Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1340 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] in data [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] in data [...] Parte_2
C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Pirrello, presso il cui studio a Palermo, via Di Stefano n. 19, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 14/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo in data
01/02/2008 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 14/03/2025, come integrato con note del 19/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. I coniugi vivranno separati e pertanto ciascuno sarà libero di fissare ovunque la propria residenza ed il domicilio, restando dispensato dai doveri di coabitazione e di assistenza che nascono dal matrimonio.
2. I minori ( , nato il [...] e nato il [...]) resteranno affidati Per_1 Per_2 in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate, come meglio appresso specificate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei minori. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare ai minori un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori concordano che i minori manterranno la loro residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre presso la casa coniugale;
Le parti concordano che, con decorrenza dall'anno 2024, i minori trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, tutte le festività civili e religiose, ivi comprese le festività natalizie e il capodanno, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, precisamente nel mese di luglio ed agosto, i minori trascorreranno in modo esclusivo con sospensione dell'ordinaria regolamentazione del diritto di visita con entrambi i genitori almeno 14 giorni (da giugno ad agosto, di cui 7 giorni continuativi), 5 nel mese di luglio e 5 nel mese di agosto da individuarsi entro il giorno 1 maggio di ogni anno;
2 Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni precise sul luogo ove i minori trascorreranno le vacanze e un recapito ove poter sempre rintracciare figli.
Il giorno del compleanno dei minori, questi lo trascorreranno con entrambi i genitori ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 15,00 con un genitore e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 con l'altro genitore.
In occasione dei compleanni dei genitori e dei nonni - rispettivi genitori delle parti - i IGg.ri - concordano di garantire la presenza dei minori nelle predette Pt_1 Pt_2 occasioni indipendentemente dal giorno di spettanza.
3. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali eIGenze dei minori, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per i figli, a titolo perequativo, per il mantenimento degli stessi, il IG. corrisponderà alla Pt_2 moglie, entro i primi cinque (5) giorni di ogni mese e per dodici mensilità di ogni anno la somma di € 600,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente atto.
Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento dei figli, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per i minori saranno affrontate da entrambi nella misura del 50%, secondo le indicazioni di seguito riportate:
(…)
L'Assegno Unico verrà percepito nella intera quota del 100% dalla IG.ra Pt_1 nell'esclusivo interesse dei figli.
4. La casa coniugale, sita in Palermo nella Via M. Silvaggio è condotta in locazione e rimane assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Pt_1
5. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, le parti concordano che il IG. corrisponderà alla moglie un ulteriore importo pari ad Pt_2
€.150,00, a titolo di contributo per il pagamento dei prestiti contratti nell'interesse della famiglia ma canalizzati sul conto corrente della SI.ra . Detto importo verrà Pt_1 corrisposto sino all'estinzione del prestito la cui scadenza risulta oggi datata luglio 2030.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento.
3 7. Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
8. Le spese del procedimento rimangono compensate tra le parti”.
A seguito di richiesta del Giudice di integrazione, le parti nelle note del 19/05/2025 hanno regolamentato il diritto di visita per il periodo ordinario, nel seguente modo:
Gli odierni ricorrenti dichiarano espressamente, ad integrazione del contenuto del ricorso introduttivo, di voler regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità di seguito indicate:
a) il genitore non convivente con la prole, avrà facoltà di incontrare e tenere con sé la prole stessa, compatibilmente con le eIGenze scolastiche della stessa e fatti salvi diversi accordi liberamente determinati dalle parti, per due giorni alla settimana, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, con facoltà di prelevarla dal domicilio domestico e di recarla con sé;
b) durante i fine settimana, nel rispetto del regime dell'alternanza, dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
c) resta confermata la volontà espressa dai ricorrenti in seno al ricorso introduttivo circa le modalità di esercizio della potestà genitoriale durante le festività calendate e durante le ricorrenze.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 01/02/2008 da , nata a Palermo in [...]_1
30/11/1982 ( ) e , nato a [...]F._1 Parte_2
Palermo in data 08/01/1984 ( , alle condizioni indicate nel C.F._2 ricorso congiunto del 14/03/2025 e integrate nelle note del 19/05/2025, come riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
4 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2008).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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