Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento Mamoli Robinetteria S.p.a. in liq.ne, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Prati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli n. 1;
contro
Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli n. 1;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Farite, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Sindaco di Lacchiarella quale ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
ATS Milano - Città Metropolitana, ARPA Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, Città Metropolitana di Milano, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lacchiarella del 7 luglio 2022, avente ad oggetto “Società Mamoli S.p.A. in liquidazione e fallimento – Rimozione amianto presso lo stabilimento sito in Lacchiarella, Piazzale Mamoli n. 1 – Ordinanza Sindacale n. 5 del 27 ottobre 2021 – Istanza del 24 novembre 2021 - Comunicazioni del 13 dicembre 2021, del 27 gennaio 2022, del 2 febbraio 2022 e del 3 febbraio 2022 – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/1990 - Analisi in contraddittorio - Comunicazione del 20 giugno 2022 – Riscontro e comunicazione dei termini per gli adempimenti”, a firma del Sindaco e del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economiche e Adeguamenti Tecnologici, notificato in data 7 luglio 2022;
della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n° XI /5570 del 23/11/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMAANNUALE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONNESSE AD ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 26/2003”, nella parte (Allegato 1) relativa agli interventi da effettuarsi preso l’insediamento sito in Lacchiarella, Piazzale Mamoli n. 1, non notificata;
del decreto n. 16419/2021 della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, avente ad oggetto “PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE CONNESSE AD ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DELLA L.R. 26/2003 – IMPEGNO PLURIENNALE A VALERE SUL PROGRAMMA ANNUALE D’INTERVENTO PER L’ANNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI LACCHIARELLA - D.G.R. N. 5570 DEL 23.11.2021 – CUP H99J21011970006”, non notificato;
del decreto n. 16921/2021 della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, avente ad oggetto “INTEGRAZIONE DEI DECRETI D.D.U.O. N. 16419/2021 E D.D.U.O N. 16422/2021” non notificato;
e, con ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Lacchiarella del 17 agosto 2022, avente ad oggetto “Società Mamoli S.p.A. in liquidazione e fallimento – Rimozione amianto presso lo stabilimento sito in Lacchiarella, Piazzale Mamoli n. 1 – Ordinanza Sindacale n. 5 del 27 ottobre 2021 – Provvedimento prot.n. 12057 del 7 luglio 2022 – Istanza prot. n. 12246 del 11 luglio 2022 Rigetto – Provvedimento conclusivo” a firma del Sindaco e del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Economiche e Adeguamenti Tecnologici, notificato in data 17 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, della Regione Lombardia, del Ministero dell’interno e del Sindaco di Lacchiarella in qualità di ufficiale del governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. CH SO, nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Viste le istanze di passaggio in decisione presentate dalle controparti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 22 luglio 2022 e depositato il successivo 25 luglio, la curatela del Fallimento ricorrente ha impugnato, per i motivi ivi dedotti, il provvedimento del Sindaco di Lacchiarella con cui era stata individuata l’estensione delle coperture degradate contenenti amianto del complesso immobiliare detenuto dalla curatela medesima, fissando i termini per procedere alla loro rimozione, nonché gli atti con i quali la Regione Lombardia aveva disposto l’erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione d’ufficio dell’intervento di smaltimento da parte del Comune di Lacchiarella.
Si costituivano per resistere al ricorso il Comune di Lacchiarella e l’Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’interno e del Sindaco di Lacchiarella quale ufficiale di governo.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 ottobre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre, è stato impugnato il diniego opposto dal Comune di Lacchiarella all’istanza presentata dalla curatela per l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato in principalità.
Con memoria depositata il 5 agosto 2025, parte ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, contestualmente instando per la compensazione delle spese di lite.
Le controparti costituite hanno depositata istanze di decisione della causa senza discussione orale, chiedendo che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso a spese compensate.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Su comune volontà delle parti, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH SO |
IL SEGRETARIO