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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1022/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.147/2023”
TRA
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Bari, via Abate Gimma Parte_1 P.IVA_1
n. 201, c/o lo studio degli avv.ti Leonardo Delre (C.F. ) e Claudio C.F._1
Ciriello (C.F. ) che la rappresentano e difendono sia congiunta- C.F._2
mente che disgiuntamente in virtù di mandato in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA), Via Calabria 17/A c/o lo studio dell'avv. Rosato Angelo (C.F. ) che la rappresenta e difen- C.F._3
de in virtù di procura in atti;
C.F. ), elettivamente domiciliata in Barletta (BA), P.zza CP_2 P.IVA_3
Conteduca n. 25 c/o lo studio dell'Avv. Guerra Francesco (C.F. ) CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F. ) residente in [...] al- Controparte_3 C.F._5
la strada statale km 14,551;
(C.F. ), residente in [...] alla Controparte_4 C.F._6
via Valle Idro s.n.c.;
– APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 04/12/2024, la causa è stata trattata ex art. 127
1 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La con atto di citazione notificato in data 14/6/2023, ha impugnato la sen- Parte_1
tenza n.147 resa il 28/3/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la doman- da di risarcimento danni materiali e da fermo tecnico, quantificati in € 18.297,14, subiti dall'auto tg.FP418KX di sua proprietà, in conseguenza del sinistro stradale occorso in
Matera il 16-7-2019, quando il veicolo tg. CS276BX di , garantito per Controparte_3
la responsabilità civile dalla in precedenza tamponato del Controparte_1
furgone tg. BC988FF, di proprietà di e assicurato dalla Controparte_4 CP_2
(soggetti nei cui confronti aveva avanzato la medesima istanza risarcitoria), aveva urtato il suo mezzo in sosta sul margine della carreggiata di Via Nazionale all'altezza del civico
134. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto non provata la dina- mica del sinistro, alla stregua delle risultanze istruttorie costituite dall'esame testimonia- le, dalla relazione del C.T.U., nonché dalla sentenza n. 126/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Andria nel parallelo giudizio instaurato dal contro e CP_3 Controparte_4
Controparte_2
A fondamento del gravame la ha dedotto che una corretta valutazione degli Parte_1 elementi probatori acquisiti avrebbe condotto a riconoscere l'esclusiva responsabilità di
, proprietario del veicolo tg.CS276BX, nella causazione del sinistro, Controparte_3 avendo dovuto trarsi elementi: a) dalla mancata risposta del all'interrogatorio CP_3
formale deferitogli;
b) dalla deposizione resa dalla teste in ordine alla pre- Tes_1 senza quella notte di un'auto dello stesso tipo e colore di quella del convenuto in prossi- mità di una BMW X4 parcheggiata all'altezza del civico 134, identica a quella dell'appellante, entrambe con evidenti danni, c) dalle conclusioni dell'ausiliare del giudi- ce, il quale, pur negando la verosimiglianza della pregressa collisione tra i mezzi di pro- prietà del e dello , aveva ritenuto accertata quella tra l'auto del primo ed CP_3 CP_4
2 il veicolo di proprietà della per conformità e compatibilità dei danni. Pertan- Parte_1
to, evidenziata la congruità della pretesa risarcitoria avanzata rispetto al costo per le ripa- razioni accertato dal CTU e la liquidabilità anche in via equitativa dei danni da fermo tecnico, l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, ha chiesto accertarsi l'ascrivibilità del sinistro alla condotta imperita ed imprudente del con condanna CP_3
dello stesso e della in solido al risarcimento dei danni nella Controparte_1 misura di € 18.297,14 (€ 12.297,14 per il costo delle riparazioni ed € 6.000 per fermo tecnico), oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio e il rimborso di quelle sopportate dall'appellante per la consulenza tecnica, con compensazione degli oneri legali sostenuti da nei cui confronti non aveva reiterato in appello la pretesa risarcitoria. CP_2
nel costituirsi, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per violazione CP_2 degli artt. 165 c.p.c. e 347 c.p.c., assumendo la tardività della costituzione dell'appellante, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, nonché per violazione dell'art. 345 c.p.c., dal momento che l'appellante, nel chiedere la declaratoria di responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al e alla CP_3 Controparte_5
dopo aver agito anche nei confronti suoi e dello , sarebbe incorso
[...] CP_4
nella preclusione del divieto di nuove domande in appello. Nel merito, pur prendendo atto della rinuncia dell'appellante alla domanda di condanna nei suoi confronti, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione per insufficienza e contraddittorietà di prove in merito all'effettiva dinamica del sinistro anche con riferimento alla collisione tra gli altri veicoli, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna della al pagamento Parte_1
delle spese legali.
costituendosi, ha anch'essa eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per l'emendatio libelli e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della tesi sull'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, evidenziando co- CP_3
me le contraddizioni rilevate dal consulente nell'espletamento dell'incarico, con riferi- mento all'effettiva posizione di sosta dell'auto di proprietà dell'appellante, avrebbero pregiudicato l'attendibilità della ricostruzione dei fatti operata da essendo la Parte_1
stessa, peraltro, smentita dai modelli di constatazione amichevole allegati agli atti, atte- stanti il coinvolgimento nel sinistro di tre veicoli, sicché ha concluso per il rigetto del gravame con il favore delle spese processuali.
Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello, va dichiarata la
3 contumacia di e , non costituitisi in giudizio. Controparte_3 Controparte_4
Sempre in via preliminare va negata l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzio- ne di ai sensi degli artt. 165 c.p.c., in quanto dai registri informativi Parte_1 dell'ufficio risulta che la nota di iscrizione a ruolo è stata correttamente depositata in data
26/6/2023, ossia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza, prevista per sabato
24/6/2023, del termine di 10 giorni, decorrenti dalla prima notifica dell'impugnazione agli appellati, avvenuta il 14/6/2023. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ai sensi dell'art. 155 comma quinto c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in ap- pello, che avviene, ai sensi dell'art. 347 comma primo c.p.c., secondo le forme ed i ter- mini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.
30/7/2021 n.21925).
Inoltre deve essere rigettata l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità del gravame per violazione del divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che la all'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha inteso Parte_1
riproporre la domanda in appello nei confronti soltanto del e della CP_3 [...]
e non anche dello Spinale e dell' senza perciò stesso in- Controparte_6 CP_2 correre in una mutatio libelli preclusa dall'art. 345 c.p.c.. Infatti, rivendicare il diritto sul- la base della dinamica accertata in primo grado non implica perciò solo una modifica del- la domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acqui- sizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera in- vocazione di modalità del sinistro rimasto identico con riferimento all'urto del proprio veicolo e coinvolgente alcuni dei soggetti evocati in giudizio implica soltanto legittima limitazione di natura soggettiva della domanda. Quanto osservato non è contraddetto dal- la giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi se- condo il principio di acquisizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III ord.16.05.2024 n. 13622).
Nel merito, l'appello è fondato.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato colui il quale agisce per il risarcimento
4 del danno da circolazione, pur potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella concreta dimensione storica spaziale e temporale,
l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente an- tagonista (cfr. Cass. Civ. n.17408/2012). Nel caso di specie, si reputa che la Parte_1
abbia fornito elementi sufficienti che dimostrino la esistenza e la dinamica del sinistro con riferimento all'urto tra il veicolo tg. CS276BX del e quello di sua proprietà CP_3
in sosta.
Sul punto si richiama la deposizione resa da la quale ha dichiarato di aver Tes_2 udito nelle circostanze di tempo e di luogo esposte dall'attrice un forte boato e di aver vi- sto una Citroën C3 di colore verde in prossimità di una BMW X4 parcheggiata, entrambe incidentate: la testimonianza per l'assoluta coincidenza spazio-temporale e l'indicazione corretta della tipologia dei mezzi coinvolti appare idonea a comprovare il danneggiamen- to dell'auto della ad opera del mezzo di proprietà del convenuto, non poten- Parte_1
do certo desumersi la carenza di genuinità delle dichiarazioni dal rapporto di coniugio della teste con soggetto che all'epoca dei fatti era consulente della società attrice e do- vendo, di contro, valorizzarsi come la si sia limitata a riferire soltanto quanto da Tes_1
lei riscontrato in un momento immediatamente successivo al verificarsi del sinistro. A corredo della prospettazione attorea vi è altresì l'omessa risposta del CP_3 all'interrogatorio formale deferitogli sulla dinamica dell'urto tra l'auto dello stesso e quella della ivi parcheggiata, costituente argomento di prova valutabile uni- Parte_1 tamente agli altri elementi addotti dall'attrice.
Ma soprattutto, proprio gli argomenti valorizzati dalle compagnie convenute per negare l'effettivo verificarsi del sinistro, ovvero le conclusioni dell'ausiliare del giudice ed il verbale di constatazione amichevole, depongono per la fondatezza della domanda propo- sta nei confronti del e della Infatti, il consulente CP_3 Controparte_1
tecnico con analisi corretta sotto il profilo logico e tecnico, in quanto suffragata da rilievi fotografici non contestati e da dati fattuali, previa verifica dei mezzi incidentati, pur escludendo il riferito precedente impatto tra il furgone Iveco Daily e l'auto del CP_3
ha confermato che i danni presenti sulla parte anteriore laterale destra della Citroën C3
e impatto tra il furgone Iveco e la Citroën C3 quelli presenti sulla fiancata destra CP_7
5 della BMW X4 risultano tra loro compatibili per morfologia, ubicazione, intensità e an- damento d'urto.
Inoltre, l'unico modello di constatazione amichevole sottoscritto dall'appellante (prodotto in giudizio dalla compagnia assicuratrice) non appare confliggente con la ricostruzione del sinistro riferita dalla attrice, essendo ivi evidenziato come il mezzo di proprietà del abbia urtato l'auto della in sosta lungo lo spazio riservato al par- CP_3 Parte_1
cheggio dei veicoli, in modo da superare la presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Né può trarsi argomento in senso contrario da quanto riferito dal nel parallelo CP_3
giudizio n. 184/2020 R.G. instaurato innanzi al Giudice di Pace di Andria in ordine alla posizione di sosta della BMW sul margine destro (e non già su quello sinistro) della loca- le Via Nazionale, in quanto rese dal convenuto, peraltro rimasto contumace, in altro giu- dizio in cui la non era parte: tanto consente di ritenere, in assenza di valida Parte_1
contestazione, che la posizione di sosta del veicolo BMW X4 sia quella dichiarata dalla società appellante, ovvero sul lato sinistro della carreggiata di Via Nazionale, con il fron- tale del mezzo rivolto in senso opposto a quello di marcia. In ogni caso, indipendente- mente dalla posizione di sosta del veicolo BMW, ossia quella indicata dall'attrice, in luo- go di quella riferita in altro giudizio dal il consulente tecnico ha verificato che le CP_3
zone dichiarate collidenti e le direttrici d'urto, ossia la parte laterale destra di entrambi i mezzi, con andamento anteroposteriore, sono coincidenti e compatibili con entrambe le ipotesi prospettate.
Pertanto, alla stregua degli elementi di prova addotti, complessivamente valutati, può ri- tenersi provata la dinamica del sinistro tra l'auto tg.FP418KX dell'appellante e quella tg.CS276BX, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'esclusiva re- sponsabilità del sinistro in capo al CP_3
In merito al quantum, sulla scorta delle fatture di riparazione prodotte dall'appellante e della stima analitica dei danni effettuata dal consulente tecnico, in base alla documenta- zione fotografica in atti, si ritiene congruo determinare il costo sostenuto dall'appellante per la riparazione del mezzo in € 8.782,00, sicché e Controparte_3 Controparte_5
vanno condannati in solido al pagamento in favore di di tale
[...] Parte_1
importo, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (trattandosi di debito di valore) dalla data del sinistro. Viceversa, non si ravvisano i
6 presupposti per il riconoscimento del danno da fermo tecnico, in assenza di prova del no- cumento sofferto, non potendo presumersi, ma dovendo essere dimostrati gli eventuali esborsi realmente sopportati dall'attore per procurarsi altro mezzo di locomozione
(cfr.Cass. Civ. Sez. III ord. 4/4/2019 n. 9348).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e attesa la soccombenza, a Controparte_3 Controparte_1 norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannati in solido al relativo pagamento. Quelle legali, in ragione della limitata complessità della controversia, si liquidano alla stregua dei pa- rametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 (€ 213 studio, € 176 fase introduttiva, € 284 trattazione, € 373 decisione) per onorari per il primo grado ed in € 382,00 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, €
840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Di contro la mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di (alla CP_2
quale la notifica dell'appello era necessaria quale litisconsorte processuale), stante l'assenza di soccombenza, giustifica la compensazione delle spese legali dalla stessa so- stenute.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti di e CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_8
avverso la sentenza n. 147/2023 resa dal Giudice di Pace di Matera in data
[...]
28/03/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità di nel- Controparte_3
la causazione del sinistro verificatosi in Matera il 16-7-2019;
- condanna e in solido al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 dei danni subiti dall'appellante, quantificati in € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro;
7 - condanna e a pagare in solido in favo- Controparte_3 Controparte_1 re di la somma di € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1
dal giorno del sinistro;
- condanna e alla rifusione in solido in Controparte_3 Controparte_1 favore dell'appellante delle spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica, liquidando le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 1046,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio sostenute da CP_2
Così deciso in Matera, il 30/1/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1022/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.147/2023”
TRA
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Bari, via Abate Gimma Parte_1 P.IVA_1
n. 201, c/o lo studio degli avv.ti Leonardo Delre (C.F. ) e Claudio C.F._1
Ciriello (C.F. ) che la rappresentano e difendono sia congiunta- C.F._2
mente che disgiuntamente in virtù di mandato in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
P.I. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA), Via Calabria 17/A c/o lo studio dell'avv. Rosato Angelo (C.F. ) che la rappresenta e difen- C.F._3
de in virtù di procura in atti;
C.F. ), elettivamente domiciliata in Barletta (BA), P.zza CP_2 P.IVA_3
Conteduca n. 25 c/o lo studio dell'Avv. Guerra Francesco (C.F. ) CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F. ) residente in [...] al- Controparte_3 C.F._5
la strada statale km 14,551;
(C.F. ), residente in [...] alla Controparte_4 C.F._6
via Valle Idro s.n.c.;
– APPELLATI –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 04/12/2024, la causa è stata trattata ex art. 127
1 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della de- cisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La con atto di citazione notificato in data 14/6/2023, ha impugnato la sen- Parte_1
tenza n.147 resa il 28/3/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva rigettato la doman- da di risarcimento danni materiali e da fermo tecnico, quantificati in € 18.297,14, subiti dall'auto tg.FP418KX di sua proprietà, in conseguenza del sinistro stradale occorso in
Matera il 16-7-2019, quando il veicolo tg. CS276BX di , garantito per Controparte_3
la responsabilità civile dalla in precedenza tamponato del Controparte_1
furgone tg. BC988FF, di proprietà di e assicurato dalla Controparte_4 CP_2
(soggetti nei cui confronti aveva avanzato la medesima istanza risarcitoria), aveva urtato il suo mezzo in sosta sul margine della carreggiata di Via Nazionale all'altezza del civico
134. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto non provata la dina- mica del sinistro, alla stregua delle risultanze istruttorie costituite dall'esame testimonia- le, dalla relazione del C.T.U., nonché dalla sentenza n. 126/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Andria nel parallelo giudizio instaurato dal contro e CP_3 Controparte_4
Controparte_2
A fondamento del gravame la ha dedotto che una corretta valutazione degli Parte_1 elementi probatori acquisiti avrebbe condotto a riconoscere l'esclusiva responsabilità di
, proprietario del veicolo tg.CS276BX, nella causazione del sinistro, Controparte_3 avendo dovuto trarsi elementi: a) dalla mancata risposta del all'interrogatorio CP_3
formale deferitogli;
b) dalla deposizione resa dalla teste in ordine alla pre- Tes_1 senza quella notte di un'auto dello stesso tipo e colore di quella del convenuto in prossi- mità di una BMW X4 parcheggiata all'altezza del civico 134, identica a quella dell'appellante, entrambe con evidenti danni, c) dalle conclusioni dell'ausiliare del giudi- ce, il quale, pur negando la verosimiglianza della pregressa collisione tra i mezzi di pro- prietà del e dello , aveva ritenuto accertata quella tra l'auto del primo ed CP_3 CP_4
2 il veicolo di proprietà della per conformità e compatibilità dei danni. Pertan- Parte_1
to, evidenziata la congruità della pretesa risarcitoria avanzata rispetto al costo per le ripa- razioni accertato dal CTU e la liquidabilità anche in via equitativa dei danni da fermo tecnico, l'appellante, in riforma dell'impugnata sentenza, ha chiesto accertarsi l'ascrivibilità del sinistro alla condotta imperita ed imprudente del con condanna CP_3
dello stesso e della in solido al risarcimento dei danni nella Controparte_1 misura di € 18.297,14 (€ 12.297,14 per il costo delle riparazioni ed € 6.000 per fermo tecnico), oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio e il rimborso di quelle sopportate dall'appellante per la consulenza tecnica, con compensazione degli oneri legali sostenuti da nei cui confronti non aveva reiterato in appello la pretesa risarcitoria. CP_2
nel costituirsi, ha eccepito l'improcedibilità dell'appello per violazione CP_2 degli artt. 165 c.p.c. e 347 c.p.c., assumendo la tardività della costituzione dell'appellante, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, nonché per violazione dell'art. 345 c.p.c., dal momento che l'appellante, nel chiedere la declaratoria di responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al e alla CP_3 Controparte_5
dopo aver agito anche nei confronti suoi e dello , sarebbe incorso
[...] CP_4
nella preclusione del divieto di nuove domande in appello. Nel merito, pur prendendo atto della rinuncia dell'appellante alla domanda di condanna nei suoi confronti, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione per insufficienza e contraddittorietà di prove in merito all'effettiva dinamica del sinistro anche con riferimento alla collisione tra gli altri veicoli, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna della al pagamento Parte_1
delle spese legali.
costituendosi, ha anch'essa eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per l'emendatio libelli e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della tesi sull'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, evidenziando co- CP_3
me le contraddizioni rilevate dal consulente nell'espletamento dell'incarico, con riferi- mento all'effettiva posizione di sosta dell'auto di proprietà dell'appellante, avrebbero pregiudicato l'attendibilità della ricostruzione dei fatti operata da essendo la Parte_1
stessa, peraltro, smentita dai modelli di constatazione amichevole allegati agli atti, atte- stanti il coinvolgimento nel sinistro di tre veicoli, sicché ha concluso per il rigetto del gravame con il favore delle spese processuali.
Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di appello, va dichiarata la
3 contumacia di e , non costituitisi in giudizio. Controparte_3 Controparte_4
Sempre in via preliminare va negata l'inammissibilità dell'appello per tardiva costituzio- ne di ai sensi degli artt. 165 c.p.c., in quanto dai registri informativi Parte_1 dell'ufficio risulta che la nota di iscrizione a ruolo è stata correttamente depositata in data
26/6/2023, ossia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza, prevista per sabato
24/6/2023, del termine di 10 giorni, decorrenti dalla prima notifica dell'impugnazione agli appellati, avvenuta il 14/6/2023. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ai sensi dell'art. 155 comma quinto c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in ap- pello, che avviene, ai sensi dell'art. 347 comma primo c.p.c., secondo le forme ed i ter- mini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.
30/7/2021 n.21925).
Inoltre deve essere rigettata l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità del gravame per violazione del divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che la all'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado, ha inteso Parte_1
riproporre la domanda in appello nei confronti soltanto del e della CP_3 [...]
e non anche dello Spinale e dell' senza perciò stesso in- Controparte_6 CP_2 correre in una mutatio libelli preclusa dall'art. 345 c.p.c.. Infatti, rivendicare il diritto sul- la base della dinamica accertata in primo grado non implica perciò solo una modifica del- la domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acqui- sizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera in- vocazione di modalità del sinistro rimasto identico con riferimento all'urto del proprio veicolo e coinvolgente alcuni dei soggetti evocati in giudizio implica soltanto legittima limitazione di natura soggettiva della domanda. Quanto osservato non è contraddetto dal- la giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi se- condo il principio di acquisizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III ord.16.05.2024 n. 13622).
Nel merito, l'appello è fondato.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato colui il quale agisce per il risarcimento
4 del danno da circolazione, pur potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella concreta dimensione storica spaziale e temporale,
l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente an- tagonista (cfr. Cass. Civ. n.17408/2012). Nel caso di specie, si reputa che la Parte_1
abbia fornito elementi sufficienti che dimostrino la esistenza e la dinamica del sinistro con riferimento all'urto tra il veicolo tg. CS276BX del e quello di sua proprietà CP_3
in sosta.
Sul punto si richiama la deposizione resa da la quale ha dichiarato di aver Tes_2 udito nelle circostanze di tempo e di luogo esposte dall'attrice un forte boato e di aver vi- sto una Citroën C3 di colore verde in prossimità di una BMW X4 parcheggiata, entrambe incidentate: la testimonianza per l'assoluta coincidenza spazio-temporale e l'indicazione corretta della tipologia dei mezzi coinvolti appare idonea a comprovare il danneggiamen- to dell'auto della ad opera del mezzo di proprietà del convenuto, non poten- Parte_1
do certo desumersi la carenza di genuinità delle dichiarazioni dal rapporto di coniugio della teste con soggetto che all'epoca dei fatti era consulente della società attrice e do- vendo, di contro, valorizzarsi come la si sia limitata a riferire soltanto quanto da Tes_1
lei riscontrato in un momento immediatamente successivo al verificarsi del sinistro. A corredo della prospettazione attorea vi è altresì l'omessa risposta del CP_3 all'interrogatorio formale deferitogli sulla dinamica dell'urto tra l'auto dello stesso e quella della ivi parcheggiata, costituente argomento di prova valutabile uni- Parte_1 tamente agli altri elementi addotti dall'attrice.
Ma soprattutto, proprio gli argomenti valorizzati dalle compagnie convenute per negare l'effettivo verificarsi del sinistro, ovvero le conclusioni dell'ausiliare del giudice ed il verbale di constatazione amichevole, depongono per la fondatezza della domanda propo- sta nei confronti del e della Infatti, il consulente CP_3 Controparte_1
tecnico con analisi corretta sotto il profilo logico e tecnico, in quanto suffragata da rilievi fotografici non contestati e da dati fattuali, previa verifica dei mezzi incidentati, pur escludendo il riferito precedente impatto tra il furgone Iveco Daily e l'auto del CP_3
ha confermato che i danni presenti sulla parte anteriore laterale destra della Citroën C3
e impatto tra il furgone Iveco e la Citroën C3 quelli presenti sulla fiancata destra CP_7
5 della BMW X4 risultano tra loro compatibili per morfologia, ubicazione, intensità e an- damento d'urto.
Inoltre, l'unico modello di constatazione amichevole sottoscritto dall'appellante (prodotto in giudizio dalla compagnia assicuratrice) non appare confliggente con la ricostruzione del sinistro riferita dalla attrice, essendo ivi evidenziato come il mezzo di proprietà del abbia urtato l'auto della in sosta lungo lo spazio riservato al par- CP_3 Parte_1
cheggio dei veicoli, in modo da superare la presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Né può trarsi argomento in senso contrario da quanto riferito dal nel parallelo CP_3
giudizio n. 184/2020 R.G. instaurato innanzi al Giudice di Pace di Andria in ordine alla posizione di sosta della BMW sul margine destro (e non già su quello sinistro) della loca- le Via Nazionale, in quanto rese dal convenuto, peraltro rimasto contumace, in altro giu- dizio in cui la non era parte: tanto consente di ritenere, in assenza di valida Parte_1
contestazione, che la posizione di sosta del veicolo BMW X4 sia quella dichiarata dalla società appellante, ovvero sul lato sinistro della carreggiata di Via Nazionale, con il fron- tale del mezzo rivolto in senso opposto a quello di marcia. In ogni caso, indipendente- mente dalla posizione di sosta del veicolo BMW, ossia quella indicata dall'attrice, in luo- go di quella riferita in altro giudizio dal il consulente tecnico ha verificato che le CP_3
zone dichiarate collidenti e le direttrici d'urto, ossia la parte laterale destra di entrambi i mezzi, con andamento anteroposteriore, sono coincidenti e compatibili con entrambe le ipotesi prospettate.
Pertanto, alla stregua degli elementi di prova addotti, complessivamente valutati, può ri- tenersi provata la dinamica del sinistro tra l'auto tg.FP418KX dell'appellante e quella tg.CS276BX, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'esclusiva re- sponsabilità del sinistro in capo al CP_3
In merito al quantum, sulla scorta delle fatture di riparazione prodotte dall'appellante e della stima analitica dei danni effettuata dal consulente tecnico, in base alla documenta- zione fotografica in atti, si ritiene congruo determinare il costo sostenuto dall'appellante per la riparazione del mezzo in € 8.782,00, sicché e Controparte_3 Controparte_5
vanno condannati in solido al pagamento in favore di di tale
[...] Parte_1
importo, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (trattandosi di debito di valore) dalla data del sinistro. Viceversa, non si ravvisano i
6 presupposti per il riconoscimento del danno da fermo tecnico, in assenza di prova del no- cumento sofferto, non potendo presumersi, ma dovendo essere dimostrati gli eventuali esborsi realmente sopportati dall'attore per procurarsi altro mezzo di locomozione
(cfr.Cass. Civ. Sez. III ord. 4/4/2019 n. 9348).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, e attesa la soccombenza, a Controparte_3 Controparte_1 norma dell'art. 91 c.p.c., vanno condannati in solido al relativo pagamento. Quelle legali, in ragione della limitata complessità della controversia, si liquidano alla stregua dei pa- rametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 (€ 213 studio, € 176 fase introduttiva, € 284 trattazione, € 373 decisione) per onorari per il primo grado ed in € 382,00 per esborsi ed € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, €
840 trattazione, € 851 decisione) per onorari per il presente giudizio oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Di contro la mancata proposizione dell'impugnazione nei confronti di (alla CP_2
quale la notifica dell'appello era necessaria quale litisconsorte processuale), stante l'assenza di soccombenza, giustifica la compensazione delle spese legali dalla stessa so- stenute.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti di e CP_2 Controparte_1 Controparte_3 CP_8
avverso la sentenza n. 147/2023 resa dal Giudice di Pace di Matera in data
[...]
28/03/2023, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità di nel- Controparte_3
la causazione del sinistro verificatosi in Matera il 16-7-2019;
- condanna e in solido al risarcimento Controparte_3 Controparte_1 dei danni subiti dall'appellante, quantificati in € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro;
7 - condanna e a pagare in solido in favo- Controparte_3 Controparte_1 re di la somma di € 8.782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1
dal giorno del sinistro;
- condanna e alla rifusione in solido in Controparte_3 Controparte_1 favore dell'appellante delle spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica, liquidando le legali per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 1046,00 per onorari, nonché per il presente giudizio in € 382,00 per esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio sostenute da CP_2
Così deciso in Matera, il 30/1/2025
Il Giudice
Gaetano Catalani
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