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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/09/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1644/2020 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 11/09/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1
seguenti conclusioni: “”L'Avv. Massimo Taffuri, procuratore di Controparte_1
, in qualità di erede universale di si CodiceFiscale_1 Persona_1
riporta ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate in data
26.08.2025, chiedendone l'accoglimento integrale.. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_2
contenente le seguenti conclusioni: “si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi nonché alla comparsa conclusionale depositata in atti. La comparente conclude come da comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa, per il rigetto dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 20.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 1644/2020 r.g.a.c.
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1644/2020, avente ad oggetto: Lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 11.9.2025 , promossa da:
) nella qualità di erede di Controparte_1 CodiceFiscale_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
Massimo Taffuri ), elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
PER: c.f. e p.iva n , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale impresa deIGnata a norma dell'art 286 del Decreto Legislativo nr 209 del 07.09.2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe
Mallardo ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, C.F._5
presso lo studio dei predetti difensori.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Si formulano le conclusioni così come esposte nell'atto introduttivo, le quali si riportano testualmente ed integralmente come da richiesta del
pagina 2 di 20 Giudice e pertanto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito “- in via pregiudiziale: dichiarare il giudizio di primo grado procedibile, per i suddetti motivi;
- in via principale, accertare
e dichiarare, sulla scorta delle risultanze istruttorie e di quanto prodotto e dedotto in primo grado, la fondatezza della domanda attorea, ovvero l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, non identificata, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la quale impresa deIGnata dalla Controparte_2
CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di Persona_1
legge rivalutata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la parte appellata: “La comparente conclude come da comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa, per il rigetto dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'Appello ritualmente notificato, chiedeva l'integrale Persona_1
riforma della sentenza n. 90/2020 (R.G. n. 59/2018) emessa dal Giudice di Pace di
Cassino, Dr.ssa Paola Pagliarella.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva:
- con atto di citazione del 26.09.2017, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, la Controparte_2
(Gestione per la Campania Danni Fondo di Garanzia), in persona del R.L. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, non identificata, in ordine alla produzione del sinistro a carico dell'AN (avvenuto l'8.10.2014 in GN Monte UN (CE) - Piazza Don
Pezzoli, nei pressi della Chiesa S. Maria Grande) e, per l'effetto, sentir condannare la Compagnia Assicurativa al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni da lei subite, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore intestatario;
pagina 3 di 20 - la IG.ra ai fini del giudizio, inviava alla Consap, con pec del Per_1
14.12.2015, invito a stipulare convenzione di negoziazione, oltre alla richiesta/diffida di risarcimento del danno indirizzata con pec del 5.07.2017, indirizzata alla e all'Istituto Ivass;
CP_2
- nessun tipo di approccio conciliativo veniva avanzato costringendo la IG.ra
[...]
d incardinare il summenzionato giudizio;
Per_1
- si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché le ragioni dell'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
- in occasione della prima udienza, tenutasi in data 25 gennaio 2018, la società
tramite il proprio procuratore, si riportava alle suddette eccezioni, CP_2
chiedendone l'integrale accoglimento e, insieme al procuratore di parte attrice, chiedeva, poi, un rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
- il Giudice, prendendo atto delle posizioni delle parti e della richiesta congiunta di entrambe, rinviava, senza altro onere processuale, all'udienza del 22.03.2018, per i provvedimenti di cui all'art. 320 c.p.c.;
- nel prosieguo il Giudice ammetteva la prova per testi, riservandosi all'esito di nominare un consulente medico legale;
- successivamente all'escussione dei testi, il Giudice, all'udienza del 7 giugno 2018 ammetteva la CTU, per la quantificazione del danno, nominando, all'uopo, il dott.
; Persona_2
- il giorno 10.07.2018 l'anziana - nonostante le complicanze fisiche, Per_1
dovute ai postumi cristallizzati dal sinistro de quo, oltre alla sua veneranda età di
90 anni - si recava a visita presso il Comune di Sora (a 60 km di distanza dalla propria abitazione).
- il CTU, completati gli accertamenti, relazionava, in risposta ai quesiti del Giudice, sulla sussistenza del nesso di causa tra il sinistro e i danni patiti da Per_1
evidenziando, altresì, la presenza di postumi permanenti (ormai stabilizzati), con pagina 4 di 20 determinazione di un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8%;
- a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il
Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, disponeva: “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Persona_1
nei confronti della di Impresa deIGnata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, con atto di citazione notificato il
06.07.2015, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiara
l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno promossa da
[...]
nei confronti della n.q. di Impresa Persona_1 Controparte_2
deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
condanna
l'attrice alla rifusione delle spese processuali del presente Persona_1
giudizio in favore della convenuta n.q. di Impresa deIGnata Controparte_2
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che si liquidano in complessivi € 671,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice p.t., le spese della
C.T.U. medico- legale nella misura liquidata con decreto emesso in pari data della presente sentenza, pari ad € 400,00, oltre IVA ed oneri previsti per legge”.
- la pronuncia del Giudice di Pace era illegittima ed immotivata, e andava riformata;
- non era condivisibile la decisione del Giudice di primo grado che dichiarava con sentenza l'improcedibilità della domanda attorea in quanto aveva erroneamente interpretato le norme disciplinanti la negoziazione;
- in particolare, censurava i capi 2), 3) e 5), formulati a pagina 2 e 3 della sentenza:
Capo 3) “Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda per i motivi di seguito esposti”. Capo 5) “Rilevato che nel caso di specie, l'avvocato
Massimo Taffuri che ha introdotto la lite ha provato di aver iniziato la procedura di negoziazione assistita producendo, la lettera del 04.12.15 da ritenersi invito
pagina 5 di 20 contenutisticamente idoneo. […] Tuttavia, la lettera citata contenente detto invito era inoltrata dall'avv. Massimo Taffuri in data 14.12.2015 tramite pec unicamente alla Consap come da ricevuta di avvenuta consegna all.1 della memoria ex art. 320 c.p.c. depositata all'udienza del 22.03.2018. Mentre analoga richiesta non era inoltrata alla quale Impresa deIGnata per il Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, unica impresa assicuratrice legittimata passiva, citata nel presente giudizio” Capo 2)“Rientrando le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere dell'art. 3 della legge 162/2014, non avendo, pertanto parte attrice dato corso alla procedura nei confronti della
n.q. di Impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, la domanda deve essere dichiarata improcedibile”;
- in riferimento tre capi contestati, l'art. 31 Legge 162/2014 stabiliva che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 51-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”;
- alla lettera della norma, lo schema era il seguente: a) Eccezione di improcedibilità sollevata entro la prima udienza;
b) il Giudice rileva (accerta) l'improcedibilità; c) il Giudice dispone i termini per la negoziazione assistita (artt. 2 e 3, L. 164/2014).
- la norma non disponeva un obbligo a carico del Giudice, ma al contempo poneva a suo carico l'onere di “proseguire il giudizio” o di “sospenderlo/interromperlo”
pagina 6 di 20 per la negoziazione;
- non bastava la mera eccezione sollevata (sul cui punto si tornerà), ma è necessario l'ordine che si vuole dare al processo (di proseguirlo o meno), pertanto se il
Giudice avesse optato per il prosieguo del giudizio, non avrebbe potuto più ritenerlo improcedibile, per la concludete condotta processuale tenuta, per aver scelto la “continuazione” il giudizio, superando l'opportunità della negoziazione assistita;
- la ratio della Negoziazione Assistita era quella di ridurre la mole dei processi civili nelle aule giudiziarie, e consentire alle parti interessate di giungere ad una rapida, economica ed efficace definizione delle controversie, con la conseguenza che l'istituto della procedibilità, ex Legge 162/2014, aveva un mero scopo deflattivo che non viziava la domanda giudiziale;
- il giudizio, anche all'esito dell'esperita negoziazione ben poteva “proseguire”, così come il Giudice poteva “proseguire” la causa (come nel caso di specie), senza disporre la “conciliazione”, perché la norma non vietava detta opzione;
- la norma disponeva invece, la decadenza dalla proposizione dell'eccezione in prima udienza nel caso in cui non fosse rilevata dal Giudice senza concedere i termini per la negoziazione, non poteva essere più disposta oltre la prima udienza, in coerenza con la decadenza dell'eccezione: la domanda ed il giudizio diventavano proseguibili;
- il Giudice non era intenzionato a ricorrere allo strumento per deflazionare il contenzioso (per condotta processuale concludente) ed alla prima udienza, anziché concedere i termini ex artt. 23 e 3 Legge 162/2014, disponeva il rinvio 320 c.p.c. su richiesta congiunta delle parti, ed in particolare della Convenuta, rinunciandovi implicitamente, anch'essa, alla relativa eccezione.
- Il Giudice di prime cure, quindi riteneva allora “procedibile” il giudizio, portando a compimento ogni sua fase, fino alla decisione.
- la declaratoria di improcedibilità, espressa in sentenza per mancato invito di pagina 7 di 20 negoziazione assistita alla Compagnia Assicurativa, costituiva un errore di diritto del Giudice
- il Giudice di Pace violava e falsava l'applicazione della norma (artt. 23 e 3, Legge
162/2014), applicandola in maniera diversa, sussumendone la condizione di mancata negoziazione come vizio insanabile della domanda, in difformità alla ratio legislativa.
- veniva estrapolata la sanzione dell'improcedibilità del giudizio in maniera avulsa dal contesto normativo, senza rimettere, tra l'altro, le parti nella facoltà di
“negoziare” (art. 31, L. 162/14). Infatti, l'improcedibilità non poteva essere sentenziata senza aver dato prova dei termini concessi (ex artt. 2 e 3 L. n.
162/2014), e senza attestare in sentenza “l'omissione endoprocessuale”
(eventuale) di La deferita “conciliazione” del Giudice rappresentava Per_1
l'unica ragione posta a baluardo dell'improcedibilità ex L. 162/14, e da essa si decade se il Giudice ritiene, al contrario, procedibile il giudizio.
- la motivazione del rigetto “in rito” costituiva, dunque, un'aporia giudiziale, nel senso che la “teoria” del giudice, non ammetteva, sotto il profilo censurato, nessun argomento che rendeva fondata la propria sentenza;
- il Giudice cadeva in un errore interpretativo della norma, ritenendo, tra l'altro, di non aver compreso che solo Egli è “decaduto”, non attuando la previsione normativa di cui agli artt. 2 e 3.
- In tal modo, è stata violata la norma di cui all'art. 113 c.p.c., che impone di decidere (soprattutto “in rito”), secondo norme di diritto;
- l'errore interpretativo della norma implicava un abuso del potere/facoltà del
Giudice, attraverso la “non concessione” della negoziazione, disponendo, invece, la sanzione che scaturisce dalla “concessione” della stessa, piegando il principio di diritto processuale alla sua errata interpretazione della norma;
- sotto il profilo della violazione di norme processuali, veniva violata, altresì, la norma di cui all'art. 115 c.p.c., per non aver giudicato (nel merito) secondo le pagina 8 di 20 satisfattive prove poste a correndo del giudizio;
- l'iter argomentativo del Giudice di Prime Cure si palesava ulteriormente incoerente, per aver richiamato delle sentenze di Cassazione inconferenti, in quanto facenti riferimento all'inammissibile eccezione di improcedibilità in appello o in Cassazione, qualora fosse intervenuta la decadenza (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2009, n. 21797). Stando a dette pronunce, Parte convenuta non poteva, nell'odierno giudizio di appello, promuovere la negoziazione, perché decaduta (ndr, per non aver insistito in prima udienza per l'espletamento della negoziazione).
- la descritta incoerenza ed illogico percorso motivazionale, costituiva un vizio di motivazione, caratterizzato da una lacunosa argomentazione, dovuta alla mancata disamina logica e giuridica approfondita del contenuto delle pronunce menzionate: la motivazione era manifestatamente ed irriducibilmente contraddittoria, in violazione dell'art. 1322, n. 4, c.p.c.
- infine, anche i capi 3, 4, 5 e 6 di sentenza, formulati a pagina 3 del provvedimento dovevano essere impugnati: Capo 3) “Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte che, con la propria condotta, ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, nella misura del minimo dello scaglione di riferimento ai sensi del
D.M. 55/2014, Capo 4) “In forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua prosecuzione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”, Capo 5) “Causare un processo, tuttavia, IGnifica anche costringere alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria rilevatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri processuali sottesi alla sua definizione”,
Capo 6) “Le spese della C.T.U. medico-legale vanno poste definitivamente a carico della parte attrice provvisoriamente poste a carico della medesima nella pagina 9 di 20 misura liquidata con decreto emesso in pari data della presente sentenza, pari ad €
400,00, oltre IVA ed accessori di legge.”
- riguardo al capo di condanna relativo al governo delle spese e della CTU vi era vizio di motivazione;
- il Giudice di Pace condannava l'allora Attrice per aver omesso di continuare (o di iniziare) la procedura conciliativa, trascurando che si trattava di stragiudiziale e non “giudiziale” (fatto determinante, e trascurato dal Giudicante);
- la considerazione dedotta dal Giudice (“costrizione alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria”), rendeva la motivazione assolutamente apparente, in quanto costruita su una circostanza inesistente, posta a base del motivo di condanna per aver omesso nel solco argomentativo l'elemento processuale determinante costituita dalla mancata concessione del termine per la negoziazione;
- l'omissione riguardava, infine, i risultati processuali del giudizio: prove testimoniali rilevanti, ritenute idonee dal Giudice a provare il nesso di causalità, tanto da nominare ctu medica, che confermava il nesso causale.
- il Consulente aveva, altresì, accertato il danno permanente subito dall'Appellante.
- la sentenza impugnata era di mero rito, per cui il Giudice non statuiva sulla domanda nel merito.
- il Giudice giustificava la condanna per aver “azionato una pretesa Per_1
accertata come infondata ovvero abbia dato causa al processo o alla sua prosecuzione infondata, e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”. Pertanto, la sentenza era di rito, ma la condanna era di merito, con evidenti salti di logica in tutto il percorso logico-motivazionale, menzionando il Giudice, tra l'altro, l'art. 91 c.p.c., la cui norma non precettava affatto quanto dedotto in sentenza ed in ogni caso l'ipotesi dedotta dal Giudice veniva sconfessata dalle risultanze probatorie;
- il Giudice di Primo Grado, superata la questione di procedibilità del giudizio, e pagina 10 di 20 accertato il mancato interesse di parte convenuta a ribadire l'eccezione sulla preliminare negoziazione assistita, doveva accogliere la domanda attorea sugli elementi di fatto e di diritto argomentati e dimostrati in giudizio con prove testimoniali ed accertamenti medico-legali, che hanno quantificato il danno biologico nella misura dell'8%, e condannare il convenuto alla relativa corresponsione, oltre spese mediche documentate;
ed alla refusione delle spese di giudizio, con distrazione.
Tutto ciò premesso, come in epigrafe rappresentata, difesa e Persona_1
domiciliata, riportandosi a tutti gli argomenti ed istanze contenuti negli scritti difensivi del giudizio Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante concludeva come sopra.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello la Soc. così Controparte_2
concludendo: “piaccia all'On.le Tribunale di Cassino, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente comparsa, così provvedere: - per le su esposte causali in via preliminare contenere la domanda dell'odierna appellante in
€ 5200/00 come da clausola di contenimento formulata nell'atto di citazione di primo grado;
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; - nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra
perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti Persona_1
ed onorari di giudizio a favore della FGVS. in via subordinata Controparte_3
voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. della IG.ra nella causazione del presunto sinistro con graduazione Persona_1
delle colpe”.
La compagnia assicurativa appellata riteneva l'atto di appello infondato in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto e osservava:
- in via preliminare la FGVS non accettava il Controparte_3
contraddittorio su somme eccedenti la quantificazione così come specificata dall'attrice nell'atto di citazione e comunque nei limiti di € 5.200,00;
pagina 11 di 20 - era corretta la decisione del Giudice di primo grado che dichiarava la improcedibilità della domanda della odierna appellante per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 il quale disponeva che “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
- la richiesta di negoziazione assistita veniva inviata alla Consap e non alla soc.
; Controparte_2
- in ogni caso la domanda non era provata e pertanto andava rigettata;
- le dichiarazioni rese dai testi nel corso del processo erano generiche e non attendibili oltre che di favore. I nominativi dei testi escussi non venivano indicati nella denuncia/querela sporta dall'attrice innanzi ai C.C. di , Controparte_4
anzi, dalla stessa risultava che le prime persone ad intervenire erano “le ragazze che erano dal parrucchiere” e non i testimoni;
- i testi non erano, infatti, indicati nella querela presentata pertanto, le loro dichiarazioni erano di favore e prive di attendibilità;
- non era chiara la dinamica secondo cui si sarebbero svolti i fatti, né i presunti punti d'urto tra il veicolo investitore e la IG.ra Per_1
- nessuno dei testi escussi vedeva l'urto tra il veicolo non identificato e la IG.ra
[...]
infatti, tutti dichiaravano di aver sentito un urto e di aver visto l'attrice a Per_1
terra;
- i testi non fornivano una descrizione precisa del punto della Piazza in cui sarebbe avvenuto il presunto urto, né specificavano se la si trovava al centro Per_1
della piazza o camminava sul marciapiede se presente ovvero radente al muro;
- era evidente la responsabilità dell'attrice, quantomeno concorrente nella causazione del sinistro. Stante la lacunosità della prova testi non era preclusa al
Giudice l'indagine in ordine alla responsabilità del pedone che si assume essere stato investito;
- l'espletata prova testimoniale era generica, ed inoltre, l'attrice non forniva alcuna prova che escludesse un suo concorso di colpa;
pagina 12 di 20 - si ravvisava un comportamento certamente imprudente della IG.ra la Per_1
quale si accingeva ad attraversare la strada non usufruendo delle apposite strisce pedonali. Inoltre, la stessa, si fermava all'atto dell'attraversamento creando un pericolo per la circolazione stessa (Trib. Salerno sez. II del 01.12.2009 n. 2532)
- in subordine, la richiesta di liquidazione di danno esistenziale, pure richiesto, era priva di ogni fondamento come stabilito dalle note sentenze della Corte di
Cassazione Sez. Unite nn. 26972 e 26973 del 2008;
- la domanda doveva essere rigettata in quanto l'istante non assolveva all'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
- andava disconosciuta, anche ai sensi dell'art. 2719 cc, tutta la documentazione medica allegata alla produzione attorea, si contestano le spese mediche, le valutazioni della consulenza tecnica di parte disconoscendone la provenienza.
- In particolare, la CTU medico legale del dr. era priva di riscontri Persona_2
medico legali.
All'udienza del 13 aprile 2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di parte attrice e lo stesso veniva poi successivamente riassunto dalla IG.ra nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e merita accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono.
La materia relativa alle domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedente cinquantamila euro e per quelle di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra quelle elencate dalla L. 162/2014 per le quali
è prevista l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita.
In particolare, l'art. art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, sull'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità dell'azione stabilisce che l'improcedibilità deve essere eccepita dal pagina 13 di 20 convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.
Orbene, agli atti del giudizio risulta che effettivamente la IG.ra ai fini del Per_1
giudizio, inviava alla Consap, con pec del 14.12.2015, invito a stipulare convenzione di negoziazione, oltre alla richiesta/diffida di risarcimento del danno indirizzata con pec del
5.07.2017, indirizzata alla e all'Istituto Ivass, non inviava invito alla stipula di CP_2
una convezione di negoziazione assistita alla quale impresa Controparte_3
deIGnata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, che nel costituirsi nel successivo giudizio eccepiva l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nonostante la sollevata eccezione, il Giudice di prime cure concedeva rinvio ex art. 320
c.p.c. ed il giudizio proseguiva con lo svolgimento dell'istruttoria che culminava con il deposito di CTU.
Nel cado di specie nonostante la sollevata eccezione il suddetto termine non veniva concesso.
È stato quindi concesso nella presente fase di appello e parte istanti ha comunicato nei termini di legge l'invito alla negoziazione assistita che non ha avuto alcun esito positivo.
Superata quindi la questione di improcedibilità, la causa va affrontata nel merito.
Allo stato degli atti si evince che in seno al giudizio di prime cure, è stata svolta tutta l'attività istruttoria necessaria per giungere ad una pronuncia sul merito sulla base degli elementi che appresso si indicano.
L'attrice esponeva che il sinistro occorsole in data 08.10.2014, ore 17,30 si verificava in agro di , alla Piazza Don Pezzoli allorquando, percorrendo la citata Controparte_4
piazza a piedi, giunta in prossimità della Chiesa “Santa Maria Grande”, veniva pagina 14 di 20 violentemente urtata, con la parte posteriore, da un'autovettura in manovra che, dopo l'impatto si allontanava senza poter essere identificata.
Tale dinamica del sinistro trova rsicontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste , in merito ha dichiarato “… mi trovavo in compagnia del IG. Testimone_1
mentre chiacchieravamo abbiamo sentito il rumore di un impatto, ci Parte_2
siamo voltati e abbiamo notato un'utilitaria di colore scuro che nell'effettuare una manovra di retromarcia aveva colpito la IG.ra facendola cadere a terra. Per_1
Abbiamo cercato di fermare la macchina ma è fuggita via senza fermarsi e prestare soccorso”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste “… mi trovavo nei pressi Parte_2
del Comune vicino la Chiesa, preciso che percorreva Persona_1
diligentemente la piazza. Mentre chiacchieravo con il IG. ho sentito Testimone_1
urlare la IGnora e il rumore dell'impatto e siamo nell'immediato accorsi. Preciso che la macchina era di colore scuro, ma non ricordo il modello, perché ci siamo preoccupati di soccorrere immediatamente la IGnora e non ci siamo soffermati a vedere il modello e la targa dell'auto che l'ha investita … lamentava da subito fortissimi dolori alla spalla destra”.
La teste affermava “io non ho visto l'accaduto ma mi trovavo davanti al Tes_2
negozio di parrucchiere di fronte alla piazza quando ho sentito il rumore di una macchina che accelerava velocemente. Preciso che in quel frangente ho alzato lo sguardo e ho notato 2 persone che agitavano le mani, presumo per fermare la macchina che nel frattempo era passata. Mi sono avvicinata alle persone che agitavano le mani per sapere cosa stesse accadendo, e ho notato la IG.ra a terra che Per_1
lamentava forti dolori alla spalla”.
La IG.ra provvedeva anche a sporgere querela verbale, del che ne è verbale Per_1
del 15.10.2014 sottoscritta dal Comandante , del comando dei Per_3 Persona_4
Carabinieri di versato in atti. Controparte_4
Il CTU medico legale con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il pagina 15 di 20 Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha appurato la compatibilità delle lesioni riportate dalla IG.ra
[...]
con la dinamica del sinistro precisando che “Nell'incidente subito in data Per_1
08/10/2014 la IG.ra ha riportato una frattura delle testa omerale Persona_1
destra ed una contusione del gomito omolaterale. Tali lesioni, trattate incruentamente mediante apparecchio gessato brachio metacarpale pendente fino al 12/11/2014, sono compatibili con una caduta sul moncone della spalla da qualsiasi causa determinata”.
In punto di quantum il CTU incaricato ha così argomentato: “tenuto conto della tipologia delle lesioni e del periodo di immobilizzazione si può ritenere che l'invalidità temporanea sia stata totale per trentatré giorni (corrispondenti al periodo della immobilizzazione) e temporanea al 50% per venti giorni corrispondenti alla definitiva stabilizzazione del quadro clinico (in assenza di qualsiasi prova di trattamento FKT).
Allo stato residuano postumi permanenti, ormai stabilizzati, consistenti in limitazione dell'abduzione, dell'elevazione e della rotazione dell'arto (trascritte specificamente nell'esame obiettivo). Tali menomazioni determinano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8% (otto per cento). Le spese documentate in atti, pari ad €. 130,00 sono da considerare congrue e pertinenti”.
Nel caso di specie si è avuto una ipotesi di premorienza, essendo la danneggiata deceduta in corso di causa. La è deceduta il 20.12.2022 all'età di anni 98. Per_1
Nel 2014 una persona di 90 anni aveva una aspettativa di vita era di 94, 5 anni.
Essendo quindi deceduta la danneggiata oltre l'età costituente la sua aspettativa di vita il risarcimento danni a titolo di danno biologico non subisce alcuna decurtazione pur essendovi premorienza.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
pagina 16 di 20 Età del danneggiato alla data del sinistro 90 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 33
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 9.711,07
Invalidità temporanea totale € 1.853,94
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 2.415,74
Spese mediche € 130,00
TOTALE GENERALE: € 12.256,81
Il danno biologico ammonta quindi ad euro 12.126,81 mentre quello patrimoniale ad euro 130,00.
Al pagamento della suddetta somma di euro € 12.256,81 va quindi condannata la
quale impresa deIGnata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente pagina 17 di 20 corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(8.10.2014), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
pagina 18 di 20 Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della compagnia
Spese di CTu svolta in primo grado a carico di parte appellata. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da nei confronti di quale impresa deIGnata Controparte_1 Controparte_2
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così provvede:
- accoglie l'appello e, riforma la sentenza impugnata;
- accertata la dinamica del sinistro subito dalla IG.ra , condanna la Parte_3
quale impresa deIGnata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento del danno in favore della IG.ra quantificato in €. 13.488,68; Controparte_1
- condanna l'appellata, quale impresa deIGnata per la Controparte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla pagina 19 di 20 refusione delle spese di lite, per il doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante, che si liquidano nel giudizio in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 530,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 20/09/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 11/09/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1
seguenti conclusioni: “”L'Avv. Massimo Taffuri, procuratore di Controparte_1
, in qualità di erede universale di si CodiceFiscale_1 Persona_1
riporta ai propri scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate in data
26.08.2025, chiedendone l'accoglimento integrale.. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta Controparte_2
contenente le seguenti conclusioni: “si riporta integralmente a tutti gli scritti difensivi nonché alla comparsa conclusionale depositata in atti. La comparente conclude come da comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa, per il rigetto dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 20.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 1644/2020 r.g.a.c.
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1644/2020, avente ad oggetto: Lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 11.9.2025 , promossa da:
) nella qualità di erede di Controparte_1 CodiceFiscale_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 CodiceFiscale_3
Massimo Taffuri ), elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
PER: c.f. e p.iva n , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale impresa deIGnata a norma dell'art 286 del Decreto Legislativo nr 209 del 07.09.2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe
Mallardo ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, C.F._5
presso lo studio dei predetti difensori.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Si formulano le conclusioni così come esposte nell'atto introduttivo, le quali si riportano testualmente ed integralmente come da richiesta del
pagina 2 di 20 Giudice e pertanto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito “- in via pregiudiziale: dichiarare il giudizio di primo grado procedibile, per i suddetti motivi;
- in via principale, accertare
e dichiarare, sulla scorta delle risultanze istruttorie e di quanto prodotto e dedotto in primo grado, la fondatezza della domanda attorea, ovvero l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, non identificata, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la quale impresa deIGnata dalla Controparte_2
CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di Persona_1
legge rivalutata. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”
Per la parte appellata: “La comparente conclude come da comparsa di costituzione e risposta e verbali di causa, per il rigetto dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'Appello ritualmente notificato, chiedeva l'integrale Persona_1
riforma della sentenza n. 90/2020 (R.G. n. 59/2018) emessa dal Giudice di Pace di
Cassino, Dr.ssa Paola Pagliarella.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva:
- con atto di citazione del 26.09.2017, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, la Controparte_2
(Gestione per la Campania Danni Fondo di Garanzia), in persona del R.L. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, non identificata, in ordine alla produzione del sinistro a carico dell'AN (avvenuto l'8.10.2014 in GN Monte UN (CE) - Piazza Don
Pezzoli, nei pressi della Chiesa S. Maria Grande) e, per l'effetto, sentir condannare la Compagnia Assicurativa al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni da lei subite, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore intestatario;
pagina 3 di 20 - la IG.ra ai fini del giudizio, inviava alla Consap, con pec del Per_1
14.12.2015, invito a stipulare convenzione di negoziazione, oltre alla richiesta/diffida di risarcimento del danno indirizzata con pec del 5.07.2017, indirizzata alla e all'Istituto Ivass;
CP_2
- nessun tipo di approccio conciliativo veniva avanzato costringendo la IG.ra
[...]
d incardinare il summenzionato giudizio;
Per_1
- si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_3
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché le ragioni dell'attrice, chiedendo il rigetto della domanda.
- in occasione della prima udienza, tenutasi in data 25 gennaio 2018, la società
tramite il proprio procuratore, si riportava alle suddette eccezioni, CP_2
chiedendone l'integrale accoglimento e, insieme al procuratore di parte attrice, chiedeva, poi, un rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
- il Giudice, prendendo atto delle posizioni delle parti e della richiesta congiunta di entrambe, rinviava, senza altro onere processuale, all'udienza del 22.03.2018, per i provvedimenti di cui all'art. 320 c.p.c.;
- nel prosieguo il Giudice ammetteva la prova per testi, riservandosi all'esito di nominare un consulente medico legale;
- successivamente all'escussione dei testi, il Giudice, all'udienza del 7 giugno 2018 ammetteva la CTU, per la quantificazione del danno, nominando, all'uopo, il dott.
; Persona_2
- il giorno 10.07.2018 l'anziana - nonostante le complicanze fisiche, Per_1
dovute ai postumi cristallizzati dal sinistro de quo, oltre alla sua veneranda età di
90 anni - si recava a visita presso il Comune di Sora (a 60 km di distanza dalla propria abitazione).
- il CTU, completati gli accertamenti, relazionava, in risposta ai quesiti del Giudice, sulla sussistenza del nesso di causa tra il sinistro e i danni patiti da Per_1
evidenziando, altresì, la presenza di postumi permanenti (ormai stabilizzati), con pagina 4 di 20 determinazione di un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8%;
- a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il
Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, disponeva: “Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Persona_1
nei confronti della di Impresa deIGnata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, con atto di citazione notificato il
06.07.2015, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiara
l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno promossa da
[...]
nei confronti della n.q. di Impresa Persona_1 Controparte_2
deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
condanna
l'attrice alla rifusione delle spese processuali del presente Persona_1
giudizio in favore della convenuta n.q. di Impresa deIGnata Controparte_2
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che si liquidano in complessivi € 671,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico dell'attrice p.t., le spese della
C.T.U. medico- legale nella misura liquidata con decreto emesso in pari data della presente sentenza, pari ad € 400,00, oltre IVA ed oneri previsti per legge”.
- la pronuncia del Giudice di Pace era illegittima ed immotivata, e andava riformata;
- non era condivisibile la decisione del Giudice di primo grado che dichiarava con sentenza l'improcedibilità della domanda attorea in quanto aveva erroneamente interpretato le norme disciplinanti la negoziazione;
- in particolare, censurava i capi 2), 3) e 5), formulati a pagina 2 e 3 della sentenza:
Capo 3) “Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda per i motivi di seguito esposti”. Capo 5) “Rilevato che nel caso di specie, l'avvocato
Massimo Taffuri che ha introdotto la lite ha provato di aver iniziato la procedura di negoziazione assistita producendo, la lettera del 04.12.15 da ritenersi invito
pagina 5 di 20 contenutisticamente idoneo. […] Tuttavia, la lettera citata contenente detto invito era inoltrata dall'avv. Massimo Taffuri in data 14.12.2015 tramite pec unicamente alla Consap come da ricevuta di avvenuta consegna all.1 della memoria ex art. 320 c.p.c. depositata all'udienza del 22.03.2018. Mentre analoga richiesta non era inoltrata alla quale Impresa deIGnata per il Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, unica impresa assicuratrice legittimata passiva, citata nel presente giudizio” Capo 2)“Rientrando le cause di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere dell'art. 3 della legge 162/2014, non avendo, pertanto parte attrice dato corso alla procedura nei confronti della
n.q. di Impresa deIGnata per il Fondo di Garanzia per le Controparte_2
Vittime della Strada, la domanda deve essere dichiarata improcedibile”;
- in riferimento tre capi contestati, l'art. 31 Legge 162/2014 stabiliva che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 51-bis, del D. Lgs. n. 28/2010, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”;
- alla lettera della norma, lo schema era il seguente: a) Eccezione di improcedibilità sollevata entro la prima udienza;
b) il Giudice rileva (accerta) l'improcedibilità; c) il Giudice dispone i termini per la negoziazione assistita (artt. 2 e 3, L. 164/2014).
- la norma non disponeva un obbligo a carico del Giudice, ma al contempo poneva a suo carico l'onere di “proseguire il giudizio” o di “sospenderlo/interromperlo”
pagina 6 di 20 per la negoziazione;
- non bastava la mera eccezione sollevata (sul cui punto si tornerà), ma è necessario l'ordine che si vuole dare al processo (di proseguirlo o meno), pertanto se il
Giudice avesse optato per il prosieguo del giudizio, non avrebbe potuto più ritenerlo improcedibile, per la concludete condotta processuale tenuta, per aver scelto la “continuazione” il giudizio, superando l'opportunità della negoziazione assistita;
- la ratio della Negoziazione Assistita era quella di ridurre la mole dei processi civili nelle aule giudiziarie, e consentire alle parti interessate di giungere ad una rapida, economica ed efficace definizione delle controversie, con la conseguenza che l'istituto della procedibilità, ex Legge 162/2014, aveva un mero scopo deflattivo che non viziava la domanda giudiziale;
- il giudizio, anche all'esito dell'esperita negoziazione ben poteva “proseguire”, così come il Giudice poteva “proseguire” la causa (come nel caso di specie), senza disporre la “conciliazione”, perché la norma non vietava detta opzione;
- la norma disponeva invece, la decadenza dalla proposizione dell'eccezione in prima udienza nel caso in cui non fosse rilevata dal Giudice senza concedere i termini per la negoziazione, non poteva essere più disposta oltre la prima udienza, in coerenza con la decadenza dell'eccezione: la domanda ed il giudizio diventavano proseguibili;
- il Giudice non era intenzionato a ricorrere allo strumento per deflazionare il contenzioso (per condotta processuale concludente) ed alla prima udienza, anziché concedere i termini ex artt. 23 e 3 Legge 162/2014, disponeva il rinvio 320 c.p.c. su richiesta congiunta delle parti, ed in particolare della Convenuta, rinunciandovi implicitamente, anch'essa, alla relativa eccezione.
- Il Giudice di prime cure, quindi riteneva allora “procedibile” il giudizio, portando a compimento ogni sua fase, fino alla decisione.
- la declaratoria di improcedibilità, espressa in sentenza per mancato invito di pagina 7 di 20 negoziazione assistita alla Compagnia Assicurativa, costituiva un errore di diritto del Giudice
- il Giudice di Pace violava e falsava l'applicazione della norma (artt. 23 e 3, Legge
162/2014), applicandola in maniera diversa, sussumendone la condizione di mancata negoziazione come vizio insanabile della domanda, in difformità alla ratio legislativa.
- veniva estrapolata la sanzione dell'improcedibilità del giudizio in maniera avulsa dal contesto normativo, senza rimettere, tra l'altro, le parti nella facoltà di
“negoziare” (art. 31, L. 162/14). Infatti, l'improcedibilità non poteva essere sentenziata senza aver dato prova dei termini concessi (ex artt. 2 e 3 L. n.
162/2014), e senza attestare in sentenza “l'omissione endoprocessuale”
(eventuale) di La deferita “conciliazione” del Giudice rappresentava Per_1
l'unica ragione posta a baluardo dell'improcedibilità ex L. 162/14, e da essa si decade se il Giudice ritiene, al contrario, procedibile il giudizio.
- la motivazione del rigetto “in rito” costituiva, dunque, un'aporia giudiziale, nel senso che la “teoria” del giudice, non ammetteva, sotto il profilo censurato, nessun argomento che rendeva fondata la propria sentenza;
- il Giudice cadeva in un errore interpretativo della norma, ritenendo, tra l'altro, di non aver compreso che solo Egli è “decaduto”, non attuando la previsione normativa di cui agli artt. 2 e 3.
- In tal modo, è stata violata la norma di cui all'art. 113 c.p.c., che impone di decidere (soprattutto “in rito”), secondo norme di diritto;
- l'errore interpretativo della norma implicava un abuso del potere/facoltà del
Giudice, attraverso la “non concessione” della negoziazione, disponendo, invece, la sanzione che scaturisce dalla “concessione” della stessa, piegando il principio di diritto processuale alla sua errata interpretazione della norma;
- sotto il profilo della violazione di norme processuali, veniva violata, altresì, la norma di cui all'art. 115 c.p.c., per non aver giudicato (nel merito) secondo le pagina 8 di 20 satisfattive prove poste a correndo del giudizio;
- l'iter argomentativo del Giudice di Prime Cure si palesava ulteriormente incoerente, per aver richiamato delle sentenze di Cassazione inconferenti, in quanto facenti riferimento all'inammissibile eccezione di improcedibilità in appello o in Cassazione, qualora fosse intervenuta la decadenza (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2009, n. 21797). Stando a dette pronunce, Parte convenuta non poteva, nell'odierno giudizio di appello, promuovere la negoziazione, perché decaduta (ndr, per non aver insistito in prima udienza per l'espletamento della negoziazione).
- la descritta incoerenza ed illogico percorso motivazionale, costituiva un vizio di motivazione, caratterizzato da una lacunosa argomentazione, dovuta alla mancata disamina logica e giuridica approfondita del contenuto delle pronunce menzionate: la motivazione era manifestatamente ed irriducibilmente contraddittoria, in violazione dell'art. 1322, n. 4, c.p.c.
- infine, anche i capi 3, 4, 5 e 6 di sentenza, formulati a pagina 3 del provvedimento dovevano essere impugnati: Capo 3) “Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte che, con la propria condotta, ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione, nella misura del minimo dello scaglione di riferimento ai sensi del
D.M. 55/2014, Capo 4) “In forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua prosecuzione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”, Capo 5) “Causare un processo, tuttavia, IGnifica anche costringere alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria rilevatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri processuali sottesi alla sua definizione”,
Capo 6) “Le spese della C.T.U. medico-legale vanno poste definitivamente a carico della parte attrice provvisoriamente poste a carico della medesima nella pagina 9 di 20 misura liquidata con decreto emesso in pari data della presente sentenza, pari ad €
400,00, oltre IVA ed accessori di legge.”
- riguardo al capo di condanna relativo al governo delle spese e della CTU vi era vizio di motivazione;
- il Giudice di Pace condannava l'allora Attrice per aver omesso di continuare (o di iniziare) la procedura conciliativa, trascurando che si trattava di stragiudiziale e non “giudiziale” (fatto determinante, e trascurato dal Giudicante);
- la considerazione dedotta dal Giudice (“costrizione alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria”), rendeva la motivazione assolutamente apparente, in quanto costruita su una circostanza inesistente, posta a base del motivo di condanna per aver omesso nel solco argomentativo l'elemento processuale determinante costituita dalla mancata concessione del termine per la negoziazione;
- l'omissione riguardava, infine, i risultati processuali del giudizio: prove testimoniali rilevanti, ritenute idonee dal Giudice a provare il nesso di causalità, tanto da nominare ctu medica, che confermava il nesso causale.
- il Consulente aveva, altresì, accertato il danno permanente subito dall'Appellante.
- la sentenza impugnata era di mero rito, per cui il Giudice non statuiva sulla domanda nel merito.
- il Giudice giustificava la condanna per aver “azionato una pretesa Per_1
accertata come infondata ovvero abbia dato causa al processo o alla sua prosecuzione infondata, e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia”. Pertanto, la sentenza era di rito, ma la condanna era di merito, con evidenti salti di logica in tutto il percorso logico-motivazionale, menzionando il Giudice, tra l'altro, l'art. 91 c.p.c., la cui norma non precettava affatto quanto dedotto in sentenza ed in ogni caso l'ipotesi dedotta dal Giudice veniva sconfessata dalle risultanze probatorie;
- il Giudice di Primo Grado, superata la questione di procedibilità del giudizio, e pagina 10 di 20 accertato il mancato interesse di parte convenuta a ribadire l'eccezione sulla preliminare negoziazione assistita, doveva accogliere la domanda attorea sugli elementi di fatto e di diritto argomentati e dimostrati in giudizio con prove testimoniali ed accertamenti medico-legali, che hanno quantificato il danno biologico nella misura dell'8%, e condannare il convenuto alla relativa corresponsione, oltre spese mediche documentate;
ed alla refusione delle spese di giudizio, con distrazione.
Tutto ciò premesso, come in epigrafe rappresentata, difesa e Persona_1
domiciliata, riportandosi a tutti gli argomenti ed istanze contenuti negli scritti difensivi del giudizio Sulla base delle predette argomentazioni l'appellante concludeva come sopra.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello la Soc. così Controparte_2
concludendo: “piaccia all'On.le Tribunale di Cassino, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della presente comparsa, così provvedere: - per le su esposte causali in via preliminare contenere la domanda dell'odierna appellante in
€ 5200/00 come da clausola di contenimento formulata nell'atto di citazione di primo grado;
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014; - nel merito, rigettare l'appello proposto dalla IG.ra
perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese diritti Persona_1
ed onorari di giudizio a favore della FGVS. in via subordinata Controparte_3
voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. della IG.ra nella causazione del presunto sinistro con graduazione Persona_1
delle colpe”.
La compagnia assicurativa appellata riteneva l'atto di appello infondato in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto e osservava:
- in via preliminare la FGVS non accettava il Controparte_3
contraddittorio su somme eccedenti la quantificazione così come specificata dall'attrice nell'atto di citazione e comunque nei limiti di € 5.200,00;
pagina 11 di 20 - era corretta la decisione del Giudice di primo grado che dichiarava la improcedibilità della domanda della odierna appellante per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 il quale disponeva che “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
- la richiesta di negoziazione assistita veniva inviata alla Consap e non alla soc.
; Controparte_2
- in ogni caso la domanda non era provata e pertanto andava rigettata;
- le dichiarazioni rese dai testi nel corso del processo erano generiche e non attendibili oltre che di favore. I nominativi dei testi escussi non venivano indicati nella denuncia/querela sporta dall'attrice innanzi ai C.C. di , Controparte_4
anzi, dalla stessa risultava che le prime persone ad intervenire erano “le ragazze che erano dal parrucchiere” e non i testimoni;
- i testi non erano, infatti, indicati nella querela presentata pertanto, le loro dichiarazioni erano di favore e prive di attendibilità;
- non era chiara la dinamica secondo cui si sarebbero svolti i fatti, né i presunti punti d'urto tra il veicolo investitore e la IG.ra Per_1
- nessuno dei testi escussi vedeva l'urto tra il veicolo non identificato e la IG.ra
[...]
infatti, tutti dichiaravano di aver sentito un urto e di aver visto l'attrice a Per_1
terra;
- i testi non fornivano una descrizione precisa del punto della Piazza in cui sarebbe avvenuto il presunto urto, né specificavano se la si trovava al centro Per_1
della piazza o camminava sul marciapiede se presente ovvero radente al muro;
- era evidente la responsabilità dell'attrice, quantomeno concorrente nella causazione del sinistro. Stante la lacunosità della prova testi non era preclusa al
Giudice l'indagine in ordine alla responsabilità del pedone che si assume essere stato investito;
- l'espletata prova testimoniale era generica, ed inoltre, l'attrice non forniva alcuna prova che escludesse un suo concorso di colpa;
pagina 12 di 20 - si ravvisava un comportamento certamente imprudente della IG.ra la Per_1
quale si accingeva ad attraversare la strada non usufruendo delle apposite strisce pedonali. Inoltre, la stessa, si fermava all'atto dell'attraversamento creando un pericolo per la circolazione stessa (Trib. Salerno sez. II del 01.12.2009 n. 2532)
- in subordine, la richiesta di liquidazione di danno esistenziale, pure richiesto, era priva di ogni fondamento come stabilito dalle note sentenze della Corte di
Cassazione Sez. Unite nn. 26972 e 26973 del 2008;
- la domanda doveva essere rigettata in quanto l'istante non assolveva all'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
- andava disconosciuta, anche ai sensi dell'art. 2719 cc, tutta la documentazione medica allegata alla produzione attorea, si contestano le spese mediche, le valutazioni della consulenza tecnica di parte disconoscendone la provenienza.
- In particolare, la CTU medico legale del dr. era priva di riscontri Persona_2
medico legali.
All'udienza del 13 aprile 2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di parte attrice e lo stesso veniva poi successivamente riassunto dalla IG.ra nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
L'appello è fondato e merita accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono.
La materia relativa alle domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedente cinquantamila euro e per quelle di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra quelle elencate dalla L. 162/2014 per le quali
è prevista l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita.
In particolare, l'art. art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, sull'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità dell'azione stabilisce che l'improcedibilità deve essere eccepita dal pagina 13 di 20 convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.
Orbene, agli atti del giudizio risulta che effettivamente la IG.ra ai fini del Per_1
giudizio, inviava alla Consap, con pec del 14.12.2015, invito a stipulare convenzione di negoziazione, oltre alla richiesta/diffida di risarcimento del danno indirizzata con pec del
5.07.2017, indirizzata alla e all'Istituto Ivass, non inviava invito alla stipula di CP_2
una convezione di negoziazione assistita alla quale impresa Controparte_3
deIGnata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, che nel costituirsi nel successivo giudizio eccepiva l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Nonostante la sollevata eccezione, il Giudice di prime cure concedeva rinvio ex art. 320
c.p.c. ed il giudizio proseguiva con lo svolgimento dell'istruttoria che culminava con il deposito di CTU.
Nel cado di specie nonostante la sollevata eccezione il suddetto termine non veniva concesso.
È stato quindi concesso nella presente fase di appello e parte istanti ha comunicato nei termini di legge l'invito alla negoziazione assistita che non ha avuto alcun esito positivo.
Superata quindi la questione di improcedibilità, la causa va affrontata nel merito.
Allo stato degli atti si evince che in seno al giudizio di prime cure, è stata svolta tutta l'attività istruttoria necessaria per giungere ad una pronuncia sul merito sulla base degli elementi che appresso si indicano.
L'attrice esponeva che il sinistro occorsole in data 08.10.2014, ore 17,30 si verificava in agro di , alla Piazza Don Pezzoli allorquando, percorrendo la citata Controparte_4
piazza a piedi, giunta in prossimità della Chiesa “Santa Maria Grande”, veniva pagina 14 di 20 violentemente urtata, con la parte posteriore, da un'autovettura in manovra che, dopo l'impatto si allontanava senza poter essere identificata.
Tale dinamica del sinistro trova rsicontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Il teste , in merito ha dichiarato “… mi trovavo in compagnia del IG. Testimone_1
mentre chiacchieravamo abbiamo sentito il rumore di un impatto, ci Parte_2
siamo voltati e abbiamo notato un'utilitaria di colore scuro che nell'effettuare una manovra di retromarcia aveva colpito la IG.ra facendola cadere a terra. Per_1
Abbiamo cercato di fermare la macchina ma è fuggita via senza fermarsi e prestare soccorso”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste “… mi trovavo nei pressi Parte_2
del Comune vicino la Chiesa, preciso che percorreva Persona_1
diligentemente la piazza. Mentre chiacchieravo con il IG. ho sentito Testimone_1
urlare la IGnora e il rumore dell'impatto e siamo nell'immediato accorsi. Preciso che la macchina era di colore scuro, ma non ricordo il modello, perché ci siamo preoccupati di soccorrere immediatamente la IGnora e non ci siamo soffermati a vedere il modello e la targa dell'auto che l'ha investita … lamentava da subito fortissimi dolori alla spalla destra”.
La teste affermava “io non ho visto l'accaduto ma mi trovavo davanti al Tes_2
negozio di parrucchiere di fronte alla piazza quando ho sentito il rumore di una macchina che accelerava velocemente. Preciso che in quel frangente ho alzato lo sguardo e ho notato 2 persone che agitavano le mani, presumo per fermare la macchina che nel frattempo era passata. Mi sono avvicinata alle persone che agitavano le mani per sapere cosa stesse accadendo, e ho notato la IG.ra a terra che Per_1
lamentava forti dolori alla spalla”.
La IG.ra provvedeva anche a sporgere querela verbale, del che ne è verbale Per_1
del 15.10.2014 sottoscritta dal Comandante , del comando dei Per_3 Persona_4
Carabinieri di versato in atti. Controparte_4
Il CTU medico legale con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il pagina 15 di 20 Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, ha appurato la compatibilità delle lesioni riportate dalla IG.ra
[...]
con la dinamica del sinistro precisando che “Nell'incidente subito in data Per_1
08/10/2014 la IG.ra ha riportato una frattura delle testa omerale Persona_1
destra ed una contusione del gomito omolaterale. Tali lesioni, trattate incruentamente mediante apparecchio gessato brachio metacarpale pendente fino al 12/11/2014, sono compatibili con una caduta sul moncone della spalla da qualsiasi causa determinata”.
In punto di quantum il CTU incaricato ha così argomentato: “tenuto conto della tipologia delle lesioni e del periodo di immobilizzazione si può ritenere che l'invalidità temporanea sia stata totale per trentatré giorni (corrispondenti al periodo della immobilizzazione) e temporanea al 50% per venti giorni corrispondenti alla definitiva stabilizzazione del quadro clinico (in assenza di qualsiasi prova di trattamento FKT).
Allo stato residuano postumi permanenti, ormai stabilizzati, consistenti in limitazione dell'abduzione, dell'elevazione e della rotazione dell'arto (trascritte specificamente nell'esame obiettivo). Tali menomazioni determinano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8% (otto per cento). Le spese documentate in atti, pari ad €. 130,00 sono da considerare congrue e pertinenti”.
Nel caso di specie si è avuto una ipotesi di premorienza, essendo la danneggiata deceduta in corso di causa. La è deceduta il 20.12.2022 all'età di anni 98. Per_1
Nel 2014 una persona di 90 anni aveva una aspettativa di vita era di 94, 5 anni.
Essendo quindi deceduta la danneggiata oltre l'età costituente la sua aspettativa di vita il risarcimento danni a titolo di danno biologico non subisce alcuna decurtazione pur essendovi premorienza.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
pagina 16 di 20 Età del danneggiato alla data del sinistro 90 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 33
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 9.711,07
Invalidità temporanea totale € 1.853,94
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Totale danno biologico temporaneo € 2.415,74
Spese mediche € 130,00
TOTALE GENERALE: € 12.256,81
Il danno biologico ammonta quindi ad euro 12.126,81 mentre quello patrimoniale ad euro 130,00.
Al pagamento della suddetta somma di euro € 12.256,81 va quindi condannata la
quale impresa deIGnata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente pagina 17 di 20 corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(8.10.2014), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
pagina 18 di 20 Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della compagnia
Spese di CTu svolta in primo grado a carico di parte appellata. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda di appello avanzata da nei confronti di quale impresa deIGnata Controparte_1 Controparte_2
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così provvede:
- accoglie l'appello e, riforma la sentenza impugnata;
- accertata la dinamica del sinistro subito dalla IG.ra , condanna la Parte_3
quale impresa deIGnata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_3
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento del danno in favore della IG.ra quantificato in €. 13.488,68; Controparte_1
- condanna l'appellata, quale impresa deIGnata per la Controparte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla pagina 19 di 20 refusione delle spese di lite, per il doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante, che si liquidano nel giudizio in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 530,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 20/09/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 20 di 20