Art. 4.
E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarieta' con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.
Il fondo e' finanziato con contributi mensili del personale di cui all'articolo 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'articolo 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entita' della trattenuta sara' stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entita' globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'articolo 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.
Il fondo e' amministrato dall'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed e' vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.
Il fondo determinera', nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.
E' autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarieta' con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.
Il fondo e' finanziato con contributi mensili del personale di cui all'articolo 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'articolo 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entita' della trattenuta sara' stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entita' globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'articolo 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.
Il fondo e' amministrato dall'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed e' vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.
Il fondo determinera', nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.