Sentenza 21 luglio 2021
Parere definitivo 8 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2025REG.PROV.COLL.
N. 01640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2022, proposto dalla signora UR TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza) n. 01254/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Gallo e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono il provvedimento del Comune di Bari prot. 264530 del 4.11.2015 di conferma di diniego di condono e il provvedimento prot. 239455 del 9.10.2015 di diniego di condono.
2. I provvedimenti sopra indicati riguardano un’istanza di condono ex l. 47/1985 volta a sanare una serie di abusi realizzati nell’immobile della proprietà della signora UR TI, sito in Bari, frazione Ceglie del Campo, e consistenti nella realizzazione di una cantinola (non interrata), un garage esterno, un servizio igienico e alcuni ampliamenti del manufatto principale per una superficie complessiva netta di circa 84 mq.
2.1. Con nota del 9 ottobre 2015, preceduta da preavviso di diniego del 6 luglio 2015, il Comune negava la sanatoria sul rilievo che: a) gli interventi sono in contrasto con il Piano di Assetto Idrogeologico (PA) approvato con delibera n. 39 del 30.11.2005, integrando una nuova costruzione; b) l’area su cui insistono gli abusi è di pertinenza di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto del 12.11.1936, come individuato dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PT), approvato con delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015.
2.2. Il diniego veniva confermato con successivo provvedimento del 4 novembre 2015 poiché, nel precedente provvedimento, non si era dato conto delle osservazioni dell’interessata, pervenute in data 4 settembre 2015.
3. I sopra indicati dinieghi venivano impugnati dalla signora TI con ricorso al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 1254 del 21 luglio 2021, lo respingeva poiché gli abusi erano stati realizzati dopo l’imposizione, con legge regionale n. 56/1980, del vincolo di inedificabilità all’interno della fascia di rispetto fluviale. Ad avviso del T.a.r. la costruzione non era pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985, con conseguente legittimità degli atti impugnati.
4. Con l’appello in trattazione l’appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1) ULTRAPETIZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA: VIOLAZIONE ARTT. 99 e 101 C.P.C.; ART. 73, COMMA 3, C.P.A.; ART. 11 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51, LETT. H) LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980; ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 18, DELLA L.R. 47/1985 CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 32 E 33 DELLA STESSA LEGGE.
Il T.a.r. avrebbe escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, dedotta con il primo motivo di ricorso, sull’assunto che l’area interessata dai manufatti oggetto di sanatoria fosse soggetta al vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 51, lett. h), legge regionale n. 56/1980, con un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Esso ha, inoltre, erroneamente assimilato l’inserimento dell’area in questione nel piano di assetto idrogeologico quale “Area di pertinenza di un corso d’acqua” con la prescrizione dell’ora richiamato art. 51, lett. h), legge regionale n. 56/1980, secondo cui “ è vietata qualsiasi opera di edificazione all’interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dai laghi, dei fiumi, delle gravine ”.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51, LETT. H) LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980; ULTRAPETIZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA: VIOLAZIONE ART. 101 C.P.C. E 73 COMMA 3 C.P.A.; ART. 11 COST. ECCESSO DI POTERE: CARENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DELLA L.R. 47/1985 ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 11 COMMA 1 DELLE “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE” (R.D. 16.3.1942 N. 262). ECCESSO DI POTERE ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 32 e 33 l. 47/1985, stante il carattere sopravvenuto dei vincoli imposti con il PA (approvato con delibera n. 39 del 30.11.2005) e il PT (approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015), entrambi di gran lunga successivi sia alla realizzazione delle opere che alla domanda di condono. La villa in esame sarebbe situata in zona periferica della frazione di Ceglie del Campo, del tutto urbanizzata e costruita, come confermato dalla concessione edilizia in sanatoria n. 429/1993, rilasciata dal Comune di Bari a terzi e prodotta in giudizio.
Le opere, inoltre, sono state realizzate anche ben prima della l.r. Puglia n. 56/1980 che, anche per tale ragione, rimarrebbe comunque inopponibile all’istanza di condono in esame.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 51, LETT. H) LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. REGIONALE; ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI; CONTRADDITTORIETA’.
In via ulteriormente subordinata, l’inapplicabilità della l.r. 56/1980 emerge dagli stessi atti impugnati da cui risulta che l’immobile oggetto della richiesta di condono ricade in un’area classificata a media pericolosità idraulica e, pertanto, soggetta all’art. 8 N.T.A. del P.A.I. che non contempla un vincolo di inedificabilità assoluta.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI; CARENZA DI IDONEA MOTIVAZIONE.
Il T.a.r avrebbe erroneamente respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 in quanto il provvedimento finale non reca alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Bari che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. All’udienza di smaltimento del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con nota prot. 158784 del 6 luglio 2015 il Comune di Bari ha comunicato il preavviso di diniego all’istanza di condono rilevando, tra l’altro, che:
a) le opere ricadono nell’area di pertinenza di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al regio decreto del 12 novembre 1936, come individuato dal PT del 2015;
b) esse sono “ state realizzate -in un’area non individuata come ‘Territorio costruito’ ai sensi dell’art. 1.03 p.to 5 delle NTA del PUTT/P- dopo l’imposizione del vincolo di tutela paesaggistica già imposto, per l’area in questione, dalla l.r. Puglia n. 56/1980 ”.
9. I motivi ostativi - nell’ambito dei quali si fa espressamente menzione del vincolo ex l.r. 56/1980 - sono stati successivamente ribaditi nei dinieghi di sanatoria del 9 ottobre 2015 e del 4 novembre 2015, ove si evidenzia l’incompatibilità dell’intervento con il PA, il PT e l’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P.
10. Il diniego di condono si fonda, pertanto, sull’incompatibilità del manufatto con la pianificazione paesaggistica, oltre che con quella idrogeologica, in quanto ricadente nella fascia di rispetto di un corso d’acqua e, quindi, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta imposto con l’art. 51, lett h), l.r. 56/1980 e successivamente recepito nel PT approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015.
11. Come osservato dalla giurisprudenza con riguardo ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, la circostanza per cui il vincolo di inedificabilità assoluta insistente sull’area al momento dell’edificazione abusiva sia stato successivamente sostituito da un vincolo posto dal piano territoriale paesaggistico rimane irrilevante, dal momento che la finalità della disciplina condonistica, da interpretarsi restrittivamente stante il suo carattere eccezionale, è quella di escludere dalla sanatoria gli immobili edificati in spregio ai vincoli esistenti all’epoca della costruzione e tutt’ora non conformi all’attuale disciplina urbanistica (Cons. Stato, sez. VI, n. 5219 del 2024).
12. Non convince, per altro verso, la tesi dell’appellante in ordine alla diversa finalità del vincolo contenuto nel piano paesaggistico regionale, avente ad oggetto la tutela idrogeologica del territorio, e di quello previsto dall’art. 51, lett h), l.r. 56/1980, finalizzato invece alla tutela paesaggistica poiché, per un verso, essa è priva di solido aggancio normativo (e, anzi, contraddetta dalla precipua finalità di tutela paesaggistica del piano paesaggistico regionale) e, per altro verso, comunque ininfluente ai fini della legittimità del diniego, poiché, al momento della realizzazione dell’intervento, era certamente vigente il vincolo ex l.r. 56/1980.
13. Per le medesime ragioni sono infondate le censure relative all’assenza di un “fiume” fisicamente percepibile sull’area in questione, al carattere urbanizzato della medesima, all’avvenuto rilascio di sanatorie per altri manufatti ivi localizzati, poiché nessuna di esse è idonea a dimostrare che l’area non era soggetta a vincolo di inedificabilità al momento dell’abuso.
Ciò in disparte l’inammissibilità delle doglianze in questione in quanto formulate in primo grado con memoria non notificata, come rilevato dalla sentenza di primo grado (capo 4.2), sul punto non oggetto di specifica contestazione.
14. L’appellante afferma, inoltre, che “ le opere oggetto di condono, sono state realizzate ben prima dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 56/1980 ” (pag. 23 dell’appello): si tratta di una censura non solo inammissibile in quanto formulata solo nel presente grado di giudizio, ma comunque infondata, non avendo l’interessata fornito alcuna prova dell’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, com’era suo onere (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III n. 8792 del 2024).
15. Ne discende che, come osservato dal T.a.r., nessun silenzio assenso avrebbe potuto formarsi sull’istanza di condono, stante il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area (Cons. Stato, sez. II, n. 5863 del 2024).
16. Nemmeno è ravvisabile, infine, la dedotta violazione dell’art. 10- bis l. 241/1990 poiché il secondo diniego di sanatoria è stato adottato, in sostituzione del primo, proprio al fine di esaminare le osservazioni dell’interessata, a garanzia del contraddittorio procedimentale. Con esse la signora TI si è limitata a contestare genericamente l’inopponibilità del preavviso di diniego in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso (cfr. osservazioni del 20 luglio 2015 allegato n. 6 del ricorso introduttivo), senza confrontarsi, sul piano del merito, con il motivo ostativo costituito dal vincolo di inedificabilità assoluta.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche delle istanze istruttorie ivi formulate (da ultimo all’udienza di discussione).
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora UR TI al pagamento a favore del Comune di Bari delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO