Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06429/2025REG.PROV.COLL.
N. 05047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5047 del 2022, proposto da NI ZA e AR CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Annalisa Cetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12483/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. NI Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate da entrambe le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale del 5 maggio 2021 con cui veniva respinta l’istanza presentata in data 27 febbraio 1995 dalla sig.ra ZA OS (figlia dei ricorrenti), avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato in aderenza ad altro precedente.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, Roma Capitale.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2025.
2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando come fosse decisiva – ai fini del decidere – la questione relativa alla corretta qualificazione dell’oggetto dell’istanza di sanatoria, occorrendo stabilire se la stessa riguardasse l’ampliamento di un preesistente manufatto – con conseguente soggezione al limite del 30% della volumetria del fabbricato preesistente, per come previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (il cui superamento era stato posto a fondamento del gravato diniego) – o piuttosto una nuova costruzione, sia pure realizzata in aderenza al preesistente manufatto, come tale soggetta al limite volumetrico di 750 mc ai sensi della richiamata disposizione normativa.
3. L’appello contesta tale ricostruzione e ripropone, con il secondo motivo, le censure non esaminate dal TAR (in ragione del carattere assorbente del superiore rilievo).
L’appellante nel primo motivo poggia la propria tesi sull’assunto per cui la costruzione oggetto di domanda di sanatoria sarebbe nuova, in quanto non sarebbe mai stato realizzato l’edificio che invece si assume preesistente: “Il progetto ex art. 35 L. 47/85 depositato nel 2000 non è mai stato realizzato. Ciò significa che la decisione del tribunale si fonda non tanto sulla situazione di fatto che esisteva in loco al momento della sanatoria ed al momento della edificazione (accertata nelle sue consistenze e modalità dalla Polizia Locale) ma, sulle presunte intenzioni dei ricorrenti (peraltro mai realizzate) e sulla improprietà di linguaggio di tecnici incaricati”.
4. Il mezzo è infondato.
Esso infatti poggia su di un presupposto che non trova riscontro negli atti.
Soccorrono, in proposito, gli atti inerenti l’istanza di condono, costituiti dalla domanda, dalla relazione tecnica e dai relativi progetti, la cui disamina non supporta la tesi di parte ricorrente, volta a ricondurre le opere oggetto della domanda di condono alla tipologia di nuova costruzione e non, invece, a quella di ampliamento.
La relazione tecnica, redatta nel 1999, allegata all’istanza di condono, affermava espressamente che “ trattasi di ampliamento dell’edificio già esistente, realizzato sui tre fianchi del fabbricato sopra indicato ”.
Orbene non può predicarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo che tale elemento fattuale, addotto dalla stessa parte, si sarebbe riferito ad una mera intenzione poi non realizzata.
Dalla predetta relazione si evinceva altresì come la struttura portante fosse in muratura a blocchi di tufo e pilastri in cemento armato, senza tuttavia fare riferimento alla costruzione di autonome e distinte – rispetto al fabbricato in aderenza – strutture portanti, non trovando quindi avallo le affermazioni contenute nella relazione tecnica datata 9 agosto 2014 laddove si sosteneva che “ la struttura portante è un corpo a parte che dalle fondazioni ai piani superiori lavora per conto proprio e non va a gravare sulla vecchia costruzione ”, potendo tale ricostruzione essere riferita alle parti del nuovo fabbricato realizzate non in aderenza al preesistente, mentre con riferimento alla parte realizzata in aderenza, non risultava, dai progetti presentati, la realizzazione di diverse ed autonome strutture portanti, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni di cui alla citata relazione.
5. Come poi correttamente evidenziato dal primo giudice, “ Nessuna decisiva valenza assume inoltre, l’autonomo accatastamento delle porzioni derivanti dall’ampliamento, trattandosi di adempimento che avviene su istanza di parte sulla base della relativa rappresentazione. Mentre anche la certificazione di idoneità statica contiene la definizione di ampliamento delle opere in aderenza, qualificate come parte ampliata. La mera riferibilità delle istanze di condono a soggetto diverso – legato da vincoli familiari con i titolari del manufatto preesistente – e a distinta e diversa porzione asseritamente autonoma dell'immobile costituisce di per sé dato meramente formale, insufficiente a dimostrare il rispetto dei limiti volumetrici in luogo di una postuma artificiosa ricostruzione dell’intervento edilizio come nuova costruzione in luogo di ampliamento, volta ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria ”.
Il mezzo in esame non supera dunque le univoche risultanze documentali che impediscono l’accoglimento della prospettazione con lo stesso rappresentata, e va dunque respinto con conseguente impossibilità di scrutinare gli ulteriori motivi.
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremilacinquecento/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
NI Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO