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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.3210/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n.78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Zecchino n.78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/08/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
07/06/2003 in Siracusa (Atto n. 125, Parte II, Serie A, Anno 2003).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 07/06/2003;
- di aver scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 21/10/2007) e (a Persona_1 Per_2
Siracusa, il 13/01/2009), ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.228/2024, pubblicata il 31/10/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/08/2024, il Giudice relatore fissava udienza del 14/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la comparizione delle parti;
alla predetta udienza veniva rimesso il fascicolo al Giudice tabellarmente competente per la fissazione di nuova udienza di comparizione ed il Giudice fissava l'udienza del 25/02/2025, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, che:
1. “I coniugi vivranno separati, senza darsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo e vicendevole rispetto soprattutto dinanzi al minore e, potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi l'eventuale mutamento della stessa;
2. La casa coniugale sita in Via Luigi Spagna num. 93, viene assegnata alla SI.ra
[...]
; Pt_1
3. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, presso l'appartamento sito in Siracusa Via Luigi Spagna num. 93;
4. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori che si obbligano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e a fare in modo
pagina2 di 4 che lo stesso conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , per il solo Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. Le parti concordemente convengono che l'assegno unico per entrambi i figli minori verrà percepito integralmente dalla SI.ra e il SI. , a tal fine, Parte_1 Parte_2
presta il consenso alla riscossione esclusiva di tale emolumento da parte della SI.ra
[...]
; Pt_1
7. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, le spese mediche
e quelle scolastiche per i minori;
8. Il SI. si impegna altresì al pagamento mensile della linea adsl installata nella casa Pt_2
familiare la cui utenza è intestata allo stesso.
9. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo breve preavviso, anche telefonico.
10. Il SI. potrà accompagnare e prelevare il figlio alla scuola Parte_2 Per_1
professionale dallo stesso frequentata nonché alla scuola calcio, ogni qualvolta ne avrà la possibilità.
11. Il SI. potrà accompagnare e prelevare la figlia presso la Parte_2 Per_2 Per_1
ala scuola professionale dalla stessa frequentata nonché nella Palestra frequentata dalla minore, ogni qualvolta ne avrà la possibilità.
12. Per le festività Natalizie e di fine Anno le parti concordemente dispongono che: il minore trascorrerà ad anni il 24 Dicembre con un genitore ed il successivo giorno 25 con l'altro, il giorno 31 Dicembre con l'uno e l'1 gennaio successivo con l'altro e così alternativamente di anno in anno.
13. Anche le Festività Pasquali verranno trascorse dai minori alternativamente presso ciascun genitore (il giorno di Pasqua con l'uno ed il successivo Lunedì di Pasquetta con l'altro) e così alternativamente ogni anno.
14. I figli trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della
stessa e con il padre il giorno della festa del papà ed il compleanno di costui.
15. Durante la stagione estiva (giugno-luglio- agosto) i figli trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di due settimane non consecutive ed analogo diritto viene riconosciuto alla madre
16. Entrambi i genitori assicureranno la possibilità di ciascuno di essi di mantenere contatti telefonici con il figlio nei periodi in cui il minore si intrattengono con l'altro.
17. Il giorno del compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere mezza giornata o quota parte con i figli, compatibilmente con le eSIenze scolastiche di quest'ultimi
pagina3 di 4 18. I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
19. Le parti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale, nonché di non aver null'altro
a pretendere reciprocamente”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 07/06/2003 (Atto n. 125, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.3210/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Zecchino n.78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Zecchino n.78, presso lo studio dell'avv. Daniela La Runa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/08/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
07/06/2003 in Siracusa (Atto n. 125, Parte II, Serie A, Anno 2003).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 07/06/2003;
- di aver scelto il regime della comunione legale dei beni;
pagina1 di 4 - che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 21/10/2007) e (a Persona_1 Per_2
Siracusa, il 13/01/2009), ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.228/2024, pubblicata il 31/10/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/08/2024, il Giudice relatore fissava udienza del 14/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la comparizione delle parti;
alla predetta udienza veniva rimesso il fascicolo al Giudice tabellarmente competente per la fissazione di nuova udienza di comparizione ed il Giudice fissava l'udienza del 25/02/2025, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/02/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, chiedendo, in particolare, che:
1. “I coniugi vivranno separati, senza darsi reciproche molestie, con l'obbligo del mutuo e vicendevole rispetto soprattutto dinanzi al minore e, potranno fissare la loro residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi l'eventuale mutamento della stessa;
2. La casa coniugale sita in Via Luigi Spagna num. 93, viene assegnata alla SI.ra
[...]
; Pt_1
3. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso la madre, presso l'appartamento sito in Siracusa Via Luigi Spagna num. 93;
4. La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata da entrambi i genitori che si obbligano a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e a fare in modo
pagina2 di 4 che lo stesso conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , per il solo Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. Le parti concordemente convengono che l'assegno unico per entrambi i figli minori verrà percepito integralmente dalla SI.ra e il SI. , a tal fine, Parte_1 Parte_2
presta il consenso alla riscossione esclusiva di tale emolumento da parte della SI.ra
[...]
; Pt_1
7. Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, le spese mediche
e quelle scolastiche per i minori;
8. Il SI. si impegna altresì al pagamento mensile della linea adsl installata nella casa Pt_2
familiare la cui utenza è intestata allo stesso.
9. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo breve preavviso, anche telefonico.
10. Il SI. potrà accompagnare e prelevare il figlio alla scuola Parte_2 Per_1
professionale dallo stesso frequentata nonché alla scuola calcio, ogni qualvolta ne avrà la possibilità.
11. Il SI. potrà accompagnare e prelevare la figlia presso la Parte_2 Per_2 Per_1
ala scuola professionale dalla stessa frequentata nonché nella Palestra frequentata dalla minore, ogni qualvolta ne avrà la possibilità.
12. Per le festività Natalizie e di fine Anno le parti concordemente dispongono che: il minore trascorrerà ad anni il 24 Dicembre con un genitore ed il successivo giorno 25 con l'altro, il giorno 31 Dicembre con l'uno e l'1 gennaio successivo con l'altro e così alternativamente di anno in anno.
13. Anche le Festività Pasquali verranno trascorse dai minori alternativamente presso ciascun genitore (il giorno di Pasqua con l'uno ed il successivo Lunedì di Pasquetta con l'altro) e così alternativamente ogni anno.
14. I figli trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della
stessa e con il padre il giorno della festa del papà ed il compleanno di costui.
15. Durante la stagione estiva (giugno-luglio- agosto) i figli trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di due settimane non consecutive ed analogo diritto viene riconosciuto alla madre
16. Entrambi i genitori assicureranno la possibilità di ciascuno di essi di mantenere contatti telefonici con il figlio nei periodi in cui il minore si intrattengono con l'altro.
17. Il giorno del compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere mezza giornata o quota parte con i figli, compatibilmente con le eSIenze scolastiche di quest'ultimi
pagina3 di 4 18. I coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
19. Le parti dichiarano di aver risolto ogni questione patrimoniale, nonché di non aver null'altro
a pretendere reciprocamente”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 07/06/2003 (Atto n. 125, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4