 0213619274;
E) assegno per euro 726,00 del 30.9.2016 numero 0213619275;
tutti tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
F) assegno per euro 1000,00 del 20.11.2015 numero 0196228816;
G) assegno per euro 1000,00 del 15.2.2016 numero 0196228818;
H) assegno per euro 1000,00 del 18.4.2016 numero 0196228819;
I) assegno per euro 1200,00 del 15.2.2017 numero 0213619272;
tutti tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina.
La produzione documentale eseguita con la memoria istruttoria va ad integrare quella allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia:
a) assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero 0222481111;
b) assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410;
entrambi tratti dal c/c 1343733 filiale di Altavilla Irpina;
CP_2
tali ultimi assegni sono stati già depositati all'atto della iscrizione della causa a ruolo.
Deve senza dubbio reputarsi ammissibile la produzione documentale avvenuta con il deposito della memoria ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c. Tale ultima disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che, se richiesto, il Giudice concedeva alle parti termini perentori per la precisazione o modificazione della domanda, per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per la formulazione dei mezzi di prova e produzioni documentali. Il terzo termine dell'art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. era invece riservato alle repliche istruttorie.
Tanto premesso, ammissibile e tempestivo è il deposito della documentazione effettuato da nel rispetto del termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 (deposito eseguito il Parte_1
05.02.2022 rispetto ad un'ordinanza di concessione dei termini del 09.12.2021).
Parte opponente ha prodotto copie di assegni tutti passati per l'incasso emessi in favore di
[...]
. L'incasso di tali titoli non è stato oggetto di contestazione da Controparte_1 parte del Fallimento opposto.
I pagamenti eseguiti con tali ultimi titoli possono imputarsi alle fatture di cui all'odierno opposto decreto monitorio.
Premesso che la circostanza non è contestata dal , se quest'ultimo intendeva imputare CP_1 detti titoli come emessi in pagamento di prestazioni diverse da quelle fatte valere nella presente sede, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di ulteriori fatturazioni per prestazioni o forniture effettuate dal alle quali collegare il pagamento eseguito da Controparte_1 [...]
Pt_1
È noto infatti che … in tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo
(Cass., Sez. 3, 31 marzo 2007, n. 8066).
In questo senso si è già espressa più volte la giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarando che quando una parte agisce per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostra di aver pagato somme di danaro senza imputare il pagamento a quel credito, ma allegando di averlo adempiuto, spetta all'attore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo: Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064; 28 novembre 1995, n, 12305.
Nella fattispecie in esame, il non ha indicato ulteriori crediti per fatture relative a CP_1 prestazioni o forniture effettuate in favore di cui imputare i predetti assegni Parte_1 bancari. In particolare, successivamente alla produzione di tali assegni, il nulla ha CP_1 eccepito a contestazione dell'imputazione dei titoli alle fatture di cui al monitorio né ha indicato ulteriori crediti cui potevano riferirsi i pagamenti comprovati da Certamente, Parte_1 non sussiste nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, tuttavia, in mancanza, detto atteggiamento può assumere il significato previsto ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ed in tale ottica, come espressione significativa del comportamento della parte (… il Giudice può desumere argomenti di prova … in generale dal contegno delle parti stesse in seno al processo) valutata in relazione all'intero complesso ed evolversi del procedimento, assumere la rilevanza prevista da detta norma e quindi costituire ammissione delle circostanze dedotte dall'attore.
Non è decisiva la circostanza per cui i titoli riportino pagamenti non immediatamente imputabili alle fatture azionate in sede monitoria. Sia le plurime fatturazioni che i diversi pagamenti eseguiti evidenziano rapporti commerciali tra le parti frequenti conseguendo da ciò che poteva certamente verificarsi che, a fronte di forniture eseguite da , eseguisse periodicamente pagamenti in Controparte_1 Parte_1 misura forfetaria.
L'importo dei titoli prodotti in giudizio sopravanza quello delle fatture riportate in monitorio.
Consegue da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
È stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario dott. NA de VI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ) contro
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare,
[...] CP_1 C.F._2 procedimento rubricato al n. 1375/2021, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 126 / 2021 del Tribunale di Avellino;
b) condanna n. 38/18 (C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore al pagamento, in favore di C.F._2 [...]
, delle spese e competenze del giudizio di opposizione che Parte_1 liquida in euro 145,50 per esborsi, euro 3.850,00 per compensi, oltre iva, cpa, rimb. Forf. al
15%.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18.12.2025
Il Giudice
NA de VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___1375/2021_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalla parte attrice (che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi per riportate e trascritte);
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., formate parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario Dott. NA de VI, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375 / 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione e decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierluigi Vicedomini, procura conferita con separato atto, domicilio eletto in Salerno alla Via De Granita n. 14, presso lo studio del difensore
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 persona del Curatore Fallimentare, rapp.to e difeso dall'avv. Marina Pierro, elettivamente domiciliato presso il difensore in Avellino Via F.lli Bisogno n. 41
CONVENUTO- OPPOSTO
Conclusioni
Per l'attore - opponente: come da atto di citazione in opposizione e da atti difensivi, accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze.
Per il convenuto - opposto: come da comparsa di costituzione con vittoria di spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza di , il Tribunale di Avellino Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di euro 8.596,12 oltre Parte_1 interessi, spese e competenze di procedura. A sostegno della domanda affermava di aver effettuato forniture di merci per le quali aveva emesso le seguenti fatture:
1) N. 36 del 12.05.2017 per euro 540,06;
2) N. 53 del 24.05.2017 per euro 770,01;
3) N. 77 del 12.06.2017 per euro 569,95;
4) N. 103 del 05.07.2017 per euro 593,00;
5) N. 1117 del 25.07.2017 per euro 308,98;
6) N. 44 del 30.09.2014 per euro 647,31;
7) N. 56 del 30.06.2015 per euro 2.290,17; 8) N. 77 del 31.07.2015 per euro 760,78;
9) N. 92 del 31.08.2015 per euro 360,03;
10) N. 98 del 04.06.2016 per euro 639,98;
11) N. 121 del 21.06.2016 per euro 583,88;
12) N. 153 del 07.07.2016 per euro 531,97.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2021, proponeva opposizione Parte_1
con citazione notificata il 30.03.2021. Eccepiva l'intervenuto pagamento ed in
[...] particolare:
1) Le fatture n.36 del 12.5.2017 per euro 540,06, n.53 del 24.5.2017 per euro 770,01, n.77 del
12.6.2017 per euro 569,95 (per la somma globale di euro 1880,02), erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero
0222481111 ed un assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410, entrambi tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
l'importo dei due titoli comprendeva il pagamento anche di altre forniture.
1) Le fatture n.103 del 5.7.2017 per euro 593,00, n.1117 del 25.7.2017 per euro 308,98, n.44 del 30.9.2014 per euro 647,31, n.56 del 30.6.2017 per euro 2290,17, n.77 del 31.7.2015 per euro 760,78, (per la somma globale di euro 2657,81) erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro 1200,00 del 26.6.2017 numero 0213619273, un assegno per euro 800,00 del 23.8.2016 numero 0213619274, un assegno per euro 726,00 del 30.9.2016 numero 0213619275, tutti tratti dal c/c 1343733 filiale di Altavilla CP_2
Irpina. L'importo dei titoli comprendeva il pagamento anche di altre forniture.
1) Le fatture n.92 del 31.8.2015 per euro 360,03, n.98 del 4.6.2016 per euro 639,98, n.121 del
21.6.2016 per euro 583,88, n.153 del 7.7.2016 per euro 531,97, (per la somma globale di euro 4058,29) erano state onorate da parte opponente attraverso un assegno per euro
1000,00 del 20.11.2015 numero 0196228816, un assegno per euro 1000,00 del 15.2.2016 numero 0196228818, un assegno per euro 1000,00 del 18.4.2016 numero 0196228819, un assegno per euro 1200,00 del 15.2.2017 numero 0213619272, tutti tratti dal c/c 1343733
filiale di Altavilla Irpina. L'importo dei titoli comprendeva il pagamento anche di altre CP_2 forniture.
Chiedeva perciò revocarsi l'ingiunzione opposta, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata il 28.07.2021; instava per il rigetto CP_1 dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
In corso di giudizio, con ordinanza del 09.12.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, non può farsi a meno di osservare che la stessa in citazione, Parte_1 non solleva alcuna obiezione avverso le prospettazioni avversarie relative alla effettuazione delle forniture attestate da fatture riportate in decreto ingiuntivo, limitandosi ad eccepire l'avvenuto pagamento del prezzo.
La controversia risulta istruita soltanto con la produzione di documenti e con la prova orale assunta all'udienza del 13 febbraio 2023.
Si è proceduto all'escussione di testi, tuttavia, le dichiarazioni di questi ultimi sono eccessivamente stringate e concise per potere dalle stesse trarre convincenti argomenti di prova.
Non resta dunque che rifarsi alla documentazione prodotta.
Unitamente alla memoria prodotta ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c.,
[...] ha prodotto i seguenti assegni: Pt_1
A) assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero 0222481111;
B) assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410;
entrambi tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
C) assegno per euro 1200,00 del 26.6.2017 numero 0213619273;
D) assegno per euro 800,00 del 23.8.2016 numero 0213619274;
E) assegno per euro 726,00 del 30.9.2016 numero 0213619275;
tutti tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina;
F) assegno per euro 1000,00 del 20.11.2015 numero 0196228816;
G) assegno per euro 1000,00 del 15.2.2016 numero 0196228818;
H) assegno per euro 1000,00 del 18.4.2016 numero 0196228819;
I) assegno per euro 1200,00 del 15.2.2017 numero 0213619272;
tutti tratti dal c/c 1343733 BPER filiale di Altavilla Irpina.
La produzione documentale eseguita con la memoria istruttoria va ad integrare quella allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ossia:
a) assegno per euro 1500,00 del 7.5.2018 numero 0222481111;
b) assegno per euro 1500,00 del 6.4.2018 numero 0216059410;
entrambi tratti dal c/c 1343733 filiale di Altavilla Irpina;
CP_2
tali ultimi assegni sono stati già depositati all'atto della iscrizione della causa a ruolo.
Deve senza dubbio reputarsi ammissibile la produzione documentale avvenuta con il deposito della memoria ex art. 183 sesto comma secondo termine c.p.c. Tale ultima disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che, se richiesto, il Giudice concedeva alle parti termini perentori per la precisazione o modificazione della domanda, per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per la formulazione dei mezzi di prova e produzioni documentali. Il terzo termine dell'art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. era invece riservato alle repliche istruttorie.
Tanto premesso, ammissibile e tempestivo è il deposito della documentazione effettuato da nel rispetto del termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 (deposito eseguito il Parte_1
05.02.2022 rispetto ad un'ordinanza di concessione dei termini del 09.12.2021).
Parte opponente ha prodotto copie di assegni tutti passati per l'incasso emessi in favore di
[...]
. L'incasso di tali titoli non è stato oggetto di contestazione da Controparte_1 parte del Fallimento opposto.
I pagamenti eseguiti con tali ultimi titoli possono imputarsi alle fatture di cui all'odierno opposto decreto monitorio.
Premesso che la circostanza non è contestata dal , se quest'ultimo intendeva imputare CP_1 detti titoli come emessi in pagamento di prestazioni diverse da quelle fatte valere nella presente sede, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di ulteriori fatturazioni per prestazioni o forniture effettuate dal alle quali collegare il pagamento eseguito da Controparte_1 [...]
Pt_1
È noto infatti che … in tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo
(Cass., Sez. 3, 31 marzo 2007, n. 8066).
In questo senso si è già espressa più volte la giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarando che quando una parte agisce per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostra di aver pagato somme di danaro senza imputare il pagamento a quel credito, ma allegando di averlo adempiuto, spetta all'attore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo: Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064; 28 novembre 1995, n, 12305.
Nella fattispecie in esame, il non ha indicato ulteriori crediti per fatture relative a CP_1 prestazioni o forniture effettuate in favore di cui imputare i predetti assegni Parte_1 bancari. In particolare, successivamente alla produzione di tali assegni, il nulla ha CP_1 eccepito a contestazione dell'imputazione dei titoli alle fatture di cui al monitorio né ha indicato ulteriori crediti cui potevano riferirsi i pagamenti comprovati da Certamente, Parte_1 non sussiste nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, tuttavia, in mancanza, detto atteggiamento può assumere il significato previsto ai sensi dell'art. 116 c.p.c. ed in tale ottica, come espressione significativa del comportamento della parte (… il Giudice può desumere argomenti di prova … in generale dal contegno delle parti stesse in seno al processo) valutata in relazione all'intero complesso ed evolversi del procedimento, assumere la rilevanza prevista da detta norma e quindi costituire ammissione delle circostanze dedotte dall'attore.
Non è decisiva la circostanza per cui i titoli riportino pagamenti non immediatamente imputabili alle fatture azionate in sede monitoria. Sia le plurime fatturazioni che i diversi pagamenti eseguiti evidenziano rapporti commerciali tra le parti frequenti conseguendo da ciò che poteva certamente verificarsi che, a fronte di forniture eseguite da , eseguisse periodicamente pagamenti in Controparte_1 Parte_1 misura forfetaria.
L'importo dei titoli prodotti in giudizio sopravanza quello delle fatture riportate in monitorio.
Consegue da ciò la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
È stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Onorario dott. NA de VI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F. ) contro
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Curatore Fallimentare,
[...] CP_1 C.F._2 procedimento rubricato al n. 1375/2021, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 126 / 2021 del Tribunale di Avellino;
b) condanna n. 38/18 (C.F. Controparte_1
), in persona del Curatore al pagamento, in favore di C.F._2 [...]
, delle spese e competenze del giudizio di opposizione che Parte_1 liquida in euro 145,50 per esborsi, euro 3.850,00 per compensi, oltre iva, cpa, rimb. Forf. al
15%.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18.12.2025
Il Giudice
NA de VI