Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23282 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11367/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11367 del 2022, proposto da
Blu Eyes s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Segato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Roma, via Panama, 68;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 905 del 25 maggio 2022, adottata da Roma Capitale, Municipio XV, Direzione Tecnica, P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio, avente ad oggetto « Rettifica della Determinazione Dirigenziale di “rimozione o demolizione d'ufficio delle opere abusive (ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da categoria all'altra) eseguire in assenza, in totale difformità dal titolo abilitativo o con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 16, Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i. in Via di Valle Muricana 95 »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, per quanto occorra e possa, le determinazioni adottate da Roma Capitale, Municipio XV, Direzione Tecnica, P.O. Edilizia Privata e Abusivismo Edilizio dirigenziali nn. 2061 del 22 novembre 2019; 634 del 23 marzo 2020; 1290 del 26 giugno 2020 e 448 del 16 marzo 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 ottobre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 20 dicembre 2012, la ricorrente ha presentato all'Amministrazione capitolina una s.c.i.a., avente ad oggetto l'installazione di due pergotende nell’area antistante al proprio locale commerciale.
2. Il 20 marzo 2020 il Comune (rilevata l'avvenuta tamponatura sui lati delle pergotende con teli crystal e grigliati in legno nonché il fatto che una era di esse era arredata con tavoli e sedie, di m. 4,50 x 4,50 mentre l’altra era dotata di porta d'accesso, adibita a bar con bancone e macchina del caffè ed era arredata con tavoli e sedie, di m. 10 x 5), ha ingiunto alla ricorrente la rimozione delle opere, ex artt. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 16 della l.r. n. 15 del 2008 (ord. n. 634).
3. Il provvedimento de quo è stato impugnato con il ricorso numero 5265/20.
4. Il 26 giugno 2020 l’amministrazione procedente ha rettificato il proprio provvedimento espungendo alcuni destinatari, per difetto di legittimazione passiva (ord. n. 1290).
5. Con la sentenza n. 14145 del 30 dicembre 2020 questo Tribunale ha respinto il ricorso, evidenziando, in particolare che deve ritenersi « legittima solo la permanenza delle due pergotende, quali strutture ombreggianti, come indicato nella s.c.i.a del 20 dicembre 2012 ».
6. Il 25 maggio 2022 il Comune ha rettificato la propria determinazione, limitando la demolizione alle tamponature realizzate con teli crystal e grigliati in legno presenti sui lati delle due pergotende.
7. Con ricorso, notificato il 6 settembre 2022 e depositato il successivo 5 ottobre, la ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittimo.
8. Il 7 ottobre 2020 si è costituta l’amministrazione resistente con una comparsa di mero stile e, il 28 luglio 2025, ha depositato dei documenti a suffragio della propria decisione, tra cui una relazione sui fatti di causa.
9. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
10. Con il proprio ricorso la ricorrente sostiene non solo che le pergotende non costituirebbero un’opera edilizia soggetta a titolo abilitativo, come del resto accertato da questo Tribunale con la sentenza 14145/20 ma anche che le tamponature laterali avrebbero il mero scopo di proteggere la struttura da eventi atmosferici e, pertanto, anch’esse non sarebbero soggette al rilascio di alcun titolo edilizio.
11. Il ricorso è infondato.
In primo luogo il Collegio è tenuto a premettere che, in linea generale, le pergotende sono « manufatti accomunati da fatto che creano degli ambienti simili ai pergolati, con la differenza che l'ombreggiatura è determinata da una tenda orizzontale, o lievemente inclinata, sostenuta da bracci mobili che si protendono da un edificio oppure da una struttura fissa, composta di pilastrini e da elementi orizzontali, comunque non adatta a portare carichi pesanti e tale da comportare un irrisorio impatto visivo » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 4 gennaio 2022, n. 32), sicché non rientra in tale categoria il manufatto destinato dalla proprietà ad una finalità di lucro, soprattutto se si tratta di
« una struttura portante destinata a svolgere una autonoma funzione (ospitare i clienti dell'esercizio pubblico), e come tale non è sussumibile nel concetto di "elemento di arredo" » (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 gennaio 2022, n. 32).
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie nonché in omaggio alle menzionate coordinate ermeneutiche, la sentenza n. 14145/20 aveva accertato, con efficacia di giudicato, che l’intervento realizzato dalla ricorrente consisteva nell’installazione di « 2 pergotende, poi chiuse con pannellature laterali, che creano, quali strutture di utilizzo permanente, n. 2 nuovi ambienti, con tavoli, sedie e attrezzatura da bar in uno dei due, adibiti al consumo di alimenti e bevande, con incremento dunque di superficie e volumetria (cfr. documentazione fotografica, all. 2 atti Roma Capitale, depositati il 31 luglio 2020); che dunque l'intervento va qualificato come di ristrutturazione edilizia, non legittimato dalla s.c.i.a. del 20 dicembre 2012, volta unicamente all'installazione di n. 2 pergotende, quali strutture ombreggianti (cfr. all. 2 al ricorso), richiedendosi invece il previo conseguimento di apposito permesso di costruire; che pertanto l'Amministrazione ne ha correttamente ingiunto la rimozione, quali strutture abusive, ex art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001 e art. 16 della L.R. n. 15 del 2008 (cfr. TAR Marche, n. 46 del 2020, Tar Calabria, II, n. 1611 del 2019, TAR Lazio, II bis, n. 6319 del 2018) ».
Per tali ragioni, l’ordine di demolire le « tamponature delle pergotende e nella porta di accesso a una delle due (cfr. all. 4 al ricorso), risultando legittima solo la permanenza delle due pergotende, quali strutture ombreggianti, come indicato nella s.c.i.a del 20 dicembre 2012 » è stato ritenuto legittimo dal Collegio.
Proprio in virtù di tale decisione l’amministrazione procedente ha deciso di chiarire il proprio ordine, rettificando la propria ordinanza e circoscrivendo la demolizione alle sole strutture laterali, in quanto esse snaturerebbero la funzione delle pergotende trasformandole, ampliando, di fatto, il locale commerciale.
12. Per quanto sopra esposto l’operato dell’amministrazione è immune da censure e il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
ON ST, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
CA AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | ON ST |
IL SEGRETARIO