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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00377 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00359/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro, 54;
contro
Questura di Bergamo, in persona Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00359/2025 REG.RIC.
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 23.12.2024, notificato il 30.12.2024, con il quale il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. DR FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Questura di Bergamo ha revocato al ricorrente il porto di fucile ad uso caccia.
2.- Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il
28.2.2025 e depositato il 24.3.2025.
3.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
4.- Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 10.4.2025, ha respinto la domanda cautelare.
5.- Pochi giorni dopo, il 30.4.2025, la Prefettura di Bergamo ha emesso nei confronti del ricorrente un divieto di detenere armi e munizioni.
6.- Il 9.2.2026 il difensore del ricorrente, in forza del potere espressamente conferitogli dalla procura alle liti, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata, affermando di avere concordato con l'Avvocatura dello Stato la compensazione delle spese del merito, ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare.
7.- Il 23.2.2026 l'Avvocatura dello Stato ha depositato un atto nel quale ha accettato la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese del merito. N. 00359/2025 REG.RIC.
8.- Siccome la rinuncia al ricorso non è stata notificata all'Amministrazione resistente, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.; tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
9.- Le spese del merito possono essere compensate, considerando l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00359/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR FE EL AB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00377 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00359/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro, 54;
contro
Questura di Bergamo, in persona Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S.
Caterina, 6;
per l'annullamento N. 00359/2025 REG.RIC.
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 23.12.2024, notificato il 30.12.2024, con il quale il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. DR FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Questura di Bergamo ha revocato al ricorrente il porto di fucile ad uso caccia.
2.- Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il
28.2.2025 e depositato il 24.3.2025.
3.- L'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti.
4.- Questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 10.4.2025, ha respinto la domanda cautelare.
5.- Pochi giorni dopo, il 30.4.2025, la Prefettura di Bergamo ha emesso nei confronti del ricorrente un divieto di detenere armi e munizioni.
6.- Il 9.2.2026 il difensore del ricorrente, in forza del potere espressamente conferitogli dalla procura alle liti, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata, affermando di avere concordato con l'Avvocatura dello Stato la compensazione delle spese del merito, ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare.
7.- Il 23.2.2026 l'Avvocatura dello Stato ha depositato un atto nel quale ha accettato la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese del merito. N. 00359/2025 REG.RIC.
8.- Siccome la rinuncia al ricorso non è stata notificata all'Amministrazione resistente, come prescrive l'art. 84, 3° comma, c.p.a., non si può dichiarare estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.; tuttavia dalla dichiarazione di rinuncia si evince che è sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, che pertanto va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c e dell'art. 85, comma 9, c.p.a.
9.- Le spese del merito possono essere compensate, considerando l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
DR FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00359/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR FE EL AB
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.