Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, proposto da
TA IA GI, rappresentata e difesa da sè medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, via Pio XI Trav. Putortì, n.15;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
a) alla sentenza n. 1675/2022, depositata il 19/12/2022, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 26/06/2023, relativamente al procedimento N.R.G. 1142/2018, notificata il 16/01/2023 al Comune di Reggio Calabria, recante la condanna alle spese di giudizio con distrazione delle somme in favore dell’avvocato GI TA IA, relativamente al procedimento giudiziario instaurato dalla Sig.ra MA ZI;
b) alla sentenza n. 1794/2023, pubblicata il 13/10/2023, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 16/04/2024, relativamente al procedimento N.R.G. 432/2022, notificata in data 15/11/2023 al Comune di Reggio Calabria, recante la condanna al pagamento delle spese processuali “in favore della parte attrice”, relativamente al procedimento instaurato dai sigg. GI TO RI AN, GI IA AN e GI TA IA n.q. di eredi di GI SQ;
c) alla sentenza n. 685/2024, pubblicata il 26/04/2024, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 27/11/2024, relativamente al procedimento N.R.G. 729/2023, notificata il 7/5/2024 al Comune di Reggio Calabria, recante la condanna alle spese di giudizio con distrazione delle somme in favore dell’avvocato GI TA IA, relativamente al procedimento giudiziario instaurato dal sig. GI TO RI AN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IU RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’ottemperanza:
a) alla sentenza n. 1675/2022, depositata il 19/12/2022, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 26/06/2023, relativamente al procedimento N.R.G. 1142/2018, notificata il 16/01/2023 al Comune di Reggio Calabria, con riferimento all’esecuzione del capo della sentenza relativa alle spese di giudizio liquidate in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.;
b) alla sentenza n. 1794/2023, pubblicata il 13/10/2023, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 16/04/2024, relativamente al procedimento N.R.G. 432/2022, notificata in data 15/11/2023 al Comune di Reggio Calabria, recante la condanna al pagamento delle spese processuali “in favore della parte attrice”, relativamente al procedimento instaurato dai sigg. GI TO RI AN, GI IA AN e GI TA IA n.q. di eredi di GI SQ, tutti difesi dalla odierna ricorrente;
c) alla sentenza n. 685/2024, pubblicata il 26/04/2024, del Giudice di Pace di Reggio Calabria, passata in giudicato il 27/11/2024, relativamente al procedimento N.R.G. 729/2023, notificata il 7/5/2024 al Comune di Reggio Calabria, e con riferimento all’esecuzione del capo della sentenza relativa alle spese di giudizio liquidate in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
1.1. A fondamento del ricorso deduce di aver notificato in forma esecutiva ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 al Comune di Reggio Calabria, via pec, rispettivamente, in data 16/01/2023 la sentenza n. 1675/2022, in data 15/11/2023 la sentenza n.1794/2023 e in data 07/05/2024 la sentenza n.685/2024 e che le stesse sono passate in giudicato come da attestazione rilasciata dalle cancellerie.
1.2. Non avendo il Comune di Reggio Calabria provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 24/02/2025 e depositato il 27/02/2025, la parte ricorrente ha agito per la loro integrale ottemperanza.
2. Il Comune di Reggio Calabria, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. In esito alla camera di consiglio del 17/9/2025, con ordinanza n. 613 del 22/09/2025, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, onerando parte ricorrente di depositare in giudizio, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della stessa ordinanza, la ricevuta di avvenuta consegna della notifica telematica dei titoli esecutivi effettuati nei confronti del Comune di Reggio Calabria nelle date sopra indicate, nel formato (tra cui quello ".eml") e nelle modalità previsti dalla disciplina che regola il PAT.
4. In data 23/09/2025, la ricorrente, in ottemperanza al suddetto ordine istruttorio, ha depositato in giudizio la prova dell’avvenuta notifica dei suddetti titoli esecutivi, nelle modalità indicate dal Tribunale.
5. Alla camera di consiglio del 3/12/2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Il Tribunale dà atto come i titoli esecutivi, passati in giudicato come da attestazioni del Tribunale di Reggio del 17/2/2025, sono stati notificati al Comune di Reggio Calabria intimato, rispettivamente, in data 7/05/2024 (la sentenza n.685/2024), in data 15/11/2023 (la sentenza n.1794 del 2023) e in data 16/01/2023 (la sentenza n. 1675/2022) all’indirizzo PEC risultanti nei pubblici elenchi, con la conseguenza che è anche decorso il termine di legge di 120 gg. ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 dalle suddette notifiche senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto.
8. Il ricorso è, dunque, fondato, atteso che permane l’inadempimento del Comune di Reggio Calabria intimato, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
9. Il ricorso va accolto, ordinando al Comune di Reggio Calabria di dare piena ed integrale esecuzione ai suddetti titoli esecutivi e di pagare alla ricorrente le somme dovute e ivi indicate.
10. Il Comune di Reggio Calabria dovrà, quindi, darvi esecuzione entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione, a cura della Segreteria, della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta , che il Collegio individua nel Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Questura di Reggio Calabria, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione ai provvedimenti indicati in epigrafe, con spese a carico del Comune resistente.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
11. L’eventuale richiesta di proroga del detto termine per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
12. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere, dunque, accolto.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e così provvede:
- dichiara l'obbligo del Comune di Reggio Calabria di dare esecuzione alle sentenze specificate in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- dispone che, ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a tanto provveda nella qualità di Commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Questura di Reggio Calabria a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, nell'ulteriore termine ivi indicato;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre spese generali e accessori di legge, in disparte la refusione del contributo unificato ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Reggio Calabria e al Questore di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU RO | CA NT |
IL SEGRETARIO