TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8102
TAR
Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, affinché si configuri la cessazione della materia del contendere, è necessario il tempestivo pagamento da parte delle aziende e l'attestazione di tale pagamento da parte dell'ente regionale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Poiché tale comunicazione non è avvenuta, non sussistono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma si configura una sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8102
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8102
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo