Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da:
e , con il patrocinio Parte_1 Controparte_1 dell'avv. Mirco Mangiabene
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per le parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova in Padova (PD) in Via C.A. Diano, n. 8 int.
12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_1 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando la stesse non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Voglia disporre il Tribunale di Padova adito che:
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata
4. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la Persona_1
dimora materna nella casa coniugale e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:30;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ed accordandosi entro il mese precedente all'inizio della vacanza;
4/c) durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. la figlia minore continuerà a frequentare, fino a Persona_1 completamento del ciclo di studio in corso, la scuola secondaria di primo grado “Valgimigli”.
Entrambi i genitori si impegnano ad assicurarne la frequenza portandola e andando a prenderla alla scuola;
6. Entrambi i genitori si impegnano ad assicurarne la frequenza della figlia minore
[...]
agli impegni ludici/sportivi della stessa, anche impegnandosi ad usufruire Persona_1 dell'aiuto di fratelli/sorelle o altri parenti e/o amici;
7. i genitori si impegnano a rispettare il piano genitoriale sopra.
8. il padre sig. verserà alla madre sig.ra Controparte_1 Pt_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di
[...]
mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 350,00 e così € 200,00 per la figlia minore, ed
€150,00 quale contributo per la figlia maggiorenne non ancora autosufficiente, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento straordinario della figlia minore
[...]
e della figlia maggiorenne on ancora Persona_1 Persona_2 autosufficiente, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità stabilite dall'attuale Protocollo adottato dal Tribunale di Modena ed alle sue successive modifiche e/o integrazioni, qui integralmente trascritto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e post scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa. Nei successivi 10 giorni dall'esibizione il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa.
10. ad entrambi i genitori sia fatto obbligo di concordarsi e comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, nonché i propri spostamenti, anche temporanei, in altre località, allorché coinvolga la figlia minore.
ALTRE DISPOSIZIONI
11. attesa la maggiore età della figlia i coniugi potranno Persona_2
concordare direttamente con la stessa, le modalità di visita ed il tempo da trascorrere assieme, anche durante le festività ed il periodo estivo;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
12. la moglie si accolla il pagamento dell'intero mutuo residuo accesso sulla Parte_1
dimora coniugale;
13. l'assegno unico e universale sarà versato da al 50% a ciascuno;
CP_2
14. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
15. le spese legali di questo giudizio sono compensate.
CHIEDONO l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Padova (PD) il 26.06.2010, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Padova per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...]_1 Controparte_1
(RO) l'.1.12.1968, contraevano matrimonio con rito concordatario il 26.6.2010 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 131, parte II, serie
A, vol. 01, anno 2010.
Dalla loro unione nascevano due figlie, il 5.2.2003, e il 26.5.2011. Per_2 Per_1
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 12.12.2023 le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza del 13.2.2024 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 7.2.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. –
e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo, rinviando all'udienza del 7.11.2024.
All'udienza suddetta, trattata in modalità cartolare, nessuna delle parti depositava le note richieste;
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., il giudice rinviava all'udienza del 4.3.2025 per la stessa attività programmata.
Per l'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt, 2 e 3 n. 2, lett. b) l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 7.2.2024 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-11 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata - anche della figlia maggiorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente -, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis Per_1
e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 12-14, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto in data 26.6.2010 a Padova (PD) e trascritto nel Controparte_1
relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 131, parte II, serie A, vol. 01, anno 2010.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1-11 riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi