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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 744/2023 avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare art. 67 l.f. promossa da:
(C. F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario Ravinale che lo Parte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ), già , in P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Barbara
Mezzano che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previe le declaratorie di rito e del caso,
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 24.12.2024.
Nel merito
In riforma della sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 27 – 28 marzo 2023 all'esito del procedimento n. 399/2021 di R.G. e notificata in data 2 maggio 2023:
Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia nei confronti del , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 1° comma n. 2, L.F. o in via subordinata ai sensi dell'art. 67 2
°comma L.F., del pagamento di Euro 50.131,11 eseguito da OP in Parte_3
data 30/31 marzo 2017 in favore della odierna appellata per i motivi di cui ai Controparte_1
paragrafi 4 e 5.
Per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi al pagamento in favore del Controparte_1
dell'importo di Euro 50.131,11 o della veriore somma Parte_1
accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in atti;
Nel merito:
- respingere l'appello proposto da e, in conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza, respingere in toto le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con il favore di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, della presente causa d'appello nonché del primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo che la convenuta, in qualità di Controparte_2
subvettore incaricato da (dichiarata fallita con sentenza 31.1.2018), aveva ricevuto: Parte_1
pagina 2 di 9 (i)-il pagamento di € 33.448,25 in data 31.1-2.2.2017 mediante assegno bancario tratto sul conto corrente di detto pagamento era revocabile ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis l.f. Parte_1
perché pagamento di debiti liquidi ed esigibili della fallita compiuto nei sei mesi anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f. (del
3.4.2017), quando la convenuta conosceva lo stato di insolvenza del debitore;
(ii)-il pagamento di € 50.131,11 in data 30-31.3.2017 da parte di Controparte_3
la quale si era contestualmente surrogata nei diritti del subvettore nei confronti di dando Parte_1
luogo alla compensazione tra gli importi versati alla convenuta e i corrispettivi dovuti alla fallita;
detto pagamento era revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 e 69 bis l.f. in quanto atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con mezzi normali di pagamento, compiuto nell'anno anteriore all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, o in subordine ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. perché la convenuta conosceva lo stato di insolvenza di
Parte_1
Ha pertanto domandato di dichiarare inefficace nei propri confronti i due pagamenti e di condannare la convenuta a corrispondere il relativo importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La costituendosi, ha chiesto di rigettare le domande proposte, eccependo Controparte_2 che: la convenuta non conosceva lo stato di insolvenza di all'epoca dei pagamenti e nessuna Parte_1
prova era stata fornita in tal senso, i pagamenti erano avvenuti nei termini d'uso ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f., il pagamento di OP non era revocabile ex art. 67 l.f. perché si trattava di pagamento non di un debito della fallita ma di un debito proprio ex lege, né peraltro vi era stata rivalsa con rimborso prima della dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.290/2023 pubblicata il 28.3.2023, ha ritenuto infondate le domande dell'attore, rilevando che:
-il primo pagamento era esente dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f., in quanto con esso aveva estinto propri debiti nei confronti della convenuta nei termini d'uso, Parte_1
ovvero secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che avevano caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento;
-per completezza, doveva evidenziarsi che il non aveva assolto l'onere della prova della Parte_1
scientia decotionis di cui era gravato, in quanto gli elementi allegati erano cronologicamente successivi al pagamento in oggetto o irrilevanti e dalle dichiarazioni dei testi non risultava raggiunta la prova dell'esistenza di piani di rientro concordati tra e;
Parte_1 CP_2
-il secondo pagamento non poteva essere oggetto di azione revocatoria ex art. 67 comma 1 n.2 l.f., né ex art. 67 comma 2 l.f., in quanto il presupposto di tali disposizioni era l'avvenuta estinzione di un pagina 3 di 9 debito del fallito, mentre OP aveva pagato un debito proprio nei confronti de;
infatti CP_2 [...]
era sub-vettore di per i contratti di trasporto conclusi tra quest'ultima e OP, e il CP_2 Parte_1
pagamento effettuato da OP era relativo a prestazioni eseguite da quale sub-vettore di CP_2 nell'interesse di OP;
ai sensi dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, aveva azione Parte_1 CP_2
diretta
contro
OP, responsabile (in solido con Trasnova) del corrispettivo dovuto al sub-vettore per il trasporto effettuato;
tale disposizione creava una obbligazione ex lege in favore de ed era CP_2
stata introdotta al fine di garantire il vettore finale, soggetto tradizionalmente più debole, ampliando il novero dei suoi debitori e le probabilità di veder soddisfatto il proprio credito;
lo scopo era tutelare il sub-vettore dal rischio dell'insolvenza del vettore principale, finalità che sarebbe stata frustrata in caso di mancata applicazione anche nel caso di insolvenza – giudizialmente accertata o meno – del vettore principale;
-il fatto che il committente eserciti la rivalsa espressamente prevista dall'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, nella forma della compensazione tra il credito sorto nei confronti del vettore principale a seguito del pagamento del subvettore e i propri debiti nei confronti del vettore principale, poteva alterare la par condicio creditorum, in quanto il committente soddisfava (potenzialmente) anche per intero il proprio credito (e non nella forma della moneta fallimentare); tuttavia, questa era conseguenza espressamente prevista dalla legge, ossia dall'art. 56 l.f. che costituiva espressa deroga al principio della par condicio creditorum.
II. Il propone appello avverso la sentenza del Tribunale, di Parte_1
cui chiede la riforma con riferimento al rigetto della domanda di revocatoria del secondo pagamento
(non impugnando invece il rigetto della domanda di revocatoria del primo pagamento) formulando i seguenti due motivi di gravame:
1)-“erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 67 1° comma n. 2 L.F. e/o ai sensi dell'art. 67 2° comma L.F. il pagamento effettuato da OP in quanto avvenuto in adempimento e a estinzione di un debito proprio e non della società fallita;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la successiva rivalsa esercitata dallo stesso terzo nella forma della compensazione non avrebbe creato alcun pregiudizio in quanto si tratterebbe della mera applicazione del disposto di cui all'art. 56 L.F”;
2)-“erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli elementi addotti dal con riferimento al pagamento eseguito in data 31 gennaio – 2 febbraio 2017 non fossero tali Parte_1 da provare la sussistenza della scientia decoctionis in capo a ”. CP_2
pagina 4 di 9 , ora Controparte_2 Controparte_1
, costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare nel
[...] merito l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni sopra riportate.
Con il primo motivo l'appellante allega che: al momento dell'effettuazione del revocando pagamento,
OP era debitrice di in forza del contratto di autotrasporto, mentre era Parte_1 CP_2 creditrice di in forza delle prestazioni da quest'ultima rese in favore della prima;
sulla base Parte_1 dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 La , in qualità di sub-vettore, aveva azione diretta nei CP_2 confronti di OP per l'ipotesi di inadempimento di pertanto OP non era la debitrice Parte_1
principale di , ma piuttosto un soggetto coobbligato, aggredibile da parte di CP_2 CP_2 qualora quest'ultima non avesse ricevuto dalla fallita il corrispettivo delle prestazioni svolte;
il pagamento oggetto di revoca è stato eseguito in favore di nell'ambito di una complessa CP_2
operazione a mezzo della quale OP, versando il corrispettivo a , ha estinto due CP_2 obbligazioni, quella propria verso e quella di quest'ultima verso;
OP ha Parte_1 CP_2
pagato così con denaro destinato a il solvens, con lettera 31.3.2017, ha CP_2 Parte_1
contestualmente disposto la compensazione tra l'importo corrisposto in favore del sub-vettore e quanto dovuto a in forza del contratto di autotrasporto;
con il pagamento un creditore particolare Parte_1
della società fallita – – ha ricevuto il pagamento del proprio credito e OP ha effettuato CP_2
la rivalsa compensando quanto versato con il proprio debito verso con tale operazione è Parte_1
stata sottratta alla massa fallimentare una somma rilevante per destinarla ad un solo creditore in spregio al principio della par condicio creditorum;
la giurisprudenza di legittimità si è già occupata di tale questione con riferimento alla fattispecie dei pagamenti eseguiti dal terzo fideiussore, assimilabile a quella per cui è causa, arrivando a conclusioni del tutto difformi rispetto a quelle prospettate dal
Tribunale; in particolare la Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse” (Cass. civ.
13549/2012); ragionando a contrario, per l'ipotesi in cui il terzo fideiussore e/o coobbligato (come
OP) effettui i pagamenti in favore di terzi creditori del soggetto poi fallito, gli stessi sono revocabili pagina 5 di 9 ove effettuati con denaro destinato al fallito e con rivalsa anteriore alla dichiarazione di fallimento, come nel caso di specie;
a nulla rileva la norma di cui all'art. 56 l.f. che presupporrebbe che la procedura fosse aperta al momento della rivalsa da parte di OP, proprio per consentire la successiva operatività della compensazione;
questo non comporta una frustrazione delle finalità di tutela del contraente debole su cui poggia l'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, perché la norma ha “operato” e l'azione revocatoria, in via generale, non può subire eccezioni diverse dalle esenzioni previste dall'art. 67 comma 3 l.f.; il pagamento del terzo, una volta accertata l'astratta revocabilità, è atto anormale, con conseguente accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 comma 1 n. 2 l.f., non avendo
[...]
dimostrato la propria inscientia decoctionis. CP_2
Il motivo è infondato.
Risultano definitivamente accertate dal Tribunale, non essendovi censura in appello, le seguenti circostanze:
-La è stata sub-vettore di per i contratti di trasporto conclusi tra (quale CP_2 Parte_1 Parte_1
vettore) e OP (quale mittente);
-il pagamento effettuato da OP in favore di (di € 50.131,11 in data 30-31.3.2017) è CP_2 relativo a prestazioni effettuate da quale sub-vettore di nell'interesse di OP, CP_2 Parte_1
quale mittente di Parte_1
-La è iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano CP_2
l'autotrasporto di cose per conto di terzi (rientra quindi nella definizione di “vettore” rilevante ai fini del D.Lgs. 286/2005, come fornita dall'art. 2 comma 1 lett. b).
L'art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), rubricato “Disposizioni in materia di azione diretta”, stabilisce che:
“Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
La norma ha introdotto l'azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
pagina 6 di 9 La stessa è finalizzata a tutelare il soggetto che ha materialmente eseguito il trasporto, il quale ha impiegato materialmente risorse lavorative o economiche e viene considerato il soggetto più debole nell'ambito delle operazioni di trasporto;
prevedendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, rafforza la tutela del sub-vettore per ottenere il pagamento del corrispettivo, sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore (suo interlocutore negoziale); secondo questa prospettiva, è stato predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del sub-vettore, che consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che incide sul patrimonio di un soggetto diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto;
la solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale.
La aveva pertanto azione diretta nei confronti di OP, per ottenere il pagamento del CP_2
corrispettivo per i servizi di trasporto eseguiti su incarico di nell'ambito del contratto da Parte_1 quest'ultima stipulato con OP.
OP, versando la somma richiesta da , ha pagato un debito proprio e non un debito di CP_2
Parte_1
L'obbligazione ex lege gravava infatti direttamente su OP, che vi ha adempiuto.
Il pagamento oggetto di causa non è quindi revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 o comma 2 l.f., che presuppone che il pagamento riguardi debiti del fallito.
Tali argomenti, già svolti nella sentenza di primo grado, sono sufficienti a rigettare il motivo di appello.
Le ulteriori deduzioni dell'appellante sono ultronee e infondate.
Il fatto che OP abbia esercitato il diritto di rivalsa derivante dall'art. 7 ter nei confronti della società fallita è conseguenza del meccanismo previsto dal legislatore;
nel caso di specie, in particolare, a seguito di istanza di ammissione al passivo fallimentare da parte di OP, il Giudice Delegato ha rigettato la domanda principale di accertamento dell'avvenuta compensazione, in quanto inammissibile in sede di verifica, e ha dichiarato la compensazione del credito di OP (per la rivalsa nei confronti di a seguito del pagamento eseguito a favore del sub-vettore) con il maggior credito del Parte_1
(per i servizi di trasporto eseguiti come da contratto tra e OP), in applicazione Parte_1 Parte_1 dell'art. 56 l.f. (così non ammettendo tra i crediti insinuati quello oggetto della domanda subordinata di
OP e riservandosi di agire in separata sede per la differenza).
pagina 7 di 9 Non è condivisibile l'affermazione secondo cui aveva azione diretta solo per l'ipotesi di CP_2
inadempimento di e OP non era la debitrice principale di , ma piuttosto un Parte_1 CP_2
soggetto coobbligato, aggredibile da parte di qualora quest'ultima non avesse ricevuto CP_2
dalla fallita il corrispettivo delle prestazioni svolte.
Se la finalità dell'art. 7 ter citato è di tutelare maggiormente il sub-vettore per l'ipotesi di inadempimento del suo contraente, primo vettore, la norma ha comunque previsto lo strumento dell'azione diretta con cui il sub-vettore può scegliere indifferentemente il soggetto nei confronti del quale agire per ottenere il pagamento del corrispettivo, che può essere tanto il suo contraente (primo vettore), quanto il mittente del primo vettore, obbligato ex lege, indipendentemente dall'inadempimento del primo (e in tal senso è la pronuncia di primo grado).
Il caso del pagamento eseguito dal fideiussore non è sovrapponibile a quello oggetto di causa, in cui la mittente OP ha pagato in adempimento di un'obbligazione ex lege derivante dall'art. 7 ter D.Lgs.
286/2005.
Peraltro la stessa giurisprudenza citata dall'appellante - secondo cui il pagamento del debito del fallito da parte di un terzo può essere revocato soltanto quando il terzo abbia eseguito il pagamento avvalendosi, direttamente o indirettamente, del denaro del fallito, ovvero quando, prima del fallimento, il terzo abbia utilmente effettuato la rivalsa (Cass. civ. 16874/2005), abbia cioè esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura della procedura concorsuale, con recupero del relativo importo (Cass. civ.
25928/2015) - condurrebbe a ritenere non revocabile il pagamento;
nel caso di specie, infatti, OP non ha comunque recuperato il relativo importo prima dell'apertura del fallimento, non ha quindi utilmente effettuato la rivalsa;
solo in sede di ammissione al passivo fallimentare, il Giudice Delegato ha dichiarato compensato il credito di OP (per la rivalsa a seguito del pagamento a favore di
[...]
) con il maggior credito del fallimento, in applicazione dell'art. 56 l.f.. CP_2
Le considerazioni che precedono rendono superfluo esaminare il secondo motivo di appello, che attiene alla conoscenza dello stato di insolvenza di in capo a , così come le riproposte Parte_1 CP_2
istanze istruttorie.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione pagina 8 di 9 della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese:
€ 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali
€ 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.290/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 28.3.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 744/2023 avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare art. 67 l.f. promossa da:
(C. F./P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Mario Ravinale che lo Parte_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ), già , in P.IVA_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Barbara
Mezzano che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 25.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris rejectis, previe le declaratorie di rito e del caso,
In via istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 24.12.2024.
Nel merito
In riforma della sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 27 – 28 marzo 2023 all'esito del procedimento n. 399/2021 di R.G. e notificata in data 2 maggio 2023:
Accertarsi e dichiararsi l'inefficacia nei confronti del , ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, 1° comma n. 2, L.F. o in via subordinata ai sensi dell'art. 67 2
°comma L.F., del pagamento di Euro 50.131,11 eseguito da OP in Parte_3
data 30/31 marzo 2017 in favore della odierna appellata per i motivi di cui ai Controparte_1
paragrafi 4 e 5.
Per l'effetto, dichiararsi tenuta e condannarsi al pagamento in favore del Controparte_1
dell'importo di Euro 50.131,11 o della veriore somma Parte_1
accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in atti;
Nel merito:
- respingere l'appello proposto da e, in conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza, respingere in toto le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con il favore di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, della presente causa d'appello nonché del primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo che la convenuta, in qualità di Controparte_2
subvettore incaricato da (dichiarata fallita con sentenza 31.1.2018), aveva ricevuto: Parte_1
pagina 2 di 9 (i)-il pagamento di € 33.448,25 in data 31.1-2.2.2017 mediante assegno bancario tratto sul conto corrente di detto pagamento era revocabile ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis l.f. Parte_1
perché pagamento di debiti liquidi ed esigibili della fallita compiuto nei sei mesi anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f. (del
3.4.2017), quando la convenuta conosceva lo stato di insolvenza del debitore;
(ii)-il pagamento di € 50.131,11 in data 30-31.3.2017 da parte di Controparte_3
la quale si era contestualmente surrogata nei diritti del subvettore nei confronti di dando Parte_1
luogo alla compensazione tra gli importi versati alla convenuta e i corrispettivi dovuti alla fallita;
detto pagamento era revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 e 69 bis l.f. in quanto atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con mezzi normali di pagamento, compiuto nell'anno anteriore all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, o in subordine ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. perché la convenuta conosceva lo stato di insolvenza di
Parte_1
Ha pertanto domandato di dichiarare inefficace nei propri confronti i due pagamenti e di condannare la convenuta a corrispondere il relativo importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La costituendosi, ha chiesto di rigettare le domande proposte, eccependo Controparte_2 che: la convenuta non conosceva lo stato di insolvenza di all'epoca dei pagamenti e nessuna Parte_1
prova era stata fornita in tal senso, i pagamenti erano avvenuti nei termini d'uso ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f., il pagamento di OP non era revocabile ex art. 67 l.f. perché si trattava di pagamento non di un debito della fallita ma di un debito proprio ex lege, né peraltro vi era stata rivalsa con rimborso prima della dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.290/2023 pubblicata il 28.3.2023, ha ritenuto infondate le domande dell'attore, rilevando che:
-il primo pagamento era esente dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) l.f., in quanto con esso aveva estinto propri debiti nei confronti della convenuta nei termini d'uso, Parte_1
ovvero secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che avevano caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento;
-per completezza, doveva evidenziarsi che il non aveva assolto l'onere della prova della Parte_1
scientia decotionis di cui era gravato, in quanto gli elementi allegati erano cronologicamente successivi al pagamento in oggetto o irrilevanti e dalle dichiarazioni dei testi non risultava raggiunta la prova dell'esistenza di piani di rientro concordati tra e;
Parte_1 CP_2
-il secondo pagamento non poteva essere oggetto di azione revocatoria ex art. 67 comma 1 n.2 l.f., né ex art. 67 comma 2 l.f., in quanto il presupposto di tali disposizioni era l'avvenuta estinzione di un pagina 3 di 9 debito del fallito, mentre OP aveva pagato un debito proprio nei confronti de;
infatti CP_2 [...]
era sub-vettore di per i contratti di trasporto conclusi tra quest'ultima e OP, e il CP_2 Parte_1
pagamento effettuato da OP era relativo a prestazioni eseguite da quale sub-vettore di CP_2 nell'interesse di OP;
ai sensi dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, aveva azione Parte_1 CP_2
diretta
contro
OP, responsabile (in solido con Trasnova) del corrispettivo dovuto al sub-vettore per il trasporto effettuato;
tale disposizione creava una obbligazione ex lege in favore de ed era CP_2
stata introdotta al fine di garantire il vettore finale, soggetto tradizionalmente più debole, ampliando il novero dei suoi debitori e le probabilità di veder soddisfatto il proprio credito;
lo scopo era tutelare il sub-vettore dal rischio dell'insolvenza del vettore principale, finalità che sarebbe stata frustrata in caso di mancata applicazione anche nel caso di insolvenza – giudizialmente accertata o meno – del vettore principale;
-il fatto che il committente eserciti la rivalsa espressamente prevista dall'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, nella forma della compensazione tra il credito sorto nei confronti del vettore principale a seguito del pagamento del subvettore e i propri debiti nei confronti del vettore principale, poteva alterare la par condicio creditorum, in quanto il committente soddisfava (potenzialmente) anche per intero il proprio credito (e non nella forma della moneta fallimentare); tuttavia, questa era conseguenza espressamente prevista dalla legge, ossia dall'art. 56 l.f. che costituiva espressa deroga al principio della par condicio creditorum.
II. Il propone appello avverso la sentenza del Tribunale, di Parte_1
cui chiede la riforma con riferimento al rigetto della domanda di revocatoria del secondo pagamento
(non impugnando invece il rigetto della domanda di revocatoria del primo pagamento) formulando i seguenti due motivi di gravame:
1)-“erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato ritenuto revocabile ai sensi dell'art. 67 1° comma n. 2 L.F. e/o ai sensi dell'art. 67 2° comma L.F. il pagamento effettuato da OP in quanto avvenuto in adempimento e a estinzione di un debito proprio e non della società fallita;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la successiva rivalsa esercitata dallo stesso terzo nella forma della compensazione non avrebbe creato alcun pregiudizio in quanto si tratterebbe della mera applicazione del disposto di cui all'art. 56 L.F”;
2)-“erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli elementi addotti dal con riferimento al pagamento eseguito in data 31 gennaio – 2 febbraio 2017 non fossero tali Parte_1 da provare la sussistenza della scientia decoctionis in capo a ”. CP_2
pagina 4 di 9 , ora Controparte_2 Controparte_1
, costituendosi, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare nel
[...] merito l'appello in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni sopra riportate.
Con il primo motivo l'appellante allega che: al momento dell'effettuazione del revocando pagamento,
OP era debitrice di in forza del contratto di autotrasporto, mentre era Parte_1 CP_2 creditrice di in forza delle prestazioni da quest'ultima rese in favore della prima;
sulla base Parte_1 dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 La , in qualità di sub-vettore, aveva azione diretta nei CP_2 confronti di OP per l'ipotesi di inadempimento di pertanto OP non era la debitrice Parte_1
principale di , ma piuttosto un soggetto coobbligato, aggredibile da parte di CP_2 CP_2 qualora quest'ultima non avesse ricevuto dalla fallita il corrispettivo delle prestazioni svolte;
il pagamento oggetto di revoca è stato eseguito in favore di nell'ambito di una complessa CP_2
operazione a mezzo della quale OP, versando il corrispettivo a , ha estinto due CP_2 obbligazioni, quella propria verso e quella di quest'ultima verso;
OP ha Parte_1 CP_2
pagato così con denaro destinato a il solvens, con lettera 31.3.2017, ha CP_2 Parte_1
contestualmente disposto la compensazione tra l'importo corrisposto in favore del sub-vettore e quanto dovuto a in forza del contratto di autotrasporto;
con il pagamento un creditore particolare Parte_1
della società fallita – – ha ricevuto il pagamento del proprio credito e OP ha effettuato CP_2
la rivalsa compensando quanto versato con il proprio debito verso con tale operazione è Parte_1
stata sottratta alla massa fallimentare una somma rilevante per destinarla ad un solo creditore in spregio al principio della par condicio creditorum;
la giurisprudenza di legittimità si è già occupata di tale questione con riferimento alla fattispecie dei pagamenti eseguiti dal terzo fideiussore, assimilabile a quella per cui è causa, arrivando a conclusioni del tutto difformi rispetto a quelle prospettate dal
Tribunale; in particolare la Suprema Corte ha affermato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che attraverso tali atti il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporrebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse” (Cass. civ.
13549/2012); ragionando a contrario, per l'ipotesi in cui il terzo fideiussore e/o coobbligato (come
OP) effettui i pagamenti in favore di terzi creditori del soggetto poi fallito, gli stessi sono revocabili pagina 5 di 9 ove effettuati con denaro destinato al fallito e con rivalsa anteriore alla dichiarazione di fallimento, come nel caso di specie;
a nulla rileva la norma di cui all'art. 56 l.f. che presupporrebbe che la procedura fosse aperta al momento della rivalsa da parte di OP, proprio per consentire la successiva operatività della compensazione;
questo non comporta una frustrazione delle finalità di tutela del contraente debole su cui poggia l'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, perché la norma ha “operato” e l'azione revocatoria, in via generale, non può subire eccezioni diverse dalle esenzioni previste dall'art. 67 comma 3 l.f.; il pagamento del terzo, una volta accertata l'astratta revocabilità, è atto anormale, con conseguente accoglimento della domanda revocatoria ex art. 67 comma 1 n. 2 l.f., non avendo
[...]
dimostrato la propria inscientia decoctionis. CP_2
Il motivo è infondato.
Risultano definitivamente accertate dal Tribunale, non essendovi censura in appello, le seguenti circostanze:
-La è stata sub-vettore di per i contratti di trasporto conclusi tra (quale CP_2 Parte_1 Parte_1
vettore) e OP (quale mittente);
-il pagamento effettuato da OP in favore di (di € 50.131,11 in data 30-31.3.2017) è CP_2 relativo a prestazioni effettuate da quale sub-vettore di nell'interesse di OP, CP_2 Parte_1
quale mittente di Parte_1
-La è iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano CP_2
l'autotrasporto di cose per conto di terzi (rientra quindi nella definizione di “vettore” rilevante ai fini del D.Lgs. 286/2005, come fornita dall'art. 2 comma 1 lett. b).
L'art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), rubricato “Disposizioni in materia di azione diretta”, stabilisce che:
“Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
La norma ha introdotto l'azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
pagina 6 di 9 La stessa è finalizzata a tutelare il soggetto che ha materialmente eseguito il trasporto, il quale ha impiegato materialmente risorse lavorative o economiche e viene considerato il soggetto più debole nell'ambito delle operazioni di trasporto;
prevedendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, rafforza la tutela del sub-vettore per ottenere il pagamento del corrispettivo, sottraendolo al rischio dell'insolvenza del primo vettore (suo interlocutore negoziale); secondo questa prospettiva, è stato predisposto un regime di solidarietà tra committente e (primo) vettore nei confronti del sub-vettore, che consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un'azione autonoma che incide sul patrimonio di un soggetto diverso (committente) da quello con il quale lo stesso ha concluso il contratto di trasporto;
la solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale.
La aveva pertanto azione diretta nei confronti di OP, per ottenere il pagamento del CP_2
corrispettivo per i servizi di trasporto eseguiti su incarico di nell'ambito del contratto da Parte_1 quest'ultima stipulato con OP.
OP, versando la somma richiesta da , ha pagato un debito proprio e non un debito di CP_2
Parte_1
L'obbligazione ex lege gravava infatti direttamente su OP, che vi ha adempiuto.
Il pagamento oggetto di causa non è quindi revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 o comma 2 l.f., che presuppone che il pagamento riguardi debiti del fallito.
Tali argomenti, già svolti nella sentenza di primo grado, sono sufficienti a rigettare il motivo di appello.
Le ulteriori deduzioni dell'appellante sono ultronee e infondate.
Il fatto che OP abbia esercitato il diritto di rivalsa derivante dall'art. 7 ter nei confronti della società fallita è conseguenza del meccanismo previsto dal legislatore;
nel caso di specie, in particolare, a seguito di istanza di ammissione al passivo fallimentare da parte di OP, il Giudice Delegato ha rigettato la domanda principale di accertamento dell'avvenuta compensazione, in quanto inammissibile in sede di verifica, e ha dichiarato la compensazione del credito di OP (per la rivalsa nei confronti di a seguito del pagamento eseguito a favore del sub-vettore) con il maggior credito del Parte_1
(per i servizi di trasporto eseguiti come da contratto tra e OP), in applicazione Parte_1 Parte_1 dell'art. 56 l.f. (così non ammettendo tra i crediti insinuati quello oggetto della domanda subordinata di
OP e riservandosi di agire in separata sede per la differenza).
pagina 7 di 9 Non è condivisibile l'affermazione secondo cui aveva azione diretta solo per l'ipotesi di CP_2
inadempimento di e OP non era la debitrice principale di , ma piuttosto un Parte_1 CP_2
soggetto coobbligato, aggredibile da parte di qualora quest'ultima non avesse ricevuto CP_2
dalla fallita il corrispettivo delle prestazioni svolte.
Se la finalità dell'art. 7 ter citato è di tutelare maggiormente il sub-vettore per l'ipotesi di inadempimento del suo contraente, primo vettore, la norma ha comunque previsto lo strumento dell'azione diretta con cui il sub-vettore può scegliere indifferentemente il soggetto nei confronti del quale agire per ottenere il pagamento del corrispettivo, che può essere tanto il suo contraente (primo vettore), quanto il mittente del primo vettore, obbligato ex lege, indipendentemente dall'inadempimento del primo (e in tal senso è la pronuncia di primo grado).
Il caso del pagamento eseguito dal fideiussore non è sovrapponibile a quello oggetto di causa, in cui la mittente OP ha pagato in adempimento di un'obbligazione ex lege derivante dall'art. 7 ter D.Lgs.
286/2005.
Peraltro la stessa giurisprudenza citata dall'appellante - secondo cui il pagamento del debito del fallito da parte di un terzo può essere revocato soltanto quando il terzo abbia eseguito il pagamento avvalendosi, direttamente o indirettamente, del denaro del fallito, ovvero quando, prima del fallimento, il terzo abbia utilmente effettuato la rivalsa (Cass. civ. 16874/2005), abbia cioè esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura della procedura concorsuale, con recupero del relativo importo (Cass. civ.
25928/2015) - condurrebbe a ritenere non revocabile il pagamento;
nel caso di specie, infatti, OP non ha comunque recuperato il relativo importo prima dell'apertura del fallimento, non ha quindi utilmente effettuato la rivalsa;
solo in sede di ammissione al passivo fallimentare, il Giudice Delegato ha dichiarato compensato il credito di OP (per la rivalsa a seguito del pagamento a favore di
[...]
) con il maggior credito del fallimento, in applicazione dell'art. 56 l.f.. CP_2
Le considerazioni che precedono rendono superfluo esaminare il secondo motivo di appello, che attiene alla conoscenza dello stato di insolvenza di in capo a , così come le riproposte Parte_1 CP_2
istanze istruttorie.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione pagina 8 di 9 della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, come da prodotta nota spese:
€ 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali
€ 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.290/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 28.3.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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