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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. DA FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 352/2024
Camp. Civ. N. Dott. SS APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 350 BIS C.P.C. nella causa civile n. 352/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025 promossa d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: Controparte_1 Parte_1 appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc. (ivi
), rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARI P.IVA_1 compresa l'azione ex art. CO (c.f.: ), elettivamente 1669 c.c.) C.F._1
domiciliata in GAVARDO (Bs), VIA BERTOLOTTI n. 2 presso codice: 140022
l'avv. CO MOLINARI come da procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 (c.f.: ), rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso dall'avv. PASINI ISIDE (c.f.: ), C.F._3
elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA CEFALONIA n. 70 presso l'avv. ISIDE PASINI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, del 16 febbraio 2024 n. cron. 916/2024 nel procedimento r.g. n. 7566/2022 r.g.
CONCLUSIONI
dell' appellante
in via preliminare: disporre la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, viste le ragioni di urgenza descritte nelle premesse. in principalità e nel merito: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma del decreto di rigetto cron. n. 916/2024 – r.g. n. 7566/2022 Tribunale di Brescia, seconda sezione civile – del 16.02.2024 – G.I. dr.ssa Marina Mangosi – valutati i motivi d'appello sopra riportati e l'erronea valutazione della validità delle prove documentali addotte da parte ricorrente/appellante, condannare il convenuto sig. al pagamento delle due fatture CP_2 riportate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'importo complessivo di €.
21.950,00, come indicato nel ricorso originario, oppure nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso, con l'integrale refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. sempre nel merito ed in via istruttoria: valutata la rilevanza delle prove testimoniali addotte a conferma della validità dei documenti fiscali portati a fondamento della domanda del ricorrente/appellante, si richiede disporsi la rimessione in fase istruttoria del presente procedimento, per dare pagina 2 di 10 conferma anche testimoniale alle valutazioni economiche comunque riportate nella sentenza n. 299/2022 e conseguentemente alla due fatture azionate. Con ogni più ampia riserva istruttoria. dell' appellato
In via preliminare: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, ferme anche le eccezioni di giudicato e di prescrizione, respingersi l'appello e ogni domanda avversaria, e confermarsi il decreto di rigetto cron.916/2024 del 16.2.2024 nella causa Rg 7566/2022 per le ragioni esposte.
In ogni caso, condannarsi parte attrice al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Sig. e dalla sua famiglia a motivo delle azioni CP_2 defatigatorie svolte per evitare/eludere il pagamento del dovuto ex art. 96
Cpc, con somma da liquidarsi da parte del Giudicante all'esito dell'istruttoria, in via equitativa, tenendo conto però dell'inagibilità e della mancanza di certificazione statica dell'immobile dal 2009 a tutt'oggi. Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: si oppone alle avverse istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di pagamento di lavori.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. ha eseguito, su incarico di alcuni Controparte_1 CP_2
lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di quest'ultimo.
In relazione ai lavori è stato instaurato altro procedimento civile, il n. 17649/14 r.g. Tribunale di Brescia, all'esito del quale pagina 3 di 10 il c.t.u. nominato aveva quantificato in €. *190.000,00*
l'ammontare delle opere eseguite, delle quali risultava essere stata pagata dal committente la minor somma di CP_2
€. *170.000,00*.
Questo diverso giudizio è stato definito con sentenza n.
299/2022, passata in giudicato.
Sulla scorta di quanto accertato in detto procedimento
[...]
ha promosso l'attuale giudizio nel quale ha chiesto CP_1
la condanna di al pagamento dell'asserito residuo CP_2
credito, ancora esistente e non ancora saldato.
Il convenuto si è opposto all'accoglimento della domanda sostenendo che nulla era da lui dovuto.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti ed è stato definito con l'ordinanza oggetto di gravame che ha rigettato la domanda della società ricorrente.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha argomentato che non era stata fornita la prova dell'esistenza del credito di cui era stato chiesto il pagamento, non essendo a tal fine sufficienti le due fatture e l'estratto del registro iva in cui erano state annotate.
Né detta carenza probatoria poteva ritenersi colmata dal richiamo alla precedente sentenza emessa all'esito dell'altro giudizio svoltosi fra le parti, in quanto gli accertamenti compiuti dal c.t.u. in ordine alla quantificazione dei lavori avevano avuto pagina 4 di 10 la sola finalità di fornire al giudice un parametro per verificare l'eventuale gravità dell'inadempimento dell' asserito inadempimento da parte della e che quindi alcun CP_1
accertamento era stato compiuto in ordine ad eventuali pagamenti.
Avverso la decisione è stato proposto appello dalla CP_1
con atto di citazione articolato in un solo motivo con il
[...]
quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di di sua condanna al pagamento della CP_2
somma di cui la società ritiene di essere creditrice.
L'appellato , costituendosi, ha chiesto il rigetto del CP_2
gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale.
All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (ERRONEA APPLICAZIONE / INTERPRETAZIONE ARTT.
2709/2710 COD. CIV. ARTT. 633-634 C.P.C.).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui si è ritenuta non dimostrata la prova dell'esecuzione dei lavori di cui era stato chiesto il pagamento.
Argomenta al riguardo l'appellante che le fatture prodotte costituiscono un “indizio” che i lavori erano stati eseguiti e che pagina 5 di 10 tale circostanza, unita agli ulteriori “indizi” costituiti dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. ing. nell'altro Per_1
procedimento svoltosi fra le parti e definito dalla sentenza n.
299/2022, dalla sottoscrizione della contabilità, fatta dal c.t.u., delle opere rinvenute in cantiere anche da parte dei consulenti delle parti e, infine, dalla mancata rilevanza da attribuirsi al fatto che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. non sono state sottoscritte anche dalle parti, costituirebbero prova dell'esecuzione dei lavori da parte di Controparte_1
Invoca, altresì, un precedente di legittimità che, a suo dire, avrebbe ad oggetto “situazione del tutto analoga all'attuale fattispecie”.
Ritiene la Corte che la situazione oggetto della controversia decisa da Cass. Civ. 9685/2000, richiamata dall'appellante, non sia invece pertinente.
Ed invero, una cosa è considerare l'efficacia di una condanna generica al fine di fondare un'azione esecutiva, altro è il sostenere la valenza come fonte di prova di quanto accertato da un c.t.u. ai soli fini della valutazione dell'esistenza di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Si consideri, infatti, che l'indicazione del valore delle opere è stata stimata dal c.t.u. nell'altro procedimento in cui CP_2
ha chiesto il risarcimento del danno per vizi delle opere
[...]
eseguite da al solo fine di valutare l'importanza CP_1
dell'asserito inadempimento. pagina 6 di 10 Agli atti, tuttavia, non vi è l'elaborato peritale del c.t.u. ing.
che, secondo quanto riferito dall'appellante (cfr. pag. 4 Per_1
atto di citazione d'appello) “si è evitato di produrre integralmente vista la sua lunghezza (ben 169 pagine …)”, ragione per cui alla
Corte è preclusa la possibilità di verificare sulla base di quali elementi il c.t.u. è pervenuto alle sue conclusioni e, soprattutto, se almeno in quella sede sia stata acquisita documentazione tale da consentire di verificare l'esecuzione dei lavori di cui viene chiesto il pagamento.
Nel contesto così delineato ritiene quindi la Corte che l'appellante non abbia fornito la prova dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento.
La mera predisposizione delle fatture, in quanto attività unilaterale che non richiede la partecipazione del soggetto che si assume essere debitore delle somme in esse indicate, non confermata da circostanze o documentali o derivanti da attività istruttoria per cui si debba desumere dimostrata l'esecuzione dei lavori, non è idonea a legittimare la chiesta condanna dell'appellato . CP_2
Condivisa è, pertanto, la decisione assunta dal tribunale di rigettare la richiesta di pagamento formulata da CP_1
nei confronti di .
[...] CP_2
* * *
Quanto alle istanze istruttorie dell'appellante si osserva quanto pagina 7 di 10 segue.
Nell'esposizione dei motivi per i quali viene chiesta la riforma dell'impugnata decisione si indica in modo generico che “la difesa ricorrente aveva chiesto in primo grado anche la prova testimoniale a conferma e sostegno della tesi dell'avvenuto svolgimento delle opere immobiliari a favore del sig da CP_2
parte dell'impresa ricorrente/appellante e del loro mancato pagamento da parte del convenuto: Istanze non accettate dal
Giudice di prime cure, che ha invece deciso di andare direttamente in decisione, senza alcuna fase istruttoria” (pag. 3
3 atto di citazione d'appello).
Non vi è stata, quindi, l'esposizione di alcuna argomentazione a sostegno della tesi secondo cui l'escussione dei testimoni avrebbe consentito di acquisire la prova dell'esecuzione dei lavori e, soprattutto, non vi è alcuna indicazione di quali siano stati i capitoli di prova che avrebbero dovuto essere ammessi.
Omissione che si ritrova anche nelle conclusioni dell'atto di citazione d'appello ove “si richiede disporsi la rimessione in fase istruttoria del presente procedimento, per dare conferma anche testimoniale alle valutazioni economiche comunque riportate nella sentenza nr.299/2022 e conseguentemente alle fatture azionate” (pag. 8 atto di citazione d'appello).
Si aggiunga che dalla formulazione delle conclusioni istruttorie si evince che l'attività istruttoria avrebbe avuto come fine non tanto quello di fornire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione pagina 8 di 10 dei lavori di cui si chiede il pagamento bensì quella di dare prova di non meglio specificate “valutazioni economiche” contenute in sentenza emessa all'esito di altro procedimento.
Va, pertanto, rigettata l'istanza di rimessione in istruttoria del procedimento.
* * *
Il rigetto dell'appello per le ragioni sin qui esposte comporta l'esonero per la Corte di valutare la fondatezza delle ulteriori difese dell'appellato relative all'asserito giudicato derivante dalla sentenza n. 299/2022 e all'eccepita prescrizione del credito azionato.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante
[...]
a rimborsare Parte_2
all'appellato le spese di questo grado del giudizio CP_2
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*26.000,01* ed €. *52.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell' appellata soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a Parte_2
rimborsare ad le spese di questo grado del giudizio CP_2
che liquida in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
. Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
SS AP
IL PRESIDENTE
DA LE
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. DA FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 352/2024
Camp. Civ. N. Dott. SS APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 350 BIS C.P.C. nella causa civile n. 352/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 17 settembre 2025 promossa d a OGGETTO:
(c.f. e p. iva: Controparte_1 Parte_1 appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc. (ivi
), rappresentata e difesa dall'avv. MOLINARI P.IVA_1 compresa l'azione ex art. CO (c.f.: ), elettivamente 1669 c.c.) C.F._1
domiciliata in GAVARDO (Bs), VIA BERTOLOTTI n. 2 presso codice: 140022
l'avv. CO MOLINARI come da procura alle liti allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 (c.f.: ), rappresentato CP_2 C.F._2
e difeso dall'avv. PASINI ISIDE (c.f.: ), C.F._3
elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA CEFALONIA n. 70 presso l'avv. ISIDE PASINI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, del 16 febbraio 2024 n. cron. 916/2024 nel procedimento r.g. n. 7566/2022 r.g.
CONCLUSIONI
dell' appellante
in via preliminare: disporre la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, viste le ragioni di urgenza descritte nelle premesse. in principalità e nel merito: voglia la Corte d'Appello adita, in riforma del decreto di rigetto cron. n. 916/2024 – r.g. n. 7566/2022 Tribunale di Brescia, seconda sezione civile – del 16.02.2024 – G.I. dr.ssa Marina Mangosi – valutati i motivi d'appello sopra riportati e l'erronea valutazione della validità delle prove documentali addotte da parte ricorrente/appellante, condannare il convenuto sig. al pagamento delle due fatture CP_2 riportate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'importo complessivo di €.
21.950,00, come indicato nel ricorso originario, oppure nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso, con l'integrale refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. sempre nel merito ed in via istruttoria: valutata la rilevanza delle prove testimoniali addotte a conferma della validità dei documenti fiscali portati a fondamento della domanda del ricorrente/appellante, si richiede disporsi la rimessione in fase istruttoria del presente procedimento, per dare pagina 2 di 10 conferma anche testimoniale alle valutazioni economiche comunque riportate nella sentenza n. 299/2022 e conseguentemente alla due fatture azionate. Con ogni più ampia riserva istruttoria. dell' appellato
In via preliminare: previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, ferme anche le eccezioni di giudicato e di prescrizione, respingersi l'appello e ogni domanda avversaria, e confermarsi il decreto di rigetto cron.916/2024 del 16.2.2024 nella causa Rg 7566/2022 per le ragioni esposte.
In ogni caso, condannarsi parte attrice al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Sig. e dalla sua famiglia a motivo delle azioni CP_2 defatigatorie svolte per evitare/eludere il pagamento del dovuto ex art. 96
Cpc, con somma da liquidarsi da parte del Giudicante all'esito dell'istruttoria, in via equitativa, tenendo conto però dell'inagibilità e della mancanza di certificazione statica dell'immobile dal 2009 a tutt'oggi. Spese, diritti e onorari di lite rifusi.
In via istruttoria: si oppone alle avverse istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una richiesta di pagamento di lavori.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono. ha eseguito, su incarico di alcuni Controparte_1 CP_2
lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di quest'ultimo.
In relazione ai lavori è stato instaurato altro procedimento civile, il n. 17649/14 r.g. Tribunale di Brescia, all'esito del quale pagina 3 di 10 il c.t.u. nominato aveva quantificato in €. *190.000,00*
l'ammontare delle opere eseguite, delle quali risultava essere stata pagata dal committente la minor somma di CP_2
€. *170.000,00*.
Questo diverso giudizio è stato definito con sentenza n.
299/2022, passata in giudicato.
Sulla scorta di quanto accertato in detto procedimento
[...]
ha promosso l'attuale giudizio nel quale ha chiesto CP_1
la condanna di al pagamento dell'asserito residuo CP_2
credito, ancora esistente e non ancora saldato.
Il convenuto si è opposto all'accoglimento della domanda sostenendo che nulla era da lui dovuto.
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti ed è stato definito con l'ordinanza oggetto di gravame che ha rigettato la domanda della società ricorrente.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha argomentato che non era stata fornita la prova dell'esistenza del credito di cui era stato chiesto il pagamento, non essendo a tal fine sufficienti le due fatture e l'estratto del registro iva in cui erano state annotate.
Né detta carenza probatoria poteva ritenersi colmata dal richiamo alla precedente sentenza emessa all'esito dell'altro giudizio svoltosi fra le parti, in quanto gli accertamenti compiuti dal c.t.u. in ordine alla quantificazione dei lavori avevano avuto pagina 4 di 10 la sola finalità di fornire al giudice un parametro per verificare l'eventuale gravità dell'inadempimento dell' asserito inadempimento da parte della e che quindi alcun CP_1
accertamento era stato compiuto in ordine ad eventuali pagamenti.
Avverso la decisione è stato proposto appello dalla CP_1
con atto di citazione articolato in un solo motivo con il
[...]
quale ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti di di sua condanna al pagamento della CP_2
somma di cui la società ritiene di essere creditrice.
L'appellato , costituendosi, ha chiesto il rigetto del CP_2
gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale.
All'udienza del 17 settembre la causa, previa discussione orale,
è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e
350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (ERRONEA APPLICAZIONE / INTERPRETAZIONE ARTT.
2709/2710 COD. CIV. ARTT. 633-634 C.P.C.).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui si è ritenuta non dimostrata la prova dell'esecuzione dei lavori di cui era stato chiesto il pagamento.
Argomenta al riguardo l'appellante che le fatture prodotte costituiscono un “indizio” che i lavori erano stati eseguiti e che pagina 5 di 10 tale circostanza, unita agli ulteriori “indizi” costituiti dalle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. ing. nell'altro Per_1
procedimento svoltosi fra le parti e definito dalla sentenza n.
299/2022, dalla sottoscrizione della contabilità, fatta dal c.t.u., delle opere rinvenute in cantiere anche da parte dei consulenti delle parti e, infine, dalla mancata rilevanza da attribuirsi al fatto che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. non sono state sottoscritte anche dalle parti, costituirebbero prova dell'esecuzione dei lavori da parte di Controparte_1
Invoca, altresì, un precedente di legittimità che, a suo dire, avrebbe ad oggetto “situazione del tutto analoga all'attuale fattispecie”.
Ritiene la Corte che la situazione oggetto della controversia decisa da Cass. Civ. 9685/2000, richiamata dall'appellante, non sia invece pertinente.
Ed invero, una cosa è considerare l'efficacia di una condanna generica al fine di fondare un'azione esecutiva, altro è il sostenere la valenza come fonte di prova di quanto accertato da un c.t.u. ai soli fini della valutazione dell'esistenza di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Si consideri, infatti, che l'indicazione del valore delle opere è stata stimata dal c.t.u. nell'altro procedimento in cui CP_2
ha chiesto il risarcimento del danno per vizi delle opere
[...]
eseguite da al solo fine di valutare l'importanza CP_1
dell'asserito inadempimento. pagina 6 di 10 Agli atti, tuttavia, non vi è l'elaborato peritale del c.t.u. ing.
che, secondo quanto riferito dall'appellante (cfr. pag. 4 Per_1
atto di citazione d'appello) “si è evitato di produrre integralmente vista la sua lunghezza (ben 169 pagine …)”, ragione per cui alla
Corte è preclusa la possibilità di verificare sulla base di quali elementi il c.t.u. è pervenuto alle sue conclusioni e, soprattutto, se almeno in quella sede sia stata acquisita documentazione tale da consentire di verificare l'esecuzione dei lavori di cui viene chiesto il pagamento.
Nel contesto così delineato ritiene quindi la Corte che l'appellante non abbia fornito la prova dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il pagamento.
La mera predisposizione delle fatture, in quanto attività unilaterale che non richiede la partecipazione del soggetto che si assume essere debitore delle somme in esse indicate, non confermata da circostanze o documentali o derivanti da attività istruttoria per cui si debba desumere dimostrata l'esecuzione dei lavori, non è idonea a legittimare la chiesta condanna dell'appellato . CP_2
Condivisa è, pertanto, la decisione assunta dal tribunale di rigettare la richiesta di pagamento formulata da CP_1
nei confronti di .
[...] CP_2
* * *
Quanto alle istanze istruttorie dell'appellante si osserva quanto pagina 7 di 10 segue.
Nell'esposizione dei motivi per i quali viene chiesta la riforma dell'impugnata decisione si indica in modo generico che “la difesa ricorrente aveva chiesto in primo grado anche la prova testimoniale a conferma e sostegno della tesi dell'avvenuto svolgimento delle opere immobiliari a favore del sig da CP_2
parte dell'impresa ricorrente/appellante e del loro mancato pagamento da parte del convenuto: Istanze non accettate dal
Giudice di prime cure, che ha invece deciso di andare direttamente in decisione, senza alcuna fase istruttoria” (pag. 3
3 atto di citazione d'appello).
Non vi è stata, quindi, l'esposizione di alcuna argomentazione a sostegno della tesi secondo cui l'escussione dei testimoni avrebbe consentito di acquisire la prova dell'esecuzione dei lavori e, soprattutto, non vi è alcuna indicazione di quali siano stati i capitoli di prova che avrebbero dovuto essere ammessi.
Omissione che si ritrova anche nelle conclusioni dell'atto di citazione d'appello ove “si richiede disporsi la rimessione in fase istruttoria del presente procedimento, per dare conferma anche testimoniale alle valutazioni economiche comunque riportate nella sentenza nr.299/2022 e conseguentemente alle fatture azionate” (pag. 8 atto di citazione d'appello).
Si aggiunga che dalla formulazione delle conclusioni istruttorie si evince che l'attività istruttoria avrebbe avuto come fine non tanto quello di fornire la dimostrazione dell'effettiva esecuzione pagina 8 di 10 dei lavori di cui si chiede il pagamento bensì quella di dare prova di non meglio specificate “valutazioni economiche” contenute in sentenza emessa all'esito di altro procedimento.
Va, pertanto, rigettata l'istanza di rimessione in istruttoria del procedimento.
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Il rigetto dell'appello per le ragioni sin qui esposte comporta l'esonero per la Corte di valutare la fondatezza delle ulteriori difese dell'appellato relative all'asserito giudicato derivante dalla sentenza n. 299/2022 e all'eccepita prescrizione del credito azionato.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante
[...]
a rimborsare Parte_2
all'appellato le spese di questo grado del giudizio CP_2
alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €.
*26.000,01* ed €. *52.000,00*).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell' appellata soccombente il pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a Parte_2
rimborsare ad le spese di questo grado del giudizio CP_2
che liquida in complessivi euro *3.966,00* di cui euro *1.134,00* per la “fase di studio”, euro *921,00* per la “fase introduttiva” ed euro *1.911,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
. Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
SS AP
IL PRESIDENTE
DA LE
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