Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/05/2026, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16784 del 2022, proposto da
IZ MI BE, DR LE, TO BO, TO BU, IS IN, GI CI, RI OL, GI OL, RE SI, CE AO NA, TE UT, FA VI, AZ RI, RE CC, LO CA, TO TA, AR AS, IL CC, SQ CO, CE AL, ZO CI, IS ER, GI GL, RA IS, RA ZO, GI D'LO, SQ Di LO, IA TO, AN NO, TI LL, MA AR TA OR, LA LO, FA UR, ER GR, RE OI, ER UR, NI LU, PA LUli, AO CO, ZO AN, CA EL AO CH, NO RC, UR MA, RE LL, UC EN, GI LI, CO PA, EL RO, RE PI, NO IN, NO LA, CE PO, TE VA, IA LA, SQ CA, IA IN, IE RE OS, TE ZO, AL VA ON, RI HI, RE IT, UC ZA e IR DI, rappresentati e difesi dagli avvocati DR Pericu, Luigi Ceffalo e Gabriele Marino Noberasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CO NT in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
della graduatoria definitiva di merito relativa alla prova scritta del Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno – Supplemento straordinario n. 1/58 del 31 dicembre 2020, resa nota mediante pubblicazione online, sul portale dedicato del Ministero dell'Interno, il 3 ottobre 2022;
del verbale della commissione di concorso, non cognito, con il quale inter alia sono stati determinati i criteri di valutazione della prova scritta del medesimo concorso, resi noti con comunicazione del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, del 30 maggio 2022, recante “Disposizioni per lo svolgimento delle prove, scritta e orale, del Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 31 dicembre 2020”,
nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente o conseguente, anche se non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AR NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con l’odierno ricorso (notificato in data 5.12.2022 e depositato in data 30.12.2022) i ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne hanno chiesto l’annullamento.
Si è costituito il Ministero dell’Interno ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
Con ordinanza n. 526/2023 (pubblicata in data 26.1.2023) questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
In data 12.12.2025 i ricorrenti hanno depositato atto con il quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e chiesto la compensazione delle spese di lite, sottolineando l’avvenuta conclusione della procedura concorsuale di cui in epigrafe e la sopravvenuta carenza di interesse degli stessi a coltivare il ricorso. Tale rinuncia è stata notificata all’amministrazione in data 12.12.2025.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. questo Collegio deve quindi dare atto della rituale rinuncia al ricorso e dichiarare l’estinzione del processo.
Va ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di giudizio, dichiarando l’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RB LO, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
AR NO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AR NO | AR RB LO |
IL SEGRETARIO