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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3317 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3317 /2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv.
PAVANETTO MATTEO elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
13/01/1977 residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.07.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza del 26.3.2025 e la condanna della controparte alle spese processuali. L'ordinanza del 26.3.2025 prevedeva quanto segue: '' In via temporanea ed urgente, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 95 del 2021: dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio ogni mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
13:00 circa prendendolo all'uscita da scuola (oppure durante il periodo estivo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena), nonché, a settimane alterne, l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena); dispone che corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in Per_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese gennaio
2024, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale.''
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 cpc depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica della disciplina Parte_1 del diritto di visita del padre al figlio (di cui alla sentenza di divorzio n. 95/2021 del Tribunale di Forlì) in ragione delle necessità e dei desideri del minore oramai adolescente ovvero segnatamente “prima settimana: dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.30 - nei periodi in cui la scuola è sospesa
(es. vacanze natalizie o estive) il padre prenderà a terrà con sé il figlio dal sabato mattina, indicativamente alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 20,30 allorquando lo riaccompagnerà presso la madre, in OR Via Bagalona n.
2317; seconda settimana: il padre non terrà con sé il figlio durante il week end ma potrà prenderlo e tenerlo il mercoledì dall'uscita da scuola, sino alla sera alle 20,30 circa allorquando lo riaccompagnerà presso la madre. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, il padre potrà apprendere il minore il mercoledì dalla mattina alle 10 sino alla sera, alle ore 20,30 circa, allorquando lo riporterà presso la casa della madre”, rappresentando che da tempo tra le parti non sussisteva più un regime di visita paritetico tra i genitori”. La ricorrente chiedeva altresì il conseguente aumento del contributo mensile paterno al mantenimento del figlio dagli attuali € 80,00 alla maggior somma di € 400,00 mensili, ritenuta più adeguata alle esigenze di e congrua rispetto alle più Per_1
consistenti capacità economiche del genitore non collocatario, peraltro, come già detto, non più soggetto ad un regime di visita paritetico con la madre stabilito in sede di divorzio.
All'udienza del 16.07.2024 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente, la quale dichiarava: “Insisto nel ricorso;
ne confermo il contenuto e le richieste. Da tempo, ormai circa tre anni,
nella prima settimana sta con il padre dal sabato mattina quando esce da Per_1 scuola, e non più dal venerdì sera come stabilito in sede di divorzio, fino alla domenica sera dopo cena verso le 20.30; non sta più un giorno Per_1
infrasettimanale con il padre. Nella seconda settimana sta con il padre il Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola fino a dopo cena verso le 20.30 e quindi non sta più con il padre per il pernotto tra mercoledì e giovedì e neppure per il fine settimana, che ora sono alternati. Io lavoro part time come impiegata e guadagno circa € 1150/1200 netti al mese, faccio lo stesso lavoro e guadagno la stessa somma che guadagnavo al momento del divorzio. svolge CP_1
attività di geometra. Lo stesso sa che pende questo procedimento perché io l'ho informato e avevo anche cercato di raggiungere un accordo per evitare la causa”. Il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo e alle relative richieste.
All'udienza del 15/10/2024 si procedeva all'audizione del minore
[...]
(nato il [...]), unico figlio della coppia;
il ragazzo, in merito Per_2 alla disciplina dell'esercizio del diritto di visita paterno, confermava che oramai da tempo si era abbandonata, per sua espressa volontà, la pratica del pernotto infrasettimanale e nei due weekend al mese presso il padre e che veniva completamente disattesa l'intera giornata della domenica (giustificandola con il fatto che il padre non voleva recarsi a OR per prelevare il figlio in giornate consecutive) restando dunque inalterata la visita del mercoledì e del venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e dei due sabati al mese dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. In particolare, rappresentava “Io preferirei, Per_1
rispetto alla disciplina attuale, andare da mio padre a Forlì il mercoledì pomeriggio perché ho solo l'impegno del basket e lui di solito mi porta, eliminando gli altri giorni, altrimenti preferirei rimanere con mio padre, oltre al mercoledì di tutte le settimane, il venerdì pomeriggio alternato di settimana in settimana, eliminando la giornata di sabato;
lo chiedo perché sabato, terminati i compiti, esco con i miei amici a OR, mentre a Forlì non ho amici e con mio padre non faccio niente di interessante”.
La causa veniva istruita con richiesta alla Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Forlì, anche tramite acceso alle banche dati secondo quanto previsto dall'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. e con ogni mezzo, la situazione reddituale e patrimoniale, completa della posizione previdenziale (comprensiva di eventuali gestioni separate) del resistente , nato a [...] il [...]. Controparte_1
All'udienza del 2.7.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e visto il parere del PM reso in data 22.5.2024 la rimetteva al Collegio.
Osserva il Collegio che il minore ha confermato che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita secondo un regime pressoché paritetico fra i genitori è già stata da tempo abbandonata in ragione delle sue esigenze di ragazzo oramai adolescente, interessato da un maggior impegno scolastico, sportivo e di socializzazione ancorché soggetto a trasferte tra OR (comune di sua residenza) e Forlì (comune di residenza del padre).
Già nell'ordinanza del 26.03.2025 il giudice delegato aveva ritenuto legittime le argomentazioni del minore circa le difficoltà a condividere gli spazi di vita
(camera da letto e bagno) e di studio (sala da pranzo e ricreativa) con i nonni paterni e con lo stesso padre, nelle occasioni di visita al genitore ( in Per_1
particolare ha dichiarato di condividere la stanza con il padre, che in casa vi è un unico bagno e di non avere “una scrivania per fare i compiti, che devo svolgere nel tavolo della sala, dove stanno i nonni con la tv accesa a volume alto”) ed aveva ritenuto apprezzabile, in ragione dell'età, l'esigenza di di avere Per_1 spazi propri nel rispetto della sua privacy, di attendere con continuità agli impegni scolastici ed alle attività extra-scolastiche (sportive, ludiche e sociali), queste ultime ovviamente radicate nel Comune di OR di sua residenza, e dunque ragionevole la sua richiesta di eliminare il pernotto presso la casa del padre e il diritto di visita del padre nella giornata di sabato e considerata, pur tuttavia considerando la necessità di tutelare l'interesse del minore, figlio di coppia separata, a preservare il legame parentale con il genitore non collocatario vieppiù se penalizzato dalla distanza dal figlio, aveva ritenuto opportuno stabilire che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio ogni mercoledì Per_1 pomeriggio dalle ore 13:00 circa prendendolo all'uscita da scuola (oppure durante il periodo estivo prelevandolo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena) nonché, a settimane alterne,
l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena, con un esercizio del diritto di visita non proprio corrispondente ai desidera del figlio, ritenuti troppo penalizzanti del rapporto con il padre. Non vi è dubbio, infatti, che corrisponda all'interesse del minore continuare comunque a coltivare, pur in ragione della sua età e delle conseguenti diverse esigenze, un rapporto stabile con il padre.
Le ragioni esposte, peraltro condivise anche dallo stesso procuratore di parte ricorrente, che ha concluso in conformità, giustificano la conferma di tale ordinanza in questa sede, non essendo emersi, nel frattempo, elementi che ne impongano una modifica.
In merito al contributo paterno per il mantenimento del figlio - riconosciuto in sede di divorzio nella somma di € 80,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in ragione della allora età del minore e della disciplina del diritto di visita in modalità quasi paritetica – lo stesso appare allo stato inadeguato alle effettive esigenze del beneficiario oramai adolescente e incongruo rispetto alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre.
Al riguardo occorre evidenziare come , geometra libero Controparte_1 professionista, risulta avere percepito reddito da lavoro autonomo di € 28.305,37 nell'anno 2023, di € 11.538,00 nell'anno 2022 e € 28.133,00 nell'anno 2021 (cfr. relazione di GDF depositata il 30/09/2024) e che lo stesso, vivendo presso i propri genitori, non paga alcun canone di locazione (mentre la madre ha dichiarato un reddito lordo nel 2020 di € 13.691,00 nel 2021 di € 13.760,00, nel
2022 di € 16.230,00) sicché appare congruo stabilire che lo stesso corrisponda a
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza Per_1
dal mese gennaio 2024, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal
Protocollo adottato presso questo Tribunale.
La natura delle questioni trattate e la mancata costituzione del resistente, che non si è opposto a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 95 del 2021, così provvede:
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio Controparte_1
ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 circa prendendolo all'uscita Per_1
da scuola (oppure durante il periodo estivo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena
(oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena), nonché, a settimane alterne, l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena);
-dispone che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in via Per_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese gennaio 2024,
l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3317 /2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv.
PAVANETTO MATTEO elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
13/01/1977 residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.07.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza del 26.3.2025 e la condanna della controparte alle spese processuali. L'ordinanza del 26.3.2025 prevedeva quanto segue: '' In via temporanea ed urgente, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 95 del 2021: dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio ogni mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
13:00 circa prendendolo all'uscita da scuola (oppure durante il periodo estivo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena), nonché, a settimane alterne, l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena); dispone che corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in Per_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese gennaio
2024, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale.''
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 cpc depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica della disciplina Parte_1 del diritto di visita del padre al figlio (di cui alla sentenza di divorzio n. 95/2021 del Tribunale di Forlì) in ragione delle necessità e dei desideri del minore oramai adolescente ovvero segnatamente “prima settimana: dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20.30 - nei periodi in cui la scuola è sospesa
(es. vacanze natalizie o estive) il padre prenderà a terrà con sé il figlio dal sabato mattina, indicativamente alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 20,30 allorquando lo riaccompagnerà presso la madre, in OR Via Bagalona n.
2317; seconda settimana: il padre non terrà con sé il figlio durante il week end ma potrà prenderlo e tenerlo il mercoledì dall'uscita da scuola, sino alla sera alle 20,30 circa allorquando lo riaccompagnerà presso la madre. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, il padre potrà apprendere il minore il mercoledì dalla mattina alle 10 sino alla sera, alle ore 20,30 circa, allorquando lo riporterà presso la casa della madre”, rappresentando che da tempo tra le parti non sussisteva più un regime di visita paritetico tra i genitori”. La ricorrente chiedeva altresì il conseguente aumento del contributo mensile paterno al mantenimento del figlio dagli attuali € 80,00 alla maggior somma di € 400,00 mensili, ritenuta più adeguata alle esigenze di e congrua rispetto alle più Per_1
consistenti capacità economiche del genitore non collocatario, peraltro, come già detto, non più soggetto ad un regime di visita paritetico con la madre stabilito in sede di divorzio.
All'udienza del 16.07.2024 il Giudice relatore delegato, accertata la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.p. del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente, la quale dichiarava: “Insisto nel ricorso;
ne confermo il contenuto e le richieste. Da tempo, ormai circa tre anni,
nella prima settimana sta con il padre dal sabato mattina quando esce da Per_1 scuola, e non più dal venerdì sera come stabilito in sede di divorzio, fino alla domenica sera dopo cena verso le 20.30; non sta più un giorno Per_1
infrasettimanale con il padre. Nella seconda settimana sta con il padre il Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola fino a dopo cena verso le 20.30 e quindi non sta più con il padre per il pernotto tra mercoledì e giovedì e neppure per il fine settimana, che ora sono alternati. Io lavoro part time come impiegata e guadagno circa € 1150/1200 netti al mese, faccio lo stesso lavoro e guadagno la stessa somma che guadagnavo al momento del divorzio. svolge CP_1
attività di geometra. Lo stesso sa che pende questo procedimento perché io l'ho informato e avevo anche cercato di raggiungere un accordo per evitare la causa”. Il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo e alle relative richieste.
All'udienza del 15/10/2024 si procedeva all'audizione del minore
[...]
(nato il [...]), unico figlio della coppia;
il ragazzo, in merito Per_2 alla disciplina dell'esercizio del diritto di visita paterno, confermava che oramai da tempo si era abbandonata, per sua espressa volontà, la pratica del pernotto infrasettimanale e nei due weekend al mese presso il padre e che veniva completamente disattesa l'intera giornata della domenica (giustificandola con il fatto che il padre non voleva recarsi a OR per prelevare il figlio in giornate consecutive) restando dunque inalterata la visita del mercoledì e del venerdì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e dei due sabati al mese dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00. In particolare, rappresentava “Io preferirei, Per_1
rispetto alla disciplina attuale, andare da mio padre a Forlì il mercoledì pomeriggio perché ho solo l'impegno del basket e lui di solito mi porta, eliminando gli altri giorni, altrimenti preferirei rimanere con mio padre, oltre al mercoledì di tutte le settimane, il venerdì pomeriggio alternato di settimana in settimana, eliminando la giornata di sabato;
lo chiedo perché sabato, terminati i compiti, esco con i miei amici a OR, mentre a Forlì non ho amici e con mio padre non faccio niente di interessante”.
La causa veniva istruita con richiesta alla Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza di Forlì, anche tramite acceso alle banche dati secondo quanto previsto dall'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. e con ogni mezzo, la situazione reddituale e patrimoniale, completa della posizione previdenziale (comprensiva di eventuali gestioni separate) del resistente , nato a [...] il [...]. Controparte_1
All'udienza del 2.7.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e visto il parere del PM reso in data 22.5.2024 la rimetteva al Collegio.
Osserva il Collegio che il minore ha confermato che la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita secondo un regime pressoché paritetico fra i genitori è già stata da tempo abbandonata in ragione delle sue esigenze di ragazzo oramai adolescente, interessato da un maggior impegno scolastico, sportivo e di socializzazione ancorché soggetto a trasferte tra OR (comune di sua residenza) e Forlì (comune di residenza del padre).
Già nell'ordinanza del 26.03.2025 il giudice delegato aveva ritenuto legittime le argomentazioni del minore circa le difficoltà a condividere gli spazi di vita
(camera da letto e bagno) e di studio (sala da pranzo e ricreativa) con i nonni paterni e con lo stesso padre, nelle occasioni di visita al genitore ( in Per_1
particolare ha dichiarato di condividere la stanza con il padre, che in casa vi è un unico bagno e di non avere “una scrivania per fare i compiti, che devo svolgere nel tavolo della sala, dove stanno i nonni con la tv accesa a volume alto”) ed aveva ritenuto apprezzabile, in ragione dell'età, l'esigenza di di avere Per_1 spazi propri nel rispetto della sua privacy, di attendere con continuità agli impegni scolastici ed alle attività extra-scolastiche (sportive, ludiche e sociali), queste ultime ovviamente radicate nel Comune di OR di sua residenza, e dunque ragionevole la sua richiesta di eliminare il pernotto presso la casa del padre e il diritto di visita del padre nella giornata di sabato e considerata, pur tuttavia considerando la necessità di tutelare l'interesse del minore, figlio di coppia separata, a preservare il legame parentale con il genitore non collocatario vieppiù se penalizzato dalla distanza dal figlio, aveva ritenuto opportuno stabilire che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio ogni mercoledì Per_1 pomeriggio dalle ore 13:00 circa prendendolo all'uscita da scuola (oppure durante il periodo estivo prelevandolo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena) nonché, a settimane alterne,
l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena, con un esercizio del diritto di visita non proprio corrispondente ai desidera del figlio, ritenuti troppo penalizzanti del rapporto con il padre. Non vi è dubbio, infatti, che corrisponda all'interesse del minore continuare comunque a coltivare, pur in ragione della sua età e delle conseguenti diverse esigenze, un rapporto stabile con il padre.
Le ragioni esposte, peraltro condivise anche dallo stesso procuratore di parte ricorrente, che ha concluso in conformità, giustificano la conferma di tale ordinanza in questa sede, non essendo emersi, nel frattempo, elementi che ne impongano una modifica.
In merito al contributo paterno per il mantenimento del figlio - riconosciuto in sede di divorzio nella somma di € 80,00 oltre il 50% delle spese straordinarie in ragione della allora età del minore e della disciplina del diritto di visita in modalità quasi paritetica – lo stesso appare allo stato inadeguato alle effettive esigenze del beneficiario oramai adolescente e incongruo rispetto alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre.
Al riguardo occorre evidenziare come , geometra libero Controparte_1 professionista, risulta avere percepito reddito da lavoro autonomo di € 28.305,37 nell'anno 2023, di € 11.538,00 nell'anno 2022 e € 28.133,00 nell'anno 2021 (cfr. relazione di GDF depositata il 30/09/2024) e che lo stesso, vivendo presso i propri genitori, non paga alcun canone di locazione (mentre la madre ha dichiarato un reddito lordo nel 2020 di € 13.691,00 nel 2021 di € 13.760,00, nel
2022 di € 16.230,00) sicché appare congruo stabilire che lo stesso corrisponda a
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio Parte_1 minore , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza Per_1
dal mese gennaio 2024, l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal
Protocollo adottato presso questo Tribunale.
La natura delle questioni trattate e la mancata costituzione del resistente, che non si è opposto a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 95 del 2021, così provvede:
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio Controparte_1
ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 circa prendendolo all'uscita Per_1
da scuola (oppure durante il periodo estivo dalla casa materna verso le ore 1500) sino alle ore 19:00 circa riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena
(oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena), nonché, a settimane alterne, l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19:00 circa, riaccompagnandolo a casa prima dell'ora di cena (oppure durante il periodo estivo alle ore 21.00, dopo cena);
-dispone che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore , in via Per_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese gennaio 2024,
l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con bonifico da effettuare sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 9.07.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Medi