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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 451 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FURLAN Parte_1 P.IV_1
FRANCESCO e PENZO MARICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
SALVATO LUCIA, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio E_ P.IV_2
dell'avv. BORTOLUZZI ENZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E CONTRO
; Controparte_2
Parti appellate contumaci Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
01/02/2022 e notificata in data 03/02/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ill.ma Corte, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG 11300/2016 in data
1.2.2022 notificata in data 3.2.2022, fermo il rigetto delle domande tutte anche riconvenzionali e delle chiamate in causa svolte in primo grado da E_ accogliere tutte le conclusioni in merito e in via istruttoria avanzate da in Parte_1 prime cure che qui si riportano:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa in atto di citazione e in atti, il gravissimo inadempimento di in persona del suo titolare E_
P.IV , con sede in Conegliano, in relazione a tutte le E_ P.IV_2 obbligazioni assunte nell'ambito della progettazione e fornitura dei sistemi Galaxy e Galaxy
Easy, e dei loro componenti, comunque nell'ambito dei contratti di cui è causa, comunque qualificati o denominati;
- accertare e dichiarare che tutti i sistemi Galaxy (ivi compreso il sistema Galaxy Easy) e i loro componenti, forniti da a e di cui in E_ Parte_1 narrativa in atto di citazione e in atti, presentano vizi tali che ne impediscono la funzione per cui sono stati commissionati costituendo aliud pro alio e/o sono comunque, anche per carenza di qualità essenziali, inidonei all'uso cui erano destinati e/o comunque presentavano vizi e difetti tali che ne impedivano il funzionamento;
- dichiararsi la risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti – comunque qualificati o
2 denominati - relativamente alla progettazione/fornitura dei sistemi Galaxy (ivi compreso il
Galaxy Easy) e dei loro componenti;
- conseguentemente condannarsi in persona del suo E_ titolare alla restituzione di quanto corrisposto alla convenuta dall'attrice con E_ riferimento ai contratti di progettazione/fornitura di cui è causa, comunque qualificati o denominati;
- dichiararsi in ogni caso che nulla è dovuto da a Parte_1 E_ in relazione ai contratti per cui è causa, anche a fronte delle fatture emesse e non
[...] ancora pagate da quest'ultima per la progettazione/forniture dei sistemi Galaxy (ivi compresi il sistema Galaxy Easy) e dei loro componenti;
- in ogni caso:
- condannarsi in persona del suo titolare E_ [...]
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa in atto di citazione e in atti, a risarcire a CP_1 tutti i danni, nessuno escluso, quali indicati in narrativa in atto di citazione Parte_1
e in atti e quali verranno determinati e quantificati in corso di causa, alla stessa derivati e derivanti dagli inadempimenti di cui sopra e comunque dalla errata progettazione dei sistemi
Galaxy (ivi compreso il Galaxy Easy) e/o dai vizi/difetti della fornitura dei predetti sistemi e/o dei loro componenti.
- comunque rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da E_ [...] in quanto inammissibile e/o comunque infondata per le ragioni indicate in atti. CP_1
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova numerati da 1 a 118 delle pagine 1 a 20 della memoria autorizzata ex art. 183 n. 2 cpc di data 21.11.2017 con i testi ivi indicati. Si insiste per l'ammissione della prova contraria con i testi indicati oltre all'ammissione dei capitoli numerati da 1 a 6 a pagina 7 e 8 della memoria ex art. 183 n. 3 cpc di data 11.12.2017”, ribadendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte da controparte
e opponendosi all'ammissione delle stesse per i motivi indicati nella propria memoria ex art.
183, 6 comma, n. 3 c.p.c. depositata in primo grado.
Nel contestare gli esiti della CTU depositata il 27.01.2025 dal CTU dott.ssa , si Persona_1 insiste per il rinnovo della stessa, soprattutto relativamente al punto avente ad oggetto il mancato guadagno, da svolgersi mediante attività accertativa e mediante acquisizione, da parte del CTU, di qualsivoglia documento utile al fine di fornire risposta al quesito in forza dei poteri riconosciuti sul punto dalla giurisprudenza prevalente della Suprema Corte.
3 Conseguentemente, rigettando ogni domanda eccezione deduzione ed istanza sollevata nel presente e nel precedente grado di giudizio da per i motivi E_ E_ di cui in atti;
- rigettare, per i motivi tutti dedotti in atti e verbalizzati all'udienza del 12.09.2022, l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e/o E_ comunque infondato. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si insiste affinché, ai sensi dell'art. 347 comma III c.p.c, la Cancelleria della intestata Corte
d'Appello, voglia acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio Tribunale di Treviso, RG
11300/2016.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia la Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutti i motivi di appello principale perché infondati in fatto ed in diritto, confermando per quanto di ragione la decisione del Tribunale di
Treviso n. 145/2022.
NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE: accogliere per i motivi dedotti l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 145/2022, condannare a pagare a la complessiva Parte_1 E_ somma di € 90.054,39, o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalle date delle fatture al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con condanna all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di causa, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. e al contributo alla C.P.A. sia del primo grado, sia del presente grado di giudizio per il quale si chiede la distrazione a favore dello scrivente legale che dichiara di averli integralmente anticipati.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori capitolati in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 dimessa in primo grado e ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da controparte per i motivi indicati nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3
c.p.c. depositata in primo grado.
Si dichiara formalmente ed espressamente di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove di merito o istruttorie eventualmente proposte in sede di precisazione delle conclusioni da controparte.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 dicembre 2016 Parte_1
evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Treviso. E_
L'attrice, società specializzata in impianti di condizionamento, riferiva di aver ideato un innovativo sistema, denominato Galaxy, per la gestione multi-zona di impianti di climatizzazione ad aria canalizzata e di essersi rivolta a affinché progettasse il prodotto da un punto di CP_1
vista tecnico e fornisse i componenti del sistema di comando e gestione dell'impianto.
Ricostruiva in narrativa l'articolato rapporto negoziale con la convenuta, che qui di seguito in sintesi si riporta:
- dopo l'invio di prime offerte, con mail del 27 gennaio 2015 veniva autorizzato da l'avvio dello sviluppo per la parte tecnica;
Parte_1
- nel mese di ottobre 2015 veniva inoltrato il primo ordinativo (n. 2370 del 22 ottobre 2015) per una iniziale fornitura dei componenti del sistema di comando da evadere entro i primi giorni di dicembre 2015;
- inviava a novembre un primo campione del solo termostato e in data 15 dicembre 2015 CP_1
alcuni esemplari preserie del sistema;
- i primi test condotti da sui prototipi realizzati da facevano emergere Parte_1 CP_1
importanti anomalie di funzionamento, prontamente denunciate;
- il giorno 23 dicembre 2015 veniva consegnata la prima fornitura dei componenti del sistema che venivano inviati a gennaio 2016 ai distributori che intanto avevano registrato le prime vendite;
5 - il 21 gennaio 2016 ordinava a tre centraline e vari cronotermostati da Parte_1 CP_1
presentare alla fiera di Bolzano;
tuttavia, il materiale ricevuto in detta occasione presentava problematiche, subito contestate, di assemblaggio e di funzionamento;
- seguivano ulteriori comunicazioni relative a malfunzionamenti e difetti del sistema;
- dopo la vendita, installazione e avvio dei primi sistemi, ad aprile 2016 pervenivano a le prime segnalazioni dai clienti relative a difetti e funzionamenti dei Parte_1
prodotti, sempre immediatamente trasmesse a;
CP_1
- per diversi mesi a seguire, le parti interloquivano al fine di porre rimedio ai difetti e malfunzionamenti degli impianti che continuavano a manifestarsi;
- le problematiche, tuttavia, non venivano risolte e nell'estate del 2016 Parte_1
decideva di ritirare l'impianto dal mercato e di affidare ad altra società l'integrale riprogettazione del sistema.
Tanto premesso in punto di fatto, qualificato il rapporto in esame quale contratto di fornitura e richiamata l'applicabilità della disciplina prevista in materia di aliud pro alio, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc in ragione del grave inadempimento della convenuta adducendo a sostegno della propria pretesa la sussistenza di vizi e malfunzionamenti
(limitata autonomia delle batterie dei termostati;
problemi di settaggio del sistema;
anomalo funzionamento del sistema;
conflitti in immobili con centraline ravvicinate;
mancata fornitura di bypass funzionante;
ulteriori vizi e difformità esposti in atti) tali da rendere il sistema totalmente inidoneo all'utilizzo. Per l'effetto, chiedeva anche la condanna di alla restituzione di CP_1
quanto corrisposto in ottemperanza agli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, articolati in diverse voci come specificate in atti.
6 2. Con comparsa di risposta del 16 marzo 2017 si costituiva in giudizio E_
In tesi della convenuta, il contratto andava qualificato quale vendita a
[...]
campione, deducendo in argomento che l'incarico affidatole prevedeva la fornitura di un prototipo che avrebbe dovuto validare svolgendo un collaudo definitivo per Parte_1
verificarne la funzionalità e la corrispondenza a quanto stabilito nelle specifiche, adducendo altresì che il protrarsi per più tempo del previsto della fase di progettazione era da ricondursi alle numerose varianti richieste in corso di sviluppo dall'attrice. Ciò premesso, affermava che nulla era dovuto a atteso che i prodotti forniti coincidevano con il prototipo approvato, Parte_1
eccependo in ogni caso la decadenza dell'attrice dal diritto di garanzia. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa e , per proporre domanda Controparte_3 Controparte_2
di manleva nei loro confronti, deducendo di aver loro affidato la progettazione e lo sviluppo del sistema di gestione e comando. Infine, formulava domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento di € 84.915,29 e di € 5.139,10 quali somme dalla medesima dovute e Parte_1
non corrisposte.
3. Il G.I. autorizzava la chiamata in causa di che rimaneva Controparte_3
contumace, e di , il quale, costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
4. La causa veniva istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta sui seguenti quesiti: “a) descrivere l'oggetto dell'offerta formulata b) accertare se le CP_1
modifiche al progetto progressivamente elaborate siano derivate da richieste di varianti
formulate in corso di elaborazione dello stesso da parte di ovvero se le stesse Parte_1
siano state apportate a fronte di contestazioni dalla stessa sollevate ed allo scopo di superare i
7 problemi segnalati, in particolare: b.1) sotto il profilo temporale, distinguendo il periodo
anteriore al dicembre 2015 e quello successivo;
b.2) precisando se eventuali
richieste/contestazioni, abbiano coinvolto profili puramente estetici ovvero di funzionalità del
prodotto; b.3) in quest'ultimo caso, se le soluzioni tecniche proposte fossero idonee a superare i
problemi riscontrati. c) accertare, sulla scorta della documentazione prodotta, quali prestazioni
siano state eseguite dai soggetti terzi chiamati, ditta ES RL e . Controparte_3
5. Con la sentenza n. 145 pubblicata il 1° febbraio 2022 il Tribunale di Treviso, dopo aver preliminarmente ricondotto il rapporto contrattuale tra le parti alla disciplina dell'appalto,
avendo il Giudice ritenuto prevalente l'attività di progettazione del sistema rispetto alla fornitura,
rigettava integralmente le domande attoree, sul rilievo che committente, aveva Parte_1
omesso di procedere alla verifica dell'opera, sicché nonostante la totale inservibilità, acclarata dalla CTU, di tutto il materiale fornito, l'attrice doveva ritenersi decaduta dalla garanzia per difetti e vizi conosciuti o riconoscibili dell'opera e ciò in quanto la mancata verifica della stessa integrava ipotesi di accettazione ex art. 1665 cc.
La domanda riconvenzionale promossa da veniva invece dichiarata inammissibile per CP_1
l'importo di € 58.480,90, atteso che detta somma concerneva pagamenti riferibili ad un titolo diverso (più precisamente, un prodotto denominato “Pico”) da quello dedotto dall'attore in giudizio, e infondata per la rimanente somma di € 26.434,3, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, posto che la sussistenza dei vizi del sistema Galaxy era stata confermata dalle risultanze della CTU. Il Tribunale rigettava infine le domande di manleva proposte dalla convenuta, assorbite dal rigetto della domanda attorea e comunque totalmente prive di fondamento, non avendo documentato alcuna attività da parte dei terzi chiamati. CP_1
8 Le spese di lite venivano compensate tra attrice e convenuta principale per 1/3, ponendo il rimanente e le spese di CTU a carico di in ragione della prevalente soccombenza. Parte_1
Poneva invece integralmente a carico di la rifusione delle spese processuali sostenute dal CP_1
terzo chiamato . Controparte_2
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 4 marzo 2022, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, notificatagli in data 3 febbraio 2022, sulla base dei
[...]
seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo denunciava il vizio di extrapetizione della pronuncia per violazione dell'art. 112 cpc in relazione alla qualificazione del contratto in termini di appalto, eccependo che l'accertata prevalenza dell'attività di progettazione rispetto alla fornitura costituiva questione di fatto che era stata rilevata d'ufficio dal Giudice di prime cure, non essendovi allegazione alcuna sul punto dalle parti ed essendo per contro pacifico tra le stesse che la fattispecie in esame configurasse un'ipotesi di compravendita.
6.2 Con il secondo motivo, rubricato “ritenuta decadenza di dalla garanzia per Parte_1
(ii) altrettanto ritenuta assenza di “test positivi” e di “verifica della funzionalità del
componente” e conseguente accettazione dell'opera. violazione dei principi di cui agli artt. 112
e 113 cpc, ed ulteriore extrapetizione, per avere il giudice rilevato, di ufficio, eccezione in senso
stretto”, evidenziava che la decadenza dalla garanzia ex art. 1668 cc era stata accertata d'ufficio dal Giudice sul rilievo dell'accettazione tacita dell'opera per avere messo in Parte_1
commercio il sistema senza averlo collaudato, avendo la convenuta in prime cure sollevato l'eccezione di decadenza solo in riferimento all'art. 1522 cc (relativa alla “totale o notevole
9 difformità” della merce rispetto al campione).
6.3 Con il terzo motivo si doleva dell'erronea qualificazione, nel merito, del rapporto in esame in termini di appalto, ribadendo in sostanza il medesimo assunto censorio di cui al primo motivo di gravame ed evidenziando che la fase di progettazione del sistema era da ritenersi meramente ancillare alla fornitura, unico oggetto di interesse negoziale dell'appellante.
6.4 Con il quarto motivo lamentava l'erroneità e l'illogicità della pronuncia per avere il
Giudice ritenuto che l'opera fosse stata pacificamente ultimata, consegnata e, seppur non funzionante, astrattamente conforme al progetto commissionato.
6.5 Con il quinto motivo, rubricato “erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1665 e
1667 cc in relazione alla asserita decadenza di dalla garanzia: insussistenza di Parte_1
qualsivoglia accettazione tacita della merce e comunque degli elementi di fatto e di diritto posti
dalla decisione a fondamento della ritenuta decadenza;
omessa considerazione del pacifico
riconoscimento tacito dei vizi da parte di , deduceva che, anche a voler qualificare il CP_1
negozio alla stregua di un appalto, non vi erano elementi da cui desumere né la tacita accettazione dell'opera, né l'intervenuta decadenza e ciò in quanto la documentazione versata in atti dimostrava una tempestiva e incessante attività di denuncia di vizi e malfunzionamenti, con richiesta di correttivi. Soggiungeva che non era stato valorizzato in alcun modo il riconoscimento dei vizi da parte di . CP_1
6.6 Riproponeva, infine, tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in primo grado, rimasto assorbito dal rigetto della domanda di risoluzione.
7. Si costituiva in giudizio la parte appellata E_
la quale instava per l'integrale conferma della gravata sentenza nella parte in cui
[...]
10 aveva rigettato le domande attoree e proponeva, invece, appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo denunciava l'errata valutazione ed interpretazione del contenuto della domanda riconvenzionale, per averla il Giudice ritenuta inammissibile in quanto afferente ad un titolo contrattuale diverso da quello dedotto dall'attore. Rammentava che, secondo la giurisprudenza di legittimità che richiamava, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale è sufficiente che tra le contrapposte pretese sussista un collegamento oggettivo,
non essendo necessaria la comunanza di causa petendi.
7.2. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per avere il
Giudice rigettato la domanda riconvenzionale in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Muovendo dalla qualificazione giuridica del contratto stipulato quale vendita a campione, il preteso inadempimento non era, in sua tesi, mai stato dimostrato da Parte_1
non avendo questi prodotto il prototipo approvato e non potendosi per l'effetto accertare la difformità delle forniture rispetto al campione.
8. Le parti e pur ritualmente evocate in giudizio, Controparte_2 Controparte_3
rimanevano contumaci.
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con concessione dei termini per le memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c.. Con ordinanza del 18 luglio 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare
CTU sui seguenti quesiti: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, indichi il CTU, sulla
base della documentazione prodotta in giudizio: - ai fini della determinazione del danno
emergente: gli esborsi sostenuti da per le attività non inerenti ai costi della Parte_1
11 commercializzazione (a titolo di esempio spese di assistenza tecnica, ritiro e trasporto resi)”; -
ai fini della determinazione del lucro cessante sia il prezzo che si sarebbe dovuto ricavare dalla
vendita dei Galaxy (ricavo), sia i costi inerenti la commercializzazione, così determinando l'utile
e quindi il mancato guadagno;
Dica, inoltre, il CTU, in riferimento ai costi inerenti alla
commercializzazione (previa descrizione e quantificazione degli stessi), se quelli indicati e
documentati siano da ritenersi esaustivi o meno ai fini della determinazione effettiva del
mancato guadagno.”. Esaurita l'istruttoria con il deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, all'esito dei quali in fata 3 giugno 2025 veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. L'appello principale è, per quanto si dirà di seguito, parzialmente meritevole di accoglimento.
12. Quanto alla questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto, di cui ai motivi uno e tre dell'appello principale, si osserva quanto segue. Pur rilevandosi l'effettiva violazione del principio del contraddittorio, avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento del proprio convincimento una questione di fatto mista a diritto (la prevalenza dell'attività di progettazione sulla fornitura) effettivamente non espressamente dedotta dalle parti e senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, incorrendo così nel vizio di extrapetizione, tale lesione è da ritenersi
12 comunque sanata, giacché con il giudizio di appello è stata garantita alle parti la possibilità di interloquire in merito all'effettiva natura giuridica del contratto e, mentre l'appellante ha riaffermato la qualificazione dell'accordo invocata in primo grado, secondo cui il rapporto va sussunto sotto lo schema della compravendita, trattandosi di mera fornitura di un prodotto,
l'appellato ha invece recepito la qualificazione del rapporto operata dal Giudice in termini di appalto (si veda quanto riportato con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio,
in contestazione del primo e del terzo motivo di appello nonché, espressamente, a pag. 5 della comparsa conclusionale depositata il 9 maggio 2025), pur riproponendo poi l'eccezione di decadenza fondata sulla natura di vendita a campione.
Recuperato così il contraddittorio, ritiene il Collegio di aderire all'interpretazione adottata dal
Tribunale e di confermare l'inquadramento del rapporto in esame in termini di contratto misto di appalto e vendita con prevalenza degli elementi propri della prima tipologia negoziale. Giova a questo punto rammentare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro recentemente riaffermato, “In caso di contratto misto di vendita ed appalto,
al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi
riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si
ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale,
mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il
trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità
del bene ceduto” (cfr. Cass. civ., n. 17855/2023), non essendo invece decisiva a fini qualificatori la maggior rilevanza economica di una delle prestazioni. Tanto premesso, nell'individuare la componente essenziale dello schema negoziale de quo, occorre anzitutto valorizzare il momento
13 genetico del rapporto, rammentandosi sul punto che la stessa ha riferito, senza Parte_1
contestazioni sul punto, di aver incaricato di implementare, dal punto di vista tecnico, un CP_1
prodotto innovativo e inedito sul mercato, commissionando la realizzazione di un prototipo e la successiva fornitura dei componenti del sistema. Dalla natura del progetto, come desumibile dall'offerta di ricerca e sviluppo mandata via mail da di cui al doc.6 all. 2 prodotto CP_1
dall'appellante, cui la stessa replicava confermando di procedere con l'attività di sviluppo della parte tecnica (doc. 7 all. 2), nonché dall'esame della copiosa corrispondenza prodotta in giudizio e dalla ricostruzione della vicenda negoziale come anche riportata dalla CTU espletata in primo grado (ove il perito ha confermato, tra l'altro, le numerose attività e prototipazioni nel corso di tutto il 2015, cfr. pag. 4 dell'elaborato), emerge in modo del tutto evidente che il fulcro degli accordi non concerneva la cessione di “manufatti che rientrano nella normale attività produttiva
dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità
espressamente richieste dalla controparte” (cfr. Cass. civ. n. 20301/2012), bensì lo sviluppo ex
novo di un'opera unica e complessa, realizzata grazie alla prestazione dell'attività intellettuale di ed a partire da un'idea progettuale dello stesso appellante, secondo le sue direttive e i suoi CP_1
desiderata (vedasi, ad esempio, i doc. 9A, 9B, 9C, 9D, 12 di cui all'allegato 2 dell'appellante).
Se queste considerazioni sono già di per sé sufficienti a ritenere prevalente la c.d. attività di trasformazione della materia rispetto alla fornitura dei componenti, va comunque considerato che anche la fase di esecuzione del contratto relativa alla realizzazione del sistema è stata oggettivamente prevalente in termini di tempo e di sforzi profusi dalle parti, come dimostrato dagli incessanti scambi e confronti volti ad apportare modifiche e a correggere i difetti dell'impianto al fine di renderlo funzionante e occorsi in modo pressoché continuativo fino
14 all'interruzione del rapporto.
In definitiva, tutti questi elementi conducono a ritenere che la realizzazione dell'opera commissionata costituisse lo scopo essenziale del negozio e, quindi, che la prestazione di facere
tipica dell'appalto fosse di maggior rilievo causale rispetto alla mera vendita dei componenti,
sicché devono rigettarsi il primo e il terzo profilo di gravame, confermandosi che al rapporto contrattuale così ricostruito sono applicabili le norme previste in materia di appalto.
13. Ricondotta, dunque, correttamente la fattispecie in esame alla disciplina dell'appalto,
vanno accolti in via prevalente i rimanenti motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico e giuridico e va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della società appaltatrice ex art. 1668 cc.
Anzitutto, va respinta l'eccezione di decadenza per mancata denuncia proposta da , CP_1
sollevata con la comparsa di risposta in primo grado in riferimento alla compravendita ma da ritenersi ammissibile anche a seguito della riqualificazione giuridica del contratto (e ciò in quanto il fatto posto a fondamento dell'eccezione, giustappunto la mancata denuncia, è il medesimo anche in rapporto al diverso tipo contrattuale). Infatti, posto che per il caso di appalto il termine per la denuncia dei vizi è di 60 giorni dalla scoperta degli stessi, è adeguatamente documentato che a fronte della prima fornitura avvenuta il 23 dicembre 2015 (secondo le deduzioni dell'appellante, non smentite dalla controparte), già a partire dal giorno 26 gennaio
2016 e con ulteriori comunicazioni anche in momenti successivi denunciava la Parte_1
sussistenza di vizi e malfunzionamenti delle componenti fornite (come richiamato dal CTU,
secondo cui: “Sono documentate segnalazioni di ad per vizi e difetti ai Parte_1 CP_1
prodotti forniti, in date: 03.12.15, 26.01.16, 01.02.16, 03.02.16, 05.02.16, 15.02.16, 07.04.16,
15 12.04.16, 14.04.16, 02.05.16, 09.05.16, 20.05.16, 31.05.16, 23.06.16”, cfr. pag. 27 elaborato).
Relativamente alla questione dell'accettazione tacita dell'opera, va invece attribuita rilevanza decisiva e assorbente a quanto dedotto dall'appellante principale con il secondo motivo di appello, il quale sostiene che il fatto posto dal Giudice a fondamento del proprio convincimento,
ossia la decadenza dalla garanzia dell'appaltante per accettazione tacita dell'opera, configurava un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. Tale assunto è condivisibile. Infatti, è
agevole rilevare che si è limitata a dedurre, sia in primo grado che in sede di CP_1
impugnazione (vedasi, sul punto, quanto riferito a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio) la mancata verifica dell'opera. Tuttavia, il codice equipara la mancata verifica all'accettazione dell'opera (introducendo così un'ipotesi di accettazione c.d.
presunta) solo nel caso in cui vi sia un espresso invito da parte dell'appaltatore, invito della cui sussistenza, nel caso di specie, non si hanno allegazioni, prima ancora che prove. Invece, il
Tribunale ha accertato l'accettazione (tacita) dell'opera sul rilievo della mancata verifica e dell'avvenuta consegna senza riserve, quale comportamento concludente qualificato dalla norma ex art. 1655 cc ma in assenza di un'eccezione sollevata sul punto (consegna senza riserve) da parte di . Peraltro, anche a voler valutare nel merito la questione, non si condivide il CP_1
convincimento espresso dal Tribunale. Posto che, secondo la Cassazione “la consegna
costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene
a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente
manifestazione negoziale […]. Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un
comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve” (cfr.
16 Cass. civ. n. 1576/2026), sicché “la presa in consegna dell'opera da parte del committente non
va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la
garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia (contestualmente) seguita dalla
denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (cfr. Cass. civ. cit.), ritiene il Collegio che tutte le denunce e segnalazioni effettuate dalla committente e debitamente documentate in giudizio siano da considerare come atti incompatibili con la volontà di accettare l'opera senza riserve, con la conseguenza che l'odierna appellante non può ritenersi decaduta dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera.
Infine, deve aggiungersi che si attaglia al caso in esame anche l'orientamento interpretativo giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova - nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate (vedasi per tutte Cass. civ. n. 19146/2013) - nel momento in cui sia stata raggiunta in giudizio la prova certa dell'esistenza dei difetti, spetta all'appaltatore dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, a prescindere dall'accettazione o meno dell'opera (vedasi espressamente Cass. civ. n. 7267/2023, “In
conclusione, accertata – nel caso concreto - l'esistenza dei difetti delle opere, la prova
liberatoria competeva all'appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che
17 essi non erano dipesi dall'uso del bene, non avendo più alcun rilievo l'accettazione – espressa o
tacita – da parte della committente.”). Nel caso in esame, quindi, anche laddove vi fosse stata un'accettazione tacita, l'unica conseguenza sarebbe stata di onerare della prova dei gravi vizi e difetti dell'opera la committente.
Onere che nel presente giudizio è stato assolto da Parte_1
Va evidenziato, infatti, che le allegazioni di circa la sussistenza di vizi e difetti Parte_1
degli impianti, tutte denunciate con la copiosa corrispondenza prodotta in atti, hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica svolta in primo grado, che ha acclarato che “dal punto di
vista tecnico tutto il materiale fornito da a per la termostatazione di CP_1 Parte_1
impianti ad aria canalizzata sia di fatto difettoso ed inservibile” (conclusioni CTU, cfr. pag. 41),
sicché può ritenersi configurato il presupposto richiesto dal secondo comma dell'art. 1668 cc, a mente del quale la risoluzione del contratto nel caso di appalto può essere pronunciata solo in ragione di vizi e difformità tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Raggiunta tale prova, in assenza di controdeduzioni e prove da parte di volte a dimostrare CP_1
il corretto adempimento dell'incarico, sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la risoluzione dei contratti di progettazione e vendita (invero unica operazione negoziale di appalto misto a vendita) intercorsi tra le parti, come chiesta dall'appellante in conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame.
14. Dalla risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, discende la necessità di statuire sulle domande restitutorie e di risarcimento del danno, pure riproposte con l'appello principale.
14.1 Quanto alla richiesta di condanna di alla restituzione di quanto pagato CP_1
dall'appellante, dalla stessa quantificato con l'atto di citazione in primo grado (cfr. pagg. 25 e
18 26) nella somma di € 28.741,00 per la fase di progettazione ed € 61.047,74 per la fornitura, si rileva che ha tempestivamente prodotto, come suo onere, le fatture (doc. 9 e 10) e Parte_1
le contabili dei bonifici di pagamento di tali fatture (doc. 48), mentre non ha mai CP_1
contestato (né con la comparsa di costituzione e risposta o con la prima memoria in primo grado,
né nel presente giudizio) la ricezione di tali importi. Va, quindi, accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei contratti di progettazione e vendita (unica operazione negoziale di appalto misto a vendita), per un importo complessivo di €
89.788,74.
14.2 Va, inoltre, riconosciuto a il credito risarcitorio per complessivi € Parte_1
14.732,28 per il danno emergente sopportato. Essi sono pari ad € 4.639,90 per costi sostenuti per la sostituzione del Galaxy da parte dei centri di assistenza oltre ai costi di commercializzazione dei prodotti per € 7.446,38 per i cataloghi e € 2.646,00 per le brochure, come accertati dal CTU.
Quanto al primo importo va richiamata la puntuale osservazione del CTU: “L'esame delle fatture agli atti (doc. 31) ha permesso di rilevare come solo parte dei costi evidenziati nel prospetto riepilogativo sia univocamente riferibile alle attività sul sistema Galaxy o sulla sua sostituzione.
Parte delle fatture non espone invece la ragione dell'intervento e si riferisce a distinte di interventi eseguiti ma non depositate. Gli interventi documentati rappresentano un valore di euro
4.639,90.” (cfr pag. 5 e 6 CTU).
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori spese riconosciute per costi di commercializzazione,
cataloghi e brochure esse sono quelle che il CTU è stato in grado di ricondurre in modo univoco e inequivoco al sistema Galaxy, con argomentazioni pertinenti e condivisibili.
Tali somme sono dovute in applicazione del principio per cui “[…] in ipotesi di inadempimento
19 contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa
della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in
vista del proprio adempimento (Cass. 31 agosto 2005, n. 17562): mentre, pur non potendo di
norma e di per sé sole le spese erogate in adempimento di un obbligo contrattuale
rappresentare, in caso di risoluzione, un danno, trovando la loro causa non già
nell'inadempimento, ma unicamente nel contratto, il loro rimborso spetta allorché esse, per
effetto dell'inadempimento di controparte e della risoluzione, si rivelino, in tutto o in parte,
inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo risultato (Cass. 17 ottobre 2002, n. 14744)”
(cfr. Cass. civ. n. 19904/2013), dovendosi sul punto rilevare che il ritiro dal mercato del prodotto ha sancito il definitivo venir meno della fruttuosità degli investimenti di commercializzazione e di marketing sostenuti e documentati nelle misure sopra indicate.
Per le ulteriori spese allegate per il medesimo titolo dall'appellante va rilevato che in parte non vi sono nelle fatture riferimenti certi a tali tipi di interventi e per altra parte esse non sono state documentate.
Per le altre spese di cui il CTU ha escluso la debenza, infatti, va condiviso il percorso argomentativo del consulente nominato, che ha ritenuto di non poter riconoscere le ulteriori voci di spesa in quanto: “Anche detti costi sono rappresentati dalle fatture agli atti, ma non si riscontra una univoca correlazione tra il costo e il Galaxy non riportando le fatture alcun riferimento al prodotto e comunque in assenza di documentazione a dimostrazione della correlazione (ordine,
preventivi, disegni)” e ancora “Anche in relazione a detti costi le sole fatture non permettono di identificare una univoca correlazione tra costo e il prodotto Galaxy.” (cfr pag. 19 e 20 della relazione). La CTU ha poi compiutamente risposto dalle pagine 21 e seguenti della relazione a
20 tutte le osservazioni del CTP dell'appellante, con valutazioni che si condividono in quanto recepiscono l'indicazione già data da questa Corte in sede di operazioni peritali della possibilità
di valutare solo i danni documentati, non potendo la parte produrre altra documentazione in corso di giudizio di appello e dovendo la stessa dare rigorosa prova del danno patito allegato.
Non soccorrono sul punto neppure le prove orali che sono state riproposte nell'atto di appello con richiamo recettizio alla memoria istruttoria, senza nessuna indicazione della loro individuale rilevanza e ammissibilità ai fini di una diversa decisione, il che esime dalla motivazione analitica per ciascuno dei 118 capitoli richiamati per relationem.
Non possono neppure essere riconosciute le somme pari ad € 41.505,00 per costi di progettazione del nuovo sistema Pro Air, sostitutivo del Galaxy e di € 26.400,00 per costi di progettazione dei nuovi stampi per il nuovo modello Pro Air. Sebbene tali esborsi siano stati effettuati per la nuova progettazione, dovuta al fatto che quella di per il prodotto Galaxy CP_1
non è andata a buon fine, deve evidenziarsi che con la risoluzione dei contratti di progettazione e vendita (invero unica operazione negoziale di appalto misto a vendita) è già stato previsto che i costi di progettazione del sistema Galaxy siano restituiti. Accollare ad dei costi per la CP_1
progettazione di un nuovo sistema comporterebbe per un'indebita locupletazione, Parte_1
in quanto la medesima si troverebbe ad ottenere, senza sostenere alcun costo, la progettazione di un nuovo prodotto. Diverso sarebbe stato se il contratto con non fosse stato dichiarato CP_1
risolto da questa Corte e non fosse stata disposta la restituzione del corrispettivo già corrisposto a
, perché in quel caso si sarebbe trattato di una duplicazione di spesa per che CP_1 Parte_1
avendo già pagato la progettazione di un prodotto non funzionante si sarebbe trovata a subire il danno del costo di una nuova progettazione. Ma nella situazione derivante dalla risoluzione del
21 contratto con il costo di progettazione del nuovo sistema è il corrispettivo di un nuovo CP_1
progetto che viene fornito, sicchè non rientra nella categoria del danno risarcibile.
15. Alcuna somma può poi essere riconosciuta a titolo di risarcimento del lucro cessante.
Posto che il risarcimento del danno per mancato guadagno non può essere riconosciuto automaticamente ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. civ. n. 9484/2015, n.
11353/2010, nonché Cass. Civ. n. 5613/2018, secondo cui: “Il danno patrimoniale
da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente
pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la
prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché
dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di
probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di
elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente
desumere l'entità del danno subito.”) e rilevato altresì che la CTU espletata nel presente giudizio ha riscontrato la carenza di produzione documentale da parte della danneggiata, la quale ha omesso di depositare i documenti di natura contabile attestanti i costi dalla stessa imputati ai fini del calcolo dell'utile medio prospettato con il doc. 11, (vedasi sul punto le osservazioni della dott.ssa : “Quanto ai costi espressi nel prospetto, e indicati quali costi emergenti dalle Per_1
distinte base e dalle provvigioni, questi non sono stati supportati da opportuna documentazione.
In altri termini, per quanto agli atti, non è dato comprendere detti aggregati, sia in termini di
tipologia di costo (materie prime, costo del personale, costi accessori …), sia in termini di
22 entità-valore per tipologia di costo”, pag. 16, osservazione ribadita anche in risposta al terzo quesito: “Come evidenziato nella porzione di relazione riferita alla quantificazione del lucro
cessante, il margine operativo lordo avrebbe dovuto trovare spiegazione nel doc. 11 che mette a
confronto in generale il ricavo e i costi di produzione (materie prime e il costo del personale
specifico) oltre alle spese di provvigione. Si ricorda che la parte, pur avendo identificato il
margine operativo lordo attraverso il doc. 11, non ha documentato i costi relativi imputati, non
consentendo di quantificare l'utile perso.” pag. 20), va accertata l'impossibilità di determinare l'ammontare di tale voce di danno, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. La CTU
espletata, infatti, ha ben messo in evidenza tutte le carenze documentali esistenti per determinare tale voce di danno. Non può sopperire, invero, una ulteriore CTU contabile acquisitiva ed accertativa come richiesta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni del presente giudizio, perché è onere della parte provare il danno patito ed è nella sua completa disponibilità tutta la documentazione necessaria per consentire la sua determinazione.
Ammettere la CTU in queste ipotesi equivarrebbe a sopperire ad un onere della prova non correttamente assolto dalla parte, che si è limitata a depositare un prospetto autoprodotto senza il supporto della necessaria e imprescindibile documentazione fiscale e contabile per corroborarne il contenuto.
16. Passando ora all'esame del primo motivo dell'appello incidentale si osserva che esso è
effettivamente fondato nella parte in cui censura la motivazione della sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale introdotta da per ottenere la condanna della CP_1
controparte al pagamento del corrispettivo dovuto per il sistema Pico. Si osserva, infatti, che per consolidato indirizzo giurisprudenziale non è necessario che la domanda riconvenzionale sia
23 riconducibile al medesimo titolo dedotto in citazione, giacché “[…] se la domanda
riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto
o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda
principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus,
secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al
riguardo.” (da ultimo, Cass. civ. n. 5484/2024). Si condividono sul punto, quindi, le prospettazioni di , secondo cui l'identità delle parti contrattuali e la sovrapponibilità dal CP_1
punto di vista qualitativo dello sviluppo dei progetti, portati avanti anche in parallelo da un punto di vista temporale (circostanze, queste, non contestate da , costituiscono elementi Parte_1
sufficienti a ritenere opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
Tuttavia, tale diversa valutazione non è determinante per una diversa statuizione rispetto a quella del primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale (capo 2 del dispositivo), in quanto la medesima, pur se ammissibile, si profila infondata nel merito. Infatti, a fronte di quanto dedotto da con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (il quale, invero, CP_1
aveva richiesto il pagamento di diverse fatture, alcune riferibili al sistema Galaxy ed altre invece al sistema Pico, ma senza specificare la diversità del titolo posto a fondamento della pretesa),
ha tempestivamente (cfr. memoria n.1 ex art. 183 cpc pag. 11) Parte_1 Parte_1
eccepito l'inadempimento di in relazione alla progettazione e realizzazione del sistema CP_1
Pico e ha dimesso in giudizio i doc. 22 e 23 recanti due raccomandate inviate ad con cui la CP_1
committente contestava il non corretto funzionamento del sistema. A fronte di tale eccezione, era onere di dimostrare di aver realizzato l'opera conformemente al contratto e alle regole CP_1
dell'arte. Infatti, in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova
24 dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento,
gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, anche in tema di contratto di appalto è stato enunciato il principio secondo cui “ove il committente convenuto in
giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di
inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione
[…]”, (Cass. civ. n. 1701/2025, ove, in motivazione, viene specificato che “In tale evenienza è
richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e
qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al
pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia
sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio
alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica. Il che ontologicamente costituisce onere diverso
dalla dimostrazione (negativa) dell'inesistenza di specifiche difformità o vizi […]”). Individuato
così il corretto riparto dell'onere della prova, deve osservarsi che con le memorie CP_1
istruttorie depositate in primo grado non ha fornito ulteriori elementi probatori per superare la contestazione avversaria e a supporto della propria domanda, né ha richiesto l'assunzione di prove specificamente volte a dimostrare il corretto adempimento della prestazione (l'unico capitolo di prova orale formulato in argomento con la seconda memoria istruttoria concerneva l'effettivo conferimento dell'incarico). Invero, anche con l'appello incidentale, poi, l'impugnante nel merito della pretesa si è limitato ad affermare apoditticamente che: “Per effetto CP_1
dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dovrà essere Parte_1
condannata al pagamento del saldo anche delle forniture del sistema denominati Pico
25 corrispondenti alle fatture n. 38/2016 di € 11.484,10, 39/2016 di € 15.473,26, 42/2016 di €
9.488,99 e 43/2016 di € 22.034,66 e così per complessivi € 58.480,90 […]”. In conclusione, la domanda si risolve in una pretesa del tutto generica e sfornita di prova a fronte di una precisa contestazione in merito al funzionamento anche del predetto sistema, sicché la stessa non può
essere accolta e l'appello incidentale va conseguentemente rigettato.
16.2 Il secondo motivo di appello incidentale risulta invece assorbito dall'accoglimento dell'impugnazione principale.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello principale proposto nei termini indicati nei paragrafi che precedono, mentre va rigettato l'appello incidentale.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellato E_
in ragione della prevalente soccombenza e vengono liquidate in
[...]
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del decisum.
19. Le spese di CTU del primo grado vanno poste a carico di in ragione E_
dell'esito della stessa, avendo la stessa accertato il mancato funzionamento del sistema fornito,
mentre le spese della CTU del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti in quanto la predetta perizia ha potuto accertare solo una minima parte dei danni per carenza di produzione documentale da parte di e quindi in ragione dell'esito della stessa. Parte_1
20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale
26 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto misto a vendita relativo al sistema Galaxy
stipulato tra le parti con unica operazione negoziale in ragione dell'inadempimento imputabile ad E_ E_
b) Condanna alla restituzione a favore di E_
i € 89.788,74, già versati da quest'ultima alla prima a titolo di Parte_1
corrispettivo, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo effettivo.
c) Condanna al pagamento a favore di E_
di € 14.732,28 a titolo di risarcimento del danno emergente, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Condanna parte appellata al pagamento E_
a favore della parte appellante elle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.000,00 per compensi
27 professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IV e CPA
come per legge e per il presente grado in € 11.200,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IV e CPA come per legge.
4) Pone definitivamente a carico della parte appellata E_
le spese di c.t.u. del primo grado, nella misura già liquidata con decreto del
[...]
Tribunale del 4.10.2020, con condanna della stessa alla rifusione a di Parte_1
quanto dalla stessa versato a tale titolo al CTU.
5) Compensa tra le parti le spese della CTU del presente grado di giudizio.
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, in ragione del rigetto del predetto gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 451 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FURLAN Parte_1 P.IV_1
FRANCESCO e PENZO MARICA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
SALVATO LUCIA, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio E_ P.IV_2
dell'avv. BORTOLUZZI ENZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 E CONTRO
; Controparte_2
Parti appellate contumaci Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 145/2022 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
01/02/2022 e notificata in data 03/02/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ill.ma Corte, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 145/2022 emessa dal Tribunale di Treviso nel giudizio RG 11300/2016 in data
1.2.2022 notificata in data 3.2.2022, fermo il rigetto delle domande tutte anche riconvenzionali e delle chiamate in causa svolte in primo grado da E_ accogliere tutte le conclusioni in merito e in via istruttoria avanzate da in Parte_1 prime cure che qui si riportano:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge,
- accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa in atto di citazione e in atti, il gravissimo inadempimento di in persona del suo titolare E_
P.IV , con sede in Conegliano, in relazione a tutte le E_ P.IV_2 obbligazioni assunte nell'ambito della progettazione e fornitura dei sistemi Galaxy e Galaxy
Easy, e dei loro componenti, comunque nell'ambito dei contratti di cui è causa, comunque qualificati o denominati;
- accertare e dichiarare che tutti i sistemi Galaxy (ivi compreso il sistema Galaxy Easy) e i loro componenti, forniti da a e di cui in E_ Parte_1 narrativa in atto di citazione e in atti, presentano vizi tali che ne impediscono la funzione per cui sono stati commissionati costituendo aliud pro alio e/o sono comunque, anche per carenza di qualità essenziali, inidonei all'uso cui erano destinati e/o comunque presentavano vizi e difetti tali che ne impedivano il funzionamento;
- dichiararsi la risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti – comunque qualificati o
2 denominati - relativamente alla progettazione/fornitura dei sistemi Galaxy (ivi compreso il
Galaxy Easy) e dei loro componenti;
- conseguentemente condannarsi in persona del suo E_ titolare alla restituzione di quanto corrisposto alla convenuta dall'attrice con E_ riferimento ai contratti di progettazione/fornitura di cui è causa, comunque qualificati o denominati;
- dichiararsi in ogni caso che nulla è dovuto da a Parte_1 E_ in relazione ai contratti per cui è causa, anche a fronte delle fatture emesse e non
[...] ancora pagate da quest'ultima per la progettazione/forniture dei sistemi Galaxy (ivi compresi il sistema Galaxy Easy) e dei loro componenti;
- in ogni caso:
- condannarsi in persona del suo titolare E_ [...]
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa in atto di citazione e in atti, a risarcire a CP_1 tutti i danni, nessuno escluso, quali indicati in narrativa in atto di citazione Parte_1
e in atti e quali verranno determinati e quantificati in corso di causa, alla stessa derivati e derivanti dagli inadempimenti di cui sopra e comunque dalla errata progettazione dei sistemi
Galaxy (ivi compreso il Galaxy Easy) e/o dai vizi/difetti della fornitura dei predetti sistemi e/o dei loro componenti.
- comunque rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta da E_ [...] in quanto inammissibile e/o comunque infondata per le ragioni indicate in atti. CP_1
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova numerati da 1 a 118 delle pagine 1 a 20 della memoria autorizzata ex art. 183 n. 2 cpc di data 21.11.2017 con i testi ivi indicati. Si insiste per l'ammissione della prova contraria con i testi indicati oltre all'ammissione dei capitoli numerati da 1 a 6 a pagina 7 e 8 della memoria ex art. 183 n. 3 cpc di data 11.12.2017”, ribadendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte da controparte
e opponendosi all'ammissione delle stesse per i motivi indicati nella propria memoria ex art.
183, 6 comma, n. 3 c.p.c. depositata in primo grado.
Nel contestare gli esiti della CTU depositata il 27.01.2025 dal CTU dott.ssa , si Persona_1 insiste per il rinnovo della stessa, soprattutto relativamente al punto avente ad oggetto il mancato guadagno, da svolgersi mediante attività accertativa e mediante acquisizione, da parte del CTU, di qualsivoglia documento utile al fine di fornire risposta al quesito in forza dei poteri riconosciuti sul punto dalla giurisprudenza prevalente della Suprema Corte.
3 Conseguentemente, rigettando ogni domanda eccezione deduzione ed istanza sollevata nel presente e nel precedente grado di giudizio da per i motivi E_ E_ di cui in atti;
- rigettare, per i motivi tutti dedotti in atti e verbalizzati all'udienza del 12.09.2022, l'appello incidentale proposto da in quanto inammissibile e/o E_ comunque infondato. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si insiste affinché, ai sensi dell'art. 347 comma III c.p.c, la Cancelleria della intestata Corte
d'Appello, voglia acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio Tribunale di Treviso, RG
11300/2016.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia la Corte di appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutti i motivi di appello principale perché infondati in fatto ed in diritto, confermando per quanto di ragione la decisione del Tribunale di
Treviso n. 145/2022.
NEL MERITO, IN VIA INCIDENTALE: accogliere per i motivi dedotti l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 145/2022, condannare a pagare a la complessiva Parte_1 E_ somma di € 90.054,39, o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori maturati dalle date delle fatture al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con condanna all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di causa, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. e al contributo alla C.P.A. sia del primo grado, sia del presente grado di giudizio per il quale si chiede la distrazione a favore dello scrivente legale che dichiara di averli integralmente anticipati.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori capitolati in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 dimessa in primo grado e ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da controparte per i motivi indicati nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 3
c.p.c. depositata in primo grado.
Si dichiara formalmente ed espressamente di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove di merito o istruttorie eventualmente proposte in sede di precisazione delle conclusioni da controparte.”
4 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 dicembre 2016 Parte_1
evocava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Treviso. E_
L'attrice, società specializzata in impianti di condizionamento, riferiva di aver ideato un innovativo sistema, denominato Galaxy, per la gestione multi-zona di impianti di climatizzazione ad aria canalizzata e di essersi rivolta a affinché progettasse il prodotto da un punto di CP_1
vista tecnico e fornisse i componenti del sistema di comando e gestione dell'impianto.
Ricostruiva in narrativa l'articolato rapporto negoziale con la convenuta, che qui di seguito in sintesi si riporta:
- dopo l'invio di prime offerte, con mail del 27 gennaio 2015 veniva autorizzato da l'avvio dello sviluppo per la parte tecnica;
Parte_1
- nel mese di ottobre 2015 veniva inoltrato il primo ordinativo (n. 2370 del 22 ottobre 2015) per una iniziale fornitura dei componenti del sistema di comando da evadere entro i primi giorni di dicembre 2015;
- inviava a novembre un primo campione del solo termostato e in data 15 dicembre 2015 CP_1
alcuni esemplari preserie del sistema;
- i primi test condotti da sui prototipi realizzati da facevano emergere Parte_1 CP_1
importanti anomalie di funzionamento, prontamente denunciate;
- il giorno 23 dicembre 2015 veniva consegnata la prima fornitura dei componenti del sistema che venivano inviati a gennaio 2016 ai distributori che intanto avevano registrato le prime vendite;
5 - il 21 gennaio 2016 ordinava a tre centraline e vari cronotermostati da Parte_1 CP_1
presentare alla fiera di Bolzano;
tuttavia, il materiale ricevuto in detta occasione presentava problematiche, subito contestate, di assemblaggio e di funzionamento;
- seguivano ulteriori comunicazioni relative a malfunzionamenti e difetti del sistema;
- dopo la vendita, installazione e avvio dei primi sistemi, ad aprile 2016 pervenivano a le prime segnalazioni dai clienti relative a difetti e funzionamenti dei Parte_1
prodotti, sempre immediatamente trasmesse a;
CP_1
- per diversi mesi a seguire, le parti interloquivano al fine di porre rimedio ai difetti e malfunzionamenti degli impianti che continuavano a manifestarsi;
- le problematiche, tuttavia, non venivano risolte e nell'estate del 2016 Parte_1
decideva di ritirare l'impianto dal mercato e di affidare ad altra società l'integrale riprogettazione del sistema.
Tanto premesso in punto di fatto, qualificato il rapporto in esame quale contratto di fornitura e richiamata l'applicabilità della disciplina prevista in materia di aliud pro alio, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc in ragione del grave inadempimento della convenuta adducendo a sostegno della propria pretesa la sussistenza di vizi e malfunzionamenti
(limitata autonomia delle batterie dei termostati;
problemi di settaggio del sistema;
anomalo funzionamento del sistema;
conflitti in immobili con centraline ravvicinate;
mancata fornitura di bypass funzionante;
ulteriori vizi e difformità esposti in atti) tali da rendere il sistema totalmente inidoneo all'utilizzo. Per l'effetto, chiedeva anche la condanna di alla restituzione di CP_1
quanto corrisposto in ottemperanza agli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, articolati in diverse voci come specificate in atti.
6 2. Con comparsa di risposta del 16 marzo 2017 si costituiva in giudizio E_
In tesi della convenuta, il contratto andava qualificato quale vendita a
[...]
campione, deducendo in argomento che l'incarico affidatole prevedeva la fornitura di un prototipo che avrebbe dovuto validare svolgendo un collaudo definitivo per Parte_1
verificarne la funzionalità e la corrispondenza a quanto stabilito nelle specifiche, adducendo altresì che il protrarsi per più tempo del previsto della fase di progettazione era da ricondursi alle numerose varianti richieste in corso di sviluppo dall'attrice. Ciò premesso, affermava che nulla era dovuto a atteso che i prodotti forniti coincidevano con il prototipo approvato, Parte_1
eccependo in ogni caso la decadenza dell'attrice dal diritto di garanzia. Chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa e , per proporre domanda Controparte_3 Controparte_2
di manleva nei loro confronti, deducendo di aver loro affidato la progettazione e lo sviluppo del sistema di gestione e comando. Infine, formulava domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento di € 84.915,29 e di € 5.139,10 quali somme dalla medesima dovute e Parte_1
non corrisposte.
3. Il G.I. autorizzava la chiamata in causa di che rimaneva Controparte_3
contumace, e di , il quale, costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
4. La causa veniva istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta sui seguenti quesiti: “a) descrivere l'oggetto dell'offerta formulata b) accertare se le CP_1
modifiche al progetto progressivamente elaborate siano derivate da richieste di varianti
formulate in corso di elaborazione dello stesso da parte di ovvero se le stesse Parte_1
siano state apportate a fronte di contestazioni dalla stessa sollevate ed allo scopo di superare i
7 problemi segnalati, in particolare: b.1) sotto il profilo temporale, distinguendo il periodo
anteriore al dicembre 2015 e quello successivo;
b.2) precisando se eventuali
richieste/contestazioni, abbiano coinvolto profili puramente estetici ovvero di funzionalità del
prodotto; b.3) in quest'ultimo caso, se le soluzioni tecniche proposte fossero idonee a superare i
problemi riscontrati. c) accertare, sulla scorta della documentazione prodotta, quali prestazioni
siano state eseguite dai soggetti terzi chiamati, ditta ES RL e . Controparte_3
5. Con la sentenza n. 145 pubblicata il 1° febbraio 2022 il Tribunale di Treviso, dopo aver preliminarmente ricondotto il rapporto contrattuale tra le parti alla disciplina dell'appalto,
avendo il Giudice ritenuto prevalente l'attività di progettazione del sistema rispetto alla fornitura,
rigettava integralmente le domande attoree, sul rilievo che committente, aveva Parte_1
omesso di procedere alla verifica dell'opera, sicché nonostante la totale inservibilità, acclarata dalla CTU, di tutto il materiale fornito, l'attrice doveva ritenersi decaduta dalla garanzia per difetti e vizi conosciuti o riconoscibili dell'opera e ciò in quanto la mancata verifica della stessa integrava ipotesi di accettazione ex art. 1665 cc.
La domanda riconvenzionale promossa da veniva invece dichiarata inammissibile per CP_1
l'importo di € 58.480,90, atteso che detta somma concerneva pagamenti riferibili ad un titolo diverso (più precisamente, un prodotto denominato “Pico”) da quello dedotto dall'attore in giudizio, e infondata per la rimanente somma di € 26.434,3, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, posto che la sussistenza dei vizi del sistema Galaxy era stata confermata dalle risultanze della CTU. Il Tribunale rigettava infine le domande di manleva proposte dalla convenuta, assorbite dal rigetto della domanda attorea e comunque totalmente prive di fondamento, non avendo documentato alcuna attività da parte dei terzi chiamati. CP_1
8 Le spese di lite venivano compensate tra attrice e convenuta principale per 1/3, ponendo il rimanente e le spese di CTU a carico di in ragione della prevalente soccombenza. Parte_1
Poneva invece integralmente a carico di la rifusione delle spese processuali sostenute dal CP_1
terzo chiamato . Controparte_2
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente notificato in data 4 marzo 2022, Parte_1
impugnava la predetta sentenza, notificatagli in data 3 febbraio 2022, sulla base dei
[...]
seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo denunciava il vizio di extrapetizione della pronuncia per violazione dell'art. 112 cpc in relazione alla qualificazione del contratto in termini di appalto, eccependo che l'accertata prevalenza dell'attività di progettazione rispetto alla fornitura costituiva questione di fatto che era stata rilevata d'ufficio dal Giudice di prime cure, non essendovi allegazione alcuna sul punto dalle parti ed essendo per contro pacifico tra le stesse che la fattispecie in esame configurasse un'ipotesi di compravendita.
6.2 Con il secondo motivo, rubricato “ritenuta decadenza di dalla garanzia per Parte_1
(ii) altrettanto ritenuta assenza di “test positivi” e di “verifica della funzionalità del
componente” e conseguente accettazione dell'opera. violazione dei principi di cui agli artt. 112
e 113 cpc, ed ulteriore extrapetizione, per avere il giudice rilevato, di ufficio, eccezione in senso
stretto”, evidenziava che la decadenza dalla garanzia ex art. 1668 cc era stata accertata d'ufficio dal Giudice sul rilievo dell'accettazione tacita dell'opera per avere messo in Parte_1
commercio il sistema senza averlo collaudato, avendo la convenuta in prime cure sollevato l'eccezione di decadenza solo in riferimento all'art. 1522 cc (relativa alla “totale o notevole
9 difformità” della merce rispetto al campione).
6.3 Con il terzo motivo si doleva dell'erronea qualificazione, nel merito, del rapporto in esame in termini di appalto, ribadendo in sostanza il medesimo assunto censorio di cui al primo motivo di gravame ed evidenziando che la fase di progettazione del sistema era da ritenersi meramente ancillare alla fornitura, unico oggetto di interesse negoziale dell'appellante.
6.4 Con il quarto motivo lamentava l'erroneità e l'illogicità della pronuncia per avere il
Giudice ritenuto che l'opera fosse stata pacificamente ultimata, consegnata e, seppur non funzionante, astrattamente conforme al progetto commissionato.
6.5 Con il quinto motivo, rubricato “erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1665 e
1667 cc in relazione alla asserita decadenza di dalla garanzia: insussistenza di Parte_1
qualsivoglia accettazione tacita della merce e comunque degli elementi di fatto e di diritto posti
dalla decisione a fondamento della ritenuta decadenza;
omessa considerazione del pacifico
riconoscimento tacito dei vizi da parte di , deduceva che, anche a voler qualificare il CP_1
negozio alla stregua di un appalto, non vi erano elementi da cui desumere né la tacita accettazione dell'opera, né l'intervenuta decadenza e ciò in quanto la documentazione versata in atti dimostrava una tempestiva e incessante attività di denuncia di vizi e malfunzionamenti, con richiesta di correttivi. Soggiungeva che non era stato valorizzato in alcun modo il riconoscimento dei vizi da parte di . CP_1
6.6 Riproponeva, infine, tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in primo grado, rimasto assorbito dal rigetto della domanda di risoluzione.
7. Si costituiva in giudizio la parte appellata E_
la quale instava per l'integrale conferma della gravata sentenza nella parte in cui
[...]
10 aveva rigettato le domande attoree e proponeva, invece, appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
7.1 Con il primo motivo denunciava l'errata valutazione ed interpretazione del contenuto della domanda riconvenzionale, per averla il Giudice ritenuta inammissibile in quanto afferente ad un titolo contrattuale diverso da quello dedotto dall'attore. Rammentava che, secondo la giurisprudenza di legittimità che richiamava, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale è sufficiente che tra le contrapposte pretese sussista un collegamento oggettivo,
non essendo necessaria la comunanza di causa petendi.
7.2. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 cpc per avere il
Giudice rigettato la domanda riconvenzionale in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. Muovendo dalla qualificazione giuridica del contratto stipulato quale vendita a campione, il preteso inadempimento non era, in sua tesi, mai stato dimostrato da Parte_1
non avendo questi prodotto il prototipo approvato e non potendosi per l'effetto accertare la difformità delle forniture rispetto al campione.
8. Le parti e pur ritualmente evocate in giudizio, Controparte_2 Controparte_3
rimanevano contumaci.
9. Depositate da entrambe le parti le note scritte la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con concessione dei termini per le memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c.. Con ordinanza del 18 luglio 2024 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare
CTU sui seguenti quesiti: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, indichi il CTU, sulla
base della documentazione prodotta in giudizio: - ai fini della determinazione del danno
emergente: gli esborsi sostenuti da per le attività non inerenti ai costi della Parte_1
11 commercializzazione (a titolo di esempio spese di assistenza tecnica, ritiro e trasporto resi)”; -
ai fini della determinazione del lucro cessante sia il prezzo che si sarebbe dovuto ricavare dalla
vendita dei Galaxy (ricavo), sia i costi inerenti la commercializzazione, così determinando l'utile
e quindi il mancato guadagno;
Dica, inoltre, il CTU, in riferimento ai costi inerenti alla
commercializzazione (previa descrizione e quantificazione degli stessi), se quelli indicati e
documentati siano da ritenersi esaustivi o meno ai fini della determinazione effettiva del
mancato guadagno.”. Esaurita l'istruttoria con il deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, all'esito dei quali in fata 3 giugno 2025 veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
11. L'appello principale è, per quanto si dirà di seguito, parzialmente meritevole di accoglimento.
12. Quanto alla questione relativa alla qualificazione giuridica del contratto, di cui ai motivi uno e tre dell'appello principale, si osserva quanto segue. Pur rilevandosi l'effettiva violazione del principio del contraddittorio, avendo il Giudice di prime cure posto a fondamento del proprio convincimento una questione di fatto mista a diritto (la prevalenza dell'attività di progettazione sulla fornitura) effettivamente non espressamente dedotta dalle parti e senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, incorrendo così nel vizio di extrapetizione, tale lesione è da ritenersi
12 comunque sanata, giacché con il giudizio di appello è stata garantita alle parti la possibilità di interloquire in merito all'effettiva natura giuridica del contratto e, mentre l'appellante ha riaffermato la qualificazione dell'accordo invocata in primo grado, secondo cui il rapporto va sussunto sotto lo schema della compravendita, trattandosi di mera fornitura di un prodotto,
l'appellato ha invece recepito la qualificazione del rapporto operata dal Giudice in termini di appalto (si veda quanto riportato con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio,
in contestazione del primo e del terzo motivo di appello nonché, espressamente, a pag. 5 della comparsa conclusionale depositata il 9 maggio 2025), pur riproponendo poi l'eccezione di decadenza fondata sulla natura di vendita a campione.
Recuperato così il contraddittorio, ritiene il Collegio di aderire all'interpretazione adottata dal
Tribunale e di confermare l'inquadramento del rapporto in esame in termini di contratto misto di appalto e vendita con prevalenza degli elementi propri della prima tipologia negoziale. Giova a questo punto rammentare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro recentemente riaffermato, “In caso di contratto misto di vendita ed appalto,
al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi
riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si
ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale,
mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il
trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità
del bene ceduto” (cfr. Cass. civ., n. 17855/2023), non essendo invece decisiva a fini qualificatori la maggior rilevanza economica di una delle prestazioni. Tanto premesso, nell'individuare la componente essenziale dello schema negoziale de quo, occorre anzitutto valorizzare il momento
13 genetico del rapporto, rammentandosi sul punto che la stessa ha riferito, senza Parte_1
contestazioni sul punto, di aver incaricato di implementare, dal punto di vista tecnico, un CP_1
prodotto innovativo e inedito sul mercato, commissionando la realizzazione di un prototipo e la successiva fornitura dei componenti del sistema. Dalla natura del progetto, come desumibile dall'offerta di ricerca e sviluppo mandata via mail da di cui al doc.6 all. 2 prodotto CP_1
dall'appellante, cui la stessa replicava confermando di procedere con l'attività di sviluppo della parte tecnica (doc. 7 all. 2), nonché dall'esame della copiosa corrispondenza prodotta in giudizio e dalla ricostruzione della vicenda negoziale come anche riportata dalla CTU espletata in primo grado (ove il perito ha confermato, tra l'altro, le numerose attività e prototipazioni nel corso di tutto il 2015, cfr. pag. 4 dell'elaborato), emerge in modo del tutto evidente che il fulcro degli accordi non concerneva la cessione di “manufatti che rientrano nella normale attività produttiva
dell'imprenditore, anche se è necessario apportare modifiche di forma, misura e qualità
espressamente richieste dalla controparte” (cfr. Cass. civ. n. 20301/2012), bensì lo sviluppo ex
novo di un'opera unica e complessa, realizzata grazie alla prestazione dell'attività intellettuale di ed a partire da un'idea progettuale dello stesso appellante, secondo le sue direttive e i suoi CP_1
desiderata (vedasi, ad esempio, i doc. 9A, 9B, 9C, 9D, 12 di cui all'allegato 2 dell'appellante).
Se queste considerazioni sono già di per sé sufficienti a ritenere prevalente la c.d. attività di trasformazione della materia rispetto alla fornitura dei componenti, va comunque considerato che anche la fase di esecuzione del contratto relativa alla realizzazione del sistema è stata oggettivamente prevalente in termini di tempo e di sforzi profusi dalle parti, come dimostrato dagli incessanti scambi e confronti volti ad apportare modifiche e a correggere i difetti dell'impianto al fine di renderlo funzionante e occorsi in modo pressoché continuativo fino
14 all'interruzione del rapporto.
In definitiva, tutti questi elementi conducono a ritenere che la realizzazione dell'opera commissionata costituisse lo scopo essenziale del negozio e, quindi, che la prestazione di facere
tipica dell'appalto fosse di maggior rilievo causale rispetto alla mera vendita dei componenti,
sicché devono rigettarsi il primo e il terzo profilo di gravame, confermandosi che al rapporto contrattuale così ricostruito sono applicabili le norme previste in materia di appalto.
13. Ricondotta, dunque, correttamente la fattispecie in esame alla disciplina dell'appalto,
vanno accolti in via prevalente i rimanenti motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico e giuridico e va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della società appaltatrice ex art. 1668 cc.
Anzitutto, va respinta l'eccezione di decadenza per mancata denuncia proposta da , CP_1
sollevata con la comparsa di risposta in primo grado in riferimento alla compravendita ma da ritenersi ammissibile anche a seguito della riqualificazione giuridica del contratto (e ciò in quanto il fatto posto a fondamento dell'eccezione, giustappunto la mancata denuncia, è il medesimo anche in rapporto al diverso tipo contrattuale). Infatti, posto che per il caso di appalto il termine per la denuncia dei vizi è di 60 giorni dalla scoperta degli stessi, è adeguatamente documentato che a fronte della prima fornitura avvenuta il 23 dicembre 2015 (secondo le deduzioni dell'appellante, non smentite dalla controparte), già a partire dal giorno 26 gennaio
2016 e con ulteriori comunicazioni anche in momenti successivi denunciava la Parte_1
sussistenza di vizi e malfunzionamenti delle componenti fornite (come richiamato dal CTU,
secondo cui: “Sono documentate segnalazioni di ad per vizi e difetti ai Parte_1 CP_1
prodotti forniti, in date: 03.12.15, 26.01.16, 01.02.16, 03.02.16, 05.02.16, 15.02.16, 07.04.16,
15 12.04.16, 14.04.16, 02.05.16, 09.05.16, 20.05.16, 31.05.16, 23.06.16”, cfr. pag. 27 elaborato).
Relativamente alla questione dell'accettazione tacita dell'opera, va invece attribuita rilevanza decisiva e assorbente a quanto dedotto dall'appellante principale con il secondo motivo di appello, il quale sostiene che il fatto posto dal Giudice a fondamento del proprio convincimento,
ossia la decadenza dalla garanzia dell'appaltante per accettazione tacita dell'opera, configurava un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio. Tale assunto è condivisibile. Infatti, è
agevole rilevare che si è limitata a dedurre, sia in primo grado che in sede di CP_1
impugnazione (vedasi, sul punto, quanto riferito a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio) la mancata verifica dell'opera. Tuttavia, il codice equipara la mancata verifica all'accettazione dell'opera (introducendo così un'ipotesi di accettazione c.d.
presunta) solo nel caso in cui vi sia un espresso invito da parte dell'appaltatore, invito della cui sussistenza, nel caso di specie, non si hanno allegazioni, prima ancora che prove. Invece, il
Tribunale ha accertato l'accettazione (tacita) dell'opera sul rilievo della mancata verifica e dell'avvenuta consegna senza riserve, quale comportamento concludente qualificato dalla norma ex art. 1655 cc ma in assenza di un'eccezione sollevata sul punto (consegna senza riserve) da parte di . Peraltro, anche a voler valutare nel merito la questione, non si condivide il CP_1
convincimento espresso dal Tribunale. Posto che, secondo la Cassazione “la consegna
costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene
a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente
manifestazione negoziale […]. Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un
comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve” (cfr.
16 Cass. civ. n. 1576/2026), sicché “la presa in consegna dell'opera da parte del committente non
va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la
garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia (contestualmente) seguita dalla
denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (cfr. Cass. civ. cit.), ritiene il Collegio che tutte le denunce e segnalazioni effettuate dalla committente e debitamente documentate in giudizio siano da considerare come atti incompatibili con la volontà di accettare l'opera senza riserve, con la conseguenza che l'odierna appellante non può ritenersi decaduta dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera.
Infine, deve aggiungersi che si attaglia al caso in esame anche l'orientamento interpretativo giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova - nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate (vedasi per tutte Cass. civ. n. 19146/2013) - nel momento in cui sia stata raggiunta in giudizio la prova certa dell'esistenza dei difetti, spetta all'appaltatore dimostrare di aver adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, a prescindere dall'accettazione o meno dell'opera (vedasi espressamente Cass. civ. n. 7267/2023, “In
conclusione, accertata – nel caso concreto - l'esistenza dei difetti delle opere, la prova
liberatoria competeva all'appaltatore, non potendo richiedersi al committente di dimostrare che
17 essi non erano dipesi dall'uso del bene, non avendo più alcun rilievo l'accettazione – espressa o
tacita – da parte della committente.”). Nel caso in esame, quindi, anche laddove vi fosse stata un'accettazione tacita, l'unica conseguenza sarebbe stata di onerare della prova dei gravi vizi e difetti dell'opera la committente.
Onere che nel presente giudizio è stato assolto da Parte_1
Va evidenziato, infatti, che le allegazioni di circa la sussistenza di vizi e difetti Parte_1
degli impianti, tutte denunciate con la copiosa corrispondenza prodotta in atti, hanno trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica svolta in primo grado, che ha acclarato che “dal punto di
vista tecnico tutto il materiale fornito da a per la termostatazione di CP_1 Parte_1
impianti ad aria canalizzata sia di fatto difettoso ed inservibile” (conclusioni CTU, cfr. pag. 41),
sicché può ritenersi configurato il presupposto richiesto dal secondo comma dell'art. 1668 cc, a mente del quale la risoluzione del contratto nel caso di appalto può essere pronunciata solo in ragione di vizi e difformità tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Raggiunta tale prova, in assenza di controdeduzioni e prove da parte di volte a dimostrare CP_1
il corretto adempimento dell'incarico, sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la risoluzione dei contratti di progettazione e vendita (invero unica operazione negoziale di appalto misto a vendita) intercorsi tra le parti, come chiesta dall'appellante in conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame.
14. Dalla risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, discende la necessità di statuire sulle domande restitutorie e di risarcimento del danno, pure riproposte con l'appello principale.
14.1 Quanto alla richiesta di condanna di alla restituzione di quanto pagato CP_1
dall'appellante, dalla stessa quantificato con l'atto di citazione in primo grado (cfr. pagg. 25 e
18 26) nella somma di € 28.741,00 per la fase di progettazione ed € 61.047,74 per la fornitura, si rileva che ha tempestivamente prodotto, come suo onere, le fatture (doc. 9 e 10) e Parte_1
le contabili dei bonifici di pagamento di tali fatture (doc. 48), mentre non ha mai CP_1
contestato (né con la comparsa di costituzione e risposta o con la prima memoria in primo grado,
né nel presente giudizio) la ricezione di tali importi. Va, quindi, accolta la richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei contratti di progettazione e vendita (unica operazione negoziale di appalto misto a vendita), per un importo complessivo di €
89.788,74.
14.2 Va, inoltre, riconosciuto a il credito risarcitorio per complessivi € Parte_1
14.732,28 per il danno emergente sopportato. Essi sono pari ad € 4.639,90 per costi sostenuti per la sostituzione del Galaxy da parte dei centri di assistenza oltre ai costi di commercializzazione dei prodotti per € 7.446,38 per i cataloghi e € 2.646,00 per le brochure, come accertati dal CTU.
Quanto al primo importo va richiamata la puntuale osservazione del CTU: “L'esame delle fatture agli atti (doc. 31) ha permesso di rilevare come solo parte dei costi evidenziati nel prospetto riepilogativo sia univocamente riferibile alle attività sul sistema Galaxy o sulla sua sostituzione.
Parte delle fatture non espone invece la ragione dell'intervento e si riferisce a distinte di interventi eseguiti ma non depositate. Gli interventi documentati rappresentano un valore di euro
4.639,90.” (cfr pag. 5 e 6 CTU).
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori spese riconosciute per costi di commercializzazione,
cataloghi e brochure esse sono quelle che il CTU è stato in grado di ricondurre in modo univoco e inequivoco al sistema Galaxy, con argomentazioni pertinenti e condivisibili.
Tali somme sono dovute in applicazione del principio per cui “[…] in ipotesi di inadempimento
19 contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa
della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in
vista del proprio adempimento (Cass. 31 agosto 2005, n. 17562): mentre, pur non potendo di
norma e di per sé sole le spese erogate in adempimento di un obbligo contrattuale
rappresentare, in caso di risoluzione, un danno, trovando la loro causa non già
nell'inadempimento, ma unicamente nel contratto, il loro rimborso spetta allorché esse, per
effetto dell'inadempimento di controparte e della risoluzione, si rivelino, in tutto o in parte,
inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo risultato (Cass. 17 ottobre 2002, n. 14744)”
(cfr. Cass. civ. n. 19904/2013), dovendosi sul punto rilevare che il ritiro dal mercato del prodotto ha sancito il definitivo venir meno della fruttuosità degli investimenti di commercializzazione e di marketing sostenuti e documentati nelle misure sopra indicate.
Per le ulteriori spese allegate per il medesimo titolo dall'appellante va rilevato che in parte non vi sono nelle fatture riferimenti certi a tali tipi di interventi e per altra parte esse non sono state documentate.
Per le altre spese di cui il CTU ha escluso la debenza, infatti, va condiviso il percorso argomentativo del consulente nominato, che ha ritenuto di non poter riconoscere le ulteriori voci di spesa in quanto: “Anche detti costi sono rappresentati dalle fatture agli atti, ma non si riscontra una univoca correlazione tra il costo e il Galaxy non riportando le fatture alcun riferimento al prodotto e comunque in assenza di documentazione a dimostrazione della correlazione (ordine,
preventivi, disegni)” e ancora “Anche in relazione a detti costi le sole fatture non permettono di identificare una univoca correlazione tra costo e il prodotto Galaxy.” (cfr pag. 19 e 20 della relazione). La CTU ha poi compiutamente risposto dalle pagine 21 e seguenti della relazione a
20 tutte le osservazioni del CTP dell'appellante, con valutazioni che si condividono in quanto recepiscono l'indicazione già data da questa Corte in sede di operazioni peritali della possibilità
di valutare solo i danni documentati, non potendo la parte produrre altra documentazione in corso di giudizio di appello e dovendo la stessa dare rigorosa prova del danno patito allegato.
Non soccorrono sul punto neppure le prove orali che sono state riproposte nell'atto di appello con richiamo recettizio alla memoria istruttoria, senza nessuna indicazione della loro individuale rilevanza e ammissibilità ai fini di una diversa decisione, il che esime dalla motivazione analitica per ciascuno dei 118 capitoli richiamati per relationem.
Non possono neppure essere riconosciute le somme pari ad € 41.505,00 per costi di progettazione del nuovo sistema Pro Air, sostitutivo del Galaxy e di € 26.400,00 per costi di progettazione dei nuovi stampi per il nuovo modello Pro Air. Sebbene tali esborsi siano stati effettuati per la nuova progettazione, dovuta al fatto che quella di per il prodotto Galaxy CP_1
non è andata a buon fine, deve evidenziarsi che con la risoluzione dei contratti di progettazione e vendita (invero unica operazione negoziale di appalto misto a vendita) è già stato previsto che i costi di progettazione del sistema Galaxy siano restituiti. Accollare ad dei costi per la CP_1
progettazione di un nuovo sistema comporterebbe per un'indebita locupletazione, Parte_1
in quanto la medesima si troverebbe ad ottenere, senza sostenere alcun costo, la progettazione di un nuovo prodotto. Diverso sarebbe stato se il contratto con non fosse stato dichiarato CP_1
risolto da questa Corte e non fosse stata disposta la restituzione del corrispettivo già corrisposto a
, perché in quel caso si sarebbe trattato di una duplicazione di spesa per che CP_1 Parte_1
avendo già pagato la progettazione di un prodotto non funzionante si sarebbe trovata a subire il danno del costo di una nuova progettazione. Ma nella situazione derivante dalla risoluzione del
21 contratto con il costo di progettazione del nuovo sistema è il corrispettivo di un nuovo CP_1
progetto che viene fornito, sicchè non rientra nella categoria del danno risarcibile.
15. Alcuna somma può poi essere riconosciuta a titolo di risarcimento del lucro cessante.
Posto che il risarcimento del danno per mancato guadagno non può essere riconosciuto automaticamente ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. civ. n. 9484/2015, n.
11353/2010, nonché Cass. Civ. n. 5613/2018, secondo cui: “Il danno patrimoniale
da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente
pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la
prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché
dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di
probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di
elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente
desumere l'entità del danno subito.”) e rilevato altresì che la CTU espletata nel presente giudizio ha riscontrato la carenza di produzione documentale da parte della danneggiata, la quale ha omesso di depositare i documenti di natura contabile attestanti i costi dalla stessa imputati ai fini del calcolo dell'utile medio prospettato con il doc. 11, (vedasi sul punto le osservazioni della dott.ssa : “Quanto ai costi espressi nel prospetto, e indicati quali costi emergenti dalle Per_1
distinte base e dalle provvigioni, questi non sono stati supportati da opportuna documentazione.
In altri termini, per quanto agli atti, non è dato comprendere detti aggregati, sia in termini di
tipologia di costo (materie prime, costo del personale, costi accessori …), sia in termini di
22 entità-valore per tipologia di costo”, pag. 16, osservazione ribadita anche in risposta al terzo quesito: “Come evidenziato nella porzione di relazione riferita alla quantificazione del lucro
cessante, il margine operativo lordo avrebbe dovuto trovare spiegazione nel doc. 11 che mette a
confronto in generale il ricavo e i costi di produzione (materie prime e il costo del personale
specifico) oltre alle spese di provvigione. Si ricorda che la parte, pur avendo identificato il
margine operativo lordo attraverso il doc. 11, non ha documentato i costi relativi imputati, non
consentendo di quantificare l'utile perso.” pag. 20), va accertata l'impossibilità di determinare l'ammontare di tale voce di danno, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. La CTU
espletata, infatti, ha ben messo in evidenza tutte le carenze documentali esistenti per determinare tale voce di danno. Non può sopperire, invero, una ulteriore CTU contabile acquisitiva ed accertativa come richiesta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni del presente giudizio, perché è onere della parte provare il danno patito ed è nella sua completa disponibilità tutta la documentazione necessaria per consentire la sua determinazione.
Ammettere la CTU in queste ipotesi equivarrebbe a sopperire ad un onere della prova non correttamente assolto dalla parte, che si è limitata a depositare un prospetto autoprodotto senza il supporto della necessaria e imprescindibile documentazione fiscale e contabile per corroborarne il contenuto.
16. Passando ora all'esame del primo motivo dell'appello incidentale si osserva che esso è
effettivamente fondato nella parte in cui censura la motivazione della sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale introdotta da per ottenere la condanna della CP_1
controparte al pagamento del corrispettivo dovuto per il sistema Pico. Si osserva, infatti, che per consolidato indirizzo giurisprudenziale non è necessario che la domanda riconvenzionale sia
23 riconducibile al medesimo titolo dedotto in citazione, giacché “[…] se la domanda
riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto
o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda
principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus,
secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al
riguardo.” (da ultimo, Cass. civ. n. 5484/2024). Si condividono sul punto, quindi, le prospettazioni di , secondo cui l'identità delle parti contrattuali e la sovrapponibilità dal CP_1
punto di vista qualitativo dello sviluppo dei progetti, portati avanti anche in parallelo da un punto di vista temporale (circostanze, queste, non contestate da , costituiscono elementi Parte_1
sufficienti a ritenere opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
Tuttavia, tale diversa valutazione non è determinante per una diversa statuizione rispetto a quella del primo grado che ha rigettato la domanda riconvenzionale (capo 2 del dispositivo), in quanto la medesima, pur se ammissibile, si profila infondata nel merito. Infatti, a fronte di quanto dedotto da con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado (il quale, invero, CP_1
aveva richiesto il pagamento di diverse fatture, alcune riferibili al sistema Galaxy ed altre invece al sistema Pico, ma senza specificare la diversità del titolo posto a fondamento della pretesa),
ha tempestivamente (cfr. memoria n.1 ex art. 183 cpc pag. 11) Parte_1 Parte_1
eccepito l'inadempimento di in relazione alla progettazione e realizzazione del sistema CP_1
Pico e ha dimesso in giudizio i doc. 22 e 23 recanti due raccomandate inviate ad con cui la CP_1
committente contestava il non corretto funzionamento del sistema. A fronte di tale eccezione, era onere di dimostrare di aver realizzato l'opera conformemente al contratto e alle regole CP_1
dell'arte. Infatti, in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova
24 dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento,
gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, anche in tema di contratto di appalto è stato enunciato il principio secondo cui “ove il committente convenuto in
giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di
inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione
[…]”, (Cass. civ. n. 1701/2025, ove, in motivazione, viene specificato che “In tale evenienza è
richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell'esatto adempimento, sul piano quantitativo e
qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al
pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia
sul completamento dell'opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell'opera o del servizio
alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica. Il che ontologicamente costituisce onere diverso
dalla dimostrazione (negativa) dell'inesistenza di specifiche difformità o vizi […]”). Individuato
così il corretto riparto dell'onere della prova, deve osservarsi che con le memorie CP_1
istruttorie depositate in primo grado non ha fornito ulteriori elementi probatori per superare la contestazione avversaria e a supporto della propria domanda, né ha richiesto l'assunzione di prove specificamente volte a dimostrare il corretto adempimento della prestazione (l'unico capitolo di prova orale formulato in argomento con la seconda memoria istruttoria concerneva l'effettivo conferimento dell'incarico). Invero, anche con l'appello incidentale, poi, l'impugnante nel merito della pretesa si è limitato ad affermare apoditticamente che: “Per effetto CP_1
dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, dovrà essere Parte_1
condannata al pagamento del saldo anche delle forniture del sistema denominati Pico
25 corrispondenti alle fatture n. 38/2016 di € 11.484,10, 39/2016 di € 15.473,26, 42/2016 di €
9.488,99 e 43/2016 di € 22.034,66 e così per complessivi € 58.480,90 […]”. In conclusione, la domanda si risolve in una pretesa del tutto generica e sfornita di prova a fronte di una precisa contestazione in merito al funzionamento anche del predetto sistema, sicché la stessa non può
essere accolta e l'appello incidentale va conseguentemente rigettato.
16.2 Il secondo motivo di appello incidentale risulta invece assorbito dall'accoglimento dell'impugnazione principale.
Conclusioni e spese di lite
17. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello principale proposto nei termini indicati nei paragrafi che precedono, mentre va rigettato l'appello incidentale.
18. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico dell'appellato E_
in ragione della prevalente soccombenza e vengono liquidate in
[...]
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie del valore del decisum.
19. Le spese di CTU del primo grado vanno poste a carico di in ragione E_
dell'esito della stessa, avendo la stessa accertato il mancato funzionamento del sistema fornito,
mentre le spese della CTU del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti in quanto la predetta perizia ha potuto accertare solo una minima parte dei danni per carenza di produzione documentale da parte di e quindi in ragione dell'esito della stessa. Parte_1
20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale
26 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto misto a vendita relativo al sistema Galaxy
stipulato tra le parti con unica operazione negoziale in ragione dell'inadempimento imputabile ad E_ E_
b) Condanna alla restituzione a favore di E_
i € 89.788,74, già versati da quest'ultima alla prima a titolo di Parte_1
corrispettivo, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo effettivo.
c) Condanna al pagamento a favore di E_
di € 14.732,28 a titolo di risarcimento del danno emergente, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Condanna parte appellata al pagamento E_
a favore della parte appellante elle spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 11.000,00 per compensi
27 professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IV e CPA
come per legge e per il presente grado in € 11.200,00 per compensi professionali, oltre al
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IV e CPA come per legge.
4) Pone definitivamente a carico della parte appellata E_
le spese di c.t.u. del primo grado, nella misura già liquidata con decreto del
[...]
Tribunale del 4.10.2020, con condanna della stessa alla rifusione a di Parte_1
quanto dalla stessa versato a tale titolo al CTU.
5) Compensa tra le parti le spese della CTU del presente grado di giudizio.
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, in ragione del rigetto del predetto gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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