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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6411/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
in proprio
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
I°) riformare e/o revocare il decreto opposto, e per l'effetto liquidare i compensi della scrivente per l'attività svolta nel proc. r.g.v.g. n. 1651/2020.
II°) con il favore dei compensi di questa fase contenziosa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 28.09.2023, l'avv. agendo in Parte_1
proprio, impugnava ex artt. 84 -170 D.P.R. 115/2002 il decreto emesso il 19.07.2023 dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento R.G. V.G. 1651/2020, con il quale era stata rigettata l'istanza presentata dalla medesima di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata in gratuito patrocinio nell'ambito del detto procedimento sulla motivazione che “difetta ab origine la delibera del
pagina 1 di 4 competente COA di Verona”.
A sostegno del ricorso lamentava l'Avv. l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 75 del DPR Pt_1
115/2002, sostenendo che anche per il procedimento avanti al Tribunale di Verona dovesse operare la delibera con la quale il COA di Venezia aveva ammesso l'allora minore al Patrocinio a Persona_1
Spese dello Stato nel procedimento R.R. 613/2019 (ex R.R. 389/2014), aperto avanti al Tribunale per i
Minorenni di Venezia.
Esponeva infatti l'opponente di essere stata nominata Curatrice speciale del patrimonio (art. 334 c.c.) dell'allora minore nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia e Persona_1
che, essendo la minore residente in una comunità in Nogarole Rocca (VR), era stato poi aperto avanti al
Tribunale di Verona, per competenza territoriale, il procedimento tutelare. Sosteneva dunque che il procedimento di Tutela aperto presso il Tribunale di Verona traesse origine da quello pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia, precisando di essere stata confermata anche dal GT di Verona, con decreto in data 18/05/2020, nel ruolo di Curatrice del patrimonio della minore.
Soggiungeva che a seguito della pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Venezia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, il G.T. del Tribunale di Verona, nel fascicolo della Tutela, aveva nominato il Tutore per la minore, individuato in altra professionista, e di aver quindi ritenuto opportuno declinare il proprio incarico al fine di evitare il protrarsi di conflitti di attribuzioni.
Di qui la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento di Tutela.
Non si è costituito in giudizio il resistente , che può ritenersi passivamente Controparte_1
legittimato quale soggetto titolare del rapporto debitorio la cui sussistenza è stata negata con il provvedimento opposto, e che, stante la ritualità della notifica, deve essere dichiarato contumace.
Tanto premesso in fatto, la domanda di parte ricorrente può dirsi fondata.
Risulta documentalmente che l'Avv. venne nominata Curatore del patrimonio della minore Pt_1
nel procedimento aperto avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 613/2019 - ex Persona_1
r.r. n. 389/2014 (v: doc 2 ric.) - e che per quel procedimento la minore venne ammessa al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del COA di Venezia del 18/12/2019 (v: doc. 9 ric.).
Consta altresì documentalmente che (essendo la minore accolta presso una Comunità in Provincia di
Verona) su impulso dello stesso Tribunale per i Minorenni di Venezia (v: scheda procedimento sub doc. 8 ric.) venne poi aperto presso il Tribunale di Verona un fascicolo avanti al giudice Tutelare – n.
1651/2020 VG – ove la medesima Avv. fu ulteriormente nominata quale Curatore del Pt_1
Patrimonio della minore, prestando giuramento in data 03.06.2020 (v: doc. 8 ric. citato).
pagina 2 di 4 Alla luce della detta ricostruzione può dunque ritenersi che la delibera di ammissione della minore adottata dal COA di Venezia in riferimento al procedimento aperto avanti al Tribunale Persona_1
per i Minorenni di Venezia estenda la propria validità anche nel procedimento di Tutela aperto avanti al
Tribunale di Verona. Ciò alla luce del disposto di cui all'art. 75 D.P.R. 115/2002, che recita: “1.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse….”
Le modalità di apertura del procedimento di Tutela avanti al Tribunale di Verona e la circostanza che l'Avv. abbia esercitato anche in questa procedura l'incarico già conferitole dal Tribunale per i Pt_1
Minorenni consente infatti di qualificare il procedimento di Tutela come procedura derivata e comunque connessa con quella pendente avanti al Tribunale per i Minorenni, per la quale era stata deliberata l'ammissione della minore al Patrocinio a Spese dello Stato.
Ritenuta quindi la fondatezza del motivo di censura posto a fondamento del ricorso, si tratta ora di procedere alla liquidazione del compenso spettante alla ricorrente, alla luce dell'attività da lei svolta nella procedura.
Consta infatti dalla documentazione versata in atti che dopo che l'Avv. in data 03.06.2020, Pt_1
ebbe prestato giuramento quale Curatore del patrimonio della minore, il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, con decreto in data 12.06.2020, dichiarò la madre della minore decaduta dalla Persona_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia.
A ciò fece seguito la nomina, nel fascicolo della tutela pendente presso il Tribunale di Verona, del
Tutore della minore – individuato in persona diversa dalla parte qui ricorrente – che prestò giuramento in data 20.07.2020, pur permanendo il concomitante incarico dell'Avv. quale Curatore Speciale Pt_1
del patrimonio della minore.
Essendo poi insorti contrasti fra la ricorrente e la CE in ordine alla delimitazione dei rispettivi ruoli, in particolare con riferimento alla redazione dell'inventario del patrimonio della minore, l'Avv. Pt_1 all'udienza avanti al Giudice Tutelare in data 21.01.2021 dichiarò di rinunciare al proprio incarico.
Risulta dunque che l'Avv. svolse il proprio incarico di Curatore del Patrimonio della minore nel Pt_1
procedimento di Tutela avanti al Tribunale di Verona per il periodo dal 3.06.2020 al 21.01.2021 e dunque per poco più di sette mesi.
Sempre sulla scorta degli atti del procedimento di Tutela qui depositati (v: doc. 8 ric.) emerge peraltro che la minore vantava modesto patrimonio, risultando titolare, alla data dell'inventario, di un conto corrente con attivo di €5.123,65 (€7.164,38 al rendiconto finale dell'Avv. nonché intestataria di Pt_1
pagina 3 di 4 una pensione di €512,49 mensili, la cui gestione non risulta aver richiesto adempimenti particolarmente complessi;
consta invero solo l'interlocuzione fra l'avv. e la CE ai fini dell'inventario, con Pt_1
segnalazione delle questioni pendenti, ed il deposito del resoconto finale in esito alla rinuncia all'incarico, non attenendo strettamente alle esigenze di tutela del patrimonio della minore il “reclamo” proposto dall'Avv. per dirimere le questioni di delimitazione dei ruoli con la CE Pt_1
(procedimento del quale nemmeno risulta l'esito).
Circostanze che inducono a ritenere congruo il recepimento, quale parametro ai fini della liquidazione, dei valori medi dello scaglione da €5.201,00 a €26.000,00 per la Volontaria giurisdizione, ossia
€1.418,00. Operata la dimidiazione, va quindi liquidato alla ricorrente l'importo di €709,00, oltre al
7,5% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse, liquidate come in dispositivo in ragione della misura di accoglimento della domanda, seguono la soccombenza, avendo la ricorrente agito in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 13/01/2025, n. 833).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato
Pt_2 all'Avv. per l'attività prestata quale Curatore del patrimonio della minore Parte_1 Persona_1
nella procedura di Tutela pendente avanti al Tribunale di Verona n. 1651/2020 VG, la somma, già dimidiata, di €709,00, oltre al 7,5% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONDANNA
Il ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in €600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6411/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
in proprio
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
I°) riformare e/o revocare il decreto opposto, e per l'effetto liquidare i compensi della scrivente per l'attività svolta nel proc. r.g.v.g. n. 1651/2020.
II°) con il favore dei compensi di questa fase contenziosa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 28.09.2023, l'avv. agendo in Parte_1
proprio, impugnava ex artt. 84 -170 D.P.R. 115/2002 il decreto emesso il 19.07.2023 dal Tribunale di
Verona nell'ambito del procedimento R.G. V.G. 1651/2020, con il quale era stata rigettata l'istanza presentata dalla medesima di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata in gratuito patrocinio nell'ambito del detto procedimento sulla motivazione che “difetta ab origine la delibera del
pagina 1 di 4 competente COA di Verona”.
A sostegno del ricorso lamentava l'Avv. l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 75 del DPR Pt_1
115/2002, sostenendo che anche per il procedimento avanti al Tribunale di Verona dovesse operare la delibera con la quale il COA di Venezia aveva ammesso l'allora minore al Patrocinio a Persona_1
Spese dello Stato nel procedimento R.R. 613/2019 (ex R.R. 389/2014), aperto avanti al Tribunale per i
Minorenni di Venezia.
Esponeva infatti l'opponente di essere stata nominata Curatrice speciale del patrimonio (art. 334 c.c.) dell'allora minore nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia e Persona_1
che, essendo la minore residente in una comunità in Nogarole Rocca (VR), era stato poi aperto avanti al
Tribunale di Verona, per competenza territoriale, il procedimento tutelare. Sosteneva dunque che il procedimento di Tutela aperto presso il Tribunale di Verona traesse origine da quello pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia, precisando di essere stata confermata anche dal GT di Verona, con decreto in data 18/05/2020, nel ruolo di Curatrice del patrimonio della minore.
Soggiungeva che a seguito della pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Venezia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, il G.T. del Tribunale di Verona, nel fascicolo della Tutela, aveva nominato il Tutore per la minore, individuato in altra professionista, e di aver quindi ritenuto opportuno declinare il proprio incarico al fine di evitare il protrarsi di conflitti di attribuzioni.
Di qui la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta nel procedimento di Tutela.
Non si è costituito in giudizio il resistente , che può ritenersi passivamente Controparte_1
legittimato quale soggetto titolare del rapporto debitorio la cui sussistenza è stata negata con il provvedimento opposto, e che, stante la ritualità della notifica, deve essere dichiarato contumace.
Tanto premesso in fatto, la domanda di parte ricorrente può dirsi fondata.
Risulta documentalmente che l'Avv. venne nominata Curatore del patrimonio della minore Pt_1
nel procedimento aperto avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 613/2019 - ex Persona_1
r.r. n. 389/2014 (v: doc 2 ric.) - e che per quel procedimento la minore venne ammessa al beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato come da delibera del COA di Venezia del 18/12/2019 (v: doc. 9 ric.).
Consta altresì documentalmente che (essendo la minore accolta presso una Comunità in Provincia di
Verona) su impulso dello stesso Tribunale per i Minorenni di Venezia (v: scheda procedimento sub doc. 8 ric.) venne poi aperto presso il Tribunale di Verona un fascicolo avanti al giudice Tutelare – n.
1651/2020 VG – ove la medesima Avv. fu ulteriormente nominata quale Curatore del Pt_1
Patrimonio della minore, prestando giuramento in data 03.06.2020 (v: doc. 8 ric. citato).
pagina 2 di 4 Alla luce della detta ricostruzione può dunque ritenersi che la delibera di ammissione della minore adottata dal COA di Venezia in riferimento al procedimento aperto avanti al Tribunale Persona_1
per i Minorenni di Venezia estenda la propria validità anche nel procedimento di Tutela aperto avanti al
Tribunale di Verona. Ciò alla luce del disposto di cui all'art. 75 D.P.R. 115/2002, che recita: “1.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse….”
Le modalità di apertura del procedimento di Tutela avanti al Tribunale di Verona e la circostanza che l'Avv. abbia esercitato anche in questa procedura l'incarico già conferitole dal Tribunale per i Pt_1
Minorenni consente infatti di qualificare il procedimento di Tutela come procedura derivata e comunque connessa con quella pendente avanti al Tribunale per i Minorenni, per la quale era stata deliberata l'ammissione della minore al Patrocinio a Spese dello Stato.
Ritenuta quindi la fondatezza del motivo di censura posto a fondamento del ricorso, si tratta ora di procedere alla liquidazione del compenso spettante alla ricorrente, alla luce dell'attività da lei svolta nella procedura.
Consta infatti dalla documentazione versata in atti che dopo che l'Avv. in data 03.06.2020, Pt_1
ebbe prestato giuramento quale Curatore del patrimonio della minore, il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, con decreto in data 12.06.2020, dichiarò la madre della minore decaduta dalla Persona_1
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia.
A ciò fece seguito la nomina, nel fascicolo della tutela pendente presso il Tribunale di Verona, del
Tutore della minore – individuato in persona diversa dalla parte qui ricorrente – che prestò giuramento in data 20.07.2020, pur permanendo il concomitante incarico dell'Avv. quale Curatore Speciale Pt_1
del patrimonio della minore.
Essendo poi insorti contrasti fra la ricorrente e la CE in ordine alla delimitazione dei rispettivi ruoli, in particolare con riferimento alla redazione dell'inventario del patrimonio della minore, l'Avv. Pt_1 all'udienza avanti al Giudice Tutelare in data 21.01.2021 dichiarò di rinunciare al proprio incarico.
Risulta dunque che l'Avv. svolse il proprio incarico di Curatore del Patrimonio della minore nel Pt_1
procedimento di Tutela avanti al Tribunale di Verona per il periodo dal 3.06.2020 al 21.01.2021 e dunque per poco più di sette mesi.
Sempre sulla scorta degli atti del procedimento di Tutela qui depositati (v: doc. 8 ric.) emerge peraltro che la minore vantava modesto patrimonio, risultando titolare, alla data dell'inventario, di un conto corrente con attivo di €5.123,65 (€7.164,38 al rendiconto finale dell'Avv. nonché intestataria di Pt_1
pagina 3 di 4 una pensione di €512,49 mensili, la cui gestione non risulta aver richiesto adempimenti particolarmente complessi;
consta invero solo l'interlocuzione fra l'avv. e la CE ai fini dell'inventario, con Pt_1
segnalazione delle questioni pendenti, ed il deposito del resoconto finale in esito alla rinuncia all'incarico, non attenendo strettamente alle esigenze di tutela del patrimonio della minore il “reclamo” proposto dall'Avv. per dirimere le questioni di delimitazione dei ruoli con la CE Pt_1
(procedimento del quale nemmeno risulta l'esito).
Circostanze che inducono a ritenere congruo il recepimento, quale parametro ai fini della liquidazione, dei valori medi dello scaglione da €5.201,00 a €26.000,00 per la Volontaria giurisdizione, ossia
€1.418,00. Operata la dimidiazione, va quindi liquidato alla ricorrente l'importo di €709,00, oltre al
7,5% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Quanto alle spese del presente procedimento, le stesse, liquidate come in dispositivo in ragione della misura di accoglimento della domanda, seguono la soccombenza, avendo la ricorrente agito in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 13/01/2025, n. 833).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato
Pt_2 all'Avv. per l'attività prestata quale Curatore del patrimonio della minore Parte_1 Persona_1
nella procedura di Tutela pendente avanti al Tribunale di Verona n. 1651/2020 VG, la somma, già dimidiata, di €709,00, oltre al 7,5% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CONDANNA
Il ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in €600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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