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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi ha emesso,
a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15839 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: risarcimento del danno , vertente
TRA
Rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Pasquale Allocca e l'avv. Imperia Tagliaferro RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Condannare parte resistente al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Per la convenuta: Rigetto della domanda con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
- per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di
€92.074,11 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
- Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. In punto di fatto deduceva di avere svolto un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2013 che avevano determinato un danno da usura psicofisica.
In diritto richiamava gli artt 2087 c.c., 5 del D.Lgs. n.66/2003 e 28 del del CCNL autoferrotranvieri 27.11.2000.
Si costituiva la resistente che con plurime argomentazioni, in fatto ed in diritto, deduceva l'infondatezza della domanda attorea. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.
Come si è detto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario.
In particolare, assume che dal 2013 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed, altresì, esorbitante i limiti contrattuali. In punto di fatto la resistente deduceva che, nella specie, trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che:
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante, l'art 16 alla lettera f) espressamente prevede: “Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3”. Tale disposizione richiamata dalla parte resistente esclude unicamente per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale e non quello globale semestrale. L'art 17, che disciplina il riposo settimanale, pause e lavoro notturno per detto personale, in assenza di disciplina da parte del CCNL, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13. Nella specie, in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art 27 del ccnl di successiva applicazione stabilisce che: “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le 150.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, ed, in particolare, gli artt. 12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art 5 del dlgs citato di “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica",
(conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro nella fattispecie dalla Corte considerata ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
"infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n.
2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni ) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. Parte resistente ha eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e, pertanto, deve ritenersi prescritto il diritto in relazione al decennio antecedente la data di costituzione di parte ricorrente, ed in assenza di atti prodotti dalla parte, non potranno considerarsi le ore di lavoro straordinario dal 1 gennaio 2013 al mese di ottobre
2014. In relazione al quantum, dovendo procedersi alla sua determinazione, non si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la sola percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Ciò deve affermarsi quanto meno sino al 2020 anni in cui il supero delle ore di straordinario è veramente rilevante, atteso che risultano lavorate un numero di ore straordinarie eccedenti pari al doppio se non al triplo di quelle consentite.
Ne consegue che in detto periodo appare congruo riconoscere il 30% (quindi solo la percentuale) mentre per il periodo successivo solo il 10%.
Ed invero il ricorrente esegue un conteggio erroneo, come evidenziato dalla parte resistente, computando quale criterio di calcolo la paga base oraria e la maggiorazione per lo straordinario e, quindi, non la sola maggiorazione.
Pur sussistendo differenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo e non ricorrendo una sostanziale divergenza, questo giudice reputa congruo considerare il Contr computo eseguito dall' , applicando, come già esposto per gli anni sino al 2020 la maggiorazione del 30% e per quelli successivi quella considerata dalla resistente. Conclusivamente, deve condannarsi la ricorrente al pagamento di € 21.500,00, comprensiva della rivalutazione monetaria , oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in considerazione dell'importo riconosciuto
P.Q.M.
Così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 21.500,00 oltre interessi legali come in motivazione;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 13 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott.M.R.Lobardi
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi ha emesso,
a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15839 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: risarcimento del danno , vertente
TRA
Rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Pasquale Allocca e l'avv. Imperia Tagliaferro RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Condannare parte resistente al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Per la convenuta: Rigetto della domanda con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
- per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di
€92.074,11 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; - Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
- Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto. In punto di fatto deduceva di avere svolto un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2013 che avevano determinato un danno da usura psicofisica.
In diritto richiamava gli artt 2087 c.c., 5 del D.Lgs. n.66/2003 e 28 del del CCNL autoferrotranvieri 27.11.2000.
Si costituiva la resistente che con plurime argomentazioni, in fatto ed in diritto, deduceva l'infondatezza della domanda attorea. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.
Come si è detto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario.
In particolare, assume che dal 2013 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed, altresì, esorbitante i limiti contrattuali. In punto di fatto la resistente deduceva che, nella specie, trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che:
“Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante, l'art 16 alla lettera f) espressamente prevede: “Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3”. Tale disposizione richiamata dalla parte resistente esclude unicamente per tale personale il computo dell'orario massimo settimanale e non quello globale semestrale. L'art 17, che disciplina il riposo settimanale, pause e lavoro notturno per detto personale, in assenza di disciplina da parte del CCNL, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13. Nella specie, in ogni caso è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art 28 ha previsto che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art 27 del ccnl di successiva applicazione stabilisce che: “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”. La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le 150.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, ed, in particolare, gli artt. 12 e 17, che definiscono le modalità di computo del “lavoro effettivo”, rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art 5 del dlgs citato di “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte: “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica",
(conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro nella fattispecie dalla Corte considerata ) , dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
"infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n.
2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa, tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni ) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. Parte resistente ha eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e, pertanto, deve ritenersi prescritto il diritto in relazione al decennio antecedente la data di costituzione di parte ricorrente, ed in assenza di atti prodotti dalla parte, non potranno considerarsi le ore di lavoro straordinario dal 1 gennaio 2013 al mese di ottobre
2014. In relazione al quantum, dovendo procedersi alla sua determinazione, non si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la sola percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto.
Ciò deve affermarsi quanto meno sino al 2020 anni in cui il supero delle ore di straordinario è veramente rilevante, atteso che risultano lavorate un numero di ore straordinarie eccedenti pari al doppio se non al triplo di quelle consentite.
Ne consegue che in detto periodo appare congruo riconoscere il 30% (quindi solo la percentuale) mentre per il periodo successivo solo il 10%.
Ed invero il ricorrente esegue un conteggio erroneo, come evidenziato dalla parte resistente, computando quale criterio di calcolo la paga base oraria e la maggiorazione per lo straordinario e, quindi, non la sola maggiorazione.
Pur sussistendo differenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, trattandosi di criterio equitativo e non ricorrendo una sostanziale divergenza, questo giudice reputa congruo considerare il Contr computo eseguito dall' , applicando, come già esposto per gli anni sino al 2020 la maggiorazione del 30% e per quelli successivi quella considerata dalla resistente. Conclusivamente, deve condannarsi la ricorrente al pagamento di € 21.500,00, comprensiva della rivalutazione monetaria , oltre interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in considerazione dell'importo riconosciuto
P.Q.M.
Così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 21.500,00 oltre interessi legali come in motivazione;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 13 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott.M.R.Lobardi