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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio ,ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 10.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3421/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
c.f. ,, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1 Carriera Grande 32 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Iorio (c.f.:
) ed (c.f.: ) che lo C.F._2 CP_1 C.F._3 rappresentano e difendono e che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma;
134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/266998 oppure all'indirizzo di posta elettronica
Email_1 Email_2
Reclamante
E
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA (di seguito “ ” o la ”), in persona del dott. P.IVA_2 CP_2 CP_3 CP_4
nato a [...], il [...], nella sua qualità di procuratore speciale, giusta
[...] procura per atto Notaio di Roma del 20 giugno 2022 n. rep. 55517 - Persona_1 raccolta n. 16156 – reg.to a Roma 5 il 21 giugno 2022 al n. 777 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Giustiniani (C.F. ; PEC C.F._4 il quale ai fini del presente giudizio elegge domicilio Email_3 presso lo studio dell'Avv. Amalia Rizzo ( ) in Napoli, Centro Direzionale C.F._5 Isola G/8
Reclamata
1 OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza n. 8238/2024 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata in data 2.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 47 e seg., legge n. 92/2012, ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimatogli in data 4.3.2022 per giusta causa , chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e le conseguenti statuizioni risarcitorie. A fondamento della domanda, dopo aver premesso di svolgere le funzioni di direttore presso l' Pt_2
[... Napoli 2 dal 2013, deduceva di essere stato licenziato ai sensi degli artt. 54, comma VI, lett. a) c) e k) e 80 lett. e) del C.C.N.L. di categoria del 23/06/2021 con effetto a far data da 09/02/2022 per omesso controllo sulle operazioni svolte dalla ex specialista consulente Finanziario, CP_5
presso la sala consulenze, operazioni che per tipologia ed importi vietate dalla scheda
[...] 12.2.17 Manuale di sicurezza degli U.P. Evidenziava, tuttavia, l'illegittimità del licenziamento, per aver agito sempre con correttezza e buona fede, e di non aver in alcun modo violato disposizioni aziendali senza il consenso della Filiale, con la quale spesso si interfacciava per sottolineare le criticità dell'Ufficio Postale da Lui diretto, e per aver denunciato alla filiale alcune anomalie rilevate dalla condotta della collega ma che soltanto dopo le prime denunce sporte dagli utenti, la società aveva CP_5 provveduto a rimuovere dall' la stessa CP_6 CP_5
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando , sulla base di plurime argomentazioni , la piena la correttezza ed incensurabilità dell'azione. Concludeva , pertanto ,chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza del 27.4.2023 , rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
Nella successiva fase di opposizione, ritualmente attivata, ai sensi dell'art. 1, commi 51-57, legge 92/2012 dal , il Giudice adito, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava Parte_1 l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 19.12.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, il reclamante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale, affidandosi a plurimi motivi di doglianza .
Riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi in ordine alla carenza di prova a sostegno della asserita responsabilità, all'assenza del requisito di proporzionalità, ha concluso- previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti- in riforma dell'impugnata sentenza - di accogliere la domanda formulata in prime cure dal lavoratore con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione . Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo l'infondatezza delle avverse censure di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta in virtù dell'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
2 In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
Ciò posto la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Appare preliminare ripercorrere i fatti per cui è causa. In data 15 luglio 2021, si presentava presso l'ufficio postale di Napoli 2, diretto dall'odierno reclamante, il cliente il quale lamentava un ammanco di circa 50.000 Euro dal suo Persona_2 libretto di risparmio ritenendo responsabile dell'accaduto dipendente Persona_3 dell'ufficio postale di Napoli 2 con mansioni di specialista consulente finanziaria,. A seguito di tanto, la società datrice disponeva una serie di indagini per il tramite della propria funzione interna per la gestione delle frodi - Fraud Management e Security Intelligence (“FMSI”), al fine di verificare le modalità di esecuzione delle operazioni illecite da parte della dipendente
All'esito di tali accertamenti risultava : che la dipendente aveva sostituito, Persona_3 all'insaputa del cliente il suo libretto di risparmio, emettendone uno nuovo (avente Per_2 numero diverso da quello in possesso del cliente); che, dopo tale sostituzione, aveva effettuato in soli 7 giorni su tale nuovo libretto di risparmio intestato al cliente, ben cinque prelievi per complessivi 45.658,75 Euro, falsificando la sua firma apposta sui relativi moduli di richiesta prelevamento. Da tanto conseguiva il licenziamento della ritenuto legittimo Tribunale di Napoli con CP_5 decisione poi confermata in sede di gravame (sentenza n.242/25) . L'indagine, ampliata a seguito di lamentale di numerosi clienti della filiale in oggetto, faceva emergere che la consulente finanziaria, aveva svolto regolare attività di cassa, effettuando CP_5 quotidianamente sui conti intestati ai clienti dell'ufficio postale, quali prelevamenti, versamenti, pagamenti, nonché le più svariate operazioni di gestione dei singoli conti, quali attivazione libretti di risparmio, emissione e sostituzione carte di pagamento, attivazione e smobilizzo polizze, movimentando denaro grazie all'intervento dell'odierno reclamante . Segnatamente risultava che ad inviare il denaro (in gergo tecnico: “sovvenzione”) alla cassa della postazione di lavoro occupata dalla (cassa 2 PdL 6), nonché a ricevere il denaro (in gergo tecnico: CP_5
“conferma denaro”) dalla predetta postazione era il , il quale, rispondendo ai Parte_1 chiarimenti richiesti dalla datrice, pur ammettendo che le operazioni contestate alla erano CP_5 vietate dalla normativa, dichiarava di averle sempre consentite . Segnatamente dichiarava : «tali operatività, sebbene vietate dalla normativa,le consentivo» e ciò semplicemente perché «la CP_5 le giustificava dicendomi che il denaro versato oppure richiesto in sovvenzione era necessario per Par compiere operazioni svolte da clienti abituali dell' peraltro titolari di diversi prodotti finanziari per cui, al fine di non “perdere” il cliente le ho, come detto, sempre consentito ….. In definitiva posso affermare che sebbene fossi consapevole che la eseguiva in sala consulenza CP_5 operazioni non consone alla propria attività professionale che comportavano maneggio di denaro in molti casi anche di importi rilevanti, non ho mai avuto dubbi sulla liceità delle stesse anche perché, Par trattandosi di una collega che operava in quell' da molti anni, ho sempre avuto massima fiducia Par in lei e l'ho sempre considerata come punto di riferimento dell' poiché conosceva quasi tutti i clienti frequentatori dello stesso”.
3 In data 8.2.2022 il riceveva lettera di contestazione in cui l'azienda evidenziava quanto Parte_1 segue : si configura a Suo carico una sistematica rinuncia alle precipue attività di controllo e vigilanza insite nella figura professionale di direttore»; che «nonostante vantasse un'esperienza di lungo periodo nel ruolo, non ha mai rilevato la costante e “frenetica attività” svolta dalla ex consulente che in quasi tutte le giornate analizzate svolgeva operatività a denaro tipiche di un operatore di sportello e non certamente tipiche di una specialista di sala consulenza, consentendo peraltro, alla stessa di poter maneggiare somme di denaro anche di importi rilevanti e talvolta addirittura inviando Lei stesso il denaro occorrente alla ex dipendente per l'attuazione del piano fraudolento»; che «da tutto quanto innanzi esposto si profilano a Suo carico gravi inadempienze gestionali/operative, in relazione al ruolo da Lei ricoperto, per non aver attuato i più elementari controlli insiti nella Sua figura professionale e per aver violato quanto previsto dalla Scheda 12.2.17 Manuale di Sicurezza degli UP avendo inviato e confermato denaro alla/dalla sala consulenza per rilevanti importi»; che «La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda, che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società»; che «La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine della Società , riveste particolare gravità in CP_2 considerazione della Sua funzione in Azienda e della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume». A seguito di giustificazioni ritenute non idonee a scalfire la gravità dei fatti contestati, con lettera del 4 marzo 2022, comunicava al ricorrente licenziamento senza preavviso e per giusta causa CP_2 «ai sensi dell'art. 54 VI comma lett. A), C) e K), e 80 lett. E del CCNL» . Il Tribunale, a seguito di impugnazione del , sia in fase sommaria che in sede di Parte_1 opposizione riteneva il licenziamento legittimo. Con l'impugnata sentenza il giudice adito riteneva in particolare non valide le giustificazione di pretese carenze di organico nell'impiego della prospettate dalla difesa del , CP_5 Parte_1 atteso che le specifiche mansioni della dipendente non le consentivano l'utilizzo di denaro nella quantità evidenziata dai movimenti fraudolenti;
né le pretese segnalazioni di carenza di organico, che pure sembravano non esservi, dal parte del Direttore all'azienda apparivano in Parte_3 ogni caso idonee a giustificare il suo comportamento contrario alle direttive aziendali. Riteneva irrilevante e non decisiva la pretesa di dimostrare a mezzo di testimoni che il Parte_1 avesse più volte richiesto supporto alla Filiale e che all'ennesimo rifiuto era stato "costretto" ad adibire la CE ad attività di sportello non essendo consentita siffatta utilizzazione dalle disposizioni aziendali. L'aver consentito alla di svolgere attività di cassa - che la stessa non avrebbe potuto CP_5 svolgere in quanto estranee alle sue mansioni di consulente finanziaria - all'insaputa dei clienti e spesso attraverso la falsificazione delle loro firme apposte sulla relativa modulistica, aveva comportato svariati illeciti ai danni di molteplici clienti, tutti documentati e denunciati sia a
[...]
che alle autorità giudiziarie competenti. CP_2
In particolare, alla CE erano stati contestati i seguenti illeciti: ha creato un ammanco sul libretto Caropreso, pari a complessivi € 13.700,00, per il tramite della sostituzione (all'insaputa delle clienti) della carta di pagamento associata al libretto di risparmio, da cui la dipendente ha poi prelevato le somme;
ha prelevato delle somme dal libretto di risparmio intestato al cliente Per_4
libretto che lei stessa aveva provveduto ad attivare (all'insaputa del cliente), accreditando
[...] sullo stesso i proventi derivanti dal parziale smobilizzo (effettuato sempre all'insaputa del cliente) di due polizze al medesimo intestate, con conseguente danno arrecato al cliente di complessivi € 28.519,32 ; ha effettuato ai danni della cliente una serie di operazioni a sua Parte_4 insaputa (attivazione libretto di risparmio, attivazione polizza vita e due prelievi per complessivi € 5.380,00 ; ha effettuato all'insaputa delle clienti , e , Persona_5 Persona_6 Persona_7
4 una serie di operazioni fraudolente sul loro conto, arrecando un ammanco complessivo di € 14.395,00; ha prelevato dal libretto di risparmio del cliente € 3.400,00, dopo aver Persona_8 sostituito, all'insaputa del cliente, la carta di pagamento associata al suo conto;
ha effettuato all'insaputa dei clienti e una serie di operazioni fraudolente Parte_5 Persona_9 sul conto cointestato, arrecando un ammanco complessiva di € 109-445,00 nonché un ammanco di ulteriori € 58.950,00 anche sul conto BancoPosta intestato ala ditta " "- Parte_5 Alla luce di tali ripetuti accadimenti, il Tribunale considerava grave la condotta contestata sì da impedire in maniera irreversibile, irrecuperabile e definitiva la possibilità di prosecuzione del rapporto e di aspettativa di corretta esecuzione della prestazione del dipendente con conseguente giudizio di proporzionalità del provvedimento impugnato.
Ricostruita la vicenda per cui è causa, il reclamo è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia ritenuto accertata la riferibilità al
[...]
delle condotte oggetto di contestazione e di conseguenza assolto, da parte della società Pt_1 datrice di lavoro, l'onere di provare la giusta causa di licenziamento.
Ciò alla luce non solo della documentazione prodotta dalla società , ma soprattutto delle ammissioni contenute nelle giustificazioni rese dal in risposta ai chiarimenti richiesti dalla società Parte_1 datrice in sede di audizione da parte della funzione FMSI del 25 novembre 2021 , come sopra richiamate. Con il primo motivo parte reclamante ribadisce la carenza di organico presso l'UP da lui diretto sicchè l'adibizione della CE in una mansione diversa si era resa necessaria e anche avallata società che non aveva posto rimedio alle continue lamentele di carenza del personale . Premesso che nessun cenno risulta essere stato fatto dal nella risposta ai chiarimenti sulle Parte_1 operazioni di cassa svolte dalla e in disparte i riscontri probatori forniti dalla società in ordine CP_5 alla insussistenza della dedotta carenza di organico ( il insiste che su tre operatori due Parte_1 fruissero di permessi e in particolare il di due ore di permesso giornaliero e CP_7 Per_10 dei permessi ex legge 104/92) la Corte non può che condividere la statuizione resa dal Tribunale in relazione alla inidoneità di tale circostanza, seppure provata, a giustificare la condotta dell'odierno reclamante.
L'osservanza dell'obbligo di diligenza cui è tenuto ciascun lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni prescinde dal controllo effettuato dal datore di lavoro, né può fondatamente sostenersi che il mancato controllo avvalorerebbe l'inosservanza di tale obbligo. Ciò a maggior ragione nel caso di specie di un dipendente preposto alla direzione di un ufficio che, in quanto tale, oltre a dover osservare personalmente le norme e le procedure applicabili al settore, deve anche vigilare sull'osservanza delle stesse da parte dei propri subordinati.
Le specifiche mansioni della dipendente non le consentivano l'utilizzo di denaro nella CP_5 quantità evidenziata dai movimenti fraudolenti sicchè le pretese segnalazioni di carenza di organico giammai possono giustificare il suo comportamento contrario alle direttive aziendali. Alcuna giustificazione può legittimare l'utilizzo della al servizio cassa e al maneggio di CP_5 denaro, neppure che per la richiesta di rimborsi da parte dei clienti presenti in ufficio. L'aver consentito tali operazioni denota un comportamento in aperta violazione del Codice Eticoaziendale e delle procedure aziendali così come previsto dalla scheda 12.2.17 depositata dall'Azienda (doc. 14), che vieta allo specialista sala consulenza di svolgere attività di sportello e di avere in fondo cassa un importo non superiore ad € 50,00. La doglianza è, dunque, infondata e va disattesa. Con il secondo motivo la difesa attorea deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la sussistenza della giusta causa, riproducendo le stesse difese svolte negli altri gradi. La sentenza resiste alle censure sollevate al riguardo .
5 Il primo giudice, alla luce della gravità oggettiva delle mancanze commesse per il ruolo apicale ricoperto all'interno dell'Ufficio Postale, tenuto conto della sistematicità della condotta nonché dell'intenzionalità dell'agire per aver consentito alla di svolgere mansioni non consentite, CP_5 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato. Ebbene tali considerazioni sono fatte proprie dalla Corte . La condotta del ricorrente, anche ove si fosse limitata ad una omissione del controllo, appare grave perché attiene proprio alla negazione dell'adempimento del dovere a cui è preposto il Direttore. Ritiene quindi la Corte che la condotta posta in essere dal sia stata correttamente Parte_1 inquadrata nelle ipotesi disciplinate dall'art.54, VI comma lett. a, c) e k) del CCNL di settore per le quali è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso, e cioè c) per violazioni dolose di leggi e regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi, k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Ciò che distingue tali ipotesi da quelle per cui è prevista una sanzione conservativa è sia la volontarietà del comportamento , che la “particolare gravità” della condotta inadempiente.
Nel caso di specie sussistono entrambi tali connotati .
Ritiene inoltre il Collegio che il termine doloso utilizzato dall'art.54 citato vada inteso come sinonimo di volontario .
In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte esaminando proprio la suindicata fattispecie contrattuale (Cass. sez. lav. n. 14324/2015). La Corte ha ritenuto che il dolo richiesto dalla norma non sia un dolo specifico motivato dall'intento di conseguire un risultato ulteriore oltre all'evento perseguito (il pregiudizio alla datrice di lavoro o a terzi ovvero un indebito vantaggio a favore proprio o di altri) , ma un dolo generico, che può evincersi anche dalla reiterazione dei comportamenti censurati (che esclude l'errore sulle circostanze fattuali che caratterizzano i singoli episodi) e che consiste nella rappresentazione dell'evento e nella sua cosciente e volontaria realizzazione.
La particolare gravità della condotta inadempiente si evince oltre che dalla reiterazione, in un ristretto arco temporale, delle violazioni procedurali, sintomatica quindi di un modus operandi del reclamante, anche dal ruolo rivestito dallo stesso, che gli imponeva un'osservanza ancora più rigorosa delle procedure aziendali .
In relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla società, l'osservanza delle procedure aziendali costituisce principio cardine a tutela della correttezza e trasparenza dell'attività aziendale, e ciò a prescindere dalle conseguenze concrete delle violazioni commesse.
Inoltre nel caso di specie ciò che rileva non è il danno economico subito dalla società, ma il discredito all'immagine idoneo a compromettere la fiducia riposta dalla clientela nell'integrità e correttezza dell'operato della medesima società. Non vi è dubbio che il modus operandi del reclamante, assolutamente inosservante delle basilari procedure aziendali, fosse idoneo a screditare l'immagine della società.
Ritiene , dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice, che ha ritenuto sussistente la giusta causa del recesso datoriale.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
6 Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dal reclamante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza. Le spese del grado -liquidate come da successivo dispositivo--seguono la soccombenza a carico del reclamante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione ai sensi dell'art. 45, comma 11, legge n.69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta il reclamo;
-condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli 10.7.2025
Il Presidente Est. (dr.ssa Anna Carla Catalano) Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere.
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio ,ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 10.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3421/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
c.f. ,, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1 Carriera Grande 32 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Iorio (c.f.:
) ed (c.f.: ) che lo C.F._2 CP_1 C.F._3 rappresentano e difendono e che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma;
134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/266998 oppure all'indirizzo di posta elettronica
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Reclamante
E
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA (di seguito “ ” o la ”), in persona del dott. P.IVA_2 CP_2 CP_3 CP_4
nato a [...], il [...], nella sua qualità di procuratore speciale, giusta
[...] procura per atto Notaio di Roma del 20 giugno 2022 n. rep. 55517 - Persona_1 raccolta n. 16156 – reg.to a Roma 5 il 21 giugno 2022 al n. 777 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Giustiniani (C.F. ; PEC C.F._4 il quale ai fini del presente giudizio elegge domicilio Email_3 presso lo studio dell'Avv. Amalia Rizzo ( ) in Napoli, Centro Direzionale C.F._5 Isola G/8
Reclamata
1 OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza n. 8238/2024 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata in data 2.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 47 e seg., legge n. 92/2012, ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimatogli in data 4.3.2022 per giusta causa , chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e le conseguenti statuizioni risarcitorie. A fondamento della domanda, dopo aver premesso di svolgere le funzioni di direttore presso l' Pt_2
[... Napoli 2 dal 2013, deduceva di essere stato licenziato ai sensi degli artt. 54, comma VI, lett. a) c) e k) e 80 lett. e) del C.C.N.L. di categoria del 23/06/2021 con effetto a far data da 09/02/2022 per omesso controllo sulle operazioni svolte dalla ex specialista consulente Finanziario, CP_5
presso la sala consulenze, operazioni che per tipologia ed importi vietate dalla scheda
[...] 12.2.17 Manuale di sicurezza degli U.P. Evidenziava, tuttavia, l'illegittimità del licenziamento, per aver agito sempre con correttezza e buona fede, e di non aver in alcun modo violato disposizioni aziendali senza il consenso della Filiale, con la quale spesso si interfacciava per sottolineare le criticità dell'Ufficio Postale da Lui diretto, e per aver denunciato alla filiale alcune anomalie rilevate dalla condotta della collega ma che soltanto dopo le prime denunce sporte dagli utenti, la società aveva CP_5 provveduto a rimuovere dall' la stessa CP_6 CP_5
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed affermando , sulla base di plurime argomentazioni , la piena la correttezza ed incensurabilità dell'azione. Concludeva , pertanto ,chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza del 27.4.2023 , rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
Nella successiva fase di opposizione, ritualmente attivata, ai sensi dell'art. 1, commi 51-57, legge 92/2012 dal , il Giudice adito, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava Parte_1 l'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 19.12.2024 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, il reclamante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale, affidandosi a plurimi motivi di doglianza .
Riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi in ordine alla carenza di prova a sostegno della asserita responsabilità, all'assenza del requisito di proporzionalità, ha concluso- previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti- in riforma dell'impugnata sentenza - di accogliere la domanda formulata in prime cure dal lavoratore con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione . Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte reclamata ha resistito al gravame con propria memoria, deducendo l'infondatezza delle avverse censure di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta in virtù dell'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte ,la causa è stata riservata per la decisione.
2 In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
Ciò posto la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Appare preliminare ripercorrere i fatti per cui è causa. In data 15 luglio 2021, si presentava presso l'ufficio postale di Napoli 2, diretto dall'odierno reclamante, il cliente il quale lamentava un ammanco di circa 50.000 Euro dal suo Persona_2 libretto di risparmio ritenendo responsabile dell'accaduto dipendente Persona_3 dell'ufficio postale di Napoli 2 con mansioni di specialista consulente finanziaria,. A seguito di tanto, la società datrice disponeva una serie di indagini per il tramite della propria funzione interna per la gestione delle frodi - Fraud Management e Security Intelligence (“FMSI”), al fine di verificare le modalità di esecuzione delle operazioni illecite da parte della dipendente
All'esito di tali accertamenti risultava : che la dipendente aveva sostituito, Persona_3 all'insaputa del cliente il suo libretto di risparmio, emettendone uno nuovo (avente Per_2 numero diverso da quello in possesso del cliente); che, dopo tale sostituzione, aveva effettuato in soli 7 giorni su tale nuovo libretto di risparmio intestato al cliente, ben cinque prelievi per complessivi 45.658,75 Euro, falsificando la sua firma apposta sui relativi moduli di richiesta prelevamento. Da tanto conseguiva il licenziamento della ritenuto legittimo Tribunale di Napoli con CP_5 decisione poi confermata in sede di gravame (sentenza n.242/25) . L'indagine, ampliata a seguito di lamentale di numerosi clienti della filiale in oggetto, faceva emergere che la consulente finanziaria, aveva svolto regolare attività di cassa, effettuando CP_5 quotidianamente sui conti intestati ai clienti dell'ufficio postale, quali prelevamenti, versamenti, pagamenti, nonché le più svariate operazioni di gestione dei singoli conti, quali attivazione libretti di risparmio, emissione e sostituzione carte di pagamento, attivazione e smobilizzo polizze, movimentando denaro grazie all'intervento dell'odierno reclamante . Segnatamente risultava che ad inviare il denaro (in gergo tecnico: “sovvenzione”) alla cassa della postazione di lavoro occupata dalla (cassa 2 PdL 6), nonché a ricevere il denaro (in gergo tecnico: CP_5
“conferma denaro”) dalla predetta postazione era il , il quale, rispondendo ai Parte_1 chiarimenti richiesti dalla datrice, pur ammettendo che le operazioni contestate alla erano CP_5 vietate dalla normativa, dichiarava di averle sempre consentite . Segnatamente dichiarava : «tali operatività, sebbene vietate dalla normativa,le consentivo» e ciò semplicemente perché «la CP_5 le giustificava dicendomi che il denaro versato oppure richiesto in sovvenzione era necessario per Par compiere operazioni svolte da clienti abituali dell' peraltro titolari di diversi prodotti finanziari per cui, al fine di non “perdere” il cliente le ho, come detto, sempre consentito ….. In definitiva posso affermare che sebbene fossi consapevole che la eseguiva in sala consulenza CP_5 operazioni non consone alla propria attività professionale che comportavano maneggio di denaro in molti casi anche di importi rilevanti, non ho mai avuto dubbi sulla liceità delle stesse anche perché, Par trattandosi di una collega che operava in quell' da molti anni, ho sempre avuto massima fiducia Par in lei e l'ho sempre considerata come punto di riferimento dell' poiché conosceva quasi tutti i clienti frequentatori dello stesso”.
3 In data 8.2.2022 il riceveva lettera di contestazione in cui l'azienda evidenziava quanto Parte_1 segue : si configura a Suo carico una sistematica rinuncia alle precipue attività di controllo e vigilanza insite nella figura professionale di direttore»; che «nonostante vantasse un'esperienza di lungo periodo nel ruolo, non ha mai rilevato la costante e “frenetica attività” svolta dalla ex consulente che in quasi tutte le giornate analizzate svolgeva operatività a denaro tipiche di un operatore di sportello e non certamente tipiche di una specialista di sala consulenza, consentendo peraltro, alla stessa di poter maneggiare somme di denaro anche di importi rilevanti e talvolta addirittura inviando Lei stesso il denaro occorrente alla ex dipendente per l'attuazione del piano fraudolento»; che «da tutto quanto innanzi esposto si profilano a Suo carico gravi inadempienze gestionali/operative, in relazione al ruolo da Lei ricoperto, per non aver attuato i più elementari controlli insiti nella Sua figura professionale e per aver violato quanto previsto dalla Scheda 12.2.17 Manuale di Sicurezza degli UP avendo inviato e confermato denaro alla/dalla sala consulenza per rilevanti importi»; che «La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda, che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società»; che «La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine della Società , riveste particolare gravità in CP_2 considerazione della Sua funzione in Azienda e della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume». A seguito di giustificazioni ritenute non idonee a scalfire la gravità dei fatti contestati, con lettera del 4 marzo 2022, comunicava al ricorrente licenziamento senza preavviso e per giusta causa CP_2 «ai sensi dell'art. 54 VI comma lett. A), C) e K), e 80 lett. E del CCNL» . Il Tribunale, a seguito di impugnazione del , sia in fase sommaria che in sede di Parte_1 opposizione riteneva il licenziamento legittimo. Con l'impugnata sentenza il giudice adito riteneva in particolare non valide le giustificazione di pretese carenze di organico nell'impiego della prospettate dalla difesa del , CP_5 Parte_1 atteso che le specifiche mansioni della dipendente non le consentivano l'utilizzo di denaro nella quantità evidenziata dai movimenti fraudolenti;
né le pretese segnalazioni di carenza di organico, che pure sembravano non esservi, dal parte del Direttore all'azienda apparivano in Parte_3 ogni caso idonee a giustificare il suo comportamento contrario alle direttive aziendali. Riteneva irrilevante e non decisiva la pretesa di dimostrare a mezzo di testimoni che il Parte_1 avesse più volte richiesto supporto alla Filiale e che all'ennesimo rifiuto era stato "costretto" ad adibire la CE ad attività di sportello non essendo consentita siffatta utilizzazione dalle disposizioni aziendali. L'aver consentito alla di svolgere attività di cassa - che la stessa non avrebbe potuto CP_5 svolgere in quanto estranee alle sue mansioni di consulente finanziaria - all'insaputa dei clienti e spesso attraverso la falsificazione delle loro firme apposte sulla relativa modulistica, aveva comportato svariati illeciti ai danni di molteplici clienti, tutti documentati e denunciati sia a
[...]
che alle autorità giudiziarie competenti. CP_2
In particolare, alla CE erano stati contestati i seguenti illeciti: ha creato un ammanco sul libretto Caropreso, pari a complessivi € 13.700,00, per il tramite della sostituzione (all'insaputa delle clienti) della carta di pagamento associata al libretto di risparmio, da cui la dipendente ha poi prelevato le somme;
ha prelevato delle somme dal libretto di risparmio intestato al cliente Per_4
libretto che lei stessa aveva provveduto ad attivare (all'insaputa del cliente), accreditando
[...] sullo stesso i proventi derivanti dal parziale smobilizzo (effettuato sempre all'insaputa del cliente) di due polizze al medesimo intestate, con conseguente danno arrecato al cliente di complessivi € 28.519,32 ; ha effettuato ai danni della cliente una serie di operazioni a sua Parte_4 insaputa (attivazione libretto di risparmio, attivazione polizza vita e due prelievi per complessivi € 5.380,00 ; ha effettuato all'insaputa delle clienti , e , Persona_5 Persona_6 Persona_7
4 una serie di operazioni fraudolente sul loro conto, arrecando un ammanco complessivo di € 14.395,00; ha prelevato dal libretto di risparmio del cliente € 3.400,00, dopo aver Persona_8 sostituito, all'insaputa del cliente, la carta di pagamento associata al suo conto;
ha effettuato all'insaputa dei clienti e una serie di operazioni fraudolente Parte_5 Persona_9 sul conto cointestato, arrecando un ammanco complessiva di € 109-445,00 nonché un ammanco di ulteriori € 58.950,00 anche sul conto BancoPosta intestato ala ditta " "- Parte_5 Alla luce di tali ripetuti accadimenti, il Tribunale considerava grave la condotta contestata sì da impedire in maniera irreversibile, irrecuperabile e definitiva la possibilità di prosecuzione del rapporto e di aspettativa di corretta esecuzione della prestazione del dipendente con conseguente giudizio di proporzionalità del provvedimento impugnato.
Ricostruita la vicenda per cui è causa, il reclamo è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia ritenuto accertata la riferibilità al
[...]
delle condotte oggetto di contestazione e di conseguenza assolto, da parte della società Pt_1 datrice di lavoro, l'onere di provare la giusta causa di licenziamento.
Ciò alla luce non solo della documentazione prodotta dalla società , ma soprattutto delle ammissioni contenute nelle giustificazioni rese dal in risposta ai chiarimenti richiesti dalla società Parte_1 datrice in sede di audizione da parte della funzione FMSI del 25 novembre 2021 , come sopra richiamate. Con il primo motivo parte reclamante ribadisce la carenza di organico presso l'UP da lui diretto sicchè l'adibizione della CE in una mansione diversa si era resa necessaria e anche avallata società che non aveva posto rimedio alle continue lamentele di carenza del personale . Premesso che nessun cenno risulta essere stato fatto dal nella risposta ai chiarimenti sulle Parte_1 operazioni di cassa svolte dalla e in disparte i riscontri probatori forniti dalla società in ordine CP_5 alla insussistenza della dedotta carenza di organico ( il insiste che su tre operatori due Parte_1 fruissero di permessi e in particolare il di due ore di permesso giornaliero e CP_7 Per_10 dei permessi ex legge 104/92) la Corte non può che condividere la statuizione resa dal Tribunale in relazione alla inidoneità di tale circostanza, seppure provata, a giustificare la condotta dell'odierno reclamante.
L'osservanza dell'obbligo di diligenza cui è tenuto ciascun lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni prescinde dal controllo effettuato dal datore di lavoro, né può fondatamente sostenersi che il mancato controllo avvalorerebbe l'inosservanza di tale obbligo. Ciò a maggior ragione nel caso di specie di un dipendente preposto alla direzione di un ufficio che, in quanto tale, oltre a dover osservare personalmente le norme e le procedure applicabili al settore, deve anche vigilare sull'osservanza delle stesse da parte dei propri subordinati.
Le specifiche mansioni della dipendente non le consentivano l'utilizzo di denaro nella CP_5 quantità evidenziata dai movimenti fraudolenti sicchè le pretese segnalazioni di carenza di organico giammai possono giustificare il suo comportamento contrario alle direttive aziendali. Alcuna giustificazione può legittimare l'utilizzo della al servizio cassa e al maneggio di CP_5 denaro, neppure che per la richiesta di rimborsi da parte dei clienti presenti in ufficio. L'aver consentito tali operazioni denota un comportamento in aperta violazione del Codice Eticoaziendale e delle procedure aziendali così come previsto dalla scheda 12.2.17 depositata dall'Azienda (doc. 14), che vieta allo specialista sala consulenza di svolgere attività di sportello e di avere in fondo cassa un importo non superiore ad € 50,00. La doglianza è, dunque, infondata e va disattesa. Con il secondo motivo la difesa attorea deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la sussistenza della giusta causa, riproducendo le stesse difese svolte negli altri gradi. La sentenza resiste alle censure sollevate al riguardo .
5 Il primo giudice, alla luce della gravità oggettiva delle mancanze commesse per il ruolo apicale ricoperto all'interno dell'Ufficio Postale, tenuto conto della sistematicità della condotta nonché dell'intenzionalità dell'agire per aver consentito alla di svolgere mansioni non consentite, CP_5 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato. Ebbene tali considerazioni sono fatte proprie dalla Corte . La condotta del ricorrente, anche ove si fosse limitata ad una omissione del controllo, appare grave perché attiene proprio alla negazione dell'adempimento del dovere a cui è preposto il Direttore. Ritiene quindi la Corte che la condotta posta in essere dal sia stata correttamente Parte_1 inquadrata nelle ipotesi disciplinate dall'art.54, VI comma lett. a, c) e k) del CCNL di settore per le quali è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso, e cioè c) per violazioni dolose di leggi e regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi, k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Ciò che distingue tali ipotesi da quelle per cui è prevista una sanzione conservativa è sia la volontarietà del comportamento , che la “particolare gravità” della condotta inadempiente.
Nel caso di specie sussistono entrambi tali connotati .
Ritiene inoltre il Collegio che il termine doloso utilizzato dall'art.54 citato vada inteso come sinonimo di volontario .
In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte esaminando proprio la suindicata fattispecie contrattuale (Cass. sez. lav. n. 14324/2015). La Corte ha ritenuto che il dolo richiesto dalla norma non sia un dolo specifico motivato dall'intento di conseguire un risultato ulteriore oltre all'evento perseguito (il pregiudizio alla datrice di lavoro o a terzi ovvero un indebito vantaggio a favore proprio o di altri) , ma un dolo generico, che può evincersi anche dalla reiterazione dei comportamenti censurati (che esclude l'errore sulle circostanze fattuali che caratterizzano i singoli episodi) e che consiste nella rappresentazione dell'evento e nella sua cosciente e volontaria realizzazione.
La particolare gravità della condotta inadempiente si evince oltre che dalla reiterazione, in un ristretto arco temporale, delle violazioni procedurali, sintomatica quindi di un modus operandi del reclamante, anche dal ruolo rivestito dallo stesso, che gli imponeva un'osservanza ancora più rigorosa delle procedure aziendali .
In relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla società, l'osservanza delle procedure aziendali costituisce principio cardine a tutela della correttezza e trasparenza dell'attività aziendale, e ciò a prescindere dalle conseguenze concrete delle violazioni commesse.
Inoltre nel caso di specie ciò che rileva non è il danno economico subito dalla società, ma il discredito all'immagine idoneo a compromettere la fiducia riposta dalla clientela nell'integrità e correttezza dell'operato della medesima società. Non vi è dubbio che il modus operandi del reclamante, assolutamente inosservante delle basilari procedure aziendali, fosse idoneo a screditare l'immagine della società.
Ritiene , dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice, che ha ritenuto sussistente la giusta causa del recesso datoriale.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
6 Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dal reclamante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza. Le spese del grado -liquidate come da successivo dispositivo--seguono la soccombenza a carico del reclamante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione ai sensi dell'art. 45, comma 11, legge n.69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta il reclamo;
-condanna parte reclamante al pagamento, in favore di parte reclamata , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.400,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli 10.7.2025
Il Presidente Est. (dr.ssa Anna Carla Catalano) Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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