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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro proc. n.33/2025 R.G.
IL GIUDICE
Letti gli atti di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 14/2/2025; OSSERVA QUANTO SEGUE
Con ricorso depositato in data 8/1/2025, e la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi solo ) hanno proposto domanda ex art.28
[...] CP_2 della l.300/1970 (chiedendo la condanna dell alla cessazione CP_3 della condotta antisindacale e alla rimozione dei relativi effetti) deducendo che:
è un medico veterinario specialista ambulatoriale titolare di incarico Parte_1 convenzionale a tempo indeterminato per n.26 ore settimanali conferito dall (vedi allegato n.5 al ricorso); con nota in atti datata CP_3
26/9/2012 l'azienda sanitaria trasferì CO AR (previa acquisizione del suo consenso), temporaneamente e fino a nuove disposizioni, dal “Servizio Veterinario Area A” al “Servizio Veterinario Area B” (vedi allegato n.7 al ricorso); con nota in atti datata 26/11/2012 l'azienda sanitaria dispose che Pt_1
svolgesse, nello specifico, attività di vigilanza e ispettiva in alcune strutture
[...] di macellazione collocate nel distretto territoriale di Mesoraca;
, Parte_1 proprio nell'espletamento di tali mansioni, nel luglio 2014 fu vittima di violenza sessuale (sia consumata che tentata) in un macello di BE (vedi sentenza di condanna n.982/2017 del Tribunale di Crotone in atti, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7/1/2019 -vedi dispositivo in atti- ); in seguito a questi episodi, con nota del 30/7/2014 in atti, Parte_1 fu assegnata, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, al Dipartimento di
Prevenzione (vedi allegato n.10 al ricorso), ove svolse le mansioni indicate nella nota in atti datata 20/9/2024 a firma del direttore del Dipartimento di
Prevenzione; in data 1/11/2023 fu nominata segretaria aziendale Parte_1 della per l e in data 28/12/2023 la stessa fu nominata CP_2 CP_3 altresì segretaria provinciale della per la provincia di (vedi CP_2 CP_3 allegato n.13 al ricorso), iniziando una interlocuzione con l tesa CP_3 al raggiungimento dell'obiettivo del completamento orario di tutti gli specialisti ambulatoriali (in osservanza dell'Accordo Collettivo Nazionale di categoria in atti -d'ora in poi solo , interlocuzione culminata con la manifestazione CP_4 pacifica indetta dalla per la giornata del 3/10/2024 (vedi allegato n.14 al CP_2 ricorso); con nota in atti datata 26/9/2024 fu convocato per la giornata del
1 30/9/2024 il Comitato Zonale (cui parteciparono, tra gli altri, i rappresentanti aziendali e oltre che la segretaria provinciale della Pt_2 Per_1 CP_5
), in seno al quale espresse la sua contrarietà alla manifestazione
[...] Pt_2 pacifica del 3/10/2024 ritenendola inopportuna, mentre invitò Per_1 Pt_1
a revocarla e a sedersi al tavolo delle trattative;
in seguito a questa riunione
[...] dai toni accesi, con nota del 30/9/2024 in atti fu trasferita d'ufficio Parte_1 dall'“Area B” all'“Area A” con decorrenza dall'1/10/2024 (senza la previa acquisizione del parere del Comitato Zonale e del nulla-osta del segretario nazionale della e in assenza dell'espletamento di qualsivoglia CP_2 incombente previsto dal vigente ACN) e, con successiva nota dell'11/11/2024 in atti, fu trasferita d'ufficio presso la sede lavorativa di CI AR (collocata a quasi 40 chilometri dalla sede lavorativa ove prestava servizio prima di essere spostata a CI AR); impugnò entrambi i trasferimenti Parte_1 reputandoli illegittimi (perché violativi dell'ACN, immotivati, discriminatori, ritorsivi e antisindacali), evidenziando inoltre le problematiche lavorative insorte per effetto degli intervenuti trasferimenti (costituite, ad esempio, dalla mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale, dall'omessa predisposizione di procedure formative, dall'assenza di idonea strumentazione e dalle pessime condizioni della sede lavorativa di CI AR: vedi messaggi di PEC del
7/1/2025 in atti).
Con memoria depositata in data 11/2/2025, l ha contestato gli CP_3 avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
In via preliminare, deve rilevarsi che è del tutto sottratta al vaglio di questo
Giudice (che neanche può esaminarla) la domanda ex art.700 c.p.c. contenuta nel ricorso, giacché il procedimento stabilito dall'art.28, l.300/1970 finalizzato alla repressione della condotta antisindacale (che le parti ricorrenti hanno scelto espressamente di azionare, come emerge inequivocabilmente dall'intestazione del ricorso) è incompatibile con la proposizione di un'istanza cautelare in seno allo stesso. La norma in argomento, infatti, non prevede una tale eventualità, essendo il procedimento in discorso imperniato su regole diverse da quelle che disciplinano il rito cautelare uniforme e concludendosi i procedimenti in questione con provvedimenti diversi sottoposti a un differente regime impugnatorio (terminando il procedimento di repressione della condotta antisindacale con un decreto opponibile davanti al Tribunale -monocratico- in funzione di giudice del lavoro e il rito ex art.700 c.p.c. con un'ordinanza reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale). A questo si aggiunga che, in ogni caso, lo strumento ex art.700 c.p.c. ha carattere di residualità, non essendo utilizzabile allorquando l'ordinamento appresti uno specifico rimedio giudiziario per reagire alla violazione di un diritto (circostanza ricorrente nel caso di specie, atteso che l'art.28, l.300/1970 prevede uno specifico strumento giudiziario di repressione della condotta antisindacale, tra 2 l'altro connotato da snellezza e celerità -tenuto conto che il decreto deve essere emesso entro il termine ordinatorio di due giorni dalla presentazione del ricorso-
).
Ciò chiarito e passando all'esame della domanda di repressione della condotta antisindacale (alla quale deve, per le suesposte ragioni, restare circoscritto il vaglio di questo Giudice), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono (cogliendo nel segno le doglianze sollevate al riguardo dall' nella sua memoria difensiva). Parte_3
A mente dell'art.28, l.300/1970, “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti [...]”.
Dal tenore letterale della disposizione in parola emerge dunque con chiarezza che l'art.28 dello Statuto dei lavoratori si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato (quali non possono evidentemente considerarsi quelli instaurati con l' dai medici veterinari specialisti ambulatoriali CP_3 convenzionati), con la conseguenza che e la sono Parte_1 CP_2 sprovviste di legittimazione ad agire nel presente giudizio (tra l'altro, la norma in questione non attribuisce in ogni caso la legittimazione ad agire a persone fisiche o ad associazioni sindacali nazionali, ma soltanto agli organismi locali di queste ultime -mentre nella fattispecie in esame la domanda non è stata proposta da un organismo locale- ).
Come statuito dalla Corte d'Appello di Bari nella sentenza n.924/2023 in atti,
“deve ritenersi precluso alle organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi, ancorché qualificabili come parasubordinati -quali nello specifico i medici specialisti ambulatoriali- l'accesso allo strumento di repressione della condotta antisindacale previsto dall'art.28 Stat. Lav., in quanto azionabile solo laddove sia ravvisabile, quale soggetto attivo della condotta antisindacale e legittimato passivo dell'azione, un datore di lavoro” (precedente cui questo Giudice aderisce e qui richiamato ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
3 Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in euro 1.000 per compensi professionali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Crotone, 14/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4
Sezione Lavoro proc. n.33/2025 R.G.
IL GIUDICE
Letti gli atti di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 14/2/2025; OSSERVA QUANTO SEGUE
Con ricorso depositato in data 8/1/2025, e la Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi solo ) hanno proposto domanda ex art.28
[...] CP_2 della l.300/1970 (chiedendo la condanna dell alla cessazione CP_3 della condotta antisindacale e alla rimozione dei relativi effetti) deducendo che:
è un medico veterinario specialista ambulatoriale titolare di incarico Parte_1 convenzionale a tempo indeterminato per n.26 ore settimanali conferito dall (vedi allegato n.5 al ricorso); con nota in atti datata CP_3
26/9/2012 l'azienda sanitaria trasferì CO AR (previa acquisizione del suo consenso), temporaneamente e fino a nuove disposizioni, dal “Servizio Veterinario Area A” al “Servizio Veterinario Area B” (vedi allegato n.7 al ricorso); con nota in atti datata 26/11/2012 l'azienda sanitaria dispose che Pt_1
svolgesse, nello specifico, attività di vigilanza e ispettiva in alcune strutture
[...] di macellazione collocate nel distretto territoriale di Mesoraca;
, Parte_1 proprio nell'espletamento di tali mansioni, nel luglio 2014 fu vittima di violenza sessuale (sia consumata che tentata) in un macello di BE (vedi sentenza di condanna n.982/2017 del Tribunale di Crotone in atti, confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7/1/2019 -vedi dispositivo in atti- ); in seguito a questi episodi, con nota del 30/7/2014 in atti, Parte_1 fu assegnata, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, al Dipartimento di
Prevenzione (vedi allegato n.10 al ricorso), ove svolse le mansioni indicate nella nota in atti datata 20/9/2024 a firma del direttore del Dipartimento di
Prevenzione; in data 1/11/2023 fu nominata segretaria aziendale Parte_1 della per l e in data 28/12/2023 la stessa fu nominata CP_2 CP_3 altresì segretaria provinciale della per la provincia di (vedi CP_2 CP_3 allegato n.13 al ricorso), iniziando una interlocuzione con l tesa CP_3 al raggiungimento dell'obiettivo del completamento orario di tutti gli specialisti ambulatoriali (in osservanza dell'Accordo Collettivo Nazionale di categoria in atti -d'ora in poi solo , interlocuzione culminata con la manifestazione CP_4 pacifica indetta dalla per la giornata del 3/10/2024 (vedi allegato n.14 al CP_2 ricorso); con nota in atti datata 26/9/2024 fu convocato per la giornata del
1 30/9/2024 il Comitato Zonale (cui parteciparono, tra gli altri, i rappresentanti aziendali e oltre che la segretaria provinciale della Pt_2 Per_1 CP_5
), in seno al quale espresse la sua contrarietà alla manifestazione
[...] Pt_2 pacifica del 3/10/2024 ritenendola inopportuna, mentre invitò Per_1 Pt_1
a revocarla e a sedersi al tavolo delle trattative;
in seguito a questa riunione
[...] dai toni accesi, con nota del 30/9/2024 in atti fu trasferita d'ufficio Parte_1 dall'“Area B” all'“Area A” con decorrenza dall'1/10/2024 (senza la previa acquisizione del parere del Comitato Zonale e del nulla-osta del segretario nazionale della e in assenza dell'espletamento di qualsivoglia CP_2 incombente previsto dal vigente ACN) e, con successiva nota dell'11/11/2024 in atti, fu trasferita d'ufficio presso la sede lavorativa di CI AR (collocata a quasi 40 chilometri dalla sede lavorativa ove prestava servizio prima di essere spostata a CI AR); impugnò entrambi i trasferimenti Parte_1 reputandoli illegittimi (perché violativi dell'ACN, immotivati, discriminatori, ritorsivi e antisindacali), evidenziando inoltre le problematiche lavorative insorte per effetto degli intervenuti trasferimenti (costituite, ad esempio, dalla mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale, dall'omessa predisposizione di procedure formative, dall'assenza di idonea strumentazione e dalle pessime condizioni della sede lavorativa di CI AR: vedi messaggi di PEC del
7/1/2025 in atti).
Con memoria depositata in data 11/2/2025, l ha contestato gli CP_3 avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/il rigetto del ricorso.
In via preliminare, deve rilevarsi che è del tutto sottratta al vaglio di questo
Giudice (che neanche può esaminarla) la domanda ex art.700 c.p.c. contenuta nel ricorso, giacché il procedimento stabilito dall'art.28, l.300/1970 finalizzato alla repressione della condotta antisindacale (che le parti ricorrenti hanno scelto espressamente di azionare, come emerge inequivocabilmente dall'intestazione del ricorso) è incompatibile con la proposizione di un'istanza cautelare in seno allo stesso. La norma in argomento, infatti, non prevede una tale eventualità, essendo il procedimento in discorso imperniato su regole diverse da quelle che disciplinano il rito cautelare uniforme e concludendosi i procedimenti in questione con provvedimenti diversi sottoposti a un differente regime impugnatorio (terminando il procedimento di repressione della condotta antisindacale con un decreto opponibile davanti al Tribunale -monocratico- in funzione di giudice del lavoro e il rito ex art.700 c.p.c. con un'ordinanza reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale). A questo si aggiunga che, in ogni caso, lo strumento ex art.700 c.p.c. ha carattere di residualità, non essendo utilizzabile allorquando l'ordinamento appresti uno specifico rimedio giudiziario per reagire alla violazione di un diritto (circostanza ricorrente nel caso di specie, atteso che l'art.28, l.300/1970 prevede uno specifico strumento giudiziario di repressione della condotta antisindacale, tra 2 l'altro connotato da snellezza e celerità -tenuto conto che il decreto deve essere emesso entro il termine ordinatorio di due giorni dalla presentazione del ricorso-
).
Ciò chiarito e passando all'esame della domanda di repressione della condotta antisindacale (alla quale deve, per le suesposte ragioni, restare circoscritto il vaglio di questo Giudice), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono (cogliendo nel segno le doglianze sollevate al riguardo dall' nella sua memoria difensiva). Parte_3
A mente dell'art.28, l.300/1970, “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti [...]”.
Dal tenore letterale della disposizione in parola emerge dunque con chiarezza che l'art.28 dello Statuto dei lavoratori si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato (quali non possono evidentemente considerarsi quelli instaurati con l' dai medici veterinari specialisti ambulatoriali CP_3 convenzionati), con la conseguenza che e la sono Parte_1 CP_2 sprovviste di legittimazione ad agire nel presente giudizio (tra l'altro, la norma in questione non attribuisce in ogni caso la legittimazione ad agire a persone fisiche o ad associazioni sindacali nazionali, ma soltanto agli organismi locali di queste ultime -mentre nella fattispecie in esame la domanda non è stata proposta da un organismo locale- ).
Come statuito dalla Corte d'Appello di Bari nella sentenza n.924/2023 in atti,
“deve ritenersi precluso alle organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi, ancorché qualificabili come parasubordinati -quali nello specifico i medici specialisti ambulatoriali- l'accesso allo strumento di repressione della condotta antisindacale previsto dall'art.28 Stat. Lav., in quanto azionabile solo laddove sia ravvisabile, quale soggetto attivo della condotta antisindacale e legittimato passivo dell'azione, un datore di lavoro” (precedente cui questo Giudice aderisce e qui richiamato ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
3 Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in euro 1.000 per compensi professionali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Crotone, 14/02/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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