Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1445/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/01/2025, all'udienza del Giudice dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. MURSIA CARLO, per l'attore il quale conclude come da atto di citazione: 'nel me- rito dichiarare che l'opponente nulla deve in forza del titolo azionato in quanto il credi- to è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare ineffica- cie, nullo e di nessun effetto il precetto notificato in data 4 marzo 2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.'.
l'Avv. Pedretti in sost. dell'avv. TESSARI, la quale conclude come da comparsa di rispo- sta: 'NEL MERITO Rigettarsi l'opposizione, nonché tutte le domande ex adverso formu- late, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.'
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
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Franceschi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1445/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mursia
ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Tessari
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
in data 15.3.2024 con atto di citazione , quale garante della fal- Parte_1
lita Mistral Immobiliare s.r.l., si opponeva ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data 4.3.2024 intimante il pagamento della somma di € 100.000,00
a saldo parziale di quanto dovuto in ragione della sentenza n. 2097/2012 del
Tribunale di Treviso con riserva di agire per il maggior credito, oltre alle spese,
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chiedendone altresì la sospensione. Più in particolare, l'opponente eccepiva: i)
la nullità dell'atto di precetto per «genericità e incompletezza della dizione» vol-
ta a intimare il pagamento di una somma minore rispetto a quella indicata nel titolo azionato, ossia la sentenza;
ii) l'estinzione dell'obbligazione per mancata escussione della garanzia;
iii) la decadenza e prescrizione del titolo;
iv) la generi-
cità della esposizione che alimenterebbe il dubbio sulla validità della fidejussio-
ne prestata dall'opponente a favore di Mistral e la Mancata comunicazione della cessione del credito;
in data 16.5.2024 si costituiva parte opposta, 2, contestando la infonda- CP_1
tezza delle deduzioni e delle allegazioni di controparte, in quanto: i) è facoltà del creditore limitare la pretesa ad una minore somma, tanto più se viene espres-
samente formulata la riserva di agire per il maggior credito;
ii) la pretesa aziona-
ta si fonderebbe su una sentenza passata in giudicato che ha definito il giudizio di opposizione a d.i. promosso dal garante della debitrice principale, per cui ogni questione relativa all'escussione della garanzia dovrebbe ritenersi coperta dal giudicato, che peraltro precluderebbe anche qualsiasi doglianza sulla validità
della fideiussione prestata dal;
iii) la prescrizione del diritto di credito Pt_1
fondato sulla sentenza azionata sarebbe stata interrotta in data in data
5/16.8.2019, mediante la notifica di atto di precetto e, successivamente, in data
7.11.2019, mediante il deposito della domanda di ammissione al passivo della debitrice principale;
iv) sarebbe stata comunicata la cessione del credito all'opponente;
depositate le memorie 171 ter c.p.c., in data 12.9.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.9.2024, rigettava la istanza di sospensio-
ne.
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Si osserva che:
come già rimarcato nell'ordinanza, la limitazione dell'atto di precetto alla som-
ma di € 100.000,00 in forza della sentenza n. 2097/2012 del Tribunale di Trevi-
so, non è causa di genericità e/o indeterminatezza, dunque di nullità, della ri-
chiesta di pagamento (rectius del precetto): del resto, anche ove la condanna contenuta nel titolo giudiziale azionato attenga ad una somma maggiore –
com'è nel caso di specie – è piena facoltà del creditore limitare la propria prete-
sa ad un quantum inferiore;
le censure di parte opposta circa l'asserita estinzione dell'obbligazione per man-
cata escussione della garanzia nonché l'invalidità della fideiussione rappresen-
tano argomentazione prive di pregio ai fini della presente causa: il precetto op-
posto trova il suo fondamento nel già citato titolo giudiziale, ossia la sentenza n.
2097/2012 passata in giudicato e non nei suddetti negozi;
l'eccezione di prescrizione del diritto di credito accertato dalla sentenza suddet-
ta e ivi azionato è infondata: in data 5.8.2019 si è invero verificata l'interruzione della prescrizione per mezzo della notifica di un precedente atto di precetto (v.
doc. 3, parte opposta);
parte opposta ha sufficientemente provato la cessione del credito nel rispetto della normativa speciale di cui all'art. 58, 2 e 4 co. d.lgs. 385/1993: ha, CP_1
invero, proceduto a dare notizia della avvenuta cessione mediante pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ciò produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti (v. docc. 9 – 11, parte opposta).
La opposizione ex art. 615 c.p.c., pertanto, non può che essere rigettata, in quanto infondata.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Parte_2
8.433,00, per compenso professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA
come per legge.
Padova, 21.1.2025
E' verbale.
Il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
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