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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2156/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, limitatamente alle somme dovute per tasse automobilistiche inerenti gli anni d'imposta 2014, 2015, 2017 e 2018, per complessivi €.
1.253,28, portate da quattro cartelle esattoriali pure evidenziate in atti. Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito per cui si procede.
Si sono costituiti entrambe gli enti convenuti che hanno documentato la rituale notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione: la Regione Puglia ha evidenziato che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente e tempestivamente notificati entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 D.L. 953/1982; l'AdE-R ha eccepito l'intervenuta decadenza della ricorrente per mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente di riscossione ha documentato la rituale notifica sia delle cartelle esattoriali prodromiche all'opposto avviso di intimazione di pagamento, sia dei successivi atti interruttivi della prescrizione, come riportato nella relativa memoria difensiva, e l'ente regionale ha documentato la tempestiva rituale notifica dei presupposti avvisi di accertamento dell'omesso versamento delle tasse automobilistiche, conseguentemente appare evidente che non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti portati dall'impugnata intimazione di pagamento.
L'atto di intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”; esso
è atto prodromico all'esecuzione forzata e corrisponde, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico;
il relativo obbligo di motivazione è pertanto assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Si ritiene dunque che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato: esso indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto delle cartelle previamente notificate, delle quali sono riportati gli estremi, il contenuto e la data di notificazione.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'impugnato avviso riporta fedelmente l'importo dovuto pari a quello risultante dalle pregresse cartelle esattoriali, senza alcun incremento per diritti di notifica e spese successive, con la precisa indicazione che “a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (Art. 30 D.P.R. n. 602/1973) maturati sino alla data di effettivo pagamento…”. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, così come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. L'onere di motivazione è pertanto stato assolto dall'Ufficio in quanto il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere ii presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche in relazione alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/1973.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
le spese di lite sono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente resistente.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249014512591 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2156/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, limitatamente alle somme dovute per tasse automobilistiche inerenti gli anni d'imposta 2014, 2015, 2017 e 2018, per complessivi €.
1.253,28, portate da quattro cartelle esattoriali pure evidenziate in atti. Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito per cui si procede.
Si sono costituiti entrambe gli enti convenuti che hanno documentato la rituale notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione: la Regione Puglia ha evidenziato che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente e tempestivamente notificati entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento ex art. 5 D.L. 953/1982; l'AdE-R ha eccepito l'intervenuta decadenza della ricorrente per mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ente di riscossione ha documentato la rituale notifica sia delle cartelle esattoriali prodromiche all'opposto avviso di intimazione di pagamento, sia dei successivi atti interruttivi della prescrizione, come riportato nella relativa memoria difensiva, e l'ente regionale ha documentato la tempestiva rituale notifica dei presupposti avvisi di accertamento dell'omesso versamento delle tasse automobilistiche, conseguentemente appare evidente che non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti portati dall'impugnata intimazione di pagamento.
L'atto di intimazione di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”; esso
è atto prodromico all'esecuzione forzata e corrisponde, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico;
il relativo obbligo di motivazione è pertanto assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Si ritiene dunque che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato: esso indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto delle cartelle previamente notificate, delle quali sono riportati gli estremi, il contenuto e la data di notificazione.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'impugnato avviso riporta fedelmente l'importo dovuto pari a quello risultante dalle pregresse cartelle esattoriali, senza alcun incremento per diritti di notifica e spese successive, con la precisa indicazione che “a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (Art. 30 D.P.R. n. 602/1973) maturati sino alla data di effettivo pagamento…”. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, così come i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo, anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. L'onere di motivazione è pertanto stato assolto dall'Ufficio in quanto il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere ii presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche in relazione alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex art. 30 Dpr 602/1973.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
le spese di lite sono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascun ente resistente.