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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2217/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO GIOVANNI e l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace Oggetto: Ripetizione di indebito
*** MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Il ricorrente –premesso che “Con provvedimento in data 27-1-2021 l' comunicava al ricorrente, titolare unicamente di pensione cat. Inv.Civ. n. 07089605, che stava procedendo al recupero della somma di € 3.677,84, a suo dire indebitamente versata a titolo di ratei di pensione d'inabilità civile per il periodo dall'1-1-2016 al 31-12-2016 - ha chiesto: dichiarare illegittimo ed annullare l'impugnato provvedimento di recupero, dichiarando non dovuta dall'istante la somma di € 3.677,84 e, per CP_ l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma recuperata, oltre interessi di legge. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell' per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo CP_1 pensionistico è stata decisa da Cass. SSUU 18046/10, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Tale principio di diritto può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento emesso dall vi sia l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non CP_2 legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al presunto debitore di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). Nella specie non appaiono comprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il pensionato di verificare se si CP_1 tratti di un trattamento attribuito sine titulo o di erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente. Al riguardo, si deve ritenere l'insufficienza di motivazioni del tipo “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, quale quella contenuta nella comunicazione del 27.01.2021 oggetto di impugnazione.
1 In essa si fa riferimento ad una precedente missiva, che però non è stata prodotta. Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito, mettendo il CP_1 pensionato nelle condizioni di svolgere le proprie difese, ma l' è rimasto contumace. CP_2
In ogni caso, il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale, anche in relazione al 2016 (anno oggetto di causa), dimostrando il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità civile. Secondo quanto dedotto in ricorso, l'indebito trarrebbe origine non dal superamento dei limiti reddituali ma dal fatto che l'assicurato aveva omesso di comunicare i propri redditi per l'anno 2015 CP_ per cui l' , ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c) della Legge n. 122/2010, aveva proceduto a revocare in via definitiva la prestazione per detto anno, ponendo a debito le somme erogate. Non è chiaro da dove venga tratta tale affermazione, non essendovi elementi in tal senso negli atti prodotti;
in ogni caso, appare corretta la tesi del ricorrente, nella parte in cui si deduce che Tale norma prevede la revoca della pensione d'inabilità civile in caso di mancata dichiarazione dei redditi solo allorquando l'assicurato benefici di redditi ulteriori rispetto alla pensione d'inabilità civile, mentre non è necessaria qualora l'assicurata sia titolare unicamente di tale tipo di pensione, CP_ come nel caso di specie. Tanto risulta dalla circolare n. 195 del 30-11-2015, che ha chiarito come non tutti coloro che percepiscono una delle prestazioni in elenco, tra cui la pensione d'inabilità civile, sono obbligati alla presentazione del Modello Red, essendo escluso dall'adempimento chi non ha altri redditi oltre a quello da pensione (cfr. punto 3.3 che prevede che ''nel caso in cui … non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute CP_ dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto''). Il ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento dell'indebito e condanna dell alla CP_1 restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3677,84 comunicato con provvedimento del 27.01.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 07/02/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2217/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO GIOVANNI e l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace Oggetto: Ripetizione di indebito
*** MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Il ricorrente –premesso che “Con provvedimento in data 27-1-2021 l' comunicava al ricorrente, titolare unicamente di pensione cat. Inv.Civ. n. 07089605, che stava procedendo al recupero della somma di € 3.677,84, a suo dire indebitamente versata a titolo di ratei di pensione d'inabilità civile per il periodo dall'1-1-2016 al 31-12-2016 - ha chiesto: dichiarare illegittimo ed annullare l'impugnato provvedimento di recupero, dichiarando non dovuta dall'istante la somma di € 3.677,84 e, per CP_ l'effetto, condannare l' alla restituzione della somma recuperata, oltre interessi di legge. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell' per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo CP_1 pensionistico è stata decisa da Cass. SSUU 18046/10, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Tale principio di diritto può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento emesso dall vi sia l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non CP_2 legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al presunto debitore di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). Nella specie non appaiono comprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il pensionato di verificare se si CP_1 tratti di un trattamento attribuito sine titulo o di erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente. Al riguardo, si deve ritenere l'insufficienza di motivazioni del tipo “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, quale quella contenuta nella comunicazione del 27.01.2021 oggetto di impugnazione.
1 In essa si fa riferimento ad una precedente missiva, che però non è stata prodotta. Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito, mettendo il CP_1 pensionato nelle condizioni di svolgere le proprie difese, ma l' è rimasto contumace. CP_2
In ogni caso, il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale, anche in relazione al 2016 (anno oggetto di causa), dimostrando il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per beneficiare della pensione di inabilità civile. Secondo quanto dedotto in ricorso, l'indebito trarrebbe origine non dal superamento dei limiti reddituali ma dal fatto che l'assicurato aveva omesso di comunicare i propri redditi per l'anno 2015 CP_ per cui l' , ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c) della Legge n. 122/2010, aveva proceduto a revocare in via definitiva la prestazione per detto anno, ponendo a debito le somme erogate. Non è chiaro da dove venga tratta tale affermazione, non essendovi elementi in tal senso negli atti prodotti;
in ogni caso, appare corretta la tesi del ricorrente, nella parte in cui si deduce che Tale norma prevede la revoca della pensione d'inabilità civile in caso di mancata dichiarazione dei redditi solo allorquando l'assicurato benefici di redditi ulteriori rispetto alla pensione d'inabilità civile, mentre non è necessaria qualora l'assicurata sia titolare unicamente di tale tipo di pensione, CP_ come nel caso di specie. Tanto risulta dalla circolare n. 195 del 30-11-2015, che ha chiarito come non tutti coloro che percepiscono una delle prestazioni in elenco, tra cui la pensione d'inabilità civile, sono obbligati alla presentazione del Modello Red, essendo escluso dall'adempimento chi non ha altri redditi oltre a quello da pensione (cfr. punto 3.3 che prevede che ''nel caso in cui … non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute CP_ dall' , il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto''). Il ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento dell'indebito e condanna dell alla CP_1 restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria o di trattazione.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3677,84 comunicato con provvedimento del 27.01.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 07/02/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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