Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza dl 14.1.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 20787/'21 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. G. Parte_1
Limatola, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Nolana n° 13, elettivamente domicilia E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano e dall'avv. Annalisa Sarnataro, con i quali elett.te domicilia in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n°27
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, il ricorrente in epigrafe riassumeva, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Nord. Esponeva: di essere dipendente, dal 20/7/1980, di con inquadramento in cat. BS (fascia 5) quale Parte_2
Operatore Tecnico Specilizzato (mart. 1657), presso l'Unità Operativa 54
1
di essere stato trasferito in data 5/6/1983, a seguito Parte dell'assorbimento da parte delle dei servizi sanitari svolti dai Comuni, presso il servizio “Ecologia, Disinfezione, Disinfestazione e Ambiente”, operativo sul territorio dell (Pozzuoli, Baia e Bacoli); di avere svolto Parte_4 mansioni di addetto alla disinfestazione e/o sanificazione, manovrando l'attrezzatura di cui era dotato l'automezzo aziendale (cannone a pressione per irrogazione in vario modo e forma, a secondo dell'operazione da effettuare, dalla nebulizzazione all'innaffiatura, a caldo o a freddo), seduto sul seggiolino di manovra posto sul cassone retrostante alla cabina di guida;
che il motore era posizionato in aderenza al seggiolino di manovra ed era privo di protezione acustica;
di aver svolto detta attività per 30/35 ore settimanali;
che, solo dal Maggio 2017, l' aveva fornito i necessari dispositivi di CP_2 protezione. Tanto premesso, assumendo la violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., rassegnava le seguenti conclusioni “1) accertato e dichiarato il diritto del Sig. ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito Parte_1 per l'esposizione, nel tempo, alle emissioni rumorose provenienti dall'attrezzatura di lavoro assegnatagli senza le necessarie precauzioni (D.P.I. di legge), come in narrativa del presente ricorso, condannare l Parte_5
in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del
[...]
Ricorrente della somma indicata nella misura compresa tra un Parte_1 minimo di € 50.000 ed un massimo di € 90.000,00 rimettendone, comunque, la determinazione nell'importo maggiore o minore, al Tribunale di Napoli Nord secondo prudente apprezzamento equitativo ma comunque esaustivo del danno non patrimoniale personalizzato comprensivo di danno biologico, danno morale e danno dinamico-relazionale; 2) condannare l al Parte_5 pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Contestava l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riportata.
Il ricorso va respinto. Nel merito, e' bene premettere che, trattandosi di causa fondata sulla violazione della norma contenuta nell'art. 2087 cod. civ., incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, il danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del datore di lavoro, il quale, per contro, ha l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. tra le altre Cass. sez. L. n. 21590/2008 e n. 15078/2009). Invero, come osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3786 del 17/02/2009), "ai fini dell'accertamento della responsabilita' del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilita'
2 oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilita' in forza dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento". In ordine al contenuto delle mansioni svolte, dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il teste , dipendente della convenuta dall'8.10.1981 al Testimone_1 gennaio 2020, ha riferito: “ADR: Io ero autista di due camion in dotazione della convenuta. ADR: io ero alla guida degli automezzi con i quali si accompagnavano sul posto i lavoratori che si occupavano della disinfestazione. ADR: Tra questi c'era anche il ricorrente. ADR: ciò è accaduto dal 1983 fino al pensionamento del ricorrente, che se non erro è avvenuto nel 2019. ADR: Sul cassone del camion che guidavo io era posizionato un mezzo fisso costituito da un motore sul quale era posizionato un sedile. Il ricorrente si sistemava sul sedile e manovrava un cannone che erogava a spruzzo il veleno per la disinfenzione. ADR: queste operazioni di disinfestazione erano circa una trentina al mese. Erano naturalmente in numero variabile non solo in relazione alle richieste ma anche in relazione al periodo dell'anno. ADR: Ogni operazioni durava circa un'ora e mezza/due ore. ADR: Il motore sul quale si trovava il sedile su cui era seduto il ricorrente, era molto rumoroso. Per parlare tra di noi dovevamo spegnerlo in quanto diversamente non avremmo potuto neanche percepire le nostre voci. ADR: le cuffie ci sono state date nel 2017. ADR: Se non erro si sono state consegnate da , ora deceduto. ADR: Io Persona_1 ed il ricorrente non abbiamo avuto frequentazioni extra lavorative. Ci vedevamo al più al bar al mattino, se capitava, per prendere il caffè. ADR: Oltre al ricorrente, le operazioni di disinfezione sono state svolte anche da CP_3
, , . . ADR: Preciso
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 che anche a chiuso della cabina di guida io potevo sentire il rumore del motore dell'erogatore. Il teste , che ha lavorato per la resistente dal 1981 al 2018, ha Testimone_2 dichiarato: “io mi occupavo della disinfestazione. ADR: Conosco TE
, che è stato l'autista del mezzo con cui andavamo a fare le operazioni
[...] di disinfestazione. ADR: il mezzo è un camion che nella parte posteriore ha un
3 erogatore di veleno. L'erogatore è costituito da un motore grande, con sopra un sediolino e con un tubo detto cannone, che veniva manovrato manualmente dall'operatore seduto sul sediolino. ADR: Anche il ricorrente ha svolto le operazioni di disinfestazione con l'utilizzo del mezzo. ADR: Di regola svolgevamo operazioni di disinfestazione per circa 5 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana. ADR: il motore era molto rumoroso. Io porto l'apparecchio acustico da circa 15 anni. ADr: Intorno al motore c'era una copertura di plexiglass per proteggerlo dall'acqua. ADR: solo un anno prima della pensione, credo nel 2017, ci sono state consegnate delle cuffie. ADR: non ricordo da chi siano state consegnate. ADR;
io ed il ricorrente non ci siamo mai frequentati fuori dall'orario di lavoro.
Il teste , cognato del ricorrente ed autista della raccolta rifiuti a Testimone_3
Pozzuoli da circa 31 anni, ha riferito: “il ricorrente lavora su automezzi con proboscide esterna che effettuato disinfestazioni pubbliche. ADR: circa 20 anni fa e fino a 16 anni fa ho svolto turni di notte. In diverse occasioni ho visto per le strade di Pozzuoli, intorno alle 22,00 sull'automezzo per la disinfestazione. L'automezzo, sul cassone, presenta un motore con un erogator a tubo. Sul motore c'è u sediolino e il ricorrente era seduto lì e manovrava il tubo. Il motore era rumoroso. Il ricorrente non indossava cuffie. Non so dire se le avesse ricevute in dotazione oppure no. ADR: Fino a circa 15 anni fa io ed il ricorrente ci frequentavamo abitualmente con le nostre famiglie. ADR: So che andava anche a ballare. Da circa 15 anni ha cominciato ad estraniarsi e ad avere difficoltà a stare in ambienti con molte persone”. E' accertato che il ricorrente ha svolto attività di addetto alle operazioni di disinfestazione, con utilizzo di un tubo erogatore di veleno, collegato ad un motore posizionato al di sotto del sediolino sul quale era seduto per effettuare le manovre. Ciò posto, il nominato ctu ha, all'esito dell'esame peritale, rilevato: “La valutazione di tutti gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nel corso di questa consulenza tecnica medico-legale e lo studio della documentazione in atti ci consentono di affermare che il OR , ex operaio d addetto alla Parte_1 disinfezione e disinfestazione, è affetto dalla seguente infermità: • Ipoacusia bilaterale protesizzata nel 2014 . Si precisa che le altre patologie diagnosticate dalla Commissione invalidi e precisamente Ipertensione arteriosa e BPCO CP_7 non sono allo stato oggetto di valutazione di nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta. Prima di procedere nella valutazione del caso in esame, soprattutto per stabilire se l'ipoacusia accertata possa essere riconosciuta come tecnopatia da rumore e quindi ammettere il nesso causale con il lavoro svolto dall'assicurato, è bene fare alcune, ma sostanziali specifiche: L'ipoacusia da trauma acustico cronico avviene per esposizioni prolungate a rumori con particolari caratteristiche (soprattutto nella attività lavorativa). I processi
4 degenerativi interessano all'inizio una piccola parte dell'organo di Corti;
con il persistere dell'azione traumatica i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente agli altri settori dell'organo e ad altre parti delle vie acustiche (ganglio del Corti). Essa è per lo più bilaterale e simmetrica, ed è preceduta di solito da acufeni ad alta tonalità. Inizia con un aumento di soglia per i toni puri di frequenza 4000 Hz;
persistendo l'esposizione al rumore si osserva un aumento di soglia per i toni di frequenza 6000 e 8000 Hz, che successivamente si estende anche ai toni frequenza 2000 e 1000 Hz. L' ipoacusia da rumore è di tipo percettivo e deve essere distinta da quella di tipo trasmissivo. Una ipoacusia di tipo trasmissivo può essere dovuta a lesione dell'orecchio esterno o medio: tappo di cerume, rottura della membrana del timpano, presenza di essudato nell'orecchio medio, esiti di otite, otosclerosi. Tali patologie sono caratterizzate da un deficit uditivo prevalente sulle basse frequenze e per lo più unilaterale. Alcuni casi di ipoacusie di tipo trasmissivo possono verificarsi per infortuni sul lavoro: come la rottura del timpano per penetrazione di corpi estranei, esplosioni, trauma cranico, barotraumatismo. Nel caso in specie, pertanto, vista la storia anamnestico-lavorativa e visto l'unico esame audiometrico presente in atti ,(avevamo richiesto anche gli altri esami specialistici che non sono stati consegnati) è possibile stabilire che il paziente abbia sviluppato la ipoacusia accertata su base infiammatoria degenerativa del sistema uditivo poichè l'esame audiometrico non presenta le caratteristiche tipiche (a cucchiaio) della otopatia da rumore. Quindi, considerato quanto sopra esposto, nel caso di specie non è possibile ammettere il nesso causale tra il lavoro svolto e la patologia uditiva accertata per il periodo 21.07.80. In mancanza di tale nesso di causalità non può essere valutata la inabilità temporanea sia assoluta che relativa e la sussistenza di postumi permanenti”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto esposto, in difetto di prova del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta ed il danno accertato, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea. La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, comprese quelle di ctu, separatamente liquidate.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) rigetta il ricorso;
5 B) compensa tra le parti le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, separatamente liquidate: Napoli, 14.1.2025
Il GIUDICE (dott.ssa M. Fontana)
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