TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/09/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa da:
(C.F. nata il [...] a Eschweiler Parte_1 C.F._1
(Germania Repubblica Federale), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Silvia Moriggi e dall'Avv. Alessandra Belotti presso il cui Studio in Gavirate (VA), Via del
Chiostro n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al presente atto
ATTRICE contro
(C.F. ) RO C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e
_2 in persona del procuratore pro tempore (PI , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Nicoletta Gabardini, presso il cui studio in Varese, via Cavour 44 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati Parte_1 telematicamente in data 17 giugno 2025)
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare: nel merito: A) accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa è avvenuto per esclusivo fatto e colpa del sig. proprietario e conducente dell'autovettura Volkswagen Polo tg. RO
EP 546 XE e, per l'effetto, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della
[...] della somma complessiva di € 46.120,70 a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 biologici subiti dall'odierna esponente, condannare – in solido tra loro – la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a
[...] RO corrispondere alla sig.ra a titolo di risarcimento dei danni biologici Parte_1 subiti, la ulteriore somma di € 18.788,30# - o quella maggiore o minore che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria. B) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa (vds in particolare punto B) che, a causa del sinistro di cui si verte, costituente fatto illecito, la sig.ra Parte_1 ha sofferto diverse limitazioni e traumi, anche psicofisici e morali, con conseguenti ulteriori danni non patrimoniali, per l'effetto, condannare - in solido tra loro- la , Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a RO corrispondere alla sig.ra la somma di € 17.701,00# oltre la somma Parte_1 di € 19.176,00, a fronte dell'applicazione della personalizzazione massima da calcolarsi sul danno biologico permanente (vds tabelle Tribunale di Milano doc. 22), ovvero le maggiori o minori somme che verranno accertate all'esito dell'espletanda istruttoria;
C) per i motivi di cui in narrativa, (vds in particolare punto D del presente atto), accertare e dichiarare che a causa del sinistro de quo la sig.ra ha subito Parte_1 un'inabilità lavorativa assoluta di almeno 252 giorni e parziale di almeno 60 giorni, nonché una compromissione della capacità lavorativa permanente non inferiore al 40% così come accertato in sede di CTU in termini di riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato e di perdita di chances lavorative trattasi di vero e proprio danno patrimoniale che incide sulla capacità di guadagno della danneggiata (Cassazione n. 16844/2023; Cassazione Civile n. 14241/2023) , per l'effetto condannare - in solido tra loro- la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a corrispondere RO alla sig.ra a ristoro dei suddetti danni, la somma da determinarsi in Parte_1 via equitativa dall'odierno Giudicante, a fronte della documentazione in atti idonea a comprovare il reddito percepito dall'attrice e la perdita reddituale conseguente al sinistro occorso dalla data dell'evento sino all'età pensionabile della stessa e, ove occorresse, alle presunzioni, il tutto oltre 2.543,20 Chf (pari a circa € 2.638,00) per ferie non maturate e quindi non godute/monetizzate ed oltre 2.865,00 Chf (pari a circa € 2.972,00) per premi persi nel 2019, ovvero i maggiori o minori importi che dovessero risultare in corso di causa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che a causa del sinistro de quo la sig.ra ha sostenuto a titolo di spese mediche l'importo pari ad € Parte_1
1.383,92, e per l'effetto, condannare – in solido tra loro – la , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore ed il sig. a corrispondere alla RO
2 sig.ra l'ulteriore importo pari ad € 504,62 (i.e. 1.383,92 – 879,30), Parte_1 per spese mediche dall'attrice sostenute e non ancora risarcite;
E) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che a causa del sinistro la sig.ra ha sofferto anche danni patrimoniali, e per l'effetto, condannare - in Parte_1 solido tra loro la , in persona del legale rappresentante pro-tempore ed Parte_2 il sig. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore RO Parte_1 somma di € 10.346,51 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. F) Il tutto oltre compensi professionali afferenti alla fase stragiudiziale pari ad almeno € 4.500,00 (doc. 34) oltre a costi vivi sostenuti, o nella somma maggiore/minore che verrà ritenuta di Giustizia. Tutti le voci di danni dovranno essere maggiorate a fronte della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto a quella del saldo effettivo. In via istruttoria: Si chiede disporsi CTU medico legale al fine di accertare: a)l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in connessione causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona (badante) e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
c)se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
d)se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta dalla perizianda al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
e)le spese mediche e di cura future da sostenersi quantificandole”; f)se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva della danneggiata;
Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi integralmente qui riportate e precedute dalle parole “vero che”, (espunte eventuali espressioni valutative, generiche o negative, o riformulati ex officio anche ex art. 281ter c.p.c.), nonché su quanto dedotto ed articolato da controparte. Con riserva di indicare i nominativi dei testi da escutersi ed ulteriormente capitolare. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche a seguito delle difese avversarie. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre ad accessori di Legge.”
3 Per parte convenuta _2
(come da fogli depositati telamaticamente in data 13 giugno
[...]
2025
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare,
- rimettere la causa in istruttoria al fine di chiarire quali somme siano state liquidate dalla AG di ZI , anche in ragione delle avverse deduzioni in punto di CP_3 leggibilità della documentazione allegata (che è quella pervenuta dalla consorella elvetica) ed a quale titolo, e dunque al fine di ordinare alla ex art.210/2013 c.p.c. di Controparte_4 produrre attestazione di quanto liquidato a favore dell'attrice, ed a quale titolo, specificando per quali importi abbia poi esercitato rivalsa nei confronti della qui concludente AG di ZI. Nel merito, in via principale:
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, previo riconoscimento che le somme versate da , e da _2
, ciascuna per quanto di propria competenza, siano del tutto satisfattive del Controparte_4 danno ex adverso sofferto in occasione ed a causa del sinistro oggetto di giudizio. Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse satisfattive del danno le somme già liquidate:
- accertare e dichiarare quali voci di danno siano di competenza dell'assicuratore del responsabile civile e, dunque, della qui concludente
[...]
e quali dell'Istituto assicuratore elvetico e, dunque di _2
; liquidato quindi in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno in ipotesi Controparte_4 subito dall'attrice, determinare la misura dell'ipotetica obbligazione indennitaria gravante sulla concludente società assicuratrice, tenuto in ogni caso conto delle somme già liquidate. In ogni caso:
- spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e sintesi allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1 giudizio e RO [...]
(di seguito solo ”) chiedendo di _2 Pt_2 accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro verificatosi in data 21 febbraio 2019 mentre percorreva la SP 30 con direzione Cunardo e con provenienza da Cassano
Valcuvia e, conseguentemente, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.
Allegava, in particolare, l'attrice:
4 - che in data 21 febbraio 2019 alle ore 7.50 mentre si recava al lavoro (sito in Grancia –
Lugano Nord –) alla guida della propria autovettura (Ford Focus tg. EK640ZD) percorrendo la SP 30 con direzione Cunardo e con provenienza da Cassano Valcuvia era stata colpita dall'autovettura di proprietà del convenuto (Volkswagen Polo tg. RO
FP546XE), che proveniva dall'opposto senso di marca, per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale violando alcune regole della circolazione aveva perso il controllo del proprio veicolo;
- che entrambi i veicoli erano assicurati con;
Pt_2
- che l'assicurazione convenuta le aveva corrisposto l'importo pari a euro 47.000, il quale era stato trattenuto a titolo di acconto;
- che l'assicurazione infortuni LAIF le aveva corrisposto in data 23 dicembre 2020 un'indennità pari a CHF 29.640 (pari a circa euro 26.500), chiedendone poi la restituzione;
- che stava ultimando la restituzione rateizzata dell'indennità ricevuta;
- che gli importi ricevuti da non erano sufficienti a risarcire i danni subiti in Pt_2 conseguenza del sinistro.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 marzo 2024, si costituiva
, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa Pt_2 CP_4
; in via principale, il rigetto delle domande formulate perché infondate in fatto e in
[...] diritto;
in via subordinata, di accertare le voci di danno a proprio carico e quelle da ritenersi a carico dell'assicurazione elvetica. Contestava, in particolare, l'assicurazione le voci di danno di cui l'attrice chiedeva il risarcimento, nonché l'ammontare delle stesse;
la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di non erano invece oggetto di RO contestazione.
1.3 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva per RO che veniva, pertanto, dichiarato contumace. Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva inoltre rigettata l'istanza di parte convenuta di chiamata in causa dell'assicurazione elvetica, Pt_2 ritenuti insussistenti i presupposti per tale chiamata, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo la richiesta integrazione del contraddittorio non corrispondente a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/2010, n. 4309).
1.4 La causa veniva istruita mediante ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
5 In data 27 giugno 2024 il procedimento veniva assegnato alla scrivente innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo con il provvedimento a verbale del 27 giugno 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione e che non risultano essere state corrisposte all'attrice da parte di somme ulteriori rispetto a quelle già CP_4 restituite dalla prima alla seconda.
3. Sulla responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione RO del sinistro
Come detto, non è in contestazione tra le parti né la dinamica del sinistro, né l'esclusiva responsabilità del convenuto . RO
Possono dunque ritenersi accertati tali fatti così come descritti da parte attrice nell'atto di citazione sopra sinteticamente riassunti (paragrafo 1).
4. Sul quantum debeatur
4.1 Si deve procedere, ora, alla liquidazione dei danni lamentati dall'attrice, la quale ha dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro oggetto di causa.
Occorre procedere distintamente relativamente alle diverse voci di danno.
4.2 I danni non patrimoniali
4.2.1 Preliminarmente occorre osservare che non pare condivisibile la distinzione che opera parte attrice tra danno biologico (punto A delle conclusioni) e gli ulteriori danni non patrimoniali
(punto B delle conclusioni), atteso che deve essere operata congiuntamente la liquidazione del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”), come si vedrà meglio infra.
4.2.2 Tanto premesso, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la svolta ctu ha fornito importanti elementi ai fini della decisione e non c'è motivo di discostarsi dalle conclusioni della
6 stessa, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, in contraddittorio tra le parti che, peraltro, hanno presentato minime osservazioni (solo CTP attrice), al quale il ctu ha fornito adeguata risposta.
Si legge nella consulenza che in seguito all'evento per cui è causa la signora
[...] ebbe a riportare: Parte_1
• ematoma a fascia dello spessore di circa 6 cm a livello dei quadranti addominali inferiori e lieve ecchimosi mammaria destra, da compressione esercitata dai mezzi di ritenuta;
• lussazione tarso-metatarsale di FR con fratture scomposte, sottocapitate, di II, III e IV metatarso;
• frattura della base del I, II, III e IV metatarso, del cuboide e del I, II e III cuneiforme, con sublussazione a tale livello di I, II e V metatarso.
Il CTU ha quantificato l'invalidità temporanea in:
• 9 giorni in forma totale durante i quali la signora fu degente Parte_1 in struttura ospedaliera;
• 90 in forma parziale al 75%;
• 70 giorni in forma parziale al 50%;
• 70 giorni in forma parziale al 25%.
Il danno biologico permanente, invece, è stato stimato dal consulente, in accordo con i ctp, nella misura del 17%.
4.2.3 Accertati come sopra i danni subiti dall'attrice, occorre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziare che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano, atteso che le tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 vigenti al momento del fatto non contemplavano le lesioni cc.dd. macropermanenti (quale quella del caso di specie, maggiore del 9%) e che la
Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare
7 applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attrice, occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, la stessa aveva 51 anni, che il consulente d'ufficio ha quantificato nel 17% il danno permanente effettivamente subito e ha poi riconosciuto di inabilità temporanea n. 9 giorni al 100%, n. 90 giorni al 75%, n. 70 giorni al 50% e n. 70 giorni al 25%.
In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenendo conto delle circostanze riportate, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti la complessiva somma pari a euro 73.354 (di cui euro 58.520 per i postumi permanenti ed euro 14.834,5 per l'inabilità temporanea), somma comprensiva delle componenti dinamico/relazionale e soggettiva, da liquidarsi entrambe, essendo riscontrabile nel caso di specie una sofferenza soggettiva interiore tenuto conto della dinamica del sinistro, della durata della convalescenza e della conseguente impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa per un significativo lasso temporale, nonchè dei postumi permanenti subiti.
8 Si ritiene, inoltre, che debba essere riconosciuta una certa personalizzazione del danno come sopra liquidato, avendo la signora documentato che, in seguito Parte_1 al sinistro oggetto di causa, le è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento con ansia e depressione dell'umore (doc. 23 fascicolo parte attrice).
Al fine di ristorare tale aspetto si reputa equa la personalizzazione del danno liquidato in misura pari al 15% da applicarsi soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, quindi, prevedere un aumento del danno non patrimoniale pari a euro 8.778.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva pari a euro 82.132.
4.2.5 Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Passando ora ai lamentati danni patrimoniali, le poste di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento sono quelle relative: i) alle spese mediche sostenute;
ii) ai danni subiti dal veicolo coinvolto nel sinistro e ai costi connessi per l'acquisto di uno nuovo;
iii) alla perdita della capacità reddituale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica;
iv) alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale ricevuta.
4.3.2 Quanto alle spese mediche, il ctu ha concluso nel senso che “in atti non vi sono 'pezze' giustificative relative a spese sanitarie sostenute” dall'attrice.
9 Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, nulla può essere riconosciuto all'attrice.
4.3.3 Quanto alla voce relativa ai danni connessi al veicolo di proprietà dell'attrice coinvolto nel sinistro e ai costi sostenuti per l'acquisto di uno nuovo, deve innanzitutto osservarsi che parte attrice ha quantificato in euro 18.746 l'importo dovuto, somma comprensiva del valore commerciale del veicolo incidentato e non più utilizzabile, dei costi sostenuti per il noleggio di un nuovo veicolo e il successivo acquisto dello stesso, nonché per il deposito dell'auto incidentata.
Orbene, considerato: i) che non è in contestazione la circostanza che il veicolo incidentato di proprietà dell'attrice era inutilizzabile successivamente al sinistro, essendo risultate antieconomiche le necessarie riparazioni;
ii) che l'auto incidentata era stata acquistata nel 2011 al prezzo di euro 27.000 (doc. 25 fascicolo attrice) e al momento del sinistro erano trascorsi anni 8 dalla messa in strada;
iii) che parte attrice ha documentato l'intervenuta rottamazione del mezzo
(doc. 37 fascicolo attrice); iv) che i documenti prodotti da parte attrice relativi al cambio dei pneumatici e alla manutenzione ordinaria del veicolo effettuati pochi mesi prima del sinistro rilevano ai fini della quantificazione del valore commerciale del bene ante sinistro;
v) che parte attrice ha adeguatamente provato l'acquisto del nuovo mezzo tramite finanziamento per l'importo di euro 12.500 oltre interessi (docc. 26 e 27 fascicolo attrice), nonchè l'esborso relativo al noleggio dell'auto (per euro 335), mentre non ha fornito prova della spesa sostenuta per il deposito dell'auto incidentata (risulta prodotta solo una fattura senza la prova del relativo pagamento), si ritiene equo liquidare a titolo di danno patrimoniale l'importo pari a euro 18.000.
4.3.4 Venendo, infine, all'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui l'attrice ha chiesto la liquidazione, ovvero il danno emergente derivante dalla perdita/riduzione della capacità reddituale quale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica deve osservarsi quanto segue.
L'attrice sul punto ha allegato che in seguito al sinistro non aveva più potuto svolgere la propria attività di addetta alla gestione e vendita di materassi in Svizzera e che era stata ricollocata come impiegata alla vendita con orario di lavoro al 40% (doc. 29).
10 La convenuta ha negato il diritto dell'attrice di ricevere ristoro per la voce di danno in esame contestando l'assolvimento da parte della stessa degli oneri di allegazione e di prova che su di lei gravavano.
Tanto premesso, la voce di danno patrimoniale in esame per essere riconosciuta come spettante all'attrice e in favore della stessa liquidata, presuppone, innanzitutto, la prova della perdita della capacità lavorativa specifica (ossia della compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona – Cass. n. 17411/2019) e, in secondo luogo, la prova che tale perdita abbia comportato una riduzione della sua capacità di guadagno. Con la precisazione che la prova della prima (da qualificarsi quale danno-evento) non comporta automaticamente anche il riconoscimento della seconda (da qualificarsi quale danno conseguenza) e che, con riguardo a quest'ultima, il danneggiato deve provare tanto l'an che il quantum del danno subito.
In particolare, come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguente.
Tornando al caso di specie, può ritenersi provata la perdita definitiva della capacità lavorativa specifica dell'attrice nella misura del 40% avendo il CTU affermato che “non si può negare che
l'efficienza deambulatoria, ma anche il carico sull'arto offeso in posizione ortostatica, non possa non aver inficiato in misura perlomeno medio-lieve le attività svolte dall'esaminata all'epoca dei fatti, ritenendosi che l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica di allora possa essere quantificata in misura pari al 40%” (cfr. ctu pag. 8) e risultando documentalmente che in data 4 gennaio 2021 l'attrice ha subito un demansionamento lavorativo in ragione della disabilità fisica di cui è risultata portatrice in seguito al sinistro (doc. 29 fascicolo attrice).
Passando ora alla liquidazione della voce di danno in esame, viene in rilievo la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato
11 coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (da ultimo Cass. n. 7821/2022).
Quanto alla determinazione del reddito perduto, viene in rilievo l'art. 137 del d.lgs. 209/2005 il quale dispone che “nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
In relazione al coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto questo
Tribunale che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass.
20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 2 delle Tabelle – “Valori Capitali attuali di rendite assegnate ad Parte_3 infortunati e tecnopatici con esito di inabilità permanente dal 61% al 100%” – allegata al D.M.
22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto
12 più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
Premesso quanto sopra, assumendo come base del conteggio i redditi netti dell'anno 2018 pari a
CHF 46.730, ovvero euro 49.950 (doc. 28 fascicolo attrice) ritenuto di maggiorare in via equitativa del 15% tale importo per tener conto dei verosimili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. Cass. civ. 3758/07) e di applicare un abbattimento del
15% per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cfr. Cass. civ. 7629/2003), applicando il coefficiente di capitalizzazione individuato in base all'età dell'attrice al momento del fatto pari a 21,5980, si ottiene un importo pari a euro 1.078.820.
Considerato che
la perdita della capacità lavorativa è stata solo del 40% e che infatti anche la contrazione dello stipendio percepito dall'attrice è proporzionale a tale percentuale, deve liquidarsi l'importo complessivo pari a euro 431.528.
Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniali relative ai giorni di inabilità temporanea lavorativa assoluta e parziale, nonché alle ferie non maturate e ai premi non percepiti, la domanda non merita accoglimento atteso che in parte tali voci possono ritenersi ricomprese nella somma già liquidita e in parte non risultano adeguatamente allegate e provate.
In conclusione, per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale subito per la perdita della c.d. capacità lavorativa specifica, spetta all'attrice la somma pari a euro 431.528 oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
4.3.5 A tale somma devono aggiungersi gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.2.4).
4.3.6 Infine, per quanto riguarda le spese per l'assistenza legale stragiudiziale prestata in favore dell'attrice, nulla può essere riconosciuto in mancanza di prova.
E infatti, deve osservarsi che la Suprema Corte (Cass. n. 16990/2017) ha stabilito che le spese di assistenza legale stragiudiziale, hanno “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Con la conseguenza che la liquidazione “resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e
13 prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente
e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie non risulta documentato alcun esborso relativo alle spese per assistenza legale stragiudiziale, essendo stato allegato solo un prospetto di spesa (doc. 34 fascicolo attrice).
4.3.7 In sintesi, a titolo di danno patrimoniale, spetta all'attrice la somma complessiva pari a euro
449.528, oltre accessori come sopra indicati.
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 40% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.2 Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti. Si dà atto che il consulente nulla ha chiesto oltre al fondo spese riconosciutogli al momento del conferimento dell'incarico, pari a euro 800 oltre accessori.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del convenuto, nella causazione dei RO danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro Parte_1 avvenuto in data 21 febbraio 2019;
2. CONDANNA i convenuti, e RO [...]
, in solido tra loro, al risarcimento _2 dei danni subiti dall'attrice, e, quindi, a corrispondere alla Parte_1 stessa:
a. Euro 82.132 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
14 b. Euro 449.528 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA i convenuti, e RO [...]
, a rifondere in favore dell'attrice, _2
e RO _2
, le spese di lite che si liquidano in euro 17.516 per compensi,
[...] oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico dei convenuti, e RO [...]
, le spese _2 per la CTU svolta, pari a euro 800 oltre accessori, corrispondente al fondo spese riconosciuto in sede di conferimento dell'incarico.
Varese, 9 settembre 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa da:
(C.F. nata il [...] a Eschweiler Parte_1 C.F._1
(Germania Repubblica Federale), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Silvia Moriggi e dall'Avv. Alessandra Belotti presso il cui Studio in Gavirate (VA), Via del
Chiostro n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al presente atto
ATTRICE contro
(C.F. ) RO C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e
_2 in persona del procuratore pro tempore (PI , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Nicoletta Gabardini, presso il cui studio in Varese, via Cavour 44 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da fogli depositati Parte_1 telematicamente in data 17 giugno 2025)
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare: nel merito: A) accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa è avvenuto per esclusivo fatto e colpa del sig. proprietario e conducente dell'autovettura Volkswagen Polo tg. RO
EP 546 XE e, per l'effetto, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della
[...] della somma complessiva di € 46.120,70 a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 biologici subiti dall'odierna esponente, condannare – in solido tra loro – la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a
[...] RO corrispondere alla sig.ra a titolo di risarcimento dei danni biologici Parte_1 subiti, la ulteriore somma di € 18.788,30# - o quella maggiore o minore che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria. B) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa (vds in particolare punto B) che, a causa del sinistro di cui si verte, costituente fatto illecito, la sig.ra Parte_1 ha sofferto diverse limitazioni e traumi, anche psicofisici e morali, con conseguenti ulteriori danni non patrimoniali, per l'effetto, condannare - in solido tra loro- la , Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a RO corrispondere alla sig.ra la somma di € 17.701,00# oltre la somma Parte_1 di € 19.176,00, a fronte dell'applicazione della personalizzazione massima da calcolarsi sul danno biologico permanente (vds tabelle Tribunale di Milano doc. 22), ovvero le maggiori o minori somme che verranno accertate all'esito dell'espletanda istruttoria;
C) per i motivi di cui in narrativa, (vds in particolare punto D del presente atto), accertare e dichiarare che a causa del sinistro de quo la sig.ra ha subito Parte_1 un'inabilità lavorativa assoluta di almeno 252 giorni e parziale di almeno 60 giorni, nonché una compromissione della capacità lavorativa permanente non inferiore al 40% così come accertato in sede di CTU in termini di riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato e di perdita di chances lavorative trattasi di vero e proprio danno patrimoniale che incide sulla capacità di guadagno della danneggiata (Cassazione n. 16844/2023; Cassazione Civile n. 14241/2023) , per l'effetto condannare - in solido tra loro- la in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore ed il sig. a corrispondere RO alla sig.ra a ristoro dei suddetti danni, la somma da determinarsi in Parte_1 via equitativa dall'odierno Giudicante, a fronte della documentazione in atti idonea a comprovare il reddito percepito dall'attrice e la perdita reddituale conseguente al sinistro occorso dalla data dell'evento sino all'età pensionabile della stessa e, ove occorresse, alle presunzioni, il tutto oltre 2.543,20 Chf (pari a circa € 2.638,00) per ferie non maturate e quindi non godute/monetizzate ed oltre 2.865,00 Chf (pari a circa € 2.972,00) per premi persi nel 2019, ovvero i maggiori o minori importi che dovessero risultare in corso di causa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che a causa del sinistro de quo la sig.ra ha sostenuto a titolo di spese mediche l'importo pari ad € Parte_1
1.383,92, e per l'effetto, condannare – in solido tra loro – la , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore ed il sig. a corrispondere alla RO
2 sig.ra l'ulteriore importo pari ad € 504,62 (i.e. 1.383,92 – 879,30), Parte_1 per spese mediche dall'attrice sostenute e non ancora risarcite;
E) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che a causa del sinistro la sig.ra ha sofferto anche danni patrimoniali, e per l'effetto, condannare - in Parte_1 solido tra loro la , in persona del legale rappresentante pro-tempore ed Parte_2 il sig. a corrispondere alla sig.ra l'ulteriore RO Parte_1 somma di € 10.346,51 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. F) Il tutto oltre compensi professionali afferenti alla fase stragiudiziale pari ad almeno € 4.500,00 (doc. 34) oltre a costi vivi sostenuti, o nella somma maggiore/minore che verrà ritenuta di Giustizia. Tutti le voci di danni dovranno essere maggiorate a fronte della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto a quella del saldo effettivo. In via istruttoria: Si chiede disporsi CTU medico legale al fine di accertare: a)l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in connessione causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona (badante) e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
c)se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
d)se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa svolta dalla perizianda al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
e)le spese mediche e di cura future da sostenersi quantificandole”; f)se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva della danneggiata;
Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi integralmente qui riportate e precedute dalle parole “vero che”, (espunte eventuali espressioni valutative, generiche o negative, o riformulati ex officio anche ex art. 281ter c.p.c.), nonché su quanto dedotto ed articolato da controparte. Con riserva di indicare i nominativi dei testi da escutersi ed ulteriormente capitolare. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche a seguito delle difese avversarie. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre ad accessori di Legge.”
3 Per parte convenuta _2
(come da fogli depositati telamaticamente in data 13 giugno
[...]
2025
“Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare,
- rimettere la causa in istruttoria al fine di chiarire quali somme siano state liquidate dalla AG di ZI , anche in ragione delle avverse deduzioni in punto di CP_3 leggibilità della documentazione allegata (che è quella pervenuta dalla consorella elvetica) ed a quale titolo, e dunque al fine di ordinare alla ex art.210/2013 c.p.c. di Controparte_4 produrre attestazione di quanto liquidato a favore dell'attrice, ed a quale titolo, specificando per quali importi abbia poi esercitato rivalsa nei confronti della qui concludente AG di ZI. Nel merito, in via principale:
- respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, previo riconoscimento che le somme versate da , e da _2
, ciascuna per quanto di propria competenza, siano del tutto satisfattive del Controparte_4 danno ex adverso sofferto in occasione ed a causa del sinistro oggetto di giudizio. Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse satisfattive del danno le somme già liquidate:
- accertare e dichiarare quali voci di danno siano di competenza dell'assicuratore del responsabile civile e, dunque, della qui concludente
[...]
e quali dell'Istituto assicuratore elvetico e, dunque di _2
; liquidato quindi in base ad attendibili risultanze istruttorie il danno in ipotesi Controparte_4 subito dall'attrice, determinare la misura dell'ipotetica obbligazione indennitaria gravante sulla concludente società assicuratrice, tenuto in ogni caso conto delle somme già liquidate. In ogni caso:
- spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del processo e sintesi allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato citava in Parte_1 giudizio e RO [...]
(di seguito solo ”) chiedendo di _2 Pt_2 accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro verificatosi in data 21 febbraio 2019 mentre percorreva la SP 30 con direzione Cunardo e con provenienza da Cassano
Valcuvia e, conseguentemente, sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.
Allegava, in particolare, l'attrice:
4 - che in data 21 febbraio 2019 alle ore 7.50 mentre si recava al lavoro (sito in Grancia –
Lugano Nord –) alla guida della propria autovettura (Ford Focus tg. EK640ZD) percorrendo la SP 30 con direzione Cunardo e con provenienza da Cassano Valcuvia era stata colpita dall'autovettura di proprietà del convenuto (Volkswagen Polo tg. RO
FP546XE), che proveniva dall'opposto senso di marca, per esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale violando alcune regole della circolazione aveva perso il controllo del proprio veicolo;
- che entrambi i veicoli erano assicurati con;
Pt_2
- che l'assicurazione convenuta le aveva corrisposto l'importo pari a euro 47.000, il quale era stato trattenuto a titolo di acconto;
- che l'assicurazione infortuni LAIF le aveva corrisposto in data 23 dicembre 2020 un'indennità pari a CHF 29.640 (pari a circa euro 26.500), chiedendone poi la restituzione;
- che stava ultimando la restituzione rateizzata dell'indennità ricevuta;
- che gli importi ricevuti da non erano sufficienti a risarcire i danni subiti in Pt_2 conseguenza del sinistro.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 marzo 2024, si costituiva
, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa Pt_2 CP_4
; in via principale, il rigetto delle domande formulate perché infondate in fatto e in
[...] diritto;
in via subordinata, di accertare le voci di danno a proprio carico e quelle da ritenersi a carico dell'assicurazione elvetica. Contestava, in particolare, l'assicurazione le voci di danno di cui l'attrice chiedeva il risarcimento, nonché l'ammontare delle stesse;
la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di non erano invece oggetto di RO contestazione.
1.3 Nonostante la regolarità della notifica nessuno si costituiva per RO che veniva, pertanto, dichiarato contumace. Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva inoltre rigettata l'istanza di parte convenuta di chiamata in causa dell'assicurazione elvetica, Pt_2 ritenuti insussistenti i presupposti per tale chiamata, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo la richiesta integrazione del contraddittorio non corrispondente a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/2010, n. 4309).
1.4 La causa veniva istruita mediante ctu medico legale sulla persona dell'attrice.
5 In data 27 giugno 2024 il procedimento veniva assegnato alla scrivente innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni espresse dal precedente Giudice assegnatario del fascicolo con il provvedimento a verbale del 27 giugno 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione e che non risultano essere state corrisposte all'attrice da parte di somme ulteriori rispetto a quelle già CP_4 restituite dalla prima alla seconda.
3. Sulla responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione RO del sinistro
Come detto, non è in contestazione tra le parti né la dinamica del sinistro, né l'esclusiva responsabilità del convenuto . RO
Possono dunque ritenersi accertati tali fatti così come descritti da parte attrice nell'atto di citazione sopra sinteticamente riassunti (paragrafo 1).
4. Sul quantum debeatur
4.1 Si deve procedere, ora, alla liquidazione dei danni lamentati dall'attrice, la quale ha dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro oggetto di causa.
Occorre procedere distintamente relativamente alle diverse voci di danno.
4.2 I danni non patrimoniali
4.2.1 Preliminarmente occorre osservare che non pare condivisibile la distinzione che opera parte attrice tra danno biologico (punto A delle conclusioni) e gli ulteriori danni non patrimoniali
(punto B delle conclusioni), atteso che deve essere operata congiuntamente la liquidazione del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”), come si vedrà meglio infra.
4.2.2 Tanto premesso, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la svolta ctu ha fornito importanti elementi ai fini della decisione e non c'è motivo di discostarsi dalle conclusioni della
6 stessa, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, in contraddittorio tra le parti che, peraltro, hanno presentato minime osservazioni (solo CTP attrice), al quale il ctu ha fornito adeguata risposta.
Si legge nella consulenza che in seguito all'evento per cui è causa la signora
[...] ebbe a riportare: Parte_1
• ematoma a fascia dello spessore di circa 6 cm a livello dei quadranti addominali inferiori e lieve ecchimosi mammaria destra, da compressione esercitata dai mezzi di ritenuta;
• lussazione tarso-metatarsale di FR con fratture scomposte, sottocapitate, di II, III e IV metatarso;
• frattura della base del I, II, III e IV metatarso, del cuboide e del I, II e III cuneiforme, con sublussazione a tale livello di I, II e V metatarso.
Il CTU ha quantificato l'invalidità temporanea in:
• 9 giorni in forma totale durante i quali la signora fu degente Parte_1 in struttura ospedaliera;
• 90 in forma parziale al 75%;
• 70 giorni in forma parziale al 50%;
• 70 giorni in forma parziale al 25%.
Il danno biologico permanente, invece, è stato stimato dal consulente, in accordo con i ctp, nella misura del 17%.
4.2.3 Accertati come sopra i danni subiti dall'attrice, occorre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, evidenziare che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di Milano, atteso che le tabelle di cui agli artt. 138 e
139 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 vigenti al momento del fatto non contemplavano le lesioni cc.dd. macropermanenti (quale quella del caso di specie, maggiore del 9%) e che la
Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare
7 applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato.
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attrice, occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, la stessa aveva 51 anni, che il consulente d'ufficio ha quantificato nel 17% il danno permanente effettivamente subito e ha poi riconosciuto di inabilità temporanea n. 9 giorni al 100%, n. 90 giorni al 75%, n. 70 giorni al 50% e n. 70 giorni al 25%.
In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenendo conto delle circostanze riportate, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti la complessiva somma pari a euro 73.354 (di cui euro 58.520 per i postumi permanenti ed euro 14.834,5 per l'inabilità temporanea), somma comprensiva delle componenti dinamico/relazionale e soggettiva, da liquidarsi entrambe, essendo riscontrabile nel caso di specie una sofferenza soggettiva interiore tenuto conto della dinamica del sinistro, della durata della convalescenza e della conseguente impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa per un significativo lasso temporale, nonchè dei postumi permanenti subiti.
8 Si ritiene, inoltre, che debba essere riconosciuta una certa personalizzazione del danno come sopra liquidato, avendo la signora documentato che, in seguito Parte_1 al sinistro oggetto di causa, le è stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento con ansia e depressione dell'umore (doc. 23 fascicolo parte attrice).
Al fine di ristorare tale aspetto si reputa equa la personalizzazione del danno liquidato in misura pari al 15% da applicarsi soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, quindi, prevedere un aumento del danno non patrimoniale pari a euro 8.778.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva pari a euro 82.132.
4.2.5 Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Passando ora ai lamentati danni patrimoniali, le poste di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento sono quelle relative: i) alle spese mediche sostenute;
ii) ai danni subiti dal veicolo coinvolto nel sinistro e ai costi connessi per l'acquisto di uno nuovo;
iii) alla perdita della capacità reddituale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica;
iv) alle spese per l'assistenza legale stragiudiziale ricevuta.
4.3.2 Quanto alle spese mediche, il ctu ha concluso nel senso che “in atti non vi sono 'pezze' giustificative relative a spese sanitarie sostenute” dall'attrice.
9 Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, nulla può essere riconosciuto all'attrice.
4.3.3 Quanto alla voce relativa ai danni connessi al veicolo di proprietà dell'attrice coinvolto nel sinistro e ai costi sostenuti per l'acquisto di uno nuovo, deve innanzitutto osservarsi che parte attrice ha quantificato in euro 18.746 l'importo dovuto, somma comprensiva del valore commerciale del veicolo incidentato e non più utilizzabile, dei costi sostenuti per il noleggio di un nuovo veicolo e il successivo acquisto dello stesso, nonché per il deposito dell'auto incidentata.
Orbene, considerato: i) che non è in contestazione la circostanza che il veicolo incidentato di proprietà dell'attrice era inutilizzabile successivamente al sinistro, essendo risultate antieconomiche le necessarie riparazioni;
ii) che l'auto incidentata era stata acquistata nel 2011 al prezzo di euro 27.000 (doc. 25 fascicolo attrice) e al momento del sinistro erano trascorsi anni 8 dalla messa in strada;
iii) che parte attrice ha documentato l'intervenuta rottamazione del mezzo
(doc. 37 fascicolo attrice); iv) che i documenti prodotti da parte attrice relativi al cambio dei pneumatici e alla manutenzione ordinaria del veicolo effettuati pochi mesi prima del sinistro rilevano ai fini della quantificazione del valore commerciale del bene ante sinistro;
v) che parte attrice ha adeguatamente provato l'acquisto del nuovo mezzo tramite finanziamento per l'importo di euro 12.500 oltre interessi (docc. 26 e 27 fascicolo attrice), nonchè l'esborso relativo al noleggio dell'auto (per euro 335), mentre non ha fornito prova della spesa sostenuta per il deposito dell'auto incidentata (risulta prodotta solo una fattura senza la prova del relativo pagamento), si ritiene equo liquidare a titolo di danno patrimoniale l'importo pari a euro 18.000.
4.3.4 Venendo, infine, all'ulteriore voce di danno patrimoniale di cui l'attrice ha chiesto la liquidazione, ovvero il danno emergente derivante dalla perdita/riduzione della capacità reddituale quale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica deve osservarsi quanto segue.
L'attrice sul punto ha allegato che in seguito al sinistro non aveva più potuto svolgere la propria attività di addetta alla gestione e vendita di materassi in Svizzera e che era stata ricollocata come impiegata alla vendita con orario di lavoro al 40% (doc. 29).
10 La convenuta ha negato il diritto dell'attrice di ricevere ristoro per la voce di danno in esame contestando l'assolvimento da parte della stessa degli oneri di allegazione e di prova che su di lei gravavano.
Tanto premesso, la voce di danno patrimoniale in esame per essere riconosciuta come spettante all'attrice e in favore della stessa liquidata, presuppone, innanzitutto, la prova della perdita della capacità lavorativa specifica (ossia della compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona – Cass. n. 17411/2019) e, in secondo luogo, la prova che tale perdita abbia comportato una riduzione della sua capacità di guadagno. Con la precisazione che la prova della prima (da qualificarsi quale danno-evento) non comporta automaticamente anche il riconoscimento della seconda (da qualificarsi quale danno conseguenza) e che, con riguardo a quest'ultima, il danneggiato deve provare tanto l'an che il quantum del danno subito.
In particolare, come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguente.
Tornando al caso di specie, può ritenersi provata la perdita definitiva della capacità lavorativa specifica dell'attrice nella misura del 40% avendo il CTU affermato che “non si può negare che
l'efficienza deambulatoria, ma anche il carico sull'arto offeso in posizione ortostatica, non possa non aver inficiato in misura perlomeno medio-lieve le attività svolte dall'esaminata all'epoca dei fatti, ritenendosi che l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica di allora possa essere quantificata in misura pari al 40%” (cfr. ctu pag. 8) e risultando documentalmente che in data 4 gennaio 2021 l'attrice ha subito un demansionamento lavorativo in ragione della disabilità fisica di cui è risultata portatrice in seguito al sinistro (doc. 29 fascicolo attrice).
Passando ora alla liquidazione della voce di danno in esame, viene in rilievo la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato
11 coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (da ultimo Cass. n. 7821/2022).
Quanto alla determinazione del reddito perduto, viene in rilievo l'art. 137 del d.lgs. 209/2005 il quale dispone che “nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
In relazione al coefficiente di capitalizzazione più adeguato, osserva innanzitutto questo
Tribunale che la Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per liquidare al momento della sentenza i danni futuri, “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal
Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).” (Cass.
20615/2015).
Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto dalla Tavola 2 delle Tabelle – “Valori Capitali attuali di rendite assegnate ad Parte_3 infortunati e tecnopatici con esito di inabilità permanente dal 61% al 100%” – allegata al D.M.
22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”), ritenuto
12 più aggiornato rispetto ai coefficienti indicati nei quaderni del CSM del 1990, che si riferiscono a tavole di mortalità del 1981 e ad un tasso di interesse legale del 5% ormai del tutto anacronistico.
Premesso quanto sopra, assumendo come base del conteggio i redditi netti dell'anno 2018 pari a
CHF 46.730, ovvero euro 49.950 (doc. 28 fascicolo attrice) ritenuto di maggiorare in via equitativa del 15% tale importo per tener conto dei verosimili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. Cass. civ. 3758/07) e di applicare un abbattimento del
15% per tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cfr. Cass. civ. 7629/2003), applicando il coefficiente di capitalizzazione individuato in base all'età dell'attrice al momento del fatto pari a 21,5980, si ottiene un importo pari a euro 1.078.820.
Considerato che
la perdita della capacità lavorativa è stata solo del 40% e che infatti anche la contrazione dello stipendio percepito dall'attrice è proporzionale a tale percentuale, deve liquidarsi l'importo complessivo pari a euro 431.528.
Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniali relative ai giorni di inabilità temporanea lavorativa assoluta e parziale, nonché alle ferie non maturate e ai premi non percepiti, la domanda non merita accoglimento atteso che in parte tali voci possono ritenersi ricomprese nella somma già liquidita e in parte non risultano adeguatamente allegate e provate.
In conclusione, per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale subito per la perdita della c.d. capacità lavorativa specifica, spetta all'attrice la somma pari a euro 431.528 oltre interessi legali da oggi, giorno della liquidazione, al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
4.3.5 A tale somma devono aggiungersi gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.2.4).
4.3.6 Infine, per quanto riguarda le spese per l'assistenza legale stragiudiziale prestata in favore dell'attrice, nulla può essere riconosciuto in mancanza di prova.
E infatti, deve osservarsi che la Suprema Corte (Cass. n. 16990/2017) ha stabilito che le spese di assistenza legale stragiudiziale, hanno “natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”. Con la conseguenza che la liquidazione “resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e
13 prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente
e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Nel caso di specie non risulta documentato alcun esborso relativo alle spese per assistenza legale stragiudiziale, essendo stato allegato solo un prospetto di spesa (doc. 34 fascicolo attrice).
4.3.7 In sintesi, a titolo di danno patrimoniale, spetta all'attrice la somma complessiva pari a euro
449.528, oltre accessori come sopra indicati.
5. Le spese di lite
5.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ridotti del 40% tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto all'attrice e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
5.2 Parimenti le spese della ctu svolta in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti. Si dà atto che il consulente nulla ha chiesto oltre al fondo spese riconosciutogli al momento del conferimento dell'incarico, pari a euro 800 oltre accessori.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del convenuto, nella causazione dei RO danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro Parte_1 avvenuto in data 21 febbraio 2019;
2. CONDANNA i convenuti, e RO [...]
, in solido tra loro, al risarcimento _2 dei danni subiti dall'attrice, e, quindi, a corrispondere alla Parte_1 stessa:
a. Euro 82.132 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
14 b. Euro 449.528 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
3. CONDANNA i convenuti, e RO [...]
, a rifondere in favore dell'attrice, _2
e RO _2
, le spese di lite che si liquidano in euro 17.516 per compensi,
[...] oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
4. PONE definitivamente a carico dei convenuti, e RO [...]
, le spese _2 per la CTU svolta, pari a euro 800 oltre accessori, corrispondente al fondo spese riconosciuto in sede di conferimento dell'incarico.
Varese, 9 settembre 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
15