Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00948/2025REG.PROV.COLL.
N. 00571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2025, proposto da
EP DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Di Prima, Ignazio Zingales e EP Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 657 del 18 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. EP CH e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso per l’ottemperanza, ritualmente notificato e depositato dinanzi al TAR Sicilia - Catania, l’odierno appellante ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 1419 del 30 marzo 2023 – così come corretta dall’ordinanza n. 5777 del 3 luglio 2023 – con cui il Tribunale civile di Catania ha condannato l’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.) al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € 1.833.151,00 quale maggior compenso professionale, oltre interessi sino al soddisfo, derivante dallo svolgimento del ruolo di amministratore finanziario/coadiutore di beni e società, confiscati al sig. LO ID Filippo, nel periodo dal 26 giugno 2002 al 26 giugno 2015.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 31.07.2024 e depositato il 5.08.2024, il ricorrente ha inoltre agito per l’accertamento e la declaratoria della nullità, per violazione o elusione di giudicato, della nota dell’A.N.B.S.C., prot. n. 0047867 del 1/07/2024, con la quale l’Amministrazione, dopo avere chiesto al dott. DA di emettere, per il “ pagamento delle somme dovute a titolo di compenso per l’amministrazione finanziaria/coadiuzione ”, la fattura per complessivi € 2.518.120,26, ha rilevato che: “ In merito alle spese legali liquidate, si precisa che saranno corrisposte solo dopo l’emissione della fattura da parte del difensore nei confronti della S.V. e previa presentazione della medesima presso quest’Ufficio. Inoltre, l’ammontare dell’IVA sarà corrisposto solo nel caso in cui non sia detraibile da parte del beneficiario. Si rappresenta, infine, che la S.V. dovrà trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto del limite di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per l’erogazione del compenso quale coadiutore della procedura in oggetto. Tale dichiarazione, da redigere sulla base dello schema allegato, per ogni anno di maturazione del compenso successivo al 01.01.2012, dovrà essere trasmessa contestualmente all’invio della fattura. Nel caso specifico la S.V. dovrà trasmettere la dichiarazione con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Alla ricezione della fattura e delle dichiarazioni sostitutive, nonché all’espletamento degli accertamenti dovuti ai sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 è subordinato il successivo pagamento da parte di questo Ufficio ”.
Con successiva nota prot. n. 0052993 del 19.07.2024, anch’essa impugnata dinanzi al primo giudice, l’Amministrazione ribadiva che: “(…) lo scrivente Ufficio resta in attesa di ricevere la fattura elettronica, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e, da ultimo, la fattura emessa dal difensore con riferimento alle spese legali. Si rappresenta che la trasmissione della documentazione, già richiesta con la nota cui qui si fa seguito, risulta essere imprescindibile al fine di procedere. Pertanto, l’attività istruttoria deve intendersi sospesa sino alla ricezione di quanto richiesto ”.
A sostegno dell’atto di gravame il ricorrente ha dedotto che, alla luce del contenuto condannatorio della sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione non potrebbe imporre allo stesso alcun obbligo di facere , né tantomeno fissare alcun tetto massimo annuo al compenso o sospendere l’attività istruttoria propedeutica al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania.
Ciò in quanto la statuizione del Tribunale di Catania da ottemperare non subordina il pagamento di quanto dovuto al dott. DA al rilascio di alcuna dichiarazione, né al mancato superamento di qualsivoglia limite massimo retributivo annuo.
3. Costituitasi nel giudizio di primo grado l’Amministrazione intimata, con la sentenza n. 657 del 2025 il primo giudice ha accolto il ricorso introduttivo e soltanto in parte il ricorso per motivi aggiunti. In particolare ha statuito il primo giudice che “ i motivi aggiunti vanno accolti nella parte in cui parte ricorrente deduce l’illegittimità della richiesta di consegna della fattura relativa ai compensi professionali per l’attività legale svolta nel procedimento civile, e per la restante parte rigettati, avendo l’Agenzia legittimamente richiesto il rilascio da parte del ricorrente delle dichiarazioni di cui all’art. 23 ter del d.l. n. 201 del 2011 per l’erogazione del compenso quale coadiutore della procedura, essendo l’Agenzia tenuta, per legge, a verificare l’eventuale superamento del “tetto” prima di effettuare i relativi pagamenti” ( sub 6.4.)
4. Tale sentenza è appellata, per la parziale riforma, dal dott. EP DA, con un unico complesso motivo di doglianza con il quale vengono denunciati plurimi profili di violazione ed elusione del giudicato, anche in relazione agli artt. 23- ter del d.l. n. 201 del 2011 e 2909 c.c.
5. Si è costituita per resistere all’atto di gravame l’Agenzia appellata depositando, in data 30 maggio 2025, atto di mera forma e, in data 23 giugno 2025, memoria di controdeduzioni.
6. In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’appello, e segnatamente in data 30 ottobre 2025, l’Agenzia ha depositato ulteriore memoria difensiva.
7. Con atto depositato in data 16 novembre 2025, parte appellante ha dichiarato per il tramite dei difensori costituiti che “ l’Amministrazione ha effettuato tutti i pagamenti a saldo del compenso professionale, così come richiesto con il ricorso in ottemperanza ”.
Ha quindi richiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Risulta per tabulas che in pendenza del presente giudizio di appello l’Amministrazione appellata ha integralmente eseguito il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 1419 del 30 marzo 2023, come corretta con ordinanza del medesimo Tribunale n. n. 5777 del 3 luglio 2023.
E invero, con atto depositato in data 16 novembre 2025, parte appellante ha comunicato di avere ricevuto tutti i pagamenti dovuti a saldo del compenso professionale “ così come richiesto con il ricorso in ottemperanza ”.
Ciò posto, al Collegio non resta che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
10. In virtù della espressa richiesta dell’appellante, le spese del grado possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara estinto il giudizio, essendone cessata la materia del contendere.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de SC, Presidente
EP CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP CH | NN de SC |
IL SEGRETARIO