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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3413/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Ca' Diedo, n. 81/H, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Berto del Foro di Venezia, (pec:
presso il cui studio – sito in Dolo (VE), P.tta A. Moro, n. 11 – è Email_1
elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F ), residente a Parte_2 C.F._2
Camponogara, via Ca' Diedo, n. 81/H, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Gasparini del Foro di
Venezia, (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_2
via Torre Belfredo, n. 31 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 29.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 7.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 16.10.2025; N. 3413/2025 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 6.05.2006, in Mira, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira dell'anno 2006, parte II, serie A, atto n. 12 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Persona_1
e (nato a [...], il [...]), minorenne – hanno proposto domanda congiunta ai sensi Persona_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniug Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Mira di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno
2006 Parte II Serie A, numero 12);
3. il figlio minor viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Il sig eserciterà il suo diritto di visita secondo il seguente schema, fatti sempre salvi i diversi Pt_2
accordi dei genitori: a) un weekend alternato dal venerdì sera dalle ore 19:00 con riaccompagnamento a casa la domenica sera alle ore 21:00 ; b) durante la settimana il padre vedr uno o due pomeriggi a Per_2
settimana da concordare con la madre, con possibilità di pernottamento, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore;
c) metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale ed il 31 dicembre;
d) metà delle vacanze Pasquali d) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
e) eventuali ponti durante il calendario scolastico verranno gestiti secondo il calendario ordinario di alternanza se coincidenti con il fine settimana o alternandoli tra i genitori secondo gli accordi che questi di volta in volta prenderanno;
5. la casa familiare sita in Camponogara (VE) Via Cà Diedo n.81/h, catastalmente identificata in C.T. Foglio
11, particella n.1198 sub 10 e sub 11, con tutti i mobili, arredi ed accessori contenuti, verrà assegnata alla sig.r collocataria del figlio minor che ivi manterrà la propria residenza unitamente Parte_1 Per_2
Per al figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per
6. Il sig verserà alla sig.r , a titolo di contributo al mantenimento d la Pt_2 Pt_1 Per_2
somma di € 1.000,00 mensili ( € 500,00 per ciascuno di essi), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, che sarà versata sul conto corrente della sig.r anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, a decorrere dal mese in cui il sig lascerà la casa familiare ovvero e comunque non oltre la Pt_2 N. 3413/2025 V.G.
data di fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. ( anche con le modalità di cui all'art. 127-ter secondo comma c.p.c.).
7. il sig terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo del Pt_2
Tribunale di Venezia, da intendersi qui integralmente richiamato, a tal riguardo i genitori concordano che qualora le spese straordinarie da anticipare dal genitore collocatario siano superiori ad € 200,00 il sig.
, anziché provvedere al rimborso della relativa somma alla sig.r , sosterrà direttamente la Pt_2 Pt_1
spesa;
8. L'Assegno unico universale (AUU) per i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
impegnandosi il sig a riprodurre il consenso già qui manifestato qualora si rendesse necessario al Pt_2
fine della formalizzazione della richiesta presso l'INPS competente;
Per
9. Con riferimento al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, i genitori concordano che il contributo al mantenimento indiretto di € 500,00 mensili a carico del padre e l'accollo
Per del 100% delle spese straordinarie da parte del sig continueranno in detta misura fintant Pt_2
non avrà raggiunto una stabilità lavorativa e l'effettiva indipendenza economica, ritenendo i genitori, di comune accordo, non adeguato a detto scopo il perfezionamento di contratti di stage e/o apprendistato;
10. Il sig verserà alla sig.r a titolo di contributo al mantenimento della stessa la Pt_2 Parte_1
somma di € 1.100,00 mensili (oltre a rivalutazione annuale ISTAT) che sarà versata alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di rilascio della casa familiare da parte del sig. che avverrà comunque al più tardi e salvo diversi accordi, non oltre la data di Pt_2
fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. ( anche con le modalità di cui all'art. 127 ter secondo comma c.p.c.);
11. spese legali compensate
Si chiede, altresì, che il Tribunale prenda atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
12. rilevato che la coppia possiede il cane Lampo, di razza Labrador, con iscrizione all'anagrafe canina a nome della sig.ra , animale a cui tutta la famiglia è molto affezionata, le parti concordano che, Pt_1
rimarrà nella casa familiare con i figli e la sig.r e, per quanto concerne le spese ordinarie Pt_3 Pt_1
(es. alimenti per cane pari circa € 100,00 mensili) la spesa verrà suddivisa tra le parti al 50%, mentre le spese di veterinario e/o altre spese straordinarie saranno a totale carico del sig ”. Pt_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. N. 3413/2025 V.G.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale della prole.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a darne atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Mira in data 6.05.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mira dell'anno 2006, parte II, seria A, atto n. 12 alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3413/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
via Ca' Diedo, n. 81/H, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Berto del Foro di Venezia, (pec:
presso il cui studio – sito in Dolo (VE), P.tta A. Moro, n. 11 – è Email_1
elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F ), residente a Parte_2 C.F._2
Camponogara, via Ca' Diedo, n. 81/H, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Gasparini del Foro di
Venezia, (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Email_2
via Torre Belfredo, n. 31 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 29.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 7.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 16.10.2025; N. 3413/2025 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2025, e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 6.05.2006, in Mira, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mira dell'anno 2006, parte II, serie A, atto n. 12 e che dall'unione sono nati due figli, (nato a [...], il [...]), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Persona_1
e (nato a [...], il [...]), minorenne – hanno proposto domanda congiunta ai sensi Persona_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniug Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Mira di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno
2006 Parte II Serie A, numero 12);
3. il figlio minor viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che, limitatamente alle Per_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4. Il sig eserciterà il suo diritto di visita secondo il seguente schema, fatti sempre salvi i diversi Pt_2
accordi dei genitori: a) un weekend alternato dal venerdì sera dalle ore 19:00 con riaccompagnamento a casa la domenica sera alle ore 21:00 ; b) durante la settimana il padre vedr uno o due pomeriggi a Per_2
settimana da concordare con la madre, con possibilità di pernottamento, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore;
c) metà delle vacanze Natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale ed il 31 dicembre;
d) metà delle vacanze Pasquali d) tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
e) eventuali ponti durante il calendario scolastico verranno gestiti secondo il calendario ordinario di alternanza se coincidenti con il fine settimana o alternandoli tra i genitori secondo gli accordi che questi di volta in volta prenderanno;
5. la casa familiare sita in Camponogara (VE) Via Cà Diedo n.81/h, catastalmente identificata in C.T. Foglio
11, particella n.1198 sub 10 e sub 11, con tutti i mobili, arredi ed accessori contenuti, verrà assegnata alla sig.r collocataria del figlio minor che ivi manterrà la propria residenza unitamente Parte_1 Per_2
Per al figli , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per
6. Il sig verserà alla sig.r , a titolo di contributo al mantenimento d la Pt_2 Pt_1 Per_2
somma di € 1.000,00 mensili ( € 500,00 per ciascuno di essi), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, che sarà versata sul conto corrente della sig.r anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, a decorrere dal mese in cui il sig lascerà la casa familiare ovvero e comunque non oltre la Pt_2 N. 3413/2025 V.G.
data di fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. ( anche con le modalità di cui all'art. 127-ter secondo comma c.p.c.).
7. il sig terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo del Pt_2
Tribunale di Venezia, da intendersi qui integralmente richiamato, a tal riguardo i genitori concordano che qualora le spese straordinarie da anticipare dal genitore collocatario siano superiori ad € 200,00 il sig.
, anziché provvedere al rimborso della relativa somma alla sig.r , sosterrà direttamente la Pt_2 Pt_1
spesa;
8. L'Assegno unico universale (AUU) per i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
impegnandosi il sig a riprodurre il consenso già qui manifestato qualora si rendesse necessario al Pt_2
fine della formalizzazione della richiesta presso l'INPS competente;
Per
9. Con riferimento al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, i genitori concordano che il contributo al mantenimento indiretto di € 500,00 mensili a carico del padre e l'accollo
Per del 100% delle spese straordinarie da parte del sig continueranno in detta misura fintant Pt_2
non avrà raggiunto una stabilità lavorativa e l'effettiva indipendenza economica, ritenendo i genitori, di comune accordo, non adeguato a detto scopo il perfezionamento di contratti di stage e/o apprendistato;
10. Il sig verserà alla sig.r a titolo di contributo al mantenimento della stessa la Pt_2 Parte_1
somma di € 1.100,00 mensili (oltre a rivalutazione annuale ISTAT) che sarà versata alla sig.ra Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di rilascio della casa familiare da parte del sig. che avverrà comunque al più tardi e salvo diversi accordi, non oltre la data di Pt_2
fissazione dell'udienza ex art. 473-bis.51 c.p.c. ( anche con le modalità di cui all'art. 127 ter secondo comma c.p.c.);
11. spese legali compensate
Si chiede, altresì, che il Tribunale prenda atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
12. rilevato che la coppia possiede il cane Lampo, di razza Labrador, con iscrizione all'anagrafe canina a nome della sig.ra , animale a cui tutta la famiglia è molto affezionata, le parti concordano che, Pt_1
rimarrà nella casa familiare con i figli e la sig.r e, per quanto concerne le spese ordinarie Pt_3 Pt_1
(es. alimenti per cane pari circa € 100,00 mensili) la spesa verrà suddivisa tra le parti al 50%, mentre le spese di veterinario e/o altre spese straordinarie saranno a totale carico del sig ”. Pt_2
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. N. 3413/2025 V.G.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse morale e materiale della prole.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti, il Collegio non può che limitarsi a darne atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
In considerazione della natura della controversia, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Mira in data 6.05.2006, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mira dell'anno 2006, parte II, seria A, atto n. 12 alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca