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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.83/2025
C
@-Rig.AO - OV( appalto(giudicato) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 31.03.2025, e vertente tra la società nonché in proprio Parte_1 Parte_1
(appellante) contro l (appellato), Controparte_2 nonché contro CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e la società (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la CP_12 Controparte_13 sentenza n°42/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data
25.02.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta la domanda della società di Parte_1 accertamento negativo della pretesa di regolarizzazione dei premi assicurativi avanzata dall' a CP_1 seguito del Verbale Unico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro n.2020011845/S01 del 16 marzo
2023, con cui l'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno ha accertato l'irregolarità del contratto d'appalto
1 di opere e servizi concluso con la società il 29 agosto 2019 e la sussistenza di Controparte_13 rapporti di lavoro subordinato tra l'appellante ed i dipendenti della società Controparte_13
Avverso tale decisione hanno proposto appello la società ed il suo legale Parte_1 rappresentante (nella qualità ed in proprio), i quali hanno censurato la decisione Parte_1 impugnata, per aver dichiarato la legittimità della richiesta di versamento dei premi assicurativi formulata dall'Ente in data 6 dicembre 2023, ritenendo inammissibile, per giudicato esterno, la contestazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa contributiva, già oggetto della sentenza n. 80/2022 del medesimo Tribunale, passata in giudicato, e ritenendo altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti, sul presupposto che la pretesa di versamento dei premi non risulterebbe riferibile ad annualità anteriori al quinquennio precedente la richiesta dell' CP_1
Hanno quindi chiesto la riforma della decisione, deducendo: 1) la mancata prova, e comunque l'inopponibilità nel presente giudizio, del giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 80/2022 in data
21.04.2022 del Tribunale di Fermo, per mancanza della relativa attestazione di Cancelleria ex art.124 disp. att. c.p.c.; 2) l'inesistenza del giudicato esterno, atteso che la presente controversia riguarda oggetto, parti, petitum e causa petendi diversi rispetto al giudizio n.93/2022 R.G. del Tribunale di
Fermo, in cui è stata emessa la sentenza n.80/2022; 3) l'erroneità della valutazione circa la prescrizione dei crediti assicurativi, in quanto riferiti ad annualità antecedenti al 2018; 4) l'illegittimità della condanna alle spese di lite. Hanno quindi formulato le conclusioni di seguito riportate: “dichiarare la sussistenza di regolare appalto di opere e servizi fra e consacrato nel Controparte_13 Parte_1 contratto 29.8.2019, per il periodo settembre-novembre 2019; dichiarare l'insussistenza di rapporto di lavoro subordinato fra ed i convenuti lavoratori dipendenti di Parte_1 CP_13
fornitrice dei servizi a nel periodo settembre-novembre 2019; dichiarare che
[...] Parte_1 nulla deve all a titolo di contribuzione e somme aggiuntiva per quanto esposto Parte_1 CP_1 in narrativa, non sussistendo crediti impositivi da parte dell nei confronti della CP_1 Parte_1
sia in relazione a quelli pretesi per rapporti di lavoro subordinato, dei quali si chiede in parte
[...] estinzione per prescrizione per il periodo anteriore all'ottobre 2018, e sia quelli fondati sulla sussistenza di rapporto di lavoro fra e dipendenti della e con seguente Parte_1 Controparte_13 infondatezza del verbale di accertamento n. 2020011845 del 16.3.2023 e dell'invito a regolarizzazione CP_ da parte dell con atto 12.10.2023”.
L si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, CP_1 assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L' ha anzitutto ricostruito l'origine della pretesa contributiva, precisando che il Verbale Unico CP_2 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del 16 marzo 2023 è stato redatto all'esito di un articolato accertamento iniziato nel dicembre 2020 e concluso nel marzo 2023, all'esito del quale l' ha CP_1
2 emesso, in data 6 dicembre 2023, la richiesta di regolarizzazione oggetto del presente giudizio. L' ha CP_1 evidenziato come le questioni ora nuovamente sollevate dagli appellanti siano state già integralmente esaminate e definite in precedenti giudizi, tutti sfociati nel rigetto delle medesime censure. In particolare, la sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Fermo, resa a seguito dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione derivante dal medesimo accertamento ispettivo, ha confermato la legittimità degli atti presupposti;
successivamente, la sentenza n. 8/2024 dello stesso Tribunale ha ribadito tali conclusioni in relazione alla CP_1 parallela pretesa dell' ; infine, questa Corte, con sentenza n. 431/2024, ha confermato entrambe le pronunce, riconoscendo espressamente l'efficacia preclusiva del giudicato esterno anche nei confronti delle parti oggi appellanti. Secondo l' , tali precedenti, accomunati dalla piena identità delle CP_1 questioni di fatto e di diritto, impediscono un nuovo riesame, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione del giudicato ex art. 1306 c.c.. Nel merito, l'Ente ha ribadito la correttezza degli esiti dell'accertamento ispettivo, richiamando le irregolarità emerse con riferimento all'indebita erogazione di indennità di trasferta, alla configurabilità di una somministrazione illecita di manodopera in luogo del dedotto appalto di servizi e alle violazioni in tema di ferie e riposi settimanali, tutte puntualmente documentate attraverso l'esame del L.U.L. e delle dichiarazioni rese dai lavoratori. Quanto all'eccezione di prescrizione, l' ha osservato che la richiesta di regolarizzazione CP_1 del 6 dicembre 2023 costituisce tempestivo atto interruttivo e che i premi richiesti si riferiscono a periodi non anteriori al quinquennio. L'Ente ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello nella parte in cui ripropone questioni già definitivamente decise e di rigettarlo nel merito per il resto, con conferma della legittimità dell'invito a regolarizzare e con condanna degli appellanti alle spese di lite.
1.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti e Parte_1 Parte_1 censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 80/2022 in data 31.04.2022 del Tribunale di Fermo, pur in assenza di attestazione della Cancelleria ex art.124 disp. att. c.p.c..
Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente rilevato come sul punto si registri un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'orientamento tradizionale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. n. 6868/2022). Quindi, la parte che eccepisce
3 il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione dello stesso, da soddisfare non solo producendo la sentenza, ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere.
L'attestazione del cancelliere sarebbe, pertanto, un mezzo probatorio indispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio, non assumendo rilievo la non contestazione della controparte in ordine alla mancata proposizione del gravame. Secondo questo orientamento, infatti,
l'omessa contestazione sull'effettivo passaggio in giudicato non può essere intesa come una ammissione di tale circostanza, né può ritenersi onere della controparte provare che la sentenza è ancora impugnabile
(cfr., tra le altre, Cass. n. 19883/2013, Cass. n. 7701/2016 e Cass. n. 20974/2018). Di conseguenza, qualora manchi la suddetta certificazione, il giudice non avrebbe la facoltà neppure di rilevare d'ufficio l'esistenza del giudicato esterno, in assenza di un elemento che ne comprovi in maniera certa l'incontrovertibilità.
A questo orientamento tradizionale, se ne è contrapposto un altro secondo il quale, invece, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dovendosi ritenere che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem.
Per tali ragioni, il giudice sarebbe pertanto libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche qualora risultasse mancante della rituale certificazione del cancelliere (ex multis, Cass. n.
1534/2018, Cass. n. 16589/2021, Cass. n. 16695/2022)
Ciò premesso, questa Corte ritiene di aderire a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, non ritenendosi dirimente ai fini della prova del passaggio in giudicato della sentenza l'attestazione della cancelleria, alla luce del tenore letterale dell'art. 124 disp. att. c.p.c. e tenuto conto dell'esigenza di privilegiare una interpretazione che risulti più appropriata sotto il profilo sistematico.
Va infatti evidenziato, in primo luogo, che l'efficacia del giudicato consegue ope legis, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti (avvenuta proposizione dei mezzi di impugnazione ovvero inutile decorrenza del termine per l'impugnazione) e, pertanto, la certificazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c. non ha una funzione di natura costitutiva, bensì al più meramente dichiarativa di una situazione giuridica che si è già verificata automaticamente in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza.
D'altra parte, tale efficacia costitutiva della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. deve altresì essere esclusa per il fatto che la stessa viene rilasciata a seguito di una mera verifica di natura formale ad opera del cancelliere, il quale si limita a rilevare la presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione (potendo tuttavia sussistere elementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla sua competenza). Pertanto, spetta in ogni caso al giudice, dinanzi al quale venga dedotta l'esistenza di un
4 giudicato, accertarne l'effettiva sussistenza, nonché l'incidenza sulla materia del contendere nell'ambito del processo in cui è chiamato a giudicare.
Ora, tenendo presente l'esigenza di garantire certezza e stabilità nei rapporti giuridici e di evitare il formarsi di giudicati contrastanti, questo Collegio ritiene di non condividere un'interpretazione che non tenga conto di tali principi di ordine generale, conferendo esclusivo rilievo alla disposizione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. e impedendo quindi di fatto al giudice di rilevare l'esistenza di un giudicato esterno se privo di tale certificazione.
Si aggiunga, inoltre, che quanto sin qui detto non comporta alcuna deroga al principio di cui all'art. 115 c.p.c., che esonera la parte che ne ha interesse dall'onere probatorio, ove la circostanza allegata non sia oggetto di specifica contestazione. La contestazione costituisce, infatti, un presupposto dell'onere probatorio e, di conseguenza, la non contestazione della controparte dispensa colui che allega determinati fatti dall'onere di provarli.
Orbene, nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati a censurare, sul piano meramente formale, la prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Fermo, sulla sola base della omessa produzione in giudizio da parte dell'Ente previdenziale della certificazione ex art. 124 disp. att.
c.p.c.. Tuttavia, nel giudizio n.93/2022 R.G. del Tribunale di Fermo, in cui è stata emessa la sentenza n.80/2022, parti soccombenti erano proprio gli odierni appellanti, i quali erano gli unici legittimati a proporre impugnazione avverso la suddetta decisione. Ne segue che gli stessi ben avrebbero potuto non limitarsi ad eccepire il fatto negativo (cioè il mero formale riscontro della mancata produzione della attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.), essendo essi in condizione, in virtù del principio di vicinanza della prova, di poter fornire agevolmente la dimostrazione (in positivo) della avvenuta proposizione dell'appello avverso la suddetta decisione e della pendenza del relativo giudizio. Se ciò non hanno fatto,
è evidentemente perchè nessuna impugnazione è stata da loro proposta avverso la sentenza n. 80/2022 del Tribunale di Fermo, che deve quindi ritenersi ormai passata in giudicato .
In quest'ordine di concetti, il motivo in esame va dunque disatteso.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo l'inesistenza del giudicato esterno, atteso che la presente controversia riguarda oggetto, parti, petitum e causa petendi diversi rispetto al giudizio n.93/2022 R.G. del Tribunale di Fermo, in cui è stata emessa la sentenza n.80/2022.
Anche tale motivo non è fondato.
Appare utile richiamare preliminarmente la ratio del principio del ne bis in idem, che risponde a istanze fondamentali del diritto, concernenti sia la tutela del singolo che il corretto funzionamento del
5 sistema giudiziario. Il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 26041/2010).
Da ciò discende che, qualora due giudizi abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su aspetti decisivi comuni a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr.
Cass. n. 5486/2019).
La sentenza impugnata, pertanto, ha fatto concreta e corretta applicazione del principio – da tempo consolidato in giurisprudenza – secondo il quale “il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (cfr.
Cass. 11/4/2008 n. 9544, Cass. 23/2/2016 n. 3488) ovvero “si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (cfr. Cass., sez. lav., 16-3-96
n. 2205).
In base a tale principio, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico - giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto. Il giudicato, pertanto, copre non solamente la decisione relativa al bene della vita espressamente chiesto dall'attore, ma anche quella, implicita, inerente all'esistenza del fatto costitutivo del diritto del quale viene chiesta la tutela. Di conseguenza, le uniche ipotesi in cui non opera il principio enunciato sono quelle, qui non ricorrenti, di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio
(Cass., sez. lav., 1-12-94 n. 10279).
Ciò premesso, nel caso in esame sussiste identità tra le circostanze accertate dinanzi al Tribunale di
Fermo relative alle violazioni riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno nella controversia tra gli odierni ricorrenti e l' e quelle di cui si chiede qui una nuova valutazione, dalle quali è Con
6 CP_1 automaticamente discesa la pretesa contributiva dell' ; sicché l'accertamento operato in quella sede incide su punti fondamentali comuni ad entrambe le cause (il medesimo rapporto giuridico e le stesse Con infrazioni rilevate dall' ) ed inoltre fa senza dubbio stato nei confronti di coloro che erano parti di detto giudizio, dunque può essere invocato nei loro confronti, senza con ciò violare i limiti soggettivi del giudicato. Pertanto, in onore alle esigenze di economia processuale e certezza del diritto surrichiamate, è da ritenersi precluso il riesame delle medesime questioni, in omaggio al principio del divieto di bis in idem.
Con riferimento, poi, ai limiti soggettivi del giudicato, giova richiamare l'orientamento ormai consolidato presso i giudici di legittimità, in forza del quale l'accertamento reso inter alios ha efficacia nei confronti del terzo qualora questi intenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c., ossia in tutti i casi in cui i soggetti rimasti estranei ad un processo non risentano alcun pregiudizio dalla decisione adottata all'esito dello stesso, ma abbiano, viceversa, interesse, ad invocarne gli effetti (Cass., Ord.n. 2462 del 25/01/2024; vedi pure Cass.n.32717/2023).
Il motivo va pertanto respinto.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che il primo atto interruttivo era rappresentato dalla richiesta di regolarizzazione avanzata dall' in data 6 dicembre 2023, e che, pertanto, i crediti CP_1 contributivi pretesi non si collocavano oltre il quinquennio a ritroso da tale data.
Ritiene questa Corte che anche tale motivo non possa trovare accoglimento.
A tale riguardo, va richiamata la stretta connessione con il primo motivo di gravame, concernente l'asserita mancanza di prova del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Fermo n. 80/2022.
Come già evidenziato, tale decisione ha definito la medesima vicenda ispettiva oggetto del presente giudizio, accertando la legittimità dell'operato dell'Ispettorato territoriale del lavoro e la sussistenza delle irregolarità contestate, in quanto costitutive di evasione contributiva. Il riconoscimento di tali violazioni comporta che le conseguenti pretese contributive, sia previdenziali che assicurative, non possano essere nuovamente rimesse in discussione, restando preclusa la deduzione di eccezioni incompatibili con l'accertamento già coperto da giudicato.
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che i crediti dell' originano dal Verbale Unico dell'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro n.2020011845/S01 del 16 marzo 2023, notificato a mezzo PEC il 26.05.2023, il quale a sua volta deriva dagli accertamenti ispettivi iniziati in data 09.10.2020 e che hanno condotto al
Verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00000/2020-140-01 del 11.12.2020 prot. 20142 del
11.12.2020, notificato alla in data 22.12.2020 (v. relata notifica). Ne segue che i Parte_1
7 premi di cui l' ha chiesto il pagamento, relativi agli anni dal 2017 al 2019, non sono prescritti, CP_1 essendo stato interrotto il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica del verbale di accertamento dell'11.12.2020 e, successivamente, dalla comunicazione di variazione del rapporto assicurativo in CP_1 data 06.12.2023 e dalla successiva richiesta di regolarizzazione del 10.05.2024 (tutti atti di cui la società appellante non ha negato di aver ricevuto regolare notifica, avendoli in massima parte prodotti essa stessa). Ne consegue che, anche a prescindere dal richiamato effetto preclusivo del giudicato esterno, la statuizione di prime cure sulla non maturazione della prescrizione risulta comunque conforme a diritto.
Il terzo motivo di gravame deve essere quindi anch'esso disatteso.
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4.- Le conclusioni sin qui raggiunte in ordine ai primi tre motivi di gravame, in quanto idonee a definire la controversia, comportano, quale logico corollario, l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte con il quarto motivo di appello, che rimangono pertanto prive di autonoma rilevanza ai fini decisori.
***
5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado, nei confronti dell' seguono la regola generale della soccombenza e si CP_1 liquidano come da dispositivo. Non si provvede sulle spese con riguardo alle altre parti appellate, non costituite in giudizio.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°42/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.02.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere all' le spese del grado, che liquida in complessivi CP_1
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
8 - nulla per le spese con riguardo alle altre parti appellate, non costituite in giudizio;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI IN
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr Persona_1
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