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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3412/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giancarlo PICA e dall'Avv. Maria CHERUBINI elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Colleferro, Via Casilina 40 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
Arch. (c.f.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Luffarelli elettivamente domiciliato presso il medesimo in Velletri
Via Ragazzi del'99 n. 2/E, per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 27 novembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 888/, RG 2359/2020, emesso dal Tribunale di Latina in data 28 maggio 2020, su ricorso dell'Arch. per il Controparte_1
pagamento dell'importo complessivo di € 14.052,78 oltre interessi come richiesti e
1 spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per attività professionale di architetto per progetto di edificio residenziale .
A sostegno dell'opposizione si eccepiva l'inadempimento del professionista nello svolgimento dell'incarico; a tal fine si deduceva che l'opponente aveva proceduto all'acquisto di un terreno in Rocca Massima su indicazione dell'Arch. il quale CP_1
aveva garantito la realizzabilità di un edificio residenziale ed aveva commissionato al medesimo la progettazione dell'edificio. Si assumeva che risultava intervenuto un accordo tra le parti per il costo complessivo della progettazione in € 5.000,00, come da preventivo redatto di pugno dal professionista che ivi annotava gli acconti ricevuti ovvero un iniziale acconto di € 1.500,00 in contanti, in data 08.05.2015 un ulteriore acconto di € 500,00, in data 06.04.2016 un ulteriore acconto di € 1000,00, e in data 03.08.2017 l'ulteriore somma di € 1.001,08=, unica somma di cui veniva emessa fattura da parte dell'architetto. Si assumeva che man mano che il progetto prendeva forma l'Arch. perceiva CP_1
ulteriori pagamenti sempre in contanti.
Parte opponente deduceva che, dopo la realizzazione del progetto, al momento dell'apposizione dei picchetti per delimitare l'area in cui sarebbe stato realizzato l'edificio,
l'Arch. accertava che non erano state rispettate le distanze legali dalla proprietà CP_1
dei confinanti Sigg.ri i quali opponevano contestazione alla realizzazione Pt_2
dell'opera, con la conseguenza che il progetto redatto non poteva essere realizzato poiché nella progettazione il professionista non aveva tenuto conto della distanza dai confini stabilita per legge e dal regolamento comunale di Rocca Massima, non essendosi avveduto nella progettazione che una porzione di terreno su cui doveva insistere l'immobile era di proprietà dei confinanti.
Si assumeva pertanto la sussistenza di responsabilità professionale dell'Architetto e che l'opponente non era in possesso di alcun progetto depositato presso il Comune di Rocca
Massima perché non gli era stato rilasciato perché lo stesso tecnico ne aveva richiesto delle modifiche né di copia della pratica edilizia.
Parte opponente così concludeva:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,: in via principale 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 888/2020 (RG
2359/2020) emesso dal Tribunale di Latina in data 27.05.2020, depositato in cancelleria il 28/05/2020 per tutti i motivi esposti in premessa;
2) Accertare e dichiarare
l'inadempimento dell'Arch. in ordine all'incarico conferito dal Sig. Controparte_1
2 nella progettazione dell'edificio residenziale da realizzarsi in Rocca Parte_1
Massima, avendo agito con negligenza ed imperizia, come precisato in narrativa, omettendo, nella progettazione il rispetto delle distanze dal confine come previste dal regolamento comunale;
3) Accertare e dichiarare che nel caso di specie trattasi di un'obbligazione di risultato che non è soddisfatta dalla mera esecuzione di un'attività, ma obbliga il soggetto incaricato a raggiungere il risultato voluto dal committente”.
Si costituiva la parte opposta Arch. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed assumendo la piena utilità del progetto redatto su incarico dell' attesa la realizzabilità dell'opera. Si assumeva che su richiesta del legale Parte_1
dell'opponente in data 10 novembre 2015 si era proceduto congiuntamente con il committente a materializzare sul lotto la sagoma dell'edificio al fine di verificare se con lo spostamento di confine si rispettava ancora la distanza minima di 5 metri come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. risultandone una verifica positiva circa il rispetto della normativa sui confini.
Si esponeva inoltre che durante la progettazione la famiglia aveva richiesto Parte_1
al professionista diverse ipotesi progettuali con continui ripensamenti, accontentati dall'Architetto; si esponeva inoltre che in data 20 gennaio 2017 veniva depositato il progetto approvato dal committente alla competente P.A. e che in data 11.03.2017 il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Rocca Massima comunicava che la pratica edilizia n. 293/2017 relativa alla realizzazione del fabbricato con destinazione residenziale all'esito dell'esame istruttorio era “meritevole di accoglimento” e nel contempo richiedeva documentazione integrativa, al fine di poter procedere al rilascio del
Permesso di costruire. Veniva inoltre dedotto che l'arch. quindi, CP_1
nell'espletamento del proprio mandato provvedeva alle richieste dell'Ente con la redazione della relazione paesaggistica e della relazione tecnica.
Veniva in conseguenza dedotta la piena legittimità della richiesta di pagamento nella misura ritenuta congrua dall'Ordine di appartenenza.
Parte opposta così concludeva:
“Nel merito e in via preliminare: respingersi le domande tutte svolte dall'attore opponente nei confronti del convenuto opposto per intervenuta decadenza e maturata prescrizione dell'azione di cui all'art. 2226 c.c., anche per l'omessa denuncia nei termini prescritti.
Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, che l'arch.
è creditore nei confronti del sig. della somma Controparte_2 Parte_1 di € 14.052,78 oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre il
3 pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 745,50 di cui € 145,50 per spese e € 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
e per l'effetto respingere tutte le domande svolte dal sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto legittimamente emesso.
In ogni caso in accoglimento della domanda spiegata con la presente difesa, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese, ed onorari del presente giudizio per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a causa della totale infondatezza dei motivi proposti dalla stessa”.
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
L'Arch. ha agito monitoriamente al fine di ottenere il pagamento dei Controparte_1
compensi professionali per la progettazione di edificio residenziale commissionato dall'opponente.
4 Non risulta contestato il conferimento dell'incarico ma l'odierno opponente ha dedotto un accordo per il compenso pattuito in € 5.000,00 ed il versamento di somme in contanti non fatturate ad eccezione della somma di € 1.001,08 fatturata in data 3/8/2017, unico pagamento ammesso dal professionista.
Circa gli allegati sub 2 dell'atto di opposizione ( documenti dichiarati come redatti di pugno dall'Arch. , gli stessi non recano la sottoscrizione del professionista che CP_1
in sede di interpello ha dichiarato di non averli redatti.
Quanto all'espletamento dell'incarico, non risulta depositato dal professionista il progetto con timbro di deposito della pratica edilizia ma solo una copia senza prova di presentazione mentre la parte opponente ha dichiarato di non avere alcuna documentazione, sebbene la stessa, essendo titolare della pratica, avrebbe potuto farne richiesta al Comune
A riprova della avvenuta presentazione del progetto, risulta la comunicazione del
Comune di Rocca Massima in data 11 marzo 2017 indirizzata all' in cui si Parte_1
dichiarava che, in riferimento alla domanda presentata in data 20 gennaio 2017 prot.
157 pratica edilizia 293/2017 relativa alla realizzazione di un fabbricato con destinazione residenziale, la pratica risultava meritevole di accoglimento ed al fine di consentire il rilascio del Permesso a costruire si chiedeva di presentare: autorizzazione paesaggistica, la dichiarazione ai sensi del DM 37/2008, la relazione relativa al rendimento energetico nell'edilizia, la dichiarazione di conformità igienico sanitaria del progetto ai sensi dell'art. 20 DPR 380/01.
Il professionista ha dedotto di avere redatto la relazione paesaggistica e una relazione tecnica per consentire il perfezionamento della pratica e che il cliente non ritenne di sottoscrivere quanto necessario alla sua presentazione;
la teste indotta da parte opposta,
già collaboratrice dell'Arch. ha confermato che il Testimone_1 CP_1
committente richiese diverse modifiche al progetto, accolte dal professionista, venne informato che la pratica edilizia era stata ritenuta accoglibile dal Comune considerato anche il rispetto delle distanze e si rifiutò di sottoscrivere i documenti necessari al completamento dell'iter del permesso a costruire.
Alla stregua di tali risultanze deve ritenersi che il professionista abbia comprovato di avere svolto l'incarico ricevuto dall' onde deve procedersi alla quantificazione del Parte_1
dovuto.
Venendo all'esame della parcella esposta dal professionista che ha agito in via monitoria ed alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista, deve primariamente
5 richiamarsi il fondamentale obbligo imposto al professionista dal Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani che, per affidamenti di incarico successivi al 31.12.2013, impone la presenza del Contratto d'incarico redatto per iscritto e reso noto al cliente. Ivi risulta che è fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti, determinare nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
In mancanza di tali elementi la prassi degli Ordini di appartenenza risulta quello di distinguere tra parere di congruità idoneo per la richiesta del decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc e valutazione tecnica della parcella non valevole a tal fine.
Nel caso di specie risulta ottenuta dal professionista una “ revisione” della parcella da parte dell'Ordine degli Architetti di Latina, terminologia adottata in calce anche alla relazione tecnica ed alla relazione paesaggistica prodotta a corredo della istanza mentre non si menziona la dichiarazione di congruità.
A tale riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale pacifico ( da ultimo Cass.
18 marzo 2021 n. 7618), affermato per i compensi di avvocati ma valevole in termini generali secondo cui nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte della spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma nell'attività effettivamente svolta e nel rapporto di incarico. In tale ambito, la rilevanza del parere come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell'ingiunzione di pagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria. Il parere
è reso dal competente dall'Ordine sulla base delle voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella (Cass. 10428/2005; Cass. 13743/2002).
Nel caso di specie, come già evidenziato, non risulta prodotto il progetto effettivamente presentato al non risultano elementi dai quali desumere il valore dell'opera CP_3
assunto a base dall'Ordine per la valutazione della parcella sulla base delle dichiarazioni
6 del professionista e pertanto non risulta possibile individuare nello specifico le prestazioni effettivamente rese dall'architetto.
Secondo i principi generali, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato ( Cass. 25 gennaio 2017 n. 1900).
Facendo applicazione di tali principi e del criterio dell'art. 2233 cc secondo cui, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, si ritiene equo di poter determinare, tenuto conto della qualità specialistica dell'opera prestata, la misura dei compensi dovuti all'Arch. CP_1 in € 8.000,00 da cui deve detrarsi l'importo, al netto di contributo previdenziale,
[...]
l'importo di € 789,00 della fattura n. 23/2017 onde si perviene ad un importo di € 7.211,00 cui devono aggiungersi gli oneri previdenziali e fiscali sull'imponibile ed € 281,00 per tassa di revisione della parcella ed oltre interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019.
In conseguenza di tanto, in accoglimento della opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannato al pagamento in favore Parte_1 dell'Arch. della somma di € 7.492,00 oltre contributo previdenziale al Controparte_1
4% sull'imponibile ed interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla pretesa creditoria e vengono liquidate sulla base del valore del decisum tenuto conto della natura non complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna al pagamento in favore dell'Arch. Parte_1 CP_1 della somma di € 7.492,00 oltre contributo previdenziale al 4%
[...]
sull'imponibile ed interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019;
7 c) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, Parte_1
liquidate, in favore dell'Arch. nella somma di € 2.540,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 27 novembre 2025.
Così deciso in Latina, il 27 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3412/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giancarlo PICA e dall'Avv. Maria CHERUBINI elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Colleferro, Via Casilina 40 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
Arch. (c.f.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Salvatore Luffarelli elettivamente domiciliato presso il medesimo in Velletri
Via Ragazzi del'99 n. 2/E, per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 27 novembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 luglio 2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 888/, RG 2359/2020, emesso dal Tribunale di Latina in data 28 maggio 2020, su ricorso dell'Arch. per il Controparte_1
pagamento dell'importo complessivo di € 14.052,78 oltre interessi come richiesti e
1 spese della procedura monitoria, a titolo di compensi per attività professionale di architetto per progetto di edificio residenziale .
A sostegno dell'opposizione si eccepiva l'inadempimento del professionista nello svolgimento dell'incarico; a tal fine si deduceva che l'opponente aveva proceduto all'acquisto di un terreno in Rocca Massima su indicazione dell'Arch. il quale CP_1
aveva garantito la realizzabilità di un edificio residenziale ed aveva commissionato al medesimo la progettazione dell'edificio. Si assumeva che risultava intervenuto un accordo tra le parti per il costo complessivo della progettazione in € 5.000,00, come da preventivo redatto di pugno dal professionista che ivi annotava gli acconti ricevuti ovvero un iniziale acconto di € 1.500,00 in contanti, in data 08.05.2015 un ulteriore acconto di € 500,00, in data 06.04.2016 un ulteriore acconto di € 1000,00, e in data 03.08.2017 l'ulteriore somma di € 1.001,08=, unica somma di cui veniva emessa fattura da parte dell'architetto. Si assumeva che man mano che il progetto prendeva forma l'Arch. perceiva CP_1
ulteriori pagamenti sempre in contanti.
Parte opponente deduceva che, dopo la realizzazione del progetto, al momento dell'apposizione dei picchetti per delimitare l'area in cui sarebbe stato realizzato l'edificio,
l'Arch. accertava che non erano state rispettate le distanze legali dalla proprietà CP_1
dei confinanti Sigg.ri i quali opponevano contestazione alla realizzazione Pt_2
dell'opera, con la conseguenza che il progetto redatto non poteva essere realizzato poiché nella progettazione il professionista non aveva tenuto conto della distanza dai confini stabilita per legge e dal regolamento comunale di Rocca Massima, non essendosi avveduto nella progettazione che una porzione di terreno su cui doveva insistere l'immobile era di proprietà dei confinanti.
Si assumeva pertanto la sussistenza di responsabilità professionale dell'Architetto e che l'opponente non era in possesso di alcun progetto depositato presso il Comune di Rocca
Massima perché non gli era stato rilasciato perché lo stesso tecnico ne aveva richiesto delle modifiche né di copia della pratica edilizia.
Parte opponente così concludeva:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,: in via principale 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 888/2020 (RG
2359/2020) emesso dal Tribunale di Latina in data 27.05.2020, depositato in cancelleria il 28/05/2020 per tutti i motivi esposti in premessa;
2) Accertare e dichiarare
l'inadempimento dell'Arch. in ordine all'incarico conferito dal Sig. Controparte_1
2 nella progettazione dell'edificio residenziale da realizzarsi in Rocca Parte_1
Massima, avendo agito con negligenza ed imperizia, come precisato in narrativa, omettendo, nella progettazione il rispetto delle distanze dal confine come previste dal regolamento comunale;
3) Accertare e dichiarare che nel caso di specie trattasi di un'obbligazione di risultato che non è soddisfatta dalla mera esecuzione di un'attività, ma obbliga il soggetto incaricato a raggiungere il risultato voluto dal committente”.
Si costituiva la parte opposta Arch. chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed assumendo la piena utilità del progetto redatto su incarico dell' attesa la realizzabilità dell'opera. Si assumeva che su richiesta del legale Parte_1
dell'opponente in data 10 novembre 2015 si era proceduto congiuntamente con il committente a materializzare sul lotto la sagoma dell'edificio al fine di verificare se con lo spostamento di confine si rispettava ancora la distanza minima di 5 metri come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. risultandone una verifica positiva circa il rispetto della normativa sui confini.
Si esponeva inoltre che durante la progettazione la famiglia aveva richiesto Parte_1
al professionista diverse ipotesi progettuali con continui ripensamenti, accontentati dall'Architetto; si esponeva inoltre che in data 20 gennaio 2017 veniva depositato il progetto approvato dal committente alla competente P.A. e che in data 11.03.2017 il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Rocca Massima comunicava che la pratica edilizia n. 293/2017 relativa alla realizzazione del fabbricato con destinazione residenziale all'esito dell'esame istruttorio era “meritevole di accoglimento” e nel contempo richiedeva documentazione integrativa, al fine di poter procedere al rilascio del
Permesso di costruire. Veniva inoltre dedotto che l'arch. quindi, CP_1
nell'espletamento del proprio mandato provvedeva alle richieste dell'Ente con la redazione della relazione paesaggistica e della relazione tecnica.
Veniva in conseguenza dedotta la piena legittimità della richiesta di pagamento nella misura ritenuta congrua dall'Ordine di appartenenza.
Parte opposta così concludeva:
“Nel merito e in via preliminare: respingersi le domande tutte svolte dall'attore opponente nei confronti del convenuto opposto per intervenuta decadenza e maturata prescrizione dell'azione di cui all'art. 2226 c.c., anche per l'omessa denuncia nei termini prescritti.
Nel merito e in via principale: accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, che l'arch.
è creditore nei confronti del sig. della somma Controparte_2 Parte_1 di € 14.052,78 oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre il
3 pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 745,50 di cui € 145,50 per spese e € 600,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
e per l'effetto respingere tutte le domande svolte dal sig. , in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto legittimamente emesso.
In ogni caso in accoglimento della domanda spiegata con la presente difesa, condannare
l'opponente alla rifusione delle spese, ed onorari del presente giudizio per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a causa della totale infondatezza dei motivi proposti dalla stessa”.
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
L'Arch. ha agito monitoriamente al fine di ottenere il pagamento dei Controparte_1
compensi professionali per la progettazione di edificio residenziale commissionato dall'opponente.
4 Non risulta contestato il conferimento dell'incarico ma l'odierno opponente ha dedotto un accordo per il compenso pattuito in € 5.000,00 ed il versamento di somme in contanti non fatturate ad eccezione della somma di € 1.001,08 fatturata in data 3/8/2017, unico pagamento ammesso dal professionista.
Circa gli allegati sub 2 dell'atto di opposizione ( documenti dichiarati come redatti di pugno dall'Arch. , gli stessi non recano la sottoscrizione del professionista che CP_1
in sede di interpello ha dichiarato di non averli redatti.
Quanto all'espletamento dell'incarico, non risulta depositato dal professionista il progetto con timbro di deposito della pratica edilizia ma solo una copia senza prova di presentazione mentre la parte opponente ha dichiarato di non avere alcuna documentazione, sebbene la stessa, essendo titolare della pratica, avrebbe potuto farne richiesta al Comune
A riprova della avvenuta presentazione del progetto, risulta la comunicazione del
Comune di Rocca Massima in data 11 marzo 2017 indirizzata all' in cui si Parte_1
dichiarava che, in riferimento alla domanda presentata in data 20 gennaio 2017 prot.
157 pratica edilizia 293/2017 relativa alla realizzazione di un fabbricato con destinazione residenziale, la pratica risultava meritevole di accoglimento ed al fine di consentire il rilascio del Permesso a costruire si chiedeva di presentare: autorizzazione paesaggistica, la dichiarazione ai sensi del DM 37/2008, la relazione relativa al rendimento energetico nell'edilizia, la dichiarazione di conformità igienico sanitaria del progetto ai sensi dell'art. 20 DPR 380/01.
Il professionista ha dedotto di avere redatto la relazione paesaggistica e una relazione tecnica per consentire il perfezionamento della pratica e che il cliente non ritenne di sottoscrivere quanto necessario alla sua presentazione;
la teste indotta da parte opposta,
già collaboratrice dell'Arch. ha confermato che il Testimone_1 CP_1
committente richiese diverse modifiche al progetto, accolte dal professionista, venne informato che la pratica edilizia era stata ritenuta accoglibile dal Comune considerato anche il rispetto delle distanze e si rifiutò di sottoscrivere i documenti necessari al completamento dell'iter del permesso a costruire.
Alla stregua di tali risultanze deve ritenersi che il professionista abbia comprovato di avere svolto l'incarico ricevuto dall' onde deve procedersi alla quantificazione del Parte_1
dovuto.
Venendo all'esame della parcella esposta dal professionista che ha agito in via monitoria ed alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista, deve primariamente
5 richiamarsi il fondamentale obbligo imposto al professionista dal Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani che, per affidamenti di incarico successivi al 31.12.2013, impone la presenza del Contratto d'incarico redatto per iscritto e reso noto al cliente. Ivi risulta che è fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti, determinare nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
In mancanza di tali elementi la prassi degli Ordini di appartenenza risulta quello di distinguere tra parere di congruità idoneo per la richiesta del decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc e valutazione tecnica della parcella non valevole a tal fine.
Nel caso di specie risulta ottenuta dal professionista una “ revisione” della parcella da parte dell'Ordine degli Architetti di Latina, terminologia adottata in calce anche alla relazione tecnica ed alla relazione paesaggistica prodotta a corredo della istanza mentre non si menziona la dichiarazione di congruità.
A tale riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale pacifico ( da ultimo Cass.
18 marzo 2021 n. 7618), affermato per i compensi di avvocati ma valevole in termini generali secondo cui nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte della spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma nell'attività effettivamente svolta e nel rapporto di incarico. In tale ambito, la rilevanza del parere come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell'ingiunzione di pagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore priva di valenza probatoria. Il parere
è reso dal competente dall'Ordine sulla base delle voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella (Cass. 10428/2005; Cass. 13743/2002).
Nel caso di specie, come già evidenziato, non risulta prodotto il progetto effettivamente presentato al non risultano elementi dai quali desumere il valore dell'opera CP_3
assunto a base dall'Ordine per la valutazione della parcella sulla base delle dichiarazioni
6 del professionista e pertanto non risulta possibile individuare nello specifico le prestazioni effettivamente rese dall'architetto.
Secondo i principi generali, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato ( Cass. 25 gennaio 2017 n. 1900).
Facendo applicazione di tali principi e del criterio dell'art. 2233 cc secondo cui, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, si ritiene equo di poter determinare, tenuto conto della qualità specialistica dell'opera prestata, la misura dei compensi dovuti all'Arch. CP_1 in € 8.000,00 da cui deve detrarsi l'importo, al netto di contributo previdenziale,
[...]
l'importo di € 789,00 della fattura n. 23/2017 onde si perviene ad un importo di € 7.211,00 cui devono aggiungersi gli oneri previdenziali e fiscali sull'imponibile ed € 281,00 per tassa di revisione della parcella ed oltre interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019.
In conseguenza di tanto, in accoglimento della opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e condannato al pagamento in favore Parte_1 dell'Arch. della somma di € 7.492,00 oltre contributo previdenziale al Controparte_1
4% sull'imponibile ed interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla pretesa creditoria e vengono liquidate sulla base del valore del decisum tenuto conto della natura non complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna al pagamento in favore dell'Arch. Parte_1 CP_1 della somma di € 7.492,00 oltre contributo previdenziale al 4%
[...]
sull'imponibile ed interessi legali dalla diffida del 5 aprile 2019;
7 c) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, Parte_1
liquidate, in favore dell'Arch. nella somma di € 2.540,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 27 novembre 2025.
Così deciso in Latina, il 27 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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